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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/10/2025, n. 3357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3357 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4597/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nella causa civile di II Grado iscritta al n. 4597/2023 R.G. promossa da:
(C.F. e P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura allegata all'atto introduttivo dall'Avv. Gioia VACCARI, presso il cui studio - in Roma, Viale Gioacchino Rossini n. 18 - è elettivamente domiciliata APPELANTE CONTRO (C.F. ), rappresentata e difesa per procura Controparte_1 C.F._1 in calce all'atto di citazione nel giudizio di primo grado dall'Avv. Simone GIARDINA, presso il cui studio - in Messina, Via Cavalluccio n. 28 - è elettivamente domiciliata APPELLATA AVVERSO la sentenza n. 513/2023 del Giudice di Pace di Firenze, depositata in data 21.2.2023, a definizione del procedimento n. 6343/2018 R.G..
Conclusioni delle parti Per parte appellante: «Voglia l'adito Tribunale: dichiarare cessata la materia del contendere della opposizione agli estratti di ruolo riferiti alle cartelle 04120100001401201000 – 04120100004700976000 – 04120100043957286000 in quanto oggetto di sgravio totale;
dichiarare cessata la materia del contendere della opposizione all'estratto del ruolo contenuto nella cartella 04120110013023853000, in quanto oggetto di definizione agevolata ex lege 197/2022 con istanza del 26.6.2023 contenente l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti;
per il resto, riformare la sentenza impugnata dichiarando inammissibile la domanda proposta dalla sig.ra avente ad oggetto le cartelle 04120110034520092000 e Controparte_1
04120110108086534000 che contengono tuttora carichi attivi, ad eccezione della quota di interessi per € 157,50 iscritti a ruolo dal che è stata oggetto di sgravio Controparte_2 automatico ai sensi della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023)». Per parte appellata: «Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa Dichiarare inammissibile, improcedibile l'appello di controparte stante l'intervenuta cessata materia del contendere per carenza di in virtù dello stralcio ex lege delle cartelle e dell'intervenuta rottamazione. In subordine, confermare la sentenza impugnata. In via istruttoria si chiede di
1 acquisire il fascicolo di primo grado dal Giudice di Pace di Firenze nel giudizio iscritto al RG. 6343/2018 Compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace avverso le Controparte_1 cartelle esattoriali n. 04120100001401201000, n. 04120100004700976000, n. 04120100043957286000, n. 04120110013023853000, n. 04120110034520092000 e n. 04120110108086534000, deducendo che le predette non erano mai state notificate e che - in occasione della “rottamazione bis” (anno 2017) - aveva verificato la propria posizione debitoria nei confronti di , accorgendosi, dagli estratti di ruolo Parte_1 rilasciati dall'ente in data 15.3.2018, dell'esistenza di crediti «manifestamente inesigibili» per intervenuta prescrizione;
ha quindi dedotto di aver richiesto lo sgravio in autotutela (doc. 7 della produzione documentale del fascicolo di primo grado) e, stante la mancata risposta di di CP_3 aver proposto opposizione agli estratti di ruolo.
regolarmente costituita in giudizio, ha Parte_1 documentato la notifica delle cartelle di pagamento, rilevando che la aveva avuto notizia CP_1 della prostesa tributaria e, pertanto, «l'estratto di ruolo non era il primo atto entrato nella sfera di conoscibilità della contribuente»; ha eccepito l'assoluta mancanza di interesse ex art. 100 cod. proc. civ. della debitrice a richiedere ed ottenere l'annullamento giurisdizionale non avendo CP_3 promosso attività esecutiva. Il Giudice di Pace di Firenze, con la sentenza n. 513/2023 - qualificata l'azione proposta dalla contribuente come opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. - ha dichiarato prescritto il credito di cui alle cartelle opposte per decorso del termine quinquennale, con condanna di al CP_3 pagamento delle spese di giudizio. ha introdotto l'odierno giudizio di appello «per l'annullamento e l'integrale riforma della CP_3 sentenza n. 513/2023 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze»; a fondamento della domanda, ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata nel capo in cui qualifica la domanda come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. in quanto l' aveva proposto opposizione CP_1 avverso gli estratti di ruolo rilasciati dall' e non avverso le cartelle esattoriali Controparte_4 già notificate;
pertanto, in difetto di atti esecutivi, «l'azione proposta avrebbe dovuto essere qualificata come mera domanda di accertamento negativo del credito»; ha invero rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata e non impugnata. In tal senso, ha richiamato l'art. 12, co. 4 bis, del d.P.R. n. 602/1973 (entrato in vigore il 21.12.2021), a norma del quale gli estratti di ruolo non sono autonomamente impugnabili se non quando il contribuente che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio;
