Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 06/05/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n.68/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
In composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa Elena Brandolini, in funzione di UD NI delle Pensioni, visti gli atti di causa, sentite le parti presenti all’udienza del 17 marzo 2026, con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Giallara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. 26392 del registro di Segreteria, proposto dal:
· dott. IS, nato a [...] il IS ed ivi residente alla via IS IS, in qualità di figlio ed erede della sig.ra IS, nata a [...] il IS e deceduta a IS il IS, vedova di IS, nato a [...] il IS e deceduto in data IS, rappresentato e difeso dall’Avv. Giandomenico Daniele del foro di Lecce (c.f.: [...]– domicilio digitale risultante da REGINDE: avv.gdaniele@avvocatopec.com – fax 0832/279369), presso il cui studio in Lecce alla via Mario Bernardini, n. 2, è elettivamente domiciliato, giusta mandato in calce dell’originale del ricorso contro
· Ministero dell’Economia e delle Finanze (c.f.: 80415740580), in persona del Ministro p.t., con sede alla via XX Settembre, 97 – 00187 Roma (PEC risultante dal registro delle Pubbliche Amministrazioni: attigiudiziari.mef@pec.mef.gov.it)
nonché
· Ministero dell’Economia e delle Finanze (c.f.: 80415740580), in persona del Ministro p.t., c/o Ragioneria Territoriale di Stato di Cagliari – Carbonia/Iglesias – Medio Campidano – Oristano (c.f.: 80005070927). con sede in Cagliari al viale Trieste, n. 163 (PEC risultante dal registro delle PP.AA.: rts-ca.rgs@pec.mef.gov.it)
e
· Ministero dell’Economia e delle Finanze (c.f.: 80415740580), in persona del Ministro p.t., con sede alla via XX Settembre, 97 – 00187 Roma, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari (PEC risultante dal registro REGINDE: ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it)
Per la declaratoria del proprio diritto a ottenere i ratei arretrati attinenti al trattamento pensionistico di reversibilità di 8^ categoria Tab A (spettante alla madre e relativo alla pensione diretta del coniuge deceduto, IS dal IS (data di decesso di IS) e sino al IS (data di pagamento del primo rateo di pensione alla vedova).
VISTI gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 174;
VISTO il ricorso iscritto al n. 26392 del registro di Segreteria;
ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;
UDITI nell’odierna udienza pubblica del 17 marzo 2026 l’avv.to Contu Sabina (delegata dall’avv.to Daniele Giandomenico) per il ricorrente e la Dott.ssa Iacoviello Carmela per il Ministero dell'economia e delle Finanze e per la Ragioneria Territoriale Stato di Cagliari-Oristano;
Ritenuto in
AT
1. Con ricorso depositato il 17 ottobre 2025 il ricorrente, in qualità di figlio ed erede della sig.ra omisss, deceduta il IS, vedova di IS , deceduto in data IS, ha adito questa Corte per vedersi riconosciuto il diritto ad “ottenere i ratei arretrati attinenti al trattamento pensionistico di reversibilità di VIII categoria Tab A (spettante alla madre e relativo alla pensione diretta del coniuge IS) dal IS (data di decesso di IS) e sino al IS (data di pagamento del primo rateo di pensione indiretta)” con conseguente corresponsione “di tutti gli arretrati dovuti alla madre per la reversibilità, con inclusione nella base pensionabile dell’indennità integrativa speciale, oltre interessi legali e rivalutazione – ex artt. 2 e 3 D.M. Tesoro n. 352 del 1° settembre 1998 o, in via gradata, secondo il criterio del c.d. cumulo “parziale” in ragione della pronuncia della Corte dei Conti, Sezioni riunite, n. 8/QM/2007 – dalle rispettive scadenze dei singoli ratei ad oggi” oltre alla corresponsione degli interessi anatocistici sugli arretrati dovuti, a far data dalla proposizione del gravame, e la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del procedimento, con clausola di attribuzione al procuratore antistatario, oltre alla condanna dell’amministrazione ai danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Il tutto con espressa ampia riserva di chiedere la liquidazione di quanto ancora spettante a titolo di pensione diretta con separato giudizio.
A sostegno della pretesa avanzata, il ricorrente ha rappresentato, in punto di fatto, che:
· il genitore IS in data 2 febbraio 1968 aveva impugnato il decreto n. IS del IS con il quale il Ministero del Tesoro aveva respinto la domanda diretta ad ottenere trattamento pensionistico di guerra e, nelle more, in data 13 febbraio 1987 era deceduto, con conseguente interruzione del giudizio;
· il contenzioso, riassunto dalla vedova IS era esitato nella sentenza n. IS del IS di questa Corte che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da IS, riconoscendo il suo diritto (e quindi, ormai, dell'erede) al trattamento pensionistico di guerra di 8^ ctg., tab. A, con decorrenza dal 1° aprile 1960 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda) fino al IS (data del decesso) con liquidazione di interessi legali e rivalutazione.
