CASS
Ordinanza 25 agosto 2020
Ordinanza 25 agosto 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 25/08/2020, n. 24100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24100 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2020 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: KA NC nato il [...] avverso la sentenza del 24/05/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24100 Anno 2020 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 23/06/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di SH NC ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 24/05/2019, che aveva confermato la sentenza di condanna di SH per il reato di rapina. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta come già nell'appello erano state messe in evidenza le discrasie presenti nella versione dei fatti fornita dalla persona offesa: il rinvenimento dell'orologio di proprietà della persona offesa KU LI sul SH non dimostrava come quest'ultimo fosse entrato in possesso del bene ed illogicamente la Corte di appello aveva ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente sul punto fossero generiche, non indicando perché le stesse sarebbero state non credibili. 1.2 Con riferimento poi alla mancata concessione delle attenuanti generiche, il difensore rappresenta che il comportamento serbato dal ricorrente successivamente al fatto-reato assumeva primaria rilevanza: l'assenza di una condotta particolarmente violenta e di premeditazione, e la breve durata della condotta erano certamente espressive di una ridotta capacità a delinquere, denotata anche dalle precarie condizioni di salute del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare che in questa sede non è consentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. Le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. S Luw, 2 La Corte di appello ha infatti confermato la sentenza di primo grado, che aveva evidenziato che, mentre non vi erano elementi che potessero far sospettare di falsità la versione della persona offesa, le dichiarazioni dell'imputato (che avrebbe voluto semplicemente fare uno scherzo, consistito nel sottrarre l'orologio alla persona offesa, da lui vista solo una volta molti anni prima) erano assolutamente inverosimili. 1.2 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche„ la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato; nel caso in esame, la Corte ha evidenziato i precedenti penali del ricorrente quale elemento sufficiente a negare la concessione delle attenuanti generiche. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di C 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso il 23/06/2020
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24100 Anno 2020 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 23/06/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di SH NC ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 24/05/2019, che aveva confermato la sentenza di condanna di SH per il reato di rapina. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta come già nell'appello erano state messe in evidenza le discrasie presenti nella versione dei fatti fornita dalla persona offesa: il rinvenimento dell'orologio di proprietà della persona offesa KU LI sul SH non dimostrava come quest'ultimo fosse entrato in possesso del bene ed illogicamente la Corte di appello aveva ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente sul punto fossero generiche, non indicando perché le stesse sarebbero state non credibili. 1.2 Con riferimento poi alla mancata concessione delle attenuanti generiche, il difensore rappresenta che il comportamento serbato dal ricorrente successivamente al fatto-reato assumeva primaria rilevanza: l'assenza di una condotta particolarmente violenta e di premeditazione, e la breve durata della condotta erano certamente espressive di una ridotta capacità a delinquere, denotata anche dalle precarie condizioni di salute del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare che in questa sede non è consentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. Le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. S Luw, 2 La Corte di appello ha infatti confermato la sentenza di primo grado, che aveva evidenziato che, mentre non vi erano elementi che potessero far sospettare di falsità la versione della persona offesa, le dichiarazioni dell'imputato (che avrebbe voluto semplicemente fare uno scherzo, consistito nel sottrarre l'orologio alla persona offesa, da lui vista solo una volta molti anni prima) erano assolutamente inverosimili. 1.2 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche„ la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato; nel caso in esame, la Corte ha evidenziato i precedenti penali del ricorrente quale elemento sufficiente a negare la concessione delle attenuanti generiche. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di C 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso il 23/06/2020