nella fattispecie, in assenza di «iniziative riscuotitive» da parte di l'opposizione era dunque CP_3 inammissibile;
ha inoltre richiamato la sentenza n. 26283/2022 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che la disciplina sopravvenuta di cui all'art. 12, co. 4 bis, del d.P.R. n. 602/1973 si applica ai processi pendenti alla data della sua entrata in vigore. Ha quindi concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e, comunque, in sua totale riforma, di dichiarare inammissibile la domanda proposta dalla con condanna della CP_1 medesima al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio ed onere di restituzione di quanto eventualmente corrisposto da a titolo di spese processuali in esecuzione della sentenza di CP_3 primo grado. In data 27.9.2023 si è costituita in giudizio resistendo all'appello; Controparte_1 nello specifico, ha dedotto che: a) prima di introdurre il giudizio di primo grado, aveva chiesto in autotutela l'annullamento del credito per intervenuta prescrizione, ma tale richiesta era rimasta
2 inevasa (cfr. doc. n. 7 fascicolo di primo grado); b) il giudizio di primo grado era passato in decisione all'udienza del 15.7.2021, mentre e l'art. 12, co. 4 bis, del d.P.R. n. 602/1973, richiamato da è stato introdotto con il D.L. n. 146/2021, convertito nella legge n. 215/2021, entrata in CP_3 vigore il 21.12.2021; pertanto, l'opposizione all'estratto di ruolo non era inammissibile avendo la contribuente introdotto l'azione nel giugno 2018 secondo «le regole processuali vigenti al momento»; ha in tal senso richiamato l'orientamento giurisprudenziale che, all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado, consentiva la proposizione dell'azione avverso le cartelle di cui si era venuti a conoscenza a mezzo dell'estratto di ruolo (Cass. 10809/2017; 29174/2017; 29179/2017); c) il Giudice di Pace di Firenze ha correttamente dichiarato l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione in quanto dalla data di notifica delle cartelle allegate dall'Ente (6.04.2011, 01.11.2011 e 10.2.2012) alla data di rilascio dell'estratto di ruolo (marzo 2018), il termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981 e all'art. 209 C.d.S. era abbondantemente decorso, stante l'assenza di notifica di atti interruttivi;
d) nelle more del giudizio, era intervenuto il D.L. n. 119/2018 che, con l'art. 4, aveva stralciato tutte le cartelle che contenessero importi inferiori alle € 1.000,00 ed i cui carichi di ruolo erano stati consegnati all'esattore entro il 31.12.2010; inoltre, nelle more della pubblicazione della sentenza, era intervenuta anche la legge n. 197/2022, che aveva previsto, oltre alla possibilità di rottamare le cartelle di pagamento il cui carico di ruolo era consegnato al 30.6.2022, lo stralcio delle cartelle fino a € 1.000,00 il cui carico di ruolo era stato consegnato all'esattore entro il 31.12.2015; e) la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 12, co. 4 bis, del d.P.R. n. 602/1973, in riferimento agli artt. 24, 113 e 117, co. 1, Cost. e in relazione all'art. 6 CEDU. Parte appellata ha quindi concluso chiedendo di dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello per carenza di interesse dell'esattore, stante l'intervenuta cessata materia del contendere, attesi lo stralcio ex lege delle cartelle e l'intervenuta rottamazione;
in subordine, ha domandato la conferma della sentenza impugnata. Parte appellante, nelle note di trattazione per l'udienza del 14.1.2025, ha dato atto dell'intervenuta definizione agevolata e dello sgravio totale di una parte dei ruoli relativi alle cartelle n. 04120100001401201000, n. 04120100004700976000 e n. 04120100043957286000, deducendo altresì che - quanto al ruolo relativo alla cartella 04120110013023853000 - lo stesso è stato oggetto di definizione agevolata ex lege n. 197/2022 con istanza del 26.6.2023; pertanto, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado per inammissibilità della domanda proposta in ordine alle cartelle 04120110034520092000 e 04120110108086534000. Nella memoria conclusionale deposita in PCT il 10.2.2025 ha poi dato atto della circostanza CP_3 che la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, co. 4 bis, del d.P.R. n. 602/973, ribadendo che l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla contribuente «rimane assorbita dalla inammissibilità ab origine dell'opposizione proposta avverso gli estratti di ruolo». Il Giudice, con provvedimento del 7.4.2024, rilevato che nessuna delle parti aveva formulato richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 17.3.2025 per rimettere la causa in decisione con le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ.. Con provvedimento del 14.4.2025, il nuovo Giudice assegnatario del fascicolo ha fissato - ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. - l'udienza del 20.10.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., e concedendo alle parti termine per note riepilogative e conclusive, da depositarsi sino ai dieci giorni prima dell'udienza; all'udienza odierna la causa è dunque passata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc civ. sulle conclusioni di cui in epigrafe.
