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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/11/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, all'udienza del 19 novembre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2737/2025 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MARCO Parte_1
RI
ricorrente E in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 convenuta contumace E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2 dagli avv. UMBERTO FERRARO e GILDA AVENA resistente FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva Parte_1 davanti a questo Giudice la in persona del legale CP_1 rappresentante p.t. e l' chiedendo al Tribunale “1) Accertare e dichiarare CP_2 che il ricorrente ha lavorato ha lavorato presso la società dalla data del CP_1
07/06/2019 sino alla data del 20/12/2024 con la mansione di Direttore Operativo di Cantiere VII livello Q del CCNL Edilizia Industria. 2) Accertare e dichiarare che il ricorrente in data 18/12/2024 presso la sede della di Cosenza tra la CP_3
e il sig. è stato sottoscritto un Verbale di Conciliazione CP_1 Parte_1
Sindacale, con il quale dalla data del 20/12/2024 cessava il rapporto di lavoro e contestualmente la società riconosceva una somma complessiva di €.16,750,00 a titolo di varie voci retributive. 3) Accertare e dichiarare che dopo le festività natalizie, dalla data del 30/12/2024, il ricorrente ha continuato a lavorare presso la
1 Idrogeo srl senza alcuna regolarizzazione retributiva ne contributiva sino alla data 31/03/2025, lavorando dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30, presso la sede della società ubicata nel comune di San Marco Argentano. 4) Accertare e dichiarare che dalla data del 01/04/2025 è stato nuovamente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la mansione di Impiegato V livello del CCNL Edilizia Industria, sino alla data del 03/06/2025, quando ha rassegnato le dimissioni volontarie. 5) Accertare e dichiarare che per quanto riguarda il periodo c.d. in nero, senza alcuna regolarizzazione retributiva e contributiva, il sig. non ha percepito Parte_1 alcuna retribuzione, mentre per quanto concerne l'ultimo periodo contrattualizzato (01/04/2025 - 03/06/2025), il ricorrente ha subito un demansionamento e quindi una retribuzione e contribuzione inferiore a quella tabellare. 6) Accertare e dichiarare che le uniche somme pagate sono n.2 bonifici di €.1,125,00 datati 02/04/2025 e 21/05/2025, relativi a rimborso spese per le trasferte per raggiungere la sede a San Marco Argentano. 7) Accertare e dichiarare che il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30, presso la sede della società ubicata nel comune di San Marco Argentano. 8) Accertare e dichiarare che per tutto il periodo oggetto del ricorso, ha maturato il diritto alla giusta retribuzione prevista dal CCNL di categoria per il livello rivestito dall'inizio del periodo senza alcuna regolarizzazione datato 30/12/2024 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in data 03/06/2025 per l'importo di
€.9.205,22 a titolo di retribuzione ordinaria l'importo di €.1.824,00 a titolo di superminimo individuale, la somma di €.507,74 a titolo di festività, l'importo di
€.898,18 a titolo di tredicesima mensilità, la somma di €.933,81 a titolo di ferie,
€.290,70 per permessi, ed €.1.026,40 a titolo di TFR maturato per l'intercorso rapporto di lavoro con il livello di inquadramento, per un totale di €.14.686,05 oltre interessi e rivalutazione monetaria, come da conteggi elaborati dall
[...]
di Cosenza. 9) In conseguenza degli accertamenti di cui ai Controparte_4 punti 1, 2,3,4,5,6,7,8 condannare parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente per l'importo di €.9.205,22 a titolo di retribuzione ordinaria, l'importo di
€.1.824,00 a titolo di superminimo individuale, la somma di €.507,74 a titolo di festività, l'importo di €.898,18 a titolo di tredicesima mensilità, la somma di
€.933,81 a titolo di ferie, €.290,70 per permessi, ed €.1.026,40 a titolo di TFR maturato per l'intercorso rapporto di lavoro con il livello di inquadramento, per un totale di €.14.686,05 oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
2 La società convenuta non si costituiva ed era, pertanto, dichiarata contumace. L si costituiva, dichiarando la propria disponibilità, in caso di CP_2 accoglimento della domanda principale, a ricevere la contribuzione non versata, nei limiti della prescrizione quinquennale. All'odierna udienza del 19 novembre 2025, la parte ricorrente chiedeva una declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, previa rinuncia al capo della domanda relativo alla regolarizzazione contributiva. La causa era, quindi, decisa con sentenza contestuale.
