Art. 3. 1. Il comma 2 dell'articolo 14-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e' sostituito dal seguente:
"2. Per quanto concerne la corrispondenza dei detenuti, si applicano le disposizioni dell'articolo 18-ter".
2. Il settimo e il nono comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, sono abrogati.
3. All' ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, le parole: ", la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza" sono soppresse.
4. All' articolo 34 del codice di procedura penale , al comma 2-ter , lettera b) , le parole: "previsti dall'articolo 18" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dagli articoli 18 e 18-ter".
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 14-quater della citata legge 26 luglio 1975, n. 354 , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 14-quater (Contenuti del regime di sorveglianza particolare). - 1. Il regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e la sicurezza, all'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste dall'ordinamento penitenziario.
2. Per quanto concerne la corrispondenza dei detenuti, si applicano le disposizioni dell'art. 18-ter.
3. Le restrizioni di cui ai commi precedenti sono motivatamente stabilite nel provvedimento che dispone il regime di sorveglianza particolare.
4. In ogni caso le restrizioni non possono riguardare: l'igiene e le esigenze della salute; il vitto; il vestiario ed il corredo; il possesso, l'acquisto e la ricezione di generi ed oggetti permessi dal regolamento interno, nei limiti in cui cio' non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto; l'uso di apparecchi radio del tipo consentito; la permanenza all'aperto per almeno due ore al giorno salvo quanto disposto dall'art. 10; i colloqui con i difensori, nonche' quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli.
5. Se il regime di sorveglianza particolare non e' attuabile nell'istituto ove il detenuto o l'internato si trova, l'amministrazione penitenziaria puo' disporre, con provvedimento motivato, il trasferimento in altro istituto idoneo, con il minimo pregiudizio possibile per la difesa e per i familiari, dandone immediato avviso al magistrato di sorveglianza. Questi riferisce al Ministro in ordine ad eventuali casi di infondatezza dei motivi posti a base del trasferimento.».
- Si riporta il testo dell'art. 18 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354 , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 18 (Colloqui, corrispondenza e informazione). - I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.
I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.
Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.
L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
Puo' essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalita' e le cautele previste dal regolamento.
I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di se' i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.
(Comma abrogato).
Salvo quanto disposto dall'art. 18-bis, per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorita' giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto.
(Comma abrogato).».
- Si riporta il testo dell' art. 34 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 34 (Incompatibilita' determinata da atti compiuti nel procedimento). - 1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non puo' esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, ne' partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione.
2. Non puo' partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere.
2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non puo' emettere il decreto penale di condanna, ne' tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei cari previsti dal comma 2, non puo' partecipare al giudizio.
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non di applicano al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti:
a) le autorizzazioni sanitarie previste dall' art. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354 ;
b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dagli articoli 18 e 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 ;
c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall' art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354 ;
d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'art. 175;
e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'art. 296.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto.
3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere non puo' esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice.».
"2. Per quanto concerne la corrispondenza dei detenuti, si applicano le disposizioni dell'articolo 18-ter".
2. Il settimo e il nono comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, sono abrogati.
3. All' ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, le parole: ", la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza" sono soppresse.
4. All' articolo 34 del codice di procedura penale , al comma 2-ter , lettera b) , le parole: "previsti dall'articolo 18" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dagli articoli 18 e 18-ter".
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 14-quater della citata legge 26 luglio 1975, n. 354 , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 14-quater (Contenuti del regime di sorveglianza particolare). - 1. Il regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e la sicurezza, all'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste dall'ordinamento penitenziario.
2. Per quanto concerne la corrispondenza dei detenuti, si applicano le disposizioni dell'art. 18-ter.
3. Le restrizioni di cui ai commi precedenti sono motivatamente stabilite nel provvedimento che dispone il regime di sorveglianza particolare.
4. In ogni caso le restrizioni non possono riguardare: l'igiene e le esigenze della salute; il vitto; il vestiario ed il corredo; il possesso, l'acquisto e la ricezione di generi ed oggetti permessi dal regolamento interno, nei limiti in cui cio' non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto; l'uso di apparecchi radio del tipo consentito; la permanenza all'aperto per almeno due ore al giorno salvo quanto disposto dall'art. 10; i colloqui con i difensori, nonche' quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli.
5. Se il regime di sorveglianza particolare non e' attuabile nell'istituto ove il detenuto o l'internato si trova, l'amministrazione penitenziaria puo' disporre, con provvedimento motivato, il trasferimento in altro istituto idoneo, con il minimo pregiudizio possibile per la difesa e per i familiari, dandone immediato avviso al magistrato di sorveglianza. Questi riferisce al Ministro in ordine ad eventuali casi di infondatezza dei motivi posti a base del trasferimento.».
- Si riporta il testo dell'art. 18 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354 , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 18 (Colloqui, corrispondenza e informazione). - I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.
I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.
Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.
L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
Puo' essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalita' e le cautele previste dal regolamento.
I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di se' i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.
(Comma abrogato).
Salvo quanto disposto dall'art. 18-bis, per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorita' giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto.
(Comma abrogato).».
- Si riporta il testo dell' art. 34 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 34 (Incompatibilita' determinata da atti compiuti nel procedimento). - 1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non puo' esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, ne' partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione.
2. Non puo' partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere.
2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non puo' emettere il decreto penale di condanna, ne' tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei cari previsti dal comma 2, non puo' partecipare al giudizio.
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non di applicano al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti:
a) le autorizzazioni sanitarie previste dall' art. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354 ;
b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dagli articoli 18 e 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 ;
c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall' art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354 ;
d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'art. 175;
e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'art. 296.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto.
3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere non puo' esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice.».