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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 04/12/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3846/2025 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL PRESIDENTE DELEGATO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA terminata la discussione orale, ha pronunziato,
ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 3846/2025 RG promosso da
Parte_1 in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. attore contro
Controparte_1 contumace convenuto
OGGETTO: opposizione alla liquidazione del patrocinio a spese dello Stato (artt. 84 e 170 del
DPR 30.05.2002, n. 115, e art. 15 del decreto legislativo 1.09.2011 n. 150)
MOTIVAZIONE
1. L'avv. - entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione - ha Parte_1 tempestivamente proposto opposizione avverso il decreto 4.07.2025 con cui il giudice del procedimento contenzioso n. 2246/2023 RG, dopo aver pronunziato la sentenza n. 1043/2025 del 26.06.2025, affermando di applicare i valori medi relativi ai procedimenti di non particolare complessità gli ha liquidato la somma di euro 1.453,00 oltre iva, cpa e 15% spese generali, a titolo di compenso professionale quale difensore di , Parte_2 parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato contro il Controparte_2
[...]
Il è rimasto contumace. Controparte_3
Al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
1 2. L'avv. censura la decisione del primo giudice di calcolare il suo Parte_1 compenso professionale affermando di applicare i valori medi relativi ai procedimenti di non particolare complessità di cui al DM n. 55 del 2014 e successive modificazioni. Sostiene infatti l'opponente che “La controversia, infatti, pur avendo un valore indeterminabile, presentava un grado di complessità tutt'altro che modesto, avendo implicato l'esame e la trattazione di numerose e articolate questioni di fatto e di diritto, tra cui: - La nullità della delibera per violazione dell'art. 1135, co. 1, n. 4 c.c., a causa della mancata costituzione del fondo speciale obbligatorio per lavori straordinari. - L'annullabilità della delibera per violazione dell'art. 66 disp. att. c.c., in relazione allo svolgimento dell'assemblea in modalità “mista” (presenza e videoconferenza) in assenza del preventivo consenso della maggioranza dei condomini, questione giuridica di recente emersione e oggetto di contrasti interpretativi. - La violazione delle norme sulla regolare costituzione dell'assemblea e sulla verifica dei quorum, con contestazioni sull'anagrafe condominiale. - La complessa e strenua difesa avverso l'eccezione preliminare di difetto di rappresentanza processuale della società attrice, reiteratamente sollevata dalla controparte nonostante la questione fosse già stata decisa con pronuncia della
Suprema Corte di Cassazione tra le medesime parti. - La querela di falso presentata da pare convenuta su di un documento costituisce attività difensiva, assimilabile per impegno a un procedimento incidentale, ha richiesto un notevole approfondimento e la produzione di copiosa documentazione e giurisprudenza… Considerata la complessità della causa, il compenso avrebbe dovuto essere liquidato applicando quantomeno i valori medi previsti dalla Tabella 2 allegata al D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), per tutte le fasi effettivamente svolte… Il compenso calcolato sui valori medi sarebbe dunque pari a € 5.700,00. Tenuto conto della riduzione del
50% prevista dall'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014, il compenso sarebbe il seguente… Per un totale minimo inderogabile di € 2.850,00”.
L'avv. ha quindi chiesto di “Annullare e/o riformare il decreto di Parte_1 liquidazione emesso dal Tribunale di Padova in data 04.07.2025 nel procedimento R.G.
2246/2023 e, per l'effetto, liquidare in favore dell'Avv. , per l'attività Parte_1 professionale svolta, la somma di € 2.850,00, o la diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia nel rispetto dei minimi tariffari, oltre rimborso forfettario spese generali al
15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
3. Ciò premesso, il giudicante ritiene che l'opposizione sia fondata.
Come emerge infatti dall'esame degli atti processuali prodotti dall'avv. e dalla Pt_1 cit. sentenza n. 1043/2025 del 26.06.2025, il giudizio era particolarmente complesso poiché
aveva impugnato la delibera condominiale del Parte_2
11.10.2022 per ben 9 motivi: “1) Preliminarmente si eccepisce la nullità della delibera in quanto nella stessa sono stati approvati lavori straordinari senza prevedere il fondo spese necessario
2 in violazione dell'art.1135 c1 e 4 co c.c…. 2) Si evidenzia, sempre preliminarmente, la violazione delle disposizioni in materia di identificazione e legittimazione dei presenti e non chiarezza nell'allegazione delle deleghe che non consentirebbero l'identificazione delle persone fisiche presenti con specifica del ruolo rivestito (proprietario, locatario e/o delegato).