3 ****** Preliminarmente deve darsi atto che dalla documentazione versata in atti emerge che le cartelle di pagamento n. 04120100001401201000, n. 04120100004700976000 e n. 04120100043957286000 sono state oggetto di sgravio totale;
quanto alla cartella di pagamento n. 04120110013023853000, il credito alla stessa sotteso è stato oggetto di definizione agevolata ex lege n. 197/2022 con istanza del 26.6.2023 contenente l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti. Alla luce di tale circostanza, e limitatamente alle ridette cartelle, parte appellante ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Ebbene, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. n. 5974/2005; Cass. n. 10478/2004). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 1) che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
2) che si tratti di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte;
3) l'evento generatore deve infine essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione. Ciò detto, nel giudizio di prime cure, l'attore ha definito la propria azione alla stregua di un'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., al fine di far valere in via di azione un fatto estintivo del credito, id est la prescrizione della pretesa creditoria non solo prima dell'asserita notifica delle cartelle di pagamento - asseritamente avvenuta in date 6. 4.2011, 1.11.2011 e 10. 2.2012 - ma anche successivamente, non avendo ricevuto atti interruttivi fino alla data di rilascio dell'estratto di ruolo (marzo 2018) richiesto all'ente per verificare la propria posizione debitoria in occasione della
“rottamazione bis” (anno 2017). Osserva il Tribunale come il Giudice di Pace abbia dichiarato l'intervenuta prescrizione del credito sotteso alle cartelle;
tuttavia, la decisione risulta errata, non avendo il Giudice di prime cure correttamente valutato, alla luce della normativa intervenuta prima del deposito della sentenza, il profilo dell'interesse ad agire della contribuente. Invero, carattere preliminare ed assorbente di qualsivoglia altra questione sollevata da tutte le parti in causa, assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione relativa alla sussistenza o meno dell'interesse ad agire in caso di impugnazione dell'estratto di ruolo è stata, invero, interessata, da una sopravvenienza normativa, in particolare, dall'art. 12, co. 4 bis, del d.P.R. n. 602/1973, introdotto con il D.L. n. 146/2021, convertito nella legge n. 215/2021, norma che, secondo la prospettazione di parte appellata, non sarebbe applicabile nel caso di specie, in quanto all'epoca dell'entrata in vigore (21.12.2021) la causa di primo grado era già stata trattenuta in decisione. Invero, prima dell'entrata in vigore della citata disposizione normativa - nel contesto di un panorama giurisprudenziale in materia piuttosto composito e articolato - le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 19704/2015), avevano ritenuto “ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere
4 che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”. La facoltà di impugnazione del ruolo, quale tutela giurisdizionale anticipata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità al debitore, al di là di un suo interesse «qualificato» ad agire, è stata fortemente ridimensionata a seguito dei nuovi confini delineati dalla novella legislativa di cui sopra, per la cui corretta interpretazione sono state investite successivamente anche le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 26283/2022), intervenute prima della data del deposito della sentenza di primo grado (21.2.2023). Il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021, ha aggiunto all'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, dopo il comma 4, un comma 4 bis, che così recita: «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Dal tenore di tale disposizione si ricava il totale cambiamento di rotta rispetto all'assetto interpretativo precedente: l'impugnazione diretta del ruolo, conosciuto attraverso l'estratto di ruolo, è oggi normativamente ammessa, ma la proposizione dell'azione è subordinata all'espressa prova di un interesse non generico, bensì «qualificato», siccome preventivamente individuato dal legislatore. La citata norma prevede - oltre alla non impugnabilità dell'estratto di ruolo - che il ruolo e la cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, siano suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisca in giudizio dimostri che, dall'iscrizione a ruolo, possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, per la riscossione di pagamenti da parte della P.A., per la perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A.. Conseguentemente, la facoltà di impugnazione riconosciuta in precedenza - a fortiori dopo le Sezioni Unite del 2015, (richiamate da parte appellata), per il «doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il primo accesso alla tutela giurisdizionale» nell'imminenza della riscossione - con la novella legislativa in oggetto risulta circoscritta a casi specifici e tipizzati, da provare a cura del debitore, che ha l'onere di dimostrare, come accennato, che l'iscrizione possa procurargli «un pregiudizio» ben definito e limitato a tre specifici casi. Orbene, nella fattispecie la contribuente ha introdotto il giudizio di primo grado nel 2018, quando, come detto, era emerso, nella giurisprudenza di legittimità, uno contrasto tra pronunce, alcune delle quali ritenevano ammissibile l'impugnazione della cartella della quale il contribuente assumeva di essere venuto a conoscenza solo a seguito del rilascio di un estratto di ruolo, escludendo quindi che il contribuente difettasse di interesse all'impugnazione ancor prima di avere ricevuto la notifica di un altro atto da parte dell'amministrazione.