La sentenza veniva parzialmente riformata in sede di appello dalla Sezione Terza Centrale (sentenza n. IS) limitatamente alla concessa rivalutazione monetaria in assenza di prova del maggior danno subito per cui i Giudici di Appello avevano dichiarato che “sulle somme dovute per il titolo de quo spettano unicamente gli interessi legali, da calcolare a partire dalle scadenze dei singoli ratei fino al soddisfo”;
· la sentenza di primo grado era stata notificata al M.E.F. in data 16.03.2020 e quella di secondo grado in data 15.07.2020;
· nel frattempo, con istanza del 07.02.2019, trasmessa a mezzo PEC l’11.12.2019, la vedova IS, ancora in vita, aveva chiesto il riconoscimento del proprio “diritto alla pensione di reversibilità (…) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze dei rispettivi ratei ad oggi”,
· con nota prot. n. 7507 del 22.01.2020, trasmessa a mezzo PEC in data 14.02.2020, il Ministero aveva dato avvio all’istruttoria amministrativa richiedendo un’integrazione documentale, ottemperata in data 18.03.2021 (a mezzo PEC). Tuttavia, solo in data 26.05.2022 la Ragioneria Territoriale dello Stato di Cagliari–Oristano aveva trasmesso la determinazione n. 1941 del 12.07.2021 con cui, ai sensi dell’art. 100, del D.P.R. n. 915/78, riconosceva alla vedova IS la pensione di reversibilità a decorrere dal IS (essendo stata la domanda presentata oltre un anno dal termine iniziale) e fino alla permanenza dello stato vedovile;
· non ritenendo corretta la stabilita decorrenza, con PEC del 19.05.2025 la TS era stata diffidata al pagamento “di tutti gli arretrati pensionistici – con i relativi accessori di legge – ancora dovuti alla beneficiaria a titolo di reversibilità dal momento del riconoscimento del trattamento pensionistico diretto e sino all’effettivo soddisfo”.
· In risposta a detta diffida, con nota del 19.06.2025, il Ministero aveva comunicato l’avvio di una nuova istruttoria e dopo ulteriori interlocuzioni, avvenute in data 20.06.2025 e 15.07.2025, aveva rigettato l’istanza poiché <destituita di ogni fondamento giuridico dal momento che questa Amministrazione ha pienamente ottemperato al giudicato di cui sopra, con la dovuta puntualizzazione che la pensione di reversibilità non rientra nel disposto reso dal UD della Sezione Sardegna. (….) È necessario, altresì, ricordare in merito che il diritto al trattamento pensionistico di guerra di reversibilità, pur avendo certamente un contenuto patrimoniale, presenta, tuttavia, un carattere spiccatamente personale e va esercitato esclusivamente dal diretto intestatario; di conseguenza, non può essere trasferito “iure successionis” in capo agli eredi>.
· In conseguenza con PEC del 25.07.2025 si era proceduto a diffidare nuovamente la TS, senza sortire alcun esito e di qui l’odierno gravame.
Tanto rappresentato in fatto, il ricorrente, in punto di diritto, ha fondato la pretesa azionata sulle seguenti argomentazioni:
· la TS avrebbe rigettato la domanda richiamando, da un lato, una normativa del tutto inconferente, ossia l’art. 100 del D.P.R. n. 915 del 1978 che attiene alla richiesta di pensione nel caso di morte o di scomparsa in guerra mentre, in specie, trattasi di richiesta di reversibilità rispetto a una pensione diretta già in godimento dal militare, e adducendo dall’altro giustificazioni non aderenti alla fattispecie in esame avendo il Ministero trattato la domanda alla stregua di un trasferimento “iure successionis” in capo agli eredi del trattamento indiretto e non, invece, come riconoscimento di tutti gli arretrati (dal 13.02.1987 al 01.04.2021) spettanti alla vedova e già acquisiti nel suo patrimonio e quindi trasmissibili agli eredi;
· la domanda di reversibilità sarebbe stata tempestivamente presentata, in data IS, dall’avente diritto sig.ra IS;
· in altri procedimenti, asseritamente sovrapponibili al caso in esame, patrocinati dalla medesima Difesa Tecnica del ricorrente, altre Ragionerie Territoriali dello Stato avevano provveduto, anche a distanza di anni, alla liquidazione degli arretrati del trattamento indiretto in favore degli aventi causa e anche la stessa Corte dei conti (Sezione giurisdizionale per la Puglia, sentenza n. 226/2025) a seguito di domanda di reversibilità presentata dalla vedova e ricorso proposto dai figli per gli arretrati avrebbe dichiarato il diritto degli eredi al trattamento pensionistico di reversibilità dalla data del decesso del dante causa alla data di pagamento del primo rateo di pensione indiretta, con inclusione nella base pensionabile dell’indennità integrativa speciale.
1.2. Con memoria di replica del 24.02.2026 si è costituito in giudizio per il MEF la TS di Cagliari/Carbonia-Iglesias/Medio Campidano/Oristano (c.f. 80005070927) rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dal Direttore dott.ssa Natalia MANCA (c.f.: [...]) e dalla dott.ssa Carmela Iacoviello (c.f.: [...]), funzionario delegato dal citato Direttore, ai sensi del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16, comma 1, lettera F) e dell’art. 417 bis, comma 1, del c.p.c., entrambi domiciliati presso la sede della TS di Cagliari, Viale Trieste n. 163 (posta certificata: rts-ca.rgs@pec.mef.gov.it) contestando le avverse richieste poiché giuridicamente infondate.
