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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/09/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 549/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, all'udienza del 10.09.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avvocati Simona Baldi e Nicola Favati ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.IVA.: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, contumace resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto a percepire la retribuzione professionale docente
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “che il Tribunale di Pisa, Giudice del Lavoro, Parte_1 per le causali di cui alla narrativa voglia 1. previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti amministrativi e della regolamentazione contrattuale eventualmente confliggenti, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti con al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati a suo tempo con il;
2. Controparte_1
Condannare il , in persona del pro- Controparte_1 CP_2 tempore, a pagare al ricorrente le differenze retributive quantificate in € 1.290,34, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio incrementate del 30% ex art. 4, co. 1bis, DM 55/2014 da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Per la parte resistente : contumace Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.03.2024, chiedeva di accertare la Parte_1 violazione del principio di non discriminazione da parte della resistente e dichiarare il diritto a percepire la retribuzione professionale docente (di seguito anche “RPD”) in relazione al servizio non di ruolo prestato dalla stessa alle dipendenze del
[...]
, in qualità di docente in forza di plurimi contratti a termine Controparte_1 sottoscritti durante l'anno scolastico 2021/2022; conseguentemente, chiedeva di condannare parte convenuta alla corresponsione della somma di € 1.290,34, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.
2. In particolare, il ricorrente lamentava di non aver percepito – per gli anni scolastici suindicati - dal datore di lavoro la retribuzione professionale docente (RPD), elemento accessorio previsto dall'art. 7 CNL del 15.03.2001, attribuito ai soli docenti in ruolo e ai docenti a tempo determinato su organico di diritto e su organico di fatto, ossia per i docenti assunti su posti vacanti e disponibili coperti con incarico avente durata fino al termine dell'anno scolastico (il 31 agosto), e per i docenti assunti a termine sino alla conclusione delle attività didattiche (il 30 giugno). Tale emolumento ammontava a €
164,00 per ogni mese di servizio fino al 28.02.2018, importo poi aumentato a partire da
Pag. 2 di 8 marzo 2018 in 174,50 euro;
infine, ulteriormente aumentato in 184,10 euro mensili dal
01.01.2022. Sosteneva parte ricorrente come il mancato riconoscimento di tale voce stipendiale violava il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n.
1999/70/CE, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Evidenziava, in particolare, che l'art. 7 CNL del 15.03.2001 dovesse essere interpretato in modo tale da non violare la clausola 4 citata e che il rinvio all'art. 25 CCNI del
31.08.1999 incide soltanto sulla determinazione del calcolo e i relativi criteri, come anche sostenuto dai giudici di legittimità e di merito. Infine, parte ricorrente concludeva affermando che il mancato riconoscimento della “retribuzione professionale docente” per il solo motivo che la stessa aveva stipulato contratti di supplenza breve e saltuaria rappresentava un caso di discriminazione non solo rispetto ai colleghi con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche rispetto ai colleghi con altre tipologie di contratto a tempo determinato.
3. Il non si costituiva nel presente procedimento, Controparte_1 nonostante il perfezionamento della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza. Ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 25.03.2025.
4. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 10.09.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. Occorre permettere che l'art. 7, comma 1, CCNL Comparto scuola del 15/3/2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) prevedendo come obiettivo la
“valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene
Pag. 3 di 8 per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999”.
7. Il citato art. 25 individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico ovvero fino al termine delle attività didattiche. Nei commi successivi, prosegue l'articolo disciplinando le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
8. Si precisa che la contrattazione successiva ha inciso su tali disposizioni richiamate nella modifica dell'entità della retribuzione professionale docenti, includendola nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (si vedano l'art. 81 CCNL 24.07.2003 e l'art. 83
CCNL del 29.11.2007).
9. Dal complesso delle disposizioni finora richiamate, emerge che la RPD ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (sul punto, Cass. Civ., Sez. Lavoro, ordinanza del
19.07.2017, n. 17773).
10. Pertanto, tale emolumento rientra nelle cd. “condizioni di impiego”, che ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70/CE il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, che non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, a meno che non sussistano “ragioni oggettive”.
11. Più specificatamente, la clausola 4 citata esprime il principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato. La
Corte di Giustizia, affrontando le questioni rilevanti ai fini del presente giudizio, ha
Pag. 4 di 8 evidenziato che tale norma esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
la clausola, inoltre, ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (sul punto, Corte Giustizia
15.04.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.09.2007, causa C307/05, Del;
Persona_1
08.09.2011, causa C-177/10 Rosado Santana).
La Corte ha, inoltre, precisato che il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5): “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (causa Del Cerro Alonso, cit., punto 42). La stessa Corte, come ricordano le numerose pronunce dei giudici di merito in materia, ribadisce che non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (causa Regojo Dans, cit., punto 55).