3) Non risultano approvate le tabelle millesimali che permetterebbero la determinazione del quorum di approvazione necessario. Si precisa la necessità dell'indicazione di due tipi di tabelle, una relativa alle proprietà esclusive, l'altra inerente ai millesimi supercondominiali, quest'ultima non è stata redatta né precisata, con conseguente impossibilità nell'indicazione delle reali maggioranze. 4) Con la delibera oggi impugnata sono stati approvati incarichi per interventi senza porre i condomini nella possibilità di conoscere ciò su cui si veniva a deliberare, risulterebbe quindi un eccesso di potere ed un difetto di informazione verso i condomini. 5) Ancora eccesso di potere è ravvisabile per il punto 1.11 della delibera che sottopone all'assemblea la discussione su progetti/preventivi “…per lavori di sostituzione integrale dell'impianto di riscaldamento…”senza che vi sia stata acquisizione effettiva di plurimi preventivi anche solo di confronto. 6) Sono stati riapprovati bilanci impugnati senza integrazioni o correzioni che non sono stati redatti nel rispetto della normativa. 7) Sono state appostate somme prive di giustificazione o erroneamente addebitate a . 8) Sono Parte_2 state addebitate sempre a parte attrice spese non dovute senza allegazione di pezze giustificative o causali. 9) E' stato confermato un amministratore che non risulta essere stato preventivamente nominato, non risulta più esistente e la delibera conseguente è impossibile.
Conseguono le indicate conclusioni” (v. pagg. 2 e 3 della sentenza).
L'avv. aveva inoltre depositato le tre memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c. ed Pt_1 aveva infine partecipato alla discussione orale della causa all'esito della quale è stata poi pronunziata la cit. sentenza.
Può quindi essere senz'altro applicato il valore medio, poi diviso a metà, del criterio dello scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa di cui al cit. D.M. n. 55 del 2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022, in vigore dal 23 ottobre 2022), rispetto al quale la somma intera di euro 5.700,00 indicata dallo stesso avv. è inferiore ai valori medi e può quindi essergli riconosciuta quella dimezzata Pt_1 di euro 2.850,00 da lui richiesta.
Le spese dell'opposizione seguono la soccombenza (il valore del cd decisum è di euro
1.397,00, pari alla differenza tra quanto liquidato dal primo giudice e quanto deciso nella presente opposizione).
P Q M
definitivamente pronunziando, accoglie l'opposizione, revoca il decreto 4.07.2025 e liquida all'avv. il compenso professionale di euro 2.850,00 oltre iva, cpa e spese Parte_1 generali al 15%, ponendo la spesa a carico dell'Erario.
3 Condanna il a rifondere all'avv. le spese della Controparte_1 Parte_1 presente opposizione, liquidate in euro 125,00 per spese ed euro 1.701,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Padova, 4 dicembre 2025
Il presidente delegato dott. Roberto Beghini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL PRESIDENTE DELEGATO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA terminata la discussione orale, ha pronunziato,
ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 3846/2025 RG promosso da
Parte_1 in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. attore contro
Controparte_1 contumace convenuto
OGGETTO: opposizione alla liquidazione del patrocinio a spese dello Stato (artt. 84 e 170 del
DPR 30.05.2002, n. 115, e art. 15 del decreto legislativo 1.09.2011 n. 150)
MOTIVAZIONE
1. L'avv. - entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione - ha Parte_1 tempestivamente proposto opposizione avverso il decreto 4.07.2025 con cui il giudice del procedimento contenzioso n. 2246/2023 RG, dopo aver pronunziato la sentenza n. 1043/2025 del 26.06.2025, affermando di applicare i valori medi relativi ai procedimenti di non particolare complessità gli ha liquidato la somma di euro 1.453,00 oltre iva, cpa e 15% spese generali, a titolo di compenso professionale quale difensore di , Parte_2 parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato contro il Controparte_2
[...]
Il è rimasto contumace. Controparte_3
Al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
1 2. L'avv. censura la decisione del primo giudice di calcolare il suo Parte_1 compenso professionale affermando di applicare i valori medi relativi ai procedimenti di non particolare complessità di cui al DM n. 55 del 2014 e successive modificazioni. Sostiene infatti l'opponente che “La controversia, infatti, pur avendo un valore indeterminabile, presentava un grado di complessità tutt'altro che modesto, avendo implicato l'esame e la trattazione di numerose e articolate questioni di fatto e di diritto, tra cui: - La nullità della delibera per violazione dell'art. 1135, co. 1, n. 4 c.c., a causa della mancata costituzione del fondo speciale obbligatorio per lavori straordinari. - L'annullabilità della delibera per violazione dell'art. 66 disp. att. c.c., in relazione allo svolgimento dell'assemblea in modalità “mista” (presenza e videoconferenza) in assenza del preventivo consenso della maggioranza dei condomini, questione giuridica di recente emersione e oggetto di contrasti interpretativi. - La violazione delle norme sulla regolare costituzione dell'assemblea e sulla verifica dei quorum, con contestazioni sull'anagrafe condominiale. - La complessa e strenua difesa avverso l'eccezione preliminare di difetto di rappresentanza processuale della società attrice, reiteratamente sollevata dalla controparte nonostante la questione fosse già stata decisa con pronuncia della
Suprema Corte di Cassazione tra le medesime parti. - La querela di falso presentata da pare convenuta su di un documento costituisce attività difensiva, assimilabile per impegno a un procedimento incidentale, ha richiesto un notevole approfondimento e la produzione di copiosa documentazione e giurisprudenza… Considerata la complessità della causa, il compenso avrebbe dovuto essere liquidato applicando quantomeno i valori medi previsti dalla Tabella 2 allegata al D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), per tutte le fasi effettivamente svolte… Il compenso calcolato sui valori medi sarebbe dunque pari a € 5.700,00. Tenuto conto della riduzione del
50% prevista dall'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014, il compenso sarebbe il seguente… Per un totale minimo inderogabile di € 2.850,00”.
