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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/09/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30437/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30437/2024 promossa da:
CP_1
e
, Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Caccialupi Elena, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con rito CP_1 Controparte_2 concordatario in Baldissero d'Alba il 30/05/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Baldissero d'Alba (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 02.05.2016. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 20.11.2019.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 30/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai IGnori CP_1 e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Baldissero d'Alba di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore, venga affidato ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_2 prevalente e residenza presso la madre, allo stato, in Carmagnola (TO) in Corso Sacchirone n.19.
I genitori avranno come unico interesse il benessere del figlio, per cui collaboreranno attivamente nella sua gestione, improntando tale cooperazione alla massima elasticità.
DISPONE, coerentemente con il ruolo di presenza attiva e continuativa nella vita della prole tenuto dal padre, Egli mantiene - salvo diversi e più ampi accordi con la madre, nel rispetto degli obblighi scolastici, degli impegni sociali e sportivi della prole e compatibilmente con il gradimento della stessa - il più ampio diritto ad incontrarle e a trascorrere con il ragazzo congrui periodi di tempo e, in difetto di accordo, lo vedrà quantomeno:
a) a week end alterni, dal venerdì dall'uscita del lavoro del IG. alla domenica sera sino alle ore CP_1 21:00, con riaccompagno presso l'abitazione materna;
pagina 2 di 3 b) un giorno infrasettimanale dall'uscita del lavoro del IG. e sino alla sera alle ore 21:00, sempre CP_1 con riaccompagno presso la casa materna;
c) durante le vacanze estive, il minore trascorrerà due settimane (anche non consecutive) con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
d) durante le vacanze natalizie e pasquali, il piccolo spenderà con ciascun genitore metà del Per_1 relativo periodo di vacanza, trascorrendo, ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore il giorno di Natale ed il Capodanno, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
e) ponti, compleanni del figlio e ogni altra festività ad alternanza annuale.
DISPONE che il IG. a decorrere dal mese di gennaio 2024, si obblighi a contribuire al CP_1 mantenimento ordinario del figlio, con il versamento della somma mensile di euro Persona_2 250,00, da corrispondere direttamente alla IG.ra , entro il giorno 15 di ogni mese e da Controparte_2 rivalutare secondo indici ISTAT.
DÀ ATTO che l'assegno unico universale e/o eventuali altri sostegni economici in favore dei figli e/o della famiglia, verranno percepiti integralmente dalla IG.ra . In ragione di tale Controparte_2 attribuzione, i genitori convengono che la IGnora impieghi tale cifra per sostenere le Controparte_2 spese straordinarie del minore, Sicché, soltanto in caso di somme necessitande a tale Persona_2 titolo in esubero rispetto al complessivo importo dei detti sostegni economici, il padre contribuirà alle stesse, nella misura del 50%, nei limiti e come individuate nel Protocollo d'intesa fra magistrati ed Avvocati del 15.03.2016 del Tribunale Ordinario di Torino, qui da intendersi integralmente richiamato e riportato.
Mentre le eventuali detrazioni fiscali delle spese straordinarie per i figli ai fini Irpef e le detrazioni per il figlio a carico saranno ripartite al 50% per ciascun genitore per quelle effettivamente suddivise.
DÀ ATTO che entrambi i coniugi provvederanno, in via solidale, al pagamento delle competenze del
. Parte_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/09/2025
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30437/2024 promossa da:
CP_1
e
, Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Caccialupi Elena, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con rito CP_1 Controparte_2 concordatario in Baldissero d'Alba il 30/05/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Baldissero d'Alba (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 02.05.2016. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 20.11.2019.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 30/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai IGnori CP_1 e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Baldissero d'Alba di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore, venga affidato ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_2 prevalente e residenza presso la madre, allo stato, in Carmagnola (TO) in Corso Sacchirone n.19.
I genitori avranno come unico interesse il benessere del figlio, per cui collaboreranno attivamente nella sua gestione, improntando tale cooperazione alla massima elasticità.
DISPONE, coerentemente con il ruolo di presenza attiva e continuativa nella vita della prole tenuto dal padre, Egli mantiene - salvo diversi e più ampi accordi con la madre, nel rispetto degli obblighi scolastici, degli impegni sociali e sportivi della prole e compatibilmente con il gradimento della stessa - il più ampio diritto ad incontrarle e a trascorrere con il ragazzo congrui periodi di tempo e, in difetto di accordo, lo vedrà quantomeno:
a) a week end alterni, dal venerdì dall'uscita del lavoro del IG. alla domenica sera sino alle ore CP_1 21:00, con riaccompagno presso l'abitazione materna;
pagina 2 di 3 b) un giorno infrasettimanale dall'uscita del lavoro del IG. e sino alla sera alle ore 21:00, sempre CP_1 con riaccompagno presso la casa materna;
c) durante le vacanze estive, il minore trascorrerà due settimane (anche non consecutive) con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
d) durante le vacanze natalizie e pasquali, il piccolo spenderà con ciascun genitore metà del Per_1 relativo periodo di vacanza, trascorrendo, ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore il giorno di Natale ed il Capodanno, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
e) ponti, compleanni del figlio e ogni altra festività ad alternanza annuale.
DISPONE che il IG. a decorrere dal mese di gennaio 2024, si obblighi a contribuire al CP_1 mantenimento ordinario del figlio, con il versamento della somma mensile di euro Persona_2 250,00, da corrispondere direttamente alla IG.ra , entro il giorno 15 di ogni mese e da Controparte_2 rivalutare secondo indici ISTAT.
DÀ ATTO che l'assegno unico universale e/o eventuali altri sostegni economici in favore dei figli e/o della famiglia, verranno percepiti integralmente dalla IG.ra . In ragione di tale Controparte_2 attribuzione, i genitori convengono che la IGnora impieghi tale cifra per sostenere le Controparte_2 spese straordinarie del minore, Sicché, soltanto in caso di somme necessitande a tale Persona_2 titolo in esubero rispetto al complessivo importo dei detti sostegni economici, il padre contribuirà alle stesse, nella misura del 50%, nei limiti e come individuate nel Protocollo d'intesa fra magistrati ed Avvocati del 15.03.2016 del Tribunale Ordinario di Torino, qui da intendersi integralmente richiamato e riportato.
Mentre le eventuali detrazioni fiscali delle spese straordinarie per i figli ai fini Irpef e le detrazioni per il figlio a carico saranno ripartite al 50% per ciascun genitore per quelle effettivamente suddivise.
DÀ ATTO che entrambi i coniugi provvederanno, in via solidale, al pagamento delle competenze del
. Parte_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/09/2025
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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