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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2024, n. 21059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21059 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SB OH LI, nato in [...] il [...]; avverso la sentenza del 9 gennaio 2023 emessa dalla Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ON Perelli, che ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio limitatamente all'omessa motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria;
lette le conclusioni dell'avvocato ON OS IA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. ›,/( Penale Sent. Sez. 6 Num. 21059 Anno 2024 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 22/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la pronuncia impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna emessa in data 24 febbraio 2022 all'esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Ancona nei confronti di OH LI SB per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale commesso in Osimo in data 7 dicembre 2021. 2. L'avvocato Antonio Gagliardi, difensore dell'imputato, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, il difensore deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla mancata valutazione della memoria difensiva depositata in data 3 gennaio 2023, e alla conseguente lesione del diritto di difesa di cui all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, il difensore censura la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta, formulata dalla difesa con memoria depositata a mezzo posta elettronica certificata in data 3 gennaio 2023, di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 9 febbraio 2024, il Procuratore generale, nella persona della dr. ON Perelli, ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio limitatamente all'omessa motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ex art. 20-bis cod. pen. Con le conclusioni depositate in data 21 febbraio 2024, l'avvocato ON OS IA ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2 \/ 2. Con il primo motivo, il difensore deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla mancata valutazione della memoria difensiva depositata in data 3 gennaio 2023, e alla lesione del diritto di difesa di cui all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente si duole della genericità della motivazione della sentenza impugnata sul punto del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma proprio la censura non reca alcun tratto di specificità, in quanto si risolve nella mera riproposizione di massime della giurisprudenza di legittimità sul punto. È, infatti, inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolve nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611), non riferiti alla sentenza impugnata e alle risultanze del caso di specie. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è, del resto, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice, dunque, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244). Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto, in quanto la Corte di appello ha congruamente motivato il diniego delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali dell'imputato e dell'assenza di elementi positivi, che sono stati ritenuti prevalenti rispetto alla giovane età dell'imputato e alle sue condizioni di vita disagiate. L'omissione di pronuncia denunciata dal ricorrente è, dunque, insussistente. 4. Con il secondo motivo, il difensore censura la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta, formulata ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria. 5. Il motivo è inammissibile. 3 In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751 - 01; Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017-01; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023 (dep. 2024), Di Rocco, Rv. 285729; Sez. 6, n. 3992 del 21/11/2023, Z., Rv. 285902; Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv. 285564; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 - 01). La richiesta della sanzione sostituita formulata dal difensore nell'interesse del ricorrente è, tuttavia, stata formulata in termini insanabilmente generici e, dunque, inammissibili. Il ricorrente, infatti, nella memoria depositata in data 3 gennaio 2023 non ha neppure allegato la sussistenza dei presupposti specifici per ottenere la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria e l'idoneità delle condizioni patrimoniali del ricorrente ad adempiere, secondo quanto prescritto dall'art. 58, primo comma, della I. 24 novembre 1981, n. 689, in quanto si è limitato a indicare, in modo irrelato rispetto ai presupposti di legge, il «modesto pregiudizio arrecato dei mezzi e/o modalità dell'azione« e «la giovanissima età dell'imputato». Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, il giudice dell'impugnazione non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza (ex plurimis: Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022, Palumbo, Rv. 283268-01; Sez. 5, n. 4115 del 05/03/1999, Tedesco, Rv. 213114 - 01). 6. Alla stregua dei rilievi che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di 4 inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/02/2024.
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ON Perelli, che ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio limitatamente all'omessa motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria;
lette le conclusioni dell'avvocato ON OS IA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. ›,/( Penale Sent. Sez. 6 Num. 21059 Anno 2024 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 22/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la pronuncia impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna emessa in data 24 febbraio 2022 all'esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Ancona nei confronti di OH LI SB per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale commesso in Osimo in data 7 dicembre 2021. 2. L'avvocato Antonio Gagliardi, difensore dell'imputato, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, il difensore deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla mancata valutazione della memoria difensiva depositata in data 3 gennaio 2023, e alla conseguente lesione del diritto di difesa di cui all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, il difensore censura la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta, formulata dalla difesa con memoria depositata a mezzo posta elettronica certificata in data 3 gennaio 2023, di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 9 febbraio 2024, il Procuratore generale, nella persona della dr. ON Perelli, ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio limitatamente all'omessa motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ex art. 20-bis cod. pen. Con le conclusioni depositate in data 21 febbraio 2024, l'avvocato ON OS IA ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2 \/ 2. Con il primo motivo, il difensore deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla mancata valutazione della memoria difensiva depositata in data 3 gennaio 2023, e alla lesione del diritto di difesa di cui all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente si duole della genericità della motivazione della sentenza impugnata sul punto del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma proprio la censura non reca alcun tratto di specificità, in quanto si risolve nella mera riproposizione di massime della giurisprudenza di legittimità sul punto. È, infatti, inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolve nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611), non riferiti alla sentenza impugnata e alle risultanze del caso di specie. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è, del resto, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice, dunque, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244). Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto, in quanto la Corte di appello ha congruamente motivato il diniego delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali dell'imputato e dell'assenza di elementi positivi, che sono stati ritenuti prevalenti rispetto alla giovane età dell'imputato e alle sue condizioni di vita disagiate. L'omissione di pronuncia denunciata dal ricorrente è, dunque, insussistente. 4. Con il secondo motivo, il difensore censura la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta, formulata ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria. 5. Il motivo è inammissibile. 3 In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751 - 01; Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017-01; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023 (dep. 2024), Di Rocco, Rv. 285729; Sez. 6, n. 3992 del 21/11/2023, Z., Rv. 285902; Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv. 285564; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 - 01). La richiesta della sanzione sostituita formulata dal difensore nell'interesse del ricorrente è, tuttavia, stata formulata in termini insanabilmente generici e, dunque, inammissibili. Il ricorrente, infatti, nella memoria depositata in data 3 gennaio 2023 non ha neppure allegato la sussistenza dei presupposti specifici per ottenere la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria e l'idoneità delle condizioni patrimoniali del ricorrente ad adempiere, secondo quanto prescritto dall'art. 58, primo comma, della I. 24 novembre 1981, n. 689, in quanto si è limitato a indicare, in modo irrelato rispetto ai presupposti di legge, il «modesto pregiudizio arrecato dei mezzi e/o modalità dell'azione« e «la giovanissima età dell'imputato». Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, il giudice dell'impugnazione non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza (ex plurimis: Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022, Palumbo, Rv. 283268-01; Sez. 5, n. 4115 del 05/03/1999, Tedesco, Rv. 213114 - 01). 6. Alla stregua dei rilievi che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di 4 inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/02/2024.