L’Amministrazione resistente, al fine di chiarire le circostanze per cui è causa, ha rappresentato in punto di fatto quanto di seguito:
· con la sentenza n. IS del 2016, questa Sezione giurisdizionale ha riconosciuto il diritto del sig. IS alla pensione di guerra di 8^ ctg. tab. A, dal IS fino al IS (data del decesso), con liquidazione “sulle somme dovute, gli interessi legali o, in alternativa, ove più favorevole, la rivalutazione monetaria”;
· la Terza Sezione giurisdizionale Centrale d’Appello di questa Corte, con sentenza n. IS, ha riformato la succitata pronuncia, stabilendo che “in assenza di prova del maggior danno subito sugli importi dovuti non può quindi essere riconosciuta la rivalutazione monetaria”;
· in esecuzione della richiamata sentenza di questa Sezione n. IS, del IS, con Decreto n. IS del 15 dicembre 2017 (prot. TS-CA-OR n. IS, del IS), è stato concesso al sig. IS, e per esso all’erede, il trattamento economico di guerra di 8^ ctg., dall’IS al IS (data del decesso);
· con nota datata IS, ma trasmessa, via PEC alla TS solo in data 18 marzo 2021 (prot. TS-CA-OR n. IS, del 19 marzo 2021), la vedova IS aveva presentato istanza di trattamento di reversibilità quale vedova del sig. IS, titolare della pensione numero di iscrizione n. IS;
· con Determina n. IS (prot. TS-CA-OR n. IS) del 15.07.2021, alla sig.ra IS è stata conferita, a decorrere dall’01.04.2021, la pensione di reversibilità tab. N, ctg. 8, in applicazione dell’art. 100, del D.P.R. n. 915/1978, in virtù del quale: “Se la domanda di trattamento pensionistico di riversibilità è presentata oltre un anno dal termine iniziale, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa”;
· con richiesta del 19 maggio 2025 presentata a mezzo dell’avv. Daniele (regolarizzata, in data 20 giugno 2025, con l’invio della procura rilasciata all’avvocato dall’erede della sig.ra IS, di cui la domanda era carente), era stata chiesta la liquidazione di tutti gli arretrati pensionistici - con i relativi accessori di legge - ancora dovuti alla beneficiaria, a titolo di reversibilità, dal momento del riconoscimento del trattamento pensionistico diretto e sino all'effettivo soddisfo;
· con nota prot. IS, del 24 luglio 2025, l’adita TS aveva fornito dettagliata motivazione del rigetto della richiesta, evidenziando la mancanza di ogni fondamento giuridico della stessa poichè l’Amministrazione aveva pienamente dato esecuzione al giudicato di cui alla richiamata sentenza n. IS di questa Sezione.
Tanto precisato e chiarito in punto di fatto, la costituita TS, nel merito delle pretese avanzate dal ricorrente, ha evidenziato che il ricorso è giuridicamente infondato per le seguenti motivazioni in punto di diritto:
a) il giudicato di cui alla sentenza n. IS di questa Sezione, come modificata dalla pronuncia di appello n. IS, ha riguardato esclusivamente il trattamento pensionistico diretto intestato al sig. IS; tale trattamento, a seguito dell’intervenuto decesso del titolare, è stato liquidato alla vedova, quale erede, nella misura riconosciuta dal UD di prime cure (8^ ctg.).
La pensione di reversibilità non rientra, invece, nel disposto reso dal UD di questa Sezione. Di conseguenza, a seguito di istanza presentata dalla vedova in data 19.03.2021, è stato riconosciuto alla stessa, ai sensi del menzionato art. 100, del D.P.R. n. 915 del 1978, il trattamento di reversibilità, tab. N, ctg. 8, quale vedova del sig. IS, a decorrere primo giorno del mese successivo alla presentazione della detta domanda (01.04.2021);
b) le argomentazioni addotte nel ricorso in merito al presunto improprio richiamo da parte della TS al citato art. 100 del DPR n. 915 del 1978 si rivelano destituite di fondamento giuridico poiché il Testo NI in materia di pensioni di guerra (DPR 915/1978 cit.) agli artt. 54 e 100, disciplina la decorrenza dei trattamenti pensionistici di guerra per i congiunti (vedova e orfani) e i citati articoli rappresentano l’unica normativa di riferimento in materia per stabilire la data di decorrenza della pensione di reversibilità e vengono applicati a tutti i casi di liquidazioni pensionistiche, sia indirette, sia di reversibilità, e, quindi, ad entrambe le categorie dei congiunti dei militari deceduti sia per causa di guerra, sia per causa non di guerra, come anche confermato dalla giurisprudenza consolidata;
c) la Sezione Terza giurisdizione Centrale d’Appello di questa Corte, con sentenza n. 80 del 2012 (che richiama, a sua volta, la sentenza n. 72304, del 1992) in relazione all’art. 100, in combinato disposto con l’art. 54, del DPR 915/1978 ha affermato che: “In materia pensionistica di guerra il diritto dell'orfano alla reversibilità della pensione vedovile decorre dal giorno successivo alla morte del dante causa soltanto se la relativa domanda sia presentata entro un anno dall'evento, altrimenti ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'istanza. Si tratta di insegnamento da cui, sebbene risalente, la Sezione non ritiene doversi discostare” e nel caso all’esame, la TS ha applicato correttamente le indicate disposizioni, considerato che, a suo dire, la data di pubblicazione della sentenza che ha riconosciuto il diritto pensionistico diretto del coniuge va considerata, ai sensi del richiamato art. 100, commi 4 e 5, come inizio del termine quinquennale, al fine di stabilire la tempestività della domanda e, quindi, l’esatta individuazione della decorrenza del trattamento di reversibilità. Tale data, nel caso in questione, è il 24 ottobre 2016;
d) diversamente da quanto asserito in ricorso, in cui si afferma che nel caso di specie “viene chiesta la reversibilità rispetto ad una pensione diretta già in godimento del militare”, il diritto alla pensione del sig. IS è sorto con la sentenza n. IS del 2016 e che se, come sostenuto dal ricorrente, la pensione diretta fosse stata davvero già in godimento dell’ex militare prima della sua morte, a maggior ragione la sig.ra IS avrebbe dovuto presentare (ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. n. 915 del 1978) istanza di reversibilità della pensione, subito dopo il decesso del coniuge (e comunque entro i cinque anni dalla morte del dante causa), al fine di poter avanzare pretese di spettanza degli arretrati pensionistici dalla data di morte;
e) il diritto al trattamento pensionistico di guerra di reversibilità, pur avendo certamente un contenuto patrimoniale, presenta, tuttavia, un carattere spiccatamente personale e va esercitato esclusivamente dal diretto intestatario; di conseguenza, non può essere trasferito “iure successionis” in capo agli eredi (nel caso di specie, in capo al ricorrente) come anche confermato da questa Sezione con la sentenza n. 15 del 2025 in cui è stato affermato che “Il diritto dei superstiti alla reversibilità, che identifica una forma di tutela previdenziale nella quale l’evento protetto è la morte, vale a dire un fatto naturale che secondo una presunzione legislativa crea uno stato di bisogno per i familiari della persona deceduta, è un diritto che spetta a ciascuno di essi, coniuge e figli, “iure proprio” e non certo “iure successionis” (ex multis Cassazione, nnrr. 2154 del 2008, 3300 del 2012, 27019 del 2018 e 19749 del 2019), in ragione dei propri rispettivi rapporti con la persona defunta titolare di pensione diretta”;
f) inconferente, rispetto al caso di cui si discute, il richiamo alla giurisprudenza della Sezione giurisdizionale Puglia poiché vertente su altro e diverso caso, non sovrapponibile a quello per cui è causa.
