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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/12/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2335/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2335/2025 R.G. promosso con ricorso in data 4 novembre 2025 da parte di:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Ferrara (FE) in Via dell'Unione n. 22, int. 8
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], int. 8 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rita Reali del Foro di Ferrara (C.F.: ; C.F._3
PEC: ), con Studio in Ferrara alla Via degli Spadari n. 3, presso il Email_1 quale hanno eletto domicilio
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4 novembre 2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Il figlio resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute del medesimo, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di Per_1 mentre ciascuno dei ricorrenti eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio presso di sé.
2) Le parti convengono che alla Sig.ra venga assegnata la casa familiare, sita in Ferrara alla Pt_1
Via dell'Unione n. 22, int. 8, ove la medesima continuerà a risiedere insieme al figlio minore.
Diversamente, il Sig. provvederà a trasferire altrove la propria residenza. Parte_2
3) Tenuto conto che sul predetto immobile destinato a casa familiare (sito in Ferrara alla Via dell'Unione n. 22, int. 8), di proprietà di entrambi i ricorrenti nella misura di 1/2 ciascuno, grava mutuo ipotecario contratto con le parti si impegnano sin da ora a provvedere, Controparte_1 ciascuno nella misura del 50%, al pagamento delle residue rate del mutuo sino a naturale scadenza dello stesso.
4) Le parti convengono che il figlio potrà trascorrere almeno 2 giorni e 2 notti, con relativo Per_1 pernottamento, a settimana presso il padre, tenendo conto in particolar modo che gli impegni e i turni lavorativi del Sig. che derivano inevitabilmente dall'attività di ristorazione e di catering dal Parte_2 medesimo esercitata, non consentono di individuare a priori dei giorni fissi di visita. In quest'ottica, le parti sin impegnano sin da ora al fine di collaborare tra loro per garantire al figlio minore un equilibrato e costante rapporto anche con il genitore non collocatario.
5) Ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo delle vacanze estive;
pertanto, i Signori e si impegnano a comunicare all'altro, Parte_2 Pt_1 indicativamente entro il giorno 30 aprile di ciascun anno, il periodo delle rispettive ferie estive.
Inoltre, sia la madre che il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, potranno tenere con sé il figlio minore per una settimana in occasione delle festività natalizie, ricomprendendo ad anni alterni, il giorno di Natale ovvero quello di Capodanno, nonché tre giorni in occasione delle festività pasquali, trascorrendo in compagnia di sempre in modo alternato, il giorno di Per_1
Pasqua, ovvero quello successivo di Pasquetta. In ogni caso, i genitori, nella gestione ed organizzazione dei rispettivi periodi e giornate festive di permanenza di presso di sé, Per_1 dovranno necessariamente tenere in debito conto gli impegni ed eventi di lavoro del Sig. Parte_2 nonché le esigenze del figlio, anche in considerazione dell'età del medesimo. 6) Le parti convengono che il Sig. a far data dal mese di ottobre 2025, corrisponderà alla Parte_2
Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario a favore del figlio la Pt_1 Per_1 somma di € 400,00 mensili, entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
7) Le parti concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, ricreative, nonché a tutte quelle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'esclusivo interesse del figlio, previo accordo ed esibizione di documentazione comprovante l'esborso. A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, dovranno ripartirsi nella suddetta misura le spese di seguito elencate, così come indicate nel Protocollo del Tribunale di Ferrara per le cause in materia di famiglia siglato in data 25.10.2017, • Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. • Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture e/o specialisti privati;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compensi per gli interventi chirurgici in strutture private. •
Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c. gite scolastiche senza pernottamento;
d. trasporto pubblico. • Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede Universitaria. • Spese extrascolastiche
(da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. tempo prolungato. b. mensa scolastica. c. Attività sportive, ludiche e artistiche, fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro
400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
d. equipaggiamento tecnico necessario allo svolgimento dell'attività sportiva praticata dal figlio, scelta comunque d'intesa tra i genitori. • Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. Baby – sitter;
b. Campi estivi;
c. acquisto di determinati capi di abbigliamento per il figlio, quali i capispalla e le calzature.