5 Infatti, dopo il 2015, la giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata, nel solco delle SS.UU. n. 19704/2015, affermando la possibilità per il contribuente di impugnare la cartella non notificata ma conosciuta tramite l'estratto di ruolo (Cass., Sez. 6-5, 21.1.2022, n. 1971; Cass., Sez. 5, 24.12.2021, n. 41508; Cass., Sez. 5, 10.12.2021, n. 39282; Cass., Sez. 5, 7.12.2021, n. 38964; Cass., Sez. 5, 22.11.2021, n. 36013; Cass., Sez. 6-5, 5.10.2020, n. 21289; Cass., Sez. 5, 17.9.2019, n. 23076; Cass., Sez. 6-5, 9.9.2019, n. 22507). Il contrasto è stato risolto con l'intervento legislativo richiamato, intervenuto nelle more del giudizio di primo grado, dopo la rimessione in decisione della causa;
successivamente, come detto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26283/2022 (intervenuta prima della data del deposito della sentenza di primo grado), hanno confermato la legittimità della novella normativa e, addirittura, l'hanno considerata applicabile ai processi in corso, pure non tributari (art. 17 e 18 D.Lgs. n. 46/99 per i contributi;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del Codice della
Strada e delle sanzioni amministrative): «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione» (cfr. Cass., SS. UU., sentenza n. 26283/2022). In particolare, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 2022 sopra citata, ha affermato: 1) che la prima disposizione di cui al primo periodo del sopra riportato comma 4 bis “è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna”; 2) che con la seconda disposizione il legislatore ha innanzitutto regolato
“specifici casi tassativi e non esemplificativi di azione diretta" stabilendo "quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale", trattandosi di una "selezione dei pregiudizi operata dal legislatore che è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione”; 3) che, nei suoi contenuti generali, la seconda disposizione incide “sull'interesse ad agire", che è "condizione dell'azione che ha natura dinamica" e che "può e deve essere valutato anche nei giudizi in corso"; ne consegue che "la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza) che è ancora da compiere”; 4) che, in definitiva, occorre considerare che “nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace", per cui la relativa azione è da qualificarsi di "accertamento negativo" e dunque "improponibile nel giudizio tributario in considerazione della sua struttura impugnatoria”. In conclusione, l'art. 12, co, 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione per così dire “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione e, pertanto, può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. La nuova previsione, dunque, ammette l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo solamente in ipotesi circostanziate e, peraltro, poiché la regola generale è quella della non impugnabilità, le eccezioni previste dalla
6 stessa legge saranno suscettibili di applicazione estensiva, ma non analogica. Restano, dunque, escluse le ipotesi in cui il contribuente abbia un concreto interesse all'impugnazione del ruolo, ma diverso da quello che viene in evidenza nei casi espressamente previsti dalla legge. La nuova previsione normativa - avendo il legislatore individuato “un interesse qualificato” all'impugnazione immediata da proporre avverso il ruolo e la cartella di pagamento invalidamente notificata, fermo restando l'esclusione tout court dell'impugnazione contro l'estratto di ruolo - produce, pertanto, l'inammissibilità sopravvenuta in tutti i casi di ricorsi proposti al di fuori delle ipotesi tassative di cui al nuovo comma 4 bis dell'art. 12 sopra citato. L'interesse ad agire serve, invero, ad evitare che si pervenga all'esame del merito, quando l'accoglimento della domanda - in ipotesi anche fondata - non produce alcun effetto utile nella sfera giuridica di chi l'ha proposta. Lo stesso, pur dovendo esistere all'atto della presentazione della domanda giudiziale, può venire meno nel corso del giudizio;
mancando l'interesse ad agire, il giudice non può affrontare il merito del ricorso, ma deve dichiarare il difetto di interesse e, quindi, il difetto di azione. Ebbene, il debitore non ha alcun interesse ad agire in difetto di attività esecutiva da parte dell'Amministrazione, donde non è necessario percorrere la strada dell'azione di accertamento negativo laddove non vi sia alcuna richiesta esecutiva da parte dei creditori. Nel caso di specie, l'appellata - che, come sopra rilevato, ha chiesto in primo grado di giudizio l'accertamento negativo di un credito erariale iscritto a ruolo, assumendone l'omessa o invalida notificazione - non ha provato, né allegato, il pregiudizio derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, ai sensi dall'art. 12, co. 4 bis, del d.P.R. n. 602/1973; pertanto, l'opposizione proposta dinanzi al Giudice di Pace va dichiarata inammissibile. Dunque, alla luce di tali sopravvenienze, va accolto l'appello dell' Parte_1
, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'opposizione svolta dinanzi al
[...] giudice di prime cure, dovendo rilevarsi la carenza di interesse ad agire in capo all'odierna appellata nell'impugnazione dell'estratto di ruolo In punto di spese di giudizio, ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle stesse - in considerazione della novità della questione e tenuto conto dell'evoluzione legislativa, del contrasto giurisprudenziale e del mutamento di giurisprudenza derivatone, di cui sopra si è dato conto - sia del primo grado di giudizio, in riforma della sentenza di primo grado, sia del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. 4597/2023 R.G sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_5
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_2 dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado, in riforma della sentenza impugnata n. 513/2023 del Giudice di Pace di Firenze, per le ragioni di cui in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Firenze, 20 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nella causa civile di II Grado iscritta al n. 4597/2023 R.G. promossa da:
(C.F. e P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura allegata all'atto introduttivo dall'Avv. Gioia VACCARI, presso il cui studio - in Roma, Viale Gioacchino Rossini n. 18 - è elettivamente domiciliata APPELANTE CONTRO (C.F. ), rappresentata e difesa per procura Controparte_1 C.F._1 in calce all'atto di citazione nel giudizio di primo grado dall'Avv. Simone GIARDINA, presso il cui studio - in Messina, Via Cavalluccio n. 28 - è elettivamente domiciliata APPELLATA AVVERSO la sentenza n. 513/2023 del Giudice di Pace di Firenze, depositata in data 21.2.2023, a definizione del procedimento n. 6343/2018 R.G..