In ultimo, la TS ha evidenziato che la vedova IS finché in vita, ossia dal 01.04.2021 (data di corresponsione del primo rateo pensionistico) al 01.05.2023 (data del decesso), non ha mai formulato censure nei confronti della Determina n. IS del 15.07.2021 né reclamato in merito ad ulteriori eventuali benefici spettanti.
Ha infine sostenuto che la richiesta volta ad ottenere la concessione dell’indennità integrativa speciale è del tutto priva di fondamento giuridico, dal momento che l’art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 834, del 1981, ha soppresso la spettanza sui trattamenti pensionistici di guerra di tale assegno accessorio e, pertanto, dall’01.01.1982, tale assegno non esiste più nella normativa pensionistica di guerra.
Conclusivamente, la TS ha rappresentato che nulla è più dovuto al sig. IS, erede del sig. IS, né sul trattamento pensionistico diretto, né sulla pensione di reversibilità, già goduta dalla madre e che, comunque, i benefici accessori e tutte le somme non richieste dai titolari dei trattamenti pensionistici nei termini di legge sono da ritenersi prescritti.
1.3. Con memoria di replica del 3 marzo 2026, la Difesa Tecnica del ricorrente ha insistito per l’improprio richiamo dell’art. 54 e l’art. 100 del D.P.R. n. 915/1978 trattandosi di normativa del tutto inconferente rispetto alla fattispecie in esame. Ha evidenziato come anche il richiamo alla sentenza n. 80/2012 della Terza Sezione Centrale d’Appello di questa Corte sia improprio poiché vertente sul diritto dell’orfano alla reversibilità della pensione vedovile così come anche la sentenza n. 15/2025 di questa Sezione, che attiene alla domanda di reversibilità presentata dai superstiti della vedova, tra l’altro oggetto di gravame.
Ha quindi evidenziato che il diritto alla pensione di reversibilità della vedova IS, è maturato solo all’esito della sentenza n. IS della Terza Sezione Centrale d’Appello di questa Corte, depositata il 18.07.2018, che ha parzialmente riformato la sentenza n. IS di questa Sezione e che, di conseguenza, solo da quel momento (18.07.2018), ossia quanto è divenuto definitivo il diritto al trattamento diretto, l’avente diritto ha potuto presentare domanda - come fatto a mezzo PEC il 18/03/2021 - tesa ad ottenere gli arretrati di pensione di reversibilità oggetto del presente gravame. Pertanto, nessuna prescrizione può dirsi maturata tenuto conto che la domanda di reversibilità è stata tempestivamente presentata al maturare dei requisiti di legge (riconoscimento della pensione diretta).
Ha, altresì, ribadito che nella fattispecie all’esame la domanda di trattamento indiretto è stata presentata dalla vedova IS, ancora in vita al momento del riconoscimento della pensione diretta al defunto marito con la richiamata sentenza n. IS e che <per consolidato, costante e granitico orientamento giurisprudenziale di legittimità e contabile, la successione mortis causa a titolo universale, non riguarda solo i beni mobili e immobile ma anche tutti i rapporti giuridici patrimoniali che facevano capo al defunto accertati e/o controversi, diritti che sono trasmissibili “iure successionis” per la loro natura economica, azionabili anche dagli eredi sia in sede di prosecuzione di un giudizio già instaurato ed in via autonoma in sede amministrativa, quali “avente causa” del soggetto titolare>, in proposito richiamando passi di giurisprudenza contabile (cfr.: Sez. III Appello, sent. n. 582/2017 e sent. n. 500/2018; Sez. Giurisd. Puglia, sent. n. 160/2024; Sez. I Appello, sent. n. 171/2024; Sez. Giurisd. Toscana, sent. n. 118/2013, sent. n. 36/2014, sent. n. 116/2017).
Precisata, quindi, la legittimazione dell’erede ad ottenere gli arretrati della pensione indiretta spettanti alla madre/vedova, dalla stessa tempestivamente reclamati con rituale domanda amministrativa presentata in vita, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
1.4. All’odierna udienza l’avv.to Contu Sabina (delegata dall’avv.to Daniele Giandomenico) per il ricorrente ha confermato integralmente gli scritti depositati e le conclusioni ivi rassegnate. Ha quindi precisato che questi sta agendo esclusivamente per ottenere gli arretrati e non per il riconoscimento della pensione di reversibilità. Pertanto, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, sostenendo che le norme richiamate dall’Amministrazione resistente si riferiscono a casi differenti, relativi a morti o scomparsi in guerra.
