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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/12/2025, n. 4673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4673 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 13370/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv.ti Roberto Giglio e Girolamo Ceci); Parte_1
e
(avv. Elvira Castellaneta); CP_1
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande in questa sede esaminate – volte all'accertamento del maggiore danno biologico per le malattie professionali della “tendinosi della cuffia spalla” e della “sindrome del tunnel carpale bilaterale” precedentemente riconosciute dall' nelle percentuali, CP_1 rispettivamente, del 2% e 3% (per una percentuale complessiva del 14% in unificazione con altre malattie professionali) – sono solo per quanto di ragione fondate. Va premesso che l'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento. Va inoltre osservato che “Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle predette disposizioni [art. 80 del D.P.R. 1124/65 e art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 n.d.r.], subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo
1 indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 26997/2016). Passando al merito della controversia deve essere osservato che il consulente tecnico d'ufficio (le cui valutazioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate e fondate sull'attento esame della documentazione sanitaria in atti nonché prive di vizi logici) all'interno della relazione depositata ha quantificato i postumi di danno biologico per la malattia della tendinosi della cuffia dei rotatori nel 4% (a fronte del 2% precedentemente riconosciuto) e per la malattia della sindrome del tunnel carpale ancora nel 3% (sempre a fronte del 3% precedentemente riconosciuto) per un danno biologico complessivamente pari al 18% in unificazione con altre malattie professionali precedentemente riconosciute. In ragione di tanto, la domanda deve essere per quanto di ragione accolta sicché la parte ricorrente va dunque ritenuta legittimata a percepire la rendita rapportata al maggior grado d'inabilità permanente complessiva del 18% a decorrere dal 10.6.2025 (data di svolgimento delle operazioni peritali) con decurtazione dell'importo già percepito a titolo di indennità per un grado di invalidità complessivo del 14% e l' deve essere condannato CP_1 alla corresponsione della rendita in argomento a far data dal 10.6.2025 con decurtazione dell'importo già percepito a titolo di indennità come innanzi esposto oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91. L'accertamento del maggior grado di danno biologico solo per la patologia relativa al ricorso introduttivo del giudizio n. 13370/2024 RG e non anche per la patologia afferente al ricorso dell'altro giudizio riunito (in relazione a cui il perito ha ritenuto congrua la percentuale di danno già attribuita dall' ) giustifica CP_1 la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della soccombenza reciproca. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa – sono poste definitivamente a carico dell' a fronte del CP_1 deposito di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione della CP_1 rendita rapportata al maggior grado d'inabilità permanente complessiva del 18% a decorrere dal 10.6.2025 con
2 decurtazione dell'importo già percepito a titolo di indennità per un grado di invalidità complessivo del 14%, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 04/12/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv.ti Roberto Giglio e Girolamo Ceci); Parte_1
e
(avv. Elvira Castellaneta); CP_1
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande in questa sede esaminate – volte all'accertamento del maggiore danno biologico per le malattie professionali della “tendinosi della cuffia spalla” e della “sindrome del tunnel carpale bilaterale” precedentemente riconosciute dall' nelle percentuali, CP_1 rispettivamente, del 2% e 3% (per una percentuale complessiva del 14% in unificazione con altre malattie professionali) – sono solo per quanto di ragione fondate. Va premesso che l'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento. Va inoltre osservato che “Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle predette disposizioni [art. 80 del D.P.R. 1124/65 e art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 n.d.r.], subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo
1 indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 26997/2016). Passando al merito della controversia deve essere osservato che il consulente tecnico d'ufficio (le cui valutazioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate e fondate sull'attento esame della documentazione sanitaria in atti nonché prive di vizi logici) all'interno della relazione depositata ha quantificato i postumi di danno biologico per la malattia della tendinosi della cuffia dei rotatori nel 4% (a fronte del 2% precedentemente riconosciuto) e per la malattia della sindrome del tunnel carpale ancora nel 3% (sempre a fronte del 3% precedentemente riconosciuto) per un danno biologico complessivamente pari al 18% in unificazione con altre malattie professionali precedentemente riconosciute. In ragione di tanto, la domanda deve essere per quanto di ragione accolta sicché la parte ricorrente va dunque ritenuta legittimata a percepire la rendita rapportata al maggior grado d'inabilità permanente complessiva del 18% a decorrere dal 10.6.2025 (data di svolgimento delle operazioni peritali) con decurtazione dell'importo già percepito a titolo di indennità per un grado di invalidità complessivo del 14% e l' deve essere condannato CP_1 alla corresponsione della rendita in argomento a far data dal 10.6.2025 con decurtazione dell'importo già percepito a titolo di indennità come innanzi esposto oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91. L'accertamento del maggior grado di danno biologico solo per la patologia relativa al ricorso introduttivo del giudizio n. 13370/2024 RG e non anche per la patologia afferente al ricorso dell'altro giudizio riunito (in relazione a cui il perito ha ritenuto congrua la percentuale di danno già attribuita dall' ) giustifica CP_1 la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della soccombenza reciproca. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa – sono poste definitivamente a carico dell' a fronte del CP_1 deposito di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione della CP_1 rendita rapportata al maggior grado d'inabilità permanente complessiva del 18% a decorrere dal 10.6.2025 con
2 decurtazione dell'importo già percepito a titolo di indennità per un grado di invalidità complessivo del 14%, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 04/12/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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