Conclusioni delle parti Per parte appellante: «Voglia l'adito Tribunale: dichiarare cessata la materia del contendere della opposizione agli estratti di ruolo riferiti alle cartelle 04120100001401201000 – 04120100004700976000 – 04120100043957286000 in quanto oggetto di sgravio totale;
dichiarare cessata la materia del contendere della opposizione all'estratto del ruolo contenuto nella cartella 04120110013023853000, in quanto oggetto di definizione agevolata ex lege 197/2022 con istanza del 26.6.2023 contenente l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti;
per il resto, riformare la sentenza impugnata dichiarando inammissibile la domanda proposta dalla sig.ra avente ad oggetto le cartelle 04120110034520092000 e Controparte_1
04120110108086534000 che contengono tuttora carichi attivi, ad eccezione della quota di interessi per € 157,50 iscritti a ruolo dal che è stata oggetto di sgravio Controparte_2 automatico ai sensi della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023)». Per parte appellata: «Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa Dichiarare inammissibile, improcedibile l'appello di controparte stante l'intervenuta cessata materia del contendere per carenza di in virtù dello stralcio ex lege delle cartelle e dell'intervenuta rottamazione. In subordine, confermare la sentenza impugnata. In via istruttoria si chiede di
1 acquisire il fascicolo di primo grado dal Giudice di Pace di Firenze nel giudizio iscritto al RG. 6343/2018 Compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace avverso le Controparte_1 cartelle esattoriali n. 04120100001401201000, n. 04120100004700976000, n. 04120100043957286000, n. 04120110013023853000, n. 04120110034520092000 e n. 04120110108086534000, deducendo che le predette non erano mai state notificate e che - in occasione della “rottamazione bis” (anno 2017) - aveva verificato la propria posizione debitoria nei confronti di , accorgendosi, dagli estratti di ruolo Parte_1 rilasciati dall'ente in data 15.3.2018, dell'esistenza di crediti «manifestamente inesigibili» per intervenuta prescrizione;
ha quindi dedotto di aver richiesto lo sgravio in autotutela (doc. 7 della produzione documentale del fascicolo di primo grado) e, stante la mancata risposta di di CP_3 aver proposto opposizione agli estratti di ruolo.
regolarmente costituita in giudizio, ha Parte_1 documentato la notifica delle cartelle di pagamento, rilevando che la aveva avuto notizia CP_1 della prostesa tributaria e, pertanto, «l'estratto di ruolo non era il primo atto entrato nella sfera di conoscibilità della contribuente»; ha eccepito l'assoluta mancanza di interesse ex art. 100 cod. proc. civ. della debitrice a richiedere ed ottenere l'annullamento giurisdizionale non avendo CP_3 promosso attività esecutiva. Il Giudice di Pace di Firenze, con la sentenza n. 513/2023 - qualificata l'azione proposta dalla contribuente come opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. - ha dichiarato prescritto il credito di cui alle cartelle opposte per decorso del termine quinquennale, con condanna di al CP_3 pagamento delle spese di giudizio. ha introdotto l'odierno giudizio di appello «per l'annullamento e l'integrale riforma della CP_3 sentenza n. 513/2023 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze»; a fondamento della domanda, ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata nel capo in cui qualifica la domanda come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. in quanto l' aveva proposto opposizione CP_1 avverso gli estratti di ruolo rilasciati dall' e non avverso le cartelle esattoriali Controparte_4 già notificate;
pertanto, in difetto di atti esecutivi, «l'azione proposta avrebbe dovuto essere qualificata come mera domanda di accertamento negativo del credito»; ha invero rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata e non impugnata. In tal senso, ha richiamato l'art. 12, co. 4 bis, del d.P.R. n. 602/1973 (entrato in vigore il 21.12.2021), a norma del quale gli estratti di ruolo non sono autonomamente impugnabili se non quando il contribuente che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio;
nella fattispecie, in assenza di «iniziative riscuotitive» da parte di l'opposizione era dunque CP_3 inammissibile;
