Articolo 55 della Legge 11 marzo 1972, n. 54
Articolo 54Articolo 56
Versione
4 aprile 1972
Art. 55.
Lo stanziamento di cui all' articolo 1 della legge 2 dicembre 1969, n. 968 , occorrente per provvedere, nei casi di calamita' pubbliche, alle momentanee deficienze di fondi presso le scuole centrali antincendi e i comandi provinciali dei vigili del fuoco rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissato, per l'anno finanziario 1972, in lire 150.000.000.
Entrata in vigore il 4 aprile 1972
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