La dott.ssa Iacoviello Carmela, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze e per la Ragioneria Territoriale di Stato di Cagliari-Oristano, si è rimessa integralmente alla comparsa di costituzione ed ha contestato le argomentazioni della memoria di replica (depositata da ultimo dall’avv. Daniele) per le medesime motivazioni già riportate in memoria di costituzione. In particolare, richiamando la consolidata giurisprudenza, ha ulteriormente esplicitato l’interpretazione del combinato disposto dagli artt. 54 e 100 del D.P.R. 915/1978, già formulata in atti. Su domanda di questo UD la dott.ssa Iacoviello ha, altresì, confermato che gli arretrati spettanti al “de cuius” dal 1960 furono percepiti dalla moglie (allora erede), e che questa ha ricevuto la pensione di reversibilità dal 1° giorno del mese successivo alla domanda e non dalla morte del marito per le motivazioni esplicitate in atti.
Esaurita la discussione orale, la causa, ritenuta matura, è stata trattenuta e, quindi, decisa come da dispositivo depositato, al termine della Camera di consiglio in esito all’udienza, in allegato al relativo verbale e comunicato alle Parti del giudizio.
Ritenuto in
RI
2. Oggetto del presente giudizio è l’accertamento della spettanza, o meno, del diritto del ricorrente, in qualità di figlio ed erede della sig.ra IS vedova di IS, a ottenere i ratei arretrati attinenti al trattamento pensionistico di reversibilità di 8^ cat. Tab A spettante alla madre dal 13.02.1987 (data di decesso del coniuge) e sino al 01.04.2021 (data di pagamento del primo rateo di pensione di reversibilità) con inclusione nella base pensionistica dell’indennità integrativa speciale, oltre interessi legali e rivalutazione dalle rispettive scadenze dei singoli ratei nonché interessi anatocistici sugli arretrati a far data dalla proposizione del gravame. Il ricorrente chiede anche la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni per responsabilità aggrevata ex art. 96 c.p.c.
Nell’atto introduttivo del giudizio e nella memoria in replica la difesa del ricorrente ha precisato, in funzione di articolate argomentazioni analiticamente illustrate nel gravame, che oggetto della domanda non è <il trasferimento “iure successionis” in capo agli eredi del trattamento indiretto ma il riconoscimento di tutti gli arretrati (dal 13.02.1987 al 01.04.2021) spettanti alla vedova e già acquisiti nel suo patrimonio e quindi trasmissibile agli eredi> e che, di conseguenza, gli eredi “sono legittimati a far valere detto credito avanzando la relativa domanda all’I.N.P.S., tenuto ad accertare nei loro confronti l'esistenza delle condizioni per l'attribuzione del beneficio in capo al de cuius” e tenuto conto che <per consolidato, costante e granitico orientamento giurisprudenziale di legittimità e contabile, la successione mortis causa a titolo universale, non riguarda solo i beni mobili e immobili ma anche tutti i rapporti giuridici patrimoniali che facevano capo al defunto accertati e/o controversi, diritti che sono trasmissibili “iure successionis” per la loro natura economica, azionabili anche dagli eredi sia in sede di prosecuzione di un giudizio già instaurato ed in via autonoma in sede amministrativa, quali “avente causa” del soggetto titolare>.
2.1. Così precisato l’oggetto del gravame, il ricorso, per le motivazioni di seguito riportate, si appalesa giuridicamente infondato.
2.1.1. Dalla cronologia dei fatti emerge in modo incontrovertibile che con la sentenza n. IS del IS questa Sezione, in composizione monocratica, ha accolto (parzialmente) il ricorso originariamente presentato dal sig. IS (padre del ricorrente) e in seguito del decesso di questi interrotto e riassunto dalla vedova, sig.ra IS (madre del ricorrente), per l’effetto riconoscendo il diritto del defunto IS e, per esso, all’erede IS, alla pensione di guerra di 8^ ctg. tab. A, a decorrere dal 1° aprile 1960 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda) e fino al 13 febbraio 1987 (data del suo decesso), secondo gli importi all’epoca stabiliti.
Pertanto, detta richiamata sentenza ha statuito solo ed esclusivamente in merito al trattamento pensionistico diretto intestato al sig. IS, in conformità a quanto richiesto sia dall’originario ricorrente che dalla vedova in sede di riassunzione.
Il predetto giudicato, quindi, non riguardava affatto la pensione di reversibilità in favore della vedova stante che il ricorso in riassunzione del giudizio da parte di questa ineriva solo alla prosecuzione della richiesta formulata in origine dal coniuge.
In esecuzione di detta sentenza, seppure gravata da appello, il MEF -Ragioneria Territoriale dello Stato di Cagliari – Carbonia/Iglesias -Medio Campidano – Oristano – sede di Cagliari – con Determinazione n. IS del IS, prot. TS-CA-OR n. IS, dell’ IS, ha tempestivamente concesso all’originario ricorrente (sig. IS) deceduto il 13.02.1987 e per esso all’erede, ossia alla coniuge superstite, il trattamento economico di guerra di 8^ ctg Tab. A, nei termini e con le decorrenze stabiliti dal UD di prime cure, con riserva di provvedere successivamente alla liquidazione degli interessi legali o, in alternativa, ove più favorevole, la rivalutazione monetaria e con riserva di nuovo provvedimento nel caso in cui si fosse reso necessario liquidare la pensione ad altri aventi diritto con conseguente recupero delle maggiori somme corrisposte nonché “con riserva di recupero delle somme corrisposte in virtù della presente determina qualora la Sentenza sopracitata venisse modifica dalla Corte d’ Appello”.