ha inoltre richiamato la sentenza n. 26283/2022 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che la disciplina sopravvenuta di cui all'art. 12, co. 4 bis, del d.P.R. n. 602/1973 si applica ai processi pendenti alla data della sua entrata in vigore. Ha quindi concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e, comunque, in sua totale riforma, di dichiarare inammissibile la domanda proposta dalla con condanna della CP_1 medesima al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio ed onere di restituzione di quanto eventualmente corrisposto da a titolo di spese processuali in esecuzione della sentenza di CP_3 primo grado. In data 27.9.2023 si è costituita in giudizio resistendo all'appello; Controparte_1 nello specifico, ha dedotto che: a) prima di introdurre il giudizio di primo grado, aveva chiesto in autotutela l'annullamento del credito per intervenuta prescrizione, ma tale richiesta era rimasta
2 inevasa (cfr. doc. n. 7 fascicolo di primo grado); b) il giudizio di primo grado era passato in decisione all'udienza del 15.7.2021, mentre e l'art. 12, co. 4 bis, del d.P.R. n. 602/1973, richiamato da è stato introdotto con il D.L. n. 146/2021, convertito nella legge n. 215/2021, entrata in CP_3 vigore il 21.12.2021; pertanto, l'opposizione all'estratto di ruolo non era inammissibile avendo la contribuente introdotto l'azione nel giugno 2018 secondo «le regole processuali vigenti al momento»; ha in tal senso richiamato l'orientamento giurisprudenziale che, all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado, consentiva la proposizione dell'azione avverso le cartelle di cui si era venuti a conoscenza a mezzo dell'estratto di ruolo (Cass. 10809/2017; 29174/2017; 29179/2017); c) il Giudice di Pace di Firenze ha correttamente dichiarato l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione in quanto dalla data di notifica delle cartelle allegate dall'Ente (6.04.2011, 01.11.2011 e 10.2.2012) alla data di rilascio dell'estratto di ruolo (marzo 2018), il termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981 e all'art. 209 C.d.S. era abbondantemente decorso, stante l'assenza di notifica di atti interruttivi;
d) nelle more del giudizio, era intervenuto il D.L. n. 119/2018 che, con l'art. 4, aveva stralciato tutte le cartelle che contenessero importi inferiori alle € 1.000,00 ed i cui carichi di ruolo erano stati consegnati all'esattore entro il 31.12.2010; inoltre, nelle more della pubblicazione della sentenza, era intervenuta anche la legge n. 197/2022, che aveva previsto, oltre alla possibilità di rottamare le cartelle di pagamento il cui carico di ruolo era consegnato al 30.6.2022, lo stralcio delle cartelle fino a € 1.000,00 il cui carico di ruolo era stato consegnato all'esattore entro il 31.12.2015; e) la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 12, co. 4 bis, del d.P.R. n. 602/1973, in riferimento agli artt. 24, 113 e 117, co. 1, Cost. e in relazione all'art. 6 CEDU. Parte appellata ha quindi concluso chiedendo di dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello per carenza di interesse dell'esattore, stante l'intervenuta cessata materia del contendere, attesi lo stralcio ex lege delle cartelle e l'intervenuta rottamazione;
in subordine, ha domandato la conferma della sentenza impugnata. Parte appellante, nelle note di trattazione per l'udienza del 14.1.2025, ha dato atto dell'intervenuta definizione agevolata e dello sgravio totale di una parte dei ruoli relativi alle cartelle n. 04120100001401201000, n. 04120100004700976000 e n. 04120100043957286000, deducendo altresì che - quanto al ruolo relativo alla cartella 04120110013023853000 - lo stesso è stato oggetto di definizione agevolata ex lege n. 197/2022 con istanza del 26.6.2023; pertanto, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado per inammissibilità della domanda proposta in ordine alle cartelle 04120110034520092000 e 04120110108086534000. Nella memoria conclusionale deposita in PCT il 10.2.2025 ha poi dato atto della circostanza CP_3 che la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, co. 4 bis, del d.P.R. n. 602/973, ribadendo che l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla contribuente «rimane assorbita dalla inammissibilità ab origine dell'opposizione proposta avverso gli estratti di ruolo». Il Giudice, con provvedimento del 7.4.2024, rilevato che nessuna delle parti aveva formulato richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 17.3.2025 per rimettere la causa in decisione con le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ.. Con provvedimento del 14.4.2025, il nuovo Giudice assegnatario del fascicolo ha fissato - ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. - l'udienza del 20.10.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., e concedendo alle parti termine per note riepilogative e conclusive, da depositarsi sino ai dieci giorni prima dell'udienza; all'udienza odierna la causa è dunque passata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc civ. sulle conclusioni di cui in epigrafe.