8) Entrambi i ricorrenti prestano reciproco consenso per l'espatrio con il figlio minore, nonché dichiarano sin da ora la loro disponibilità a prestare reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto di Per_1
***** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al giorno 11 dicembre 2025. In data 11 dicembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 16 dicembre
2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2335/2025 R.G. promosso con ricorso in data 4 novembre 2025 da parte di:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Ferrara (FE) in Via dell'Unione n. 22, int. 8
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], int. 8 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rita Reali del Foro di Ferrara (C.F.: ; C.F._3
PEC: ), con Studio in Ferrara alla Via degli Spadari n. 3, presso il Email_1 quale hanno eletto domicilio
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4 novembre 2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Il figlio resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute del medesimo, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di Per_1 mentre ciascuno dei ricorrenti eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio presso di sé.
2) Le parti convengono che alla Sig.ra venga assegnata la casa familiare, sita in Ferrara alla Pt_1
Via dell'Unione n. 22, int. 8, ove la medesima continuerà a risiedere insieme al figlio minore.
Diversamente, il Sig. provvederà a trasferire altrove la propria residenza. Parte_2
3) Tenuto conto che sul predetto immobile destinato a casa familiare (sito in Ferrara alla Via dell'Unione n. 22, int. 8), di proprietà di entrambi i ricorrenti nella misura di 1/2 ciascuno, grava mutuo ipotecario contratto con le parti si impegnano sin da ora a provvedere, Controparte_1 ciascuno nella misura del 50%, al pagamento delle residue rate del mutuo sino a naturale scadenza dello stesso.
4) Le parti convengono che il figlio potrà trascorrere almeno 2 giorni e 2 notti, con relativo Per_1 pernottamento, a settimana presso il padre, tenendo conto in particolar modo che gli impegni e i turni lavorativi del Sig. che derivano inevitabilmente dall'attività di ristorazione e di catering dal Parte_2 medesimo esercitata, non consentono di individuare a priori dei giorni fissi di visita. In quest'ottica, le parti sin impegnano sin da ora al fine di collaborare tra loro per garantire al figlio minore un equilibrato e costante rapporto anche con il genitore non collocatario.
5) Ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo delle vacanze estive;
pertanto, i Signori e si impegnano a comunicare all'altro, Parte_2 Pt_1 indicativamente entro il giorno 30 aprile di ciascun anno, il periodo delle rispettive ferie estive.
Inoltre, sia la madre che il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, potranno tenere con sé il figlio minore per una settimana in occasione delle festività natalizie, ricomprendendo ad anni alterni, il giorno di Natale ovvero quello di Capodanno, nonché tre giorni in occasione delle festività pasquali, trascorrendo in compagnia di sempre in modo alternato, il giorno di Per_1
Pasqua, ovvero quello successivo di Pasquetta. In ogni caso, i genitori, nella gestione ed organizzazione dei rispettivi periodi e giornate festive di permanenza di presso di sé, Per_1 dovranno necessariamente tenere in debito conto gli impegni ed eventi di lavoro del Sig. Parte_2 nonché le esigenze del figlio, anche in considerazione dell'età del medesimo. 6) Le parti convengono che il Sig. a far data dal mese di ottobre 2025, corrisponderà alla Parte_2
Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario a favore del figlio la Pt_1 Per_1 somma di € 400,00 mensili, entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
7) Le parti concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, ricreative, nonché a tutte quelle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'esclusivo interesse del figlio, previo accordo ed esibizione di documentazione comprovante l'esborso. A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, dovranno ripartirsi nella suddetta misura le spese di seguito elencate, così come indicate nel Protocollo del Tribunale di Ferrara per le cause in materia di famiglia siglato in data 25.10.2017, • Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. • Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture e/o specialisti privati;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compensi per gli interventi chirurgici in strutture private. •
Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c. gite scolastiche senza pernottamento;
d. trasporto pubblico. • Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede Universitaria. • Spese extrascolastiche
(da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. tempo prolungato. b. mensa scolastica. c. Attività sportive, ludiche e artistiche, fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro
400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
d. equipaggiamento tecnico necessario allo svolgimento dell'attività sportiva praticata dal figlio, scelta comunque d'intesa tra i genitori. • Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. Baby – sitter;
b. Campi estivi;
c. acquisto di determinati capi di abbigliamento per il figlio, quali i capispalla e le calzature.
8) Entrambi i ricorrenti prestano reciproco consenso per l'espatrio con il figlio minore, nonché dichiarano sin da ora la loro disponibilità a prestare reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto di Per_1
***** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al giorno 11 dicembre 2025. In data 11 dicembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 16 dicembre
2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri