Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 02/02/2026, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01942/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09391/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9391 del 2022, proposto da
FO IZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Scalia, Gloria Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
CO IN, AR IO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria di merito del concorso interno per titoli per la copertura di n. 2662 posti per Vice-ispettore del ruolo degli Ispettori
della Polizia di Stato, indetto con decreto n. 333-B /12P.7.29, del 31 dicembre 2020, approvata con decreto della Direzione Centrale per
gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato (di seguito, DAGEP) del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del
Ministero dell'Interno del 21 giugno 2022, come rideterminata con decreto del 5 luglio 2022, nella misura in cui il ricorrente non è
inserito tra i vincitori;
- dei menzionati decreti del Direttore Centrale del DAGEP del 21 giugno e del 5 luglio 2022 di approvazione e successiva
rideterminazione della suddetta graduatoria di merito;
- della circolare prot. n. 23868, del 13 luglio 2022, del DAGEP, che dispone l'avvio delle procedure di assegnazione e del corso di
formazione per il 28 luglio 2022;
- del decreto n. 333-B /12P.7.29, del 31 dicembre 2020, con il quale il Capo della Polizia – Direttore Generale del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha indetto il citato concorso per titoli per la copertura di n. 2662 posti di vice-ispettore
riservato al personale appartenente al ruolo dei Sovrintendenti, nelle parte in cui non ha consentito al ricorrente, candidato promosso per meriti straordinari, di indicare nella domanda di partecipazione la sua effettiva di anzianità nel ruolo e nella qualifica di Sovrintendente Capo e non ha previsto che la Commissione esaminatrice, nell'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli di servizio, dovesse tenere conto degli effettivi titoli di servizio maturati dai candidati promossi per meriti straordinari ai sensi dell'art. 75, comma 1°, del D.P.R. 335/1982, come modificato dalla sentenza n. 224/2020 della Corte Costituzionale;
- ove occorra, del verbale del 18 giugno 2021 con cui la Commissione esaminatrice del suddetto concorso ha determinato i criteri di
valutazione dei titoli ed i punteggi da attribuire a ciascuna tipologia di titolo;
- degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Interno - Dip P S Polizia di Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa LA LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito del concorso interno per titoli per la copertura di n. 2662 posti per Vice-ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, nella parte in cui risulta classificato al posto n. 3423, in posizione non utile per l’assunzione.
Il Ministero resistente si è costituito e ha depositato memorie.
Con atto del 21 gennaio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso in quanto “ è stato proclamato vincitore della procedura concorsuale per cui è ricorso ”.
All’udienza di smaltimento del 23 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Stante la definizione in rito le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AZ BE, Presidente
LA LA, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA LA | AZ BE |
IL SEGRETARIO