Pertanto, come sostenuto in memoria dall’Amministrazione resistente e confermato anche nel corso dell’odierno dibattimento in aula, quanto dovuto in esecuzione della predetta sentenza, a seguito dell’intervenuto decesso del titolare, è stato liquidato alla vedova, quale erede di questi e, di conseguenza, l’Amministrazione ha correttamente ottemperato al giudicato processuale, anche alla luce della parziale riforma in sede di Appello di cui si è già detto in parte narrativa.
2.2.2. Quanto invece alla pensione spettante alla vedova IS, quale coniuge superstite, va ricordato che il trattamento pensionistico di reversibilità (in senso lato), spetta, in base ad un ordine di priorità normativamente stabilito, alla vedova “iure proprio” e non “iure successionis” stante che la qualità di superstite (avente diritto a trattamento di reversibilità) non coincide con il titolo di erede.
Non a caso l’avente diritto è tenuto a formulare espressa istanza in tal senso entro i termini di legge e l’azione può essere esercitata solo ed esclusivamente dallo stesso, e non da altri.
2.2.2.1. Emerge in atti che la domanda di reversibilità della pensione, tab. N, quale vedova del sig. IS, titolare della pensione numero di iscrizione n. IS, è stata da questa formulata a mezzo istanza del IS ma trasmessa, via PEC, al MEF -TS competente – solo in data 18 marzo 2021 (quasi 13 mesi dopo) e, di conseguenza il trattamento pensionistico spettante è stato correttamente attribuito a decorrere dall’01.04.2021, ossia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda che, va sottolineato, è stata avanzata ben 34 anni dopo il decesso del dante causa, dopo più di quattro anni dalla sentenza n. IS di questa Sezione, in cui la vedova è stata parte attrice in riassunzione, e oltre tre anni dopo l’emanazione della Determinazione n. IS del IS attributiva della pensione diretta al de cuius e, per esso, all’erede.
Anche a voler valorizzare le argomentazioni rese dalla Difesa del ricorrente - che tuttavia questo UD ritiene di non poter condividere stante che a seguito della sentenza di primo grado e soprattutto della determina IS del IS, l’avente diritto era nelle condizioni per poter avanzare la richiesta del beneficio spettante -, ossia che “il diritto alla pensione di reversibilità della sig.ra IS, vedova IS, è maturato solo all’esito della sentenza n. IS della Corte dei Conti, Terza Sezione Centrale D’Appello, depositata il IS, che ha parzialmente riformato la sentenza n. IS di questa Corte. Di conseguenza, solo da quel momento (18/07/2018), ossia quanto è divenuto definitivo il diritto al trattamento diretto, la vedova ha potuto presentare domanda - come fatto a mezzo pec il 18/03/2021 - tesa ad ottenere gli arretrati di pensione di reversibilità oggetto del presente gravame”, la domanda sarebbe stata comunque presentata oltre un anno dal termine inziale e, di conseguenza, l’operato dell’Amministrazione resistente non sarebbe comunque censurabile.
Va anche evidenziato che nell’atto introduttivo del giudizio, la Difesa del ricorrente richiama l’istanza del 07.02.2019, trasmessa a mezzo PEC l’11.12.2019 con cui la vedova IS ancora in vita, aveva chiesto che le venisse riconosciuto “il diritto alla pensione di reversibilità (…) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze dei rispettivi ratei ad oggi”, a fronte della quale l’Amministrazione aveva avviato una istruttoria amministrativa (nota prot. n. IS del 22.01.2020, trasmessa a mezzo PEC in data 14.02.2020) e richiesto una integrazione documentale a cui parte istante aveva ottemperato a mezzo PEC in data 18.03.2021. Tuttavia -lamenta la Difesa del ricorrente – solo in data 26.05.2022 la Ragioneria Territoriale dello Stato di Cagliari–Oristano aveva trasmesso la determinazione n. IS del IS concessiva della pensione di reversibilità alla vedova IS a far data dal 01.04.2021 motivata dal richiamo ad una normativa inconferente (art. 100 del DPR n. 915/1978) al solo scopo “di negare alla vedova gli arretrati del trattamento pensionistico indiretto dovuti dalla morte del marito (13.02.1987) e sino al 01.04.2021 (primo rateo di pensione indiretta riscosso)”. Sul punto specifico va rilevato che sebbene la Difesa del ricorrente abbia insistito, sia nel ricorso che nella memoria in replica, sulla non conferenza della normativa applicata dall’Amministrazione al caso all’esame poiché, secondo la sua prospettazione, l’art. 100 del DPR n. 915 del 1978 è norma che attiene alla “richiesta di pensione nel caso di morte o di scomparsa in guerra e, di conseguenza, non ha nulla a che vedere con la fattispecie in esame (in cui viene chiesta la reversibilità rispetto a una pensione diretta già in godimento dal militare)”, lo stesso tuttavia non ha mai indicato la diversa normativa che, a suo dire, dovrebbe applicarsi al caso sottoposto alla valutazione di questo UD, di talché l’assunto appare apodittico e pretestuoso nonché privo di giuridico fondamento.