3 ****** Preliminarmente deve darsi atto che dalla documentazione versata in atti emerge che le cartelle di pagamento n. 04120100001401201000, n. 04120100004700976000 e n. 04120100043957286000 sono state oggetto di sgravio totale;
quanto alla cartella di pagamento n. 04120110013023853000, il credito alla stessa sotteso è stato oggetto di definizione agevolata ex lege n. 197/2022 con istanza del 26.6.2023 contenente l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti. Alla luce di tale circostanza, e limitatamente alle ridette cartelle, parte appellante ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Ebbene, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. n. 5974/2005; Cass. n. 10478/2004). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 1) che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
2) che si tratti di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte;
3) l'evento generatore deve infine essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione. Ciò detto, nel giudizio di prime cure, l'attore ha definito la propria azione alla stregua di un'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., al fine di far valere in via di azione un fatto estintivo del credito, id est la prescrizione della pretesa creditoria non solo prima dell'asserita notifica delle cartelle di pagamento - asseritamente avvenuta in date 6. 4.2011, 1.11.2011 e 10. 2.2012 - ma anche successivamente, non avendo ricevuto atti interruttivi fino alla data di rilascio dell'estratto di ruolo (marzo 2018) richiesto all'ente per verificare la propria posizione debitoria in occasione della
“rottamazione bis” (anno 2017). Osserva il Tribunale come il Giudice di Pace abbia dichiarato l'intervenuta prescrizione del credito sotteso alle cartelle;
tuttavia, la decisione risulta errata, non avendo il Giudice di prime cure correttamente valutato, alla luce della normativa intervenuta prima del deposito della sentenza, il profilo dell'interesse ad agire della contribuente. Invero, carattere preliminare ed assorbente di qualsivoglia altra questione sollevata da tutte le parti in causa, assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione relativa alla sussistenza o meno dell'interesse ad agire in caso di impugnazione dell'estratto di ruolo è stata, invero, interessata, da una sopravvenienza normativa, in particolare, dall'art. 12, co. 4 bis, del d.P.R. n. 602/1973, introdotto con il D.L. n. 146/2021, convertito nella legge n. 215/2021, norma che, secondo la prospettazione di parte appellata, non sarebbe applicabile nel caso di specie, in quanto all'epoca dell'entrata in vigore (21.12.2021) la causa di primo grado era già stata trattenuta in decisione. Invero, prima dell'entrata in vigore della citata disposizione normativa - nel contesto di un panorama giurisprudenziale in materia piuttosto composito e articolato - le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 19704/2015), avevano ritenuto “ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere
4 che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”. La facoltà di impugnazione del ruolo, quale tutela giurisdizionale anticipata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità al debitore, al di là di un suo interesse «qualificato» ad agire, è stata fortemente ridimensionata a seguito dei nuovi confini delineati dalla novella legislativa di cui sopra, per la cui corretta interpretazione sono state investite successivamente anche le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 26283/2022), intervenute prima della data del deposito della sentenza di primo grado (21.2.2023). Il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021, ha aggiunto all'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, dopo il comma 4, un comma 4 bis, che così recita: «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Dal tenore di tale disposizione si ricava il totale cambiamento di rotta rispetto all'assetto interpretativo precedente: l'impugnazione diretta del ruolo, conosciuto attraverso l'estratto di ruolo, è oggi normativamente ammessa, ma la proposizione dell'azione è subordinata all'espressa prova di un interesse non generico, bensì «qualificato», siccome preventivamente individuato dal legislatore. La citata norma prevede - oltre alla non impugnabilità dell'estratto di ruolo - che il ruolo e la cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, siano suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisca in giudizio dimostri che, dall'iscrizione a ruolo, possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, per la riscossione di pagamenti da parte della P.A., per la perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A.. Conseguentemente, la facoltà di impugnazione riconosciuta in precedenza - a fortiori dopo le Sezioni Unite del 2015, (richiamate da parte appellata), per il «doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il primo accesso alla tutela giurisdizionale» nell'imminenza della riscossione - con la novella legislativa in oggetto risulta circoscritta a casi specifici e tipizzati, da provare a cura del debitore, che ha l'onere di dimostrare, come accennato, che l'iscrizione possa procurargli «un pregiudizio» ben definito e limitato a tre specifici casi. Orbene, nella fattispecie la contribuente ha introdotto il giudizio di primo grado nel 2018, quando, come detto, era emerso, nella giurisprudenza di legittimità, uno contrasto tra pronunce, alcune delle quali ritenevano ammissibile l'impugnazione della cartella della quale il contribuente assumeva di essere venuto a conoscenza solo a seguito del rilascio di un estratto di ruolo, escludendo quindi che il contribuente difettasse di interesse all'impugnazione ancor prima di avere ricevuto la notifica di un altro atto da parte dell'amministrazione.