Deve essere accolta la richiesta relativa ad una declaratoria di cessata materia del contendere, posto che dalla dichiarazione resa dal procuratore della parte ricorrente e dalla documentazione prodotta (cfr. l'atto di transazione in data 18 agosto 2025, ove è testuale il riferimento al presente giudizio e alla prima udienza fissata per oggi 19 novembre 2025) risulta che è stato effettivamente raggiunto un accordo transattivo e che si è addivenuti alla composizione di tutti gli aspetti controversi della vicenda contenziosa per cui è processo, avendo il ricorrente accettato, a tacitazione di ogni pretesa, le proposte della società, con rinuncia delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Quanto alle spese di lite, l'esito del processo ne giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa integralmente le spese di lite. Cosenza, 19/11/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
3
, rappresentato e difeso dall'avv. MARCO Parte_1
RI
ricorrente E in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 convenuta contumace E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2 dagli avv. UMBERTO FERRARO e GILDA AVENA resistente FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva Parte_1 davanti a questo Giudice la in persona del legale CP_1 rappresentante p.t. e l' chiedendo al Tribunale “1) Accertare e dichiarare CP_2 che il ricorrente ha lavorato ha lavorato presso la società dalla data del CP_1
07/06/2019 sino alla data del 20/12/2024 con la mansione di Direttore Operativo di Cantiere VII livello Q del CCNL Edilizia Industria. 2) Accertare e dichiarare che il ricorrente in data 18/12/2024 presso la sede della di Cosenza tra la CP_3
e il sig. è stato sottoscritto un Verbale di Conciliazione CP_1 Parte_1
Sindacale, con il quale dalla data del 20/12/2024 cessava il rapporto di lavoro e contestualmente la società riconosceva una somma complessiva di €.16,750,00 a titolo di varie voci retributive. 3) Accertare e dichiarare che dopo le festività natalizie, dalla data del 30/12/2024, il ricorrente ha continuato a lavorare presso la
1 Idrogeo srl senza alcuna regolarizzazione retributiva ne contributiva sino alla data 31/03/2025, lavorando dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30, presso la sede della società ubicata nel comune di San Marco Argentano. 4) Accertare e dichiarare che dalla data del 01/04/2025 è stato nuovamente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la mansione di Impiegato V livello del CCNL Edilizia Industria, sino alla data del 03/06/2025, quando ha rassegnato le dimissioni volontarie. 5) Accertare e dichiarare che per quanto riguarda il periodo c.d. in nero, senza alcuna regolarizzazione retributiva e contributiva, il sig. non ha percepito Parte_1 alcuna retribuzione, mentre per quanto concerne l'ultimo periodo contrattualizzato (01/04/2025 - 03/06/2025), il ricorrente ha subito un demansionamento e quindi una retribuzione e contribuzione inferiore a quella tabellare. 6) Accertare e dichiarare che le uniche somme pagate sono n.2 bonifici di €.1,125,00 datati 02/04/2025 e 21/05/2025, relativi a rimborso spese per le trasferte per raggiungere la sede a San Marco Argentano. 7) Accertare e dichiarare che il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30, presso la sede della società ubicata nel comune di San Marco Argentano. 8) Accertare e dichiarare che per tutto il periodo oggetto del ricorso, ha maturato il diritto alla giusta retribuzione prevista dal CCNL di categoria per il livello rivestito dall'inizio del periodo senza alcuna regolarizzazione datato 30/12/2024 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in data 03/06/2025 per l'importo di
€.9.205,22 a titolo di retribuzione ordinaria l'importo di €.1.824,00 a titolo di superminimo individuale, la somma di €.507,74 a titolo di festività, l'importo di
€.898,18 a titolo di tredicesima mensilità, la somma di €.933,81 a titolo di ferie,
€.290,70 per permessi, ed €.1.026,40 a titolo di TFR maturato per l'intercorso rapporto di lavoro con il livello di inquadramento, per un totale di €.14.686,05 oltre interessi e rivalutazione monetaria, come da conteggi elaborati dall
[...]
di Cosenza. 9) In conseguenza degli accertamenti di cui ai Controparte_4 punti 1, 2,3,4,5,6,7,8 condannare parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente per l'importo di €.9.205,22 a titolo di retribuzione ordinaria, l'importo di
€.1.824,00 a titolo di superminimo individuale, la somma di €.507,74 a titolo di festività, l'importo di €.898,18 a titolo di tredicesima mensilità, la somma di
€.933,81 a titolo di ferie, €.290,70 per permessi, ed €.1.026,40 a titolo di TFR maturato per l'intercorso rapporto di lavoro con il livello di inquadramento, per un totale di €.14.686,05 oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
2 La società convenuta non si costituiva ed era, pertanto, dichiarata contumace. L si costituiva, dichiarando la propria disponibilità, in caso di CP_2 accoglimento della domanda principale, a ricevere la contribuzione non versata, nei limiti della prescrizione quinquennale. All'odierna udienza del 19 novembre 2025, la parte ricorrente chiedeva una declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, previa rinuncia al capo della domanda relativo alla regolarizzazione contributiva. La causa era, quindi, decisa con sentenza contestuale.
Deve essere accolta la richiesta relativa ad una declaratoria di cessata materia del contendere, posto che dalla dichiarazione resa dal procuratore della parte ricorrente e dalla documentazione prodotta (cfr. l'atto di transazione in data 18 agosto 2025, ove è testuale il riferimento al presente giudizio e alla prima udienza fissata per oggi 19 novembre 2025) risulta che è stato effettivamente raggiunto un accordo transattivo e che si è addivenuti alla composizione di tutti gli aspetti controversi della vicenda contenziosa per cui è processo, avendo il ricorrente accettato, a tacitazione di ogni pretesa, le proposte della società, con rinuncia delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Quanto alle spese di lite, l'esito del processo ne giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa integralmente le spese di lite. Cosenza, 19/11/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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