2.2.2.2. Fermo restando quanto sopra, va ricordato per mera completezza, che dal combinato disposto degli artt. 54 e 100 del dpr 915/1978 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) la domanda di trattamento pensionistico da parte della vedova, degli organi e delle categorie assimilate deve essere presentata entro cinque anni dalla trascrizione dell’atto di morte e, laddove questa sia prodotta oltre un anno da detto termine iniziale, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.
Dette disposizioni, come ribadito dal consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, dal quale questo UD non ravvisa fondati motivi per discostarsi, trovano applicazione non solo al caso del pensionato di guerra deceduto per causa di guerra ma anche al caso del pensionato deceduto per causa diversa dalla guerra (cfr. Sez. Terza giurisdizionale Centrale, sentenza n. 80/2012 che richiama anche pregressa, consolidata, giurisprudenza).
Al riguardo, come correttamente rappresentato dall’Amministrazione resistente, il Testo NI in materia di pensioni di guerra (D.P.R. n. 915 del 1978) agli artt. 54 e 100 disciplina la decorrenza dei trattamenti pensionistici di guerra per i congiunti (vedova e orfani) e i citati articoli rappresentano l’unica normativa di riferimento in materia per stabilire la data di decorrenza della pensione di reversibilità e vengono applicati a tutti i casi di liquidazioni pensionistiche, sia indirette, sia di reversibilità, e, quindi, ad entrambe le categorie dei congiunti dei militari deceduti sia per causa di guerra, sia per causa non di guerra.
Quanto alla spettanza del trattamento pensionistico si ricorda, sempre per completezza e al fine di dirimere eventuali dubbi interpretativi, che mentre ai congiunti (vedova, figli minorenni e figli maggiorenni, questi ultimi solo se inabili a proficuo lavoro o si trovino nelle condizioni economiche di cui all’art. 70) di militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, spetta il diritto alla pensione (indiretta) di guerra di cui alla tabella G, mentre ai congiunti (coniuge, orfani che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 44 e 45 e 46 stesso DPR) di militare mutilato o invalido dalla 2ª alla 8ª categoria, morto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità (art. 51 citato DPR n. 915/1978), spetta il diritto alla pensione (di riversibilità) di guerra di cui alla tabella N.
In specie, come già detto, il trattamento pensionistico diretto intestato al sig. IS, a seguito dell’intervenuto decesso del titolare, è stato liquidato alla vedova, quale erede, nella misura riconosciuta dal UD di prime cure e, a seguito di istanza da questa presentata in data 19 marzo 2021, alla stessa, in qualità di coniuge superstite è stato attribuito il trattamento di reversibilità, tab. N, ctg. 8^, nella misura e con le decorrenze di legge.
Nel periodo controverso (data decesso di IS – pagamento del primo rateo di pensione di reversibilità a IS), in assenza di istanze volte all’ottenimento di ulteriori benefici, da parte degli eventuali aventi diritto, l’Amministrazione nulla poteva corrispondere.
Sul punto va chiarito che le pensioni di guerra non sono trasmissibili per successione ereditaria, ma sono reversibili ai superstiti qualora risultino a carico del dante causa alla data del decesso e che la reversibilità segue uno specifico ordine di priorità previsto dalla normativa, ossia: 1) coniuge superstite; 2) figli minori di anni 21, figli studenti universitari fino a 26 anni, maggiorenni inabili in condizioni economiche disagiate.
2.2.3. Tanto chiarito, va ulteriormente osservato che, diversamente da quanto sostenuto nell’atto introduttivo del giudizio in cui si afferma che la domanda di reversibilità è stata tempestivamente presentata dall’avente diritto IS in data 11.12.2019, dalla documentazione versata in atti, in particolare dalla risposta MEF- TS Cagliari – Carbonia/Iglesias – Medio Campidano – Oristano- del 22 gennaio 2020, emerge invece che ai fini della valutazione della procedibilità dell'istanza, non risultava allegata alla detta richiesta “la delega di rappresentanza ad agire in nome e per conto dell'assistita, in riferimento all'istanza in oggetto. Tanto premesso si trasmette, in allegato, al fine della trattazione e della valutazione della sussistenza del diritto alla pensione di reversibilità della nominata in oggetto, la documentazione che dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dall'interessata e inoltrata, unitamente a copia di documento di riconoscimento in corso di validità, al seguente indirizzo PEC: rts-ca.rgs@pec.mef.gov.it .”
In specie, quindi, non trattavasi di una mera integrazione documentale, come sostenuto dalla Difesa, bensì della necessità di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, degli elementi legittimanti la richiesta e la sua procedibilità atteso che il diritto al trattamento richiesto è strettamente personale e può essere esercitato esclusivamente dalla diretta intestataria (la vedova) come già sopra chiarito.
Pertanto, l’istanza dell’11 dicembre 2019 non può qualificarsi nel senso voluto dalla Difesa poiché carente dei requisiti essenziali.
L’effettiva istanza procedibile e valutabile ai sensi di legge, pertanto, è solo quella trasmessa all’Amministrazione in data 18 marzo 2021, oltre un anno dal termine iniziale, a cui ha fatto seguito, correttamente, la Determinazione n. IS del IS di conferimento, dall’01.04.2021, della pensione di reversibilità tab. N ctg. 8, in applicazione dell’art. 100, del D.P.R. n. 915/1978, il cui pagamento, comprensivo anche degli arretrati dovuti, è stato attivato con la rata pensionistica di luglio 2022 (nota MEF-TS del 25.05.2022, versata in atti).
Considerato che la vedova IS è deceduta nel mese di maggio del 2023, va ulteriormente rilevato che la stessa non ha mai avanzato doglianze in relazione a quanto stabilito dall’Amministrazione con la menzionata Determina n. IS del IS per tutto il periodo (non breve) in cui ha percepito la pensione di reversibilità.