5 Infatti, dopo il 2015, la giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata, nel solco delle SS.UU. n. 19704/2015, affermando la possibilità per il contribuente di impugnare la cartella non notificata ma conosciuta tramite l'estratto di ruolo (Cass., Sez. 6-5, 21.1.2022, n. 1971; Cass., Sez. 5, 24.12.2021, n. 41508; Cass., Sez. 5, 10.12.2021, n. 39282; Cass., Sez. 5, 7.12.2021, n. 38964; Cass., Sez. 5, 22.11.2021, n. 36013; Cass., Sez. 6-5, 5.10.2020, n. 21289; Cass., Sez. 5, 17.9.2019, n. 23076; Cass., Sez. 6-5, 9.9.2019, n. 22507). Il contrasto è stato risolto con l'intervento legislativo richiamato, intervenuto nelle more del giudizio di primo grado, dopo la rimessione in decisione della causa;
successivamente, come detto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26283/2022 (intervenuta prima della data del deposito della sentenza di primo grado), hanno confermato la legittimità della novella normativa e, addirittura, l'hanno considerata applicabile ai processi in corso, pure non tributari (art. 17 e 18 D.Lgs. n. 46/99 per i contributi;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del Codice della
Strada e delle sanzioni amministrative): «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione» (cfr. Cass., SS. UU., sentenza n. 26283/2022). In particolare, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 2022 sopra citata, ha affermato: 1) che la prima disposizione di cui al primo periodo del sopra riportato comma 4 bis “è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna”; 2) che con la seconda disposizione il legislatore ha innanzitutto regolato
“specifici casi tassativi e non esemplificativi di azione diretta" stabilendo "quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale", trattandosi di una "selezione dei pregiudizi operata dal legislatore che è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione”; 3) che, nei suoi contenuti generali, la seconda disposizione incide “sull'interesse ad agire", che è "condizione dell'azione che ha natura dinamica" e che "può e deve essere valutato anche nei giudizi in corso"; ne consegue che "la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza) che è ancora da compiere”; 4) che, in definitiva, occorre considerare che “nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace", per cui la relativa azione è da qualificarsi di "accertamento negativo" e dunque "improponibile nel giudizio tributario in considerazione della sua struttura impugnatoria”. In conclusione, l'art. 12, co, 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione per così dire “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione e, pertanto, può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. La nuova previsione, dunque, ammette l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo solamente in ipotesi circostanziate e, peraltro, poiché la regola generale è quella della non impugnabilità, le eccezioni previste dalla
6 stessa legge saranno suscettibili di applicazione estensiva, ma non analogica. Restano, dunque, escluse le ipotesi in cui il contribuente abbia un concreto interesse all'impugnazione del ruolo, ma diverso da quello che viene in evidenza nei casi espressamente previsti dalla legge. La nuova previsione normativa - avendo il legislatore individuato “un interesse qualificato” all'impugnazione immediata da proporre avverso il ruolo e la cartella di pagamento invalidamente notificata, fermo restando l'esclusione tout court dell'impugnazione contro l'estratto di ruolo - produce, pertanto, l'inammissibilità sopravvenuta in tutti i casi di ricorsi proposti al di fuori delle ipotesi tassative di cui al nuovo comma 4 bis dell'art. 12 sopra citato. L'interesse ad agire serve, invero, ad evitare che si pervenga all'esame del merito, quando l'accoglimento della domanda - in ipotesi anche fondata - non produce alcun effetto utile nella sfera giuridica di chi l'ha proposta. Lo stesso, pur dovendo esistere all'atto della presentazione della domanda giudiziale, può venire meno nel corso del giudizio;
mancando l'interesse ad agire, il giudice non può affrontare il merito del ricorso, ma deve dichiarare il difetto di interesse e, quindi, il difetto di azione. Ebbene, il debitore non ha alcun interesse ad agire in difetto di attività esecutiva da parte dell'Amministrazione, donde non è necessario percorrere la strada dell'azione di accertamento negativo laddove non vi sia alcuna richiesta esecutiva da parte dei creditori. Nel caso di specie, l'appellata - che, come sopra rilevato, ha chiesto in primo grado di giudizio l'accertamento negativo di un credito erariale iscritto a ruolo, assumendone l'omessa o invalida notificazione - non ha provato, né allegato, il pregiudizio derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, ai sensi dall'art. 12, co. 4 bis, del d.P.R. n. 602/1973; pertanto, l'opposizione proposta dinanzi al Giudice di Pace va dichiarata inammissibile. Dunque, alla luce di tali sopravvenienze, va accolto l'appello dell' Parte_1
, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'opposizione svolta dinanzi al
[...] giudice di prime cure, dovendo rilevarsi la carenza di interesse ad agire in capo all'odierna appellata nell'impugnazione dell'estratto di ruolo In punto di spese di giudizio, ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle stesse - in considerazione della novità della questione e tenuto conto dell'evoluzione legislativa, del contrasto giurisprudenziale e del mutamento di giurisprudenza derivatone, di cui sopra si è dato conto - sia del primo grado di giudizio, in riforma della sentenza di primo grado, sia del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. 4597/2023 R.G sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_5
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_2 dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado, in riforma della sentenza impugnata n. 513/2023 del Giudice di Pace di Firenze, per le ragioni di cui in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Firenze, 20 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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