L'avv. ha quindi chiesto di “Annullare e/o riformare il decreto di Parte_1 liquidazione emesso dal Tribunale di Padova in data 04.07.2025 nel procedimento R.G.
2246/2023 e, per l'effetto, liquidare in favore dell'Avv. , per l'attività Parte_1 professionale svolta, la somma di € 2.850,00, o la diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia nel rispetto dei minimi tariffari, oltre rimborso forfettario spese generali al
15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
3. Ciò premesso, il giudicante ritiene che l'opposizione sia fondata.
Come emerge infatti dall'esame degli atti processuali prodotti dall'avv. e dalla Pt_1 cit. sentenza n. 1043/2025 del 26.06.2025, il giudizio era particolarmente complesso poiché
aveva impugnato la delibera condominiale del Parte_2
11.10.2022 per ben 9 motivi: “1) Preliminarmente si eccepisce la nullità della delibera in quanto nella stessa sono stati approvati lavori straordinari senza prevedere il fondo spese necessario
2 in violazione dell'art.1135 c1 e 4 co c.c…. 2) Si evidenzia, sempre preliminarmente, la violazione delle disposizioni in materia di identificazione e legittimazione dei presenti e non chiarezza nell'allegazione delle deleghe che non consentirebbero l'identificazione delle persone fisiche presenti con specifica del ruolo rivestito (proprietario, locatario e/o delegato).
3) Non risultano approvate le tabelle millesimali che permetterebbero la determinazione del quorum di approvazione necessario. Si precisa la necessità dell'indicazione di due tipi di tabelle, una relativa alle proprietà esclusive, l'altra inerente ai millesimi supercondominiali, quest'ultima non è stata redatta né precisata, con conseguente impossibilità nell'indicazione delle reali maggioranze. 4) Con la delibera oggi impugnata sono stati approvati incarichi per interventi senza porre i condomini nella possibilità di conoscere ciò su cui si veniva a deliberare, risulterebbe quindi un eccesso di potere ed un difetto di informazione verso i condomini. 5) Ancora eccesso di potere è ravvisabile per il punto 1.11 della delibera che sottopone all'assemblea la discussione su progetti/preventivi “…per lavori di sostituzione integrale dell'impianto di riscaldamento…”senza che vi sia stata acquisizione effettiva di plurimi preventivi anche solo di confronto. 6) Sono stati riapprovati bilanci impugnati senza integrazioni o correzioni che non sono stati redatti nel rispetto della normativa. 7) Sono state appostate somme prive di giustificazione o erroneamente addebitate a . 8) Sono Parte_2 state addebitate sempre a parte attrice spese non dovute senza allegazione di pezze giustificative o causali. 9) E' stato confermato un amministratore che non risulta essere stato preventivamente nominato, non risulta più esistente e la delibera conseguente è impossibile.
Conseguono le indicate conclusioni” (v. pagg. 2 e 3 della sentenza).
L'avv. aveva inoltre depositato le tre memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c. ed Pt_1 aveva infine partecipato alla discussione orale della causa all'esito della quale è stata poi pronunziata la cit. sentenza.
Può quindi essere senz'altro applicato il valore medio, poi diviso a metà, del criterio dello scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa di cui al cit. D.M. n. 55 del 2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022, in vigore dal 23 ottobre 2022), rispetto al quale la somma intera di euro 5.700,00 indicata dallo stesso avv. è inferiore ai valori medi e può quindi essergli riconosciuta quella dimezzata Pt_1 di euro 2.850,00 da lui richiesta.
Le spese dell'opposizione seguono la soccombenza (il valore del cd decisum è di euro
1.397,00, pari alla differenza tra quanto liquidato dal primo giudice e quanto deciso nella presente opposizione).
P Q M
definitivamente pronunziando, accoglie l'opposizione, revoca il decreto 4.07.2025 e liquida all'avv. il compenso professionale di euro 2.850,00 oltre iva, cpa e spese Parte_1 generali al 15%, ponendo la spesa a carico dell'Erario.
3 Condanna il a rifondere all'avv. le spese della Controparte_1 Parte_1 presente opposizione, liquidate in euro 125,00 per spese ed euro 1.701,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Padova, 4 dicembre 2025
Il presidente delegato dott. Roberto Beghini
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