Ne consegue, anche per tale profilo, la correttezza dell’operato dell’Amministrazione resistente.
2.2.4. Ciononostante, con riferimento all’applicazione del decreto n. IS del IS, concessivo della pensione di reversibilità alla vedova, il ricorrente, a distanza di due anni dal decesso della madre/vedova IS (nonché a distanza di ben 28 anni dalla morte del padre) ha avanzato, in data 20 giugno 2025 (l’istanza proposta dall’Avvocato in data 19 maggio 2025 non fa testo in quanto sprovvista della necessaria procura ad agire rilasciata dall’erede), istanza per la “liquidazione di tutti gli arretrati pensionistici - con i relativi accessori di legge - ancora dovuti alla beneficiaria, a titolo di reversibilità, dal momento del riconoscimento del trattamento pensionistico diretto e sino all'effettivo soddisfo”, ossia dalla morte del padre/coniuge IS avvenuta il IS e sino alla data del pagamento del primo rateo di trattamento pensionistico di reversibilità alla vedova/madre (01.04.2021) sulla convinzione che tutti i richiesti arretrati siano spettanti alla vedova in quanto già acquisiti nel suo patrimonio con diritto trasmissibile agli eredi.
Sul punto la Difesa richiama molteplici precedenti giurisprudenziali dai quali estrapola affermazioni di diritto fuorvianti che non si attagliano al caso in esame poiché le situazioni sottostanti cui esse si riferiscono, seppur con taluni elementi di comunanza in punto di fatto, sono diverse e non sovrapponibili a quella oggi all’esame soprattutto in relazione all’oggetto del gravame, come incontrovertibilmente evidente dai contenuti delle stesse, cui si fa rimando senza necessità di doverli riepilogare analiticamente in questa sede. Analogamente, si appalesano diversi e non sovrapponibili i casi cui la Difesa fa riferimento in relazione a provvedimenti presi da altre TS.
In disparte qualsiasi disquisizione sulla poca chiarezza della formula utilizzata per la richiesta, stante anche la mancanza di riferimenti normativi a supporto, va evidenziato che, diversamente da quanto sostenuto dalla Difesa circa il fatto che “non può dubitarsi che l’erede sia legittimato ad ottenere gli arrestati pensionistici di indiretta spettanti alla madre/vedova, peraltro dalla stessa tempestivamente reclamati con rituale domanda amministrativa presentata in vita”, detta domanda, come ben evidente dalla ricostruzione cronologica dei fatti sopra riportati, non è stata mai presentata. La vedova, infatti, come già detto, ha riassunto il giudizio interrotto per intervenuto decesso del coniuge/ricorrente senza formulare nuove domande oltre a quelle già presenti ab origine, neanche a seguito dell’intervenuto giudicato. L’unica istanza formulata a seguito dell’intervenuta corresponsione di quanto spettante all’originario ricorrente, è stata solo quella finalizzata all’ottenimento della pensione di reversibilità, presentata nel 2020. Pertanto, totalmente sprovvisto di supporto probatorio l’assunto di parte ricorrente.
2.2.5. Riepilogando, quindi, l’Amministrazione ha dato corretta ed esaustiva esecuzione al giudicato di cui alla menzionata pronuncia di questa Sezione intervenuta nel 2016, nei termini di cui anche alla sentenza di Appello del 2018, ed ha corrisposto alla vedova, in qualità di erede, quanto di spettanza; a sua volta, il provvedimento n. IS del IS di conferimento alla vedova, dall’01.04.2021, della pensione di reversibilità tab. N ctg. 8, non è stato mai impugnato dalla beneficiaria che, pertanto, lo ha ritenuto pienamente satisfattivo e non sono state inoltrate al competente Ufficio erogatore altre richieste da parte della medesima. Ne consegue, alla luce sia della cronologia dei fatti che delle argomentazioni sopra riportate che l’odierno gravame, attivato dall’erede dei signori IS e IS, è privo di giuridico fondamento e, pertanto, deve essere rigettato.
2.2.5. Va del pari respinta la richiesta di inclusione dell’indennità integrativa speciale nella base pensionabile stante che, come evidenziato dall’Amministrazione, l’art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 834, del 1981 (recante il “Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall’art. 1 della legge 23 settembre 1981, n, 533”), ha soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 1982, l’articolo 74 (“indennità integrativa speciale”) del DPR n. 915/1978 e, di conseguenza, la spettanza sui trattamenti pensionistici di guerra di tale assegno accessorio.
2.2.6. Al rigetto del ricorso consegue anche il rigetto della richiesta di liquidazione delle spese ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 c.p.c. che prevede la possibilità per la parte vincitrice di pretendere, oltre al ristoro delle spese di lite, anche il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta della controparte che ha agito, o resistito, in giudizio, con dolo e colpa grave.
2.2.7. La complessità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite, attese anche le oggettive difficoltà interpretative rivenienti dal quadro normativo di riferimento in materia.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. 26392 del Registro di segreteria, disattesa ogni altra contraria istanza, deduzione od eccezione,
- respinge il ricorso in quanto infondato.
Spese di giudizio compensate.
Ai sensi dell’art. 167, c.1 c.g.c. per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell’udienza.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio in esito alla pubblica udienza del 17 marzo 2026.
Il UD NI
(f.to digitalmente dott.ssa Elena Brandolini)
Depositata in Segreteria il 06/05/2026 Il Dirigente
(f.to digitalmente Dr. Paolo Carrus)