12. Orbene, il principio di non discriminazione – recepito dalla normativa interna dall'art. 6
d.lgs. 368/2001 - deve guidare l'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo e quindi, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario.
13. Alla luce dei principi che precedono, si condivide l'interpretazione dell'art. 7 CCNL operata dai giudici di legittimità, secondo cui “le parti collettive nell'attribuire il
Pag. 5 di 8 compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, hanno voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, e dunque il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15/3/2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio,
e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo” (sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 5/3/2020 n. 6293 e Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 27.07.2018 n. 20015). Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4.
14. Nel caso di specie, l'attività svolta dal ricorrente, supplente temporanea nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 per 114 ore settimanali, in assenza di qualsivoglia prova di differenza qualitativa della prestazione resa rispetto al docente sostituito, è da considerarsi equivalente da un punto di vista qualitativo a quella resa dagli altri docenti immessi in ruolo e a quelli che hanno svolto supplenze con un solo contratto stipulato per l'intero anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche
(30 giugno). Difatti, l'esclusione non risponderebbe ad alcuna “ragione oggettiva” per il solo fatto di essere stata assunta per ragioni sostitutive.
15. In merito ai conteggi analiticamente allegati dalla parte ricorrente, i calcoli posti a fondamento dalla pretesa attorea appaiono corretti e congrui al periodo di lavoro prestato dal ricorrente e documentalmente provato dalla stessa.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo gli importo medi previsti dal D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del
2.4.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, di valore accertato tra € 1.100,00 e 5.200,00, ridotti della metà ex art. 4, comma 1, dello stesso
D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e del carattere seriale del contenzioso.
Pag. 6 di 8 17. Occorre infine tener conto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, il compenso determinato secondo i parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. In proposito la
Cassazione, con sentenza n. 37692 del 23.12.2022, ha precisato che il collegamento ipertestuale deve avere un'effettiva utilità per il giudice (nel caso sottoposto alla sua attenzione la Suprema Corte ha rilevato che il collegamento contenuto in uno scritto difensivo che consentiva la consultazione di tutti i verbali di causa nel loro insieme non avesse alcuna utilità per il giudice;
più correttamente il difensore avrebbe dovuto prevedere uno specifico collegamento per ciascun documento richiamato). Allo stesso modo non può essere ritenuto utile ed agevole per la decisione del giudice di merito il collegamento a documenti che non forniscono alcun apporto allo studio del procedimento.
Nel caso di specie, in ragione della misura e della utilità dei collegamenti ipertestuali adottati, si ritiene equo un aumento del 15%.
P.Q.M.
➢ accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la Parte_1 retribuzione professionale docente in relazione al servizio non di ruolo prestato a favore del in qualità di docente in forza di Controparte_1 plurimi contratti a tempo determinato sottoscritti nell'anno scolastico 2021/2022;
➢ condanna il a corrispondere al ricorrente Controparte_3
l'importo di 1.290,34, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994;
➢ condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
1.184,50 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per
Pag. 7 di 8 legge, da distrarsi a favore degli avvocati Simona Baldi e Nicolò Favati, dichiaratisi antistatari.
Pisa, 11.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 549/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, all'udienza del 10.09.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avvocati Simona Baldi e Nicola Favati ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.IVA.: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, contumace resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto a percepire la retribuzione professionale docente
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “che il Tribunale di Pisa, Giudice del Lavoro, Parte_1 per le causali di cui alla narrativa voglia 1. previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti amministrativi e della regolamentazione contrattuale eventualmente confliggenti, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti con al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati a suo tempo con il;
2. Controparte_1
Condannare il , in persona del pro- Controparte_1 CP_2 tempore, a pagare al ricorrente le differenze retributive quantificate in € 1.290,34, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio incrementate del 30% ex art. 4, co. 1bis, DM 55/2014 da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Per la parte resistente : contumace Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.03.2024, chiedeva di accertare la Parte_1 violazione del principio di non discriminazione da parte della resistente e dichiarare il diritto a percepire la retribuzione professionale docente (di seguito anche “RPD”) in relazione al servizio non di ruolo prestato dalla stessa alle dipendenze del
[...]
, in qualità di docente in forza di plurimi contratti a termine Controparte_1 sottoscritti durante l'anno scolastico 2021/2022; conseguentemente, chiedeva di condannare parte convenuta alla corresponsione della somma di € 1.290,34, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.
2. In particolare, il ricorrente lamentava di non aver percepito – per gli anni scolastici suindicati - dal datore di lavoro la retribuzione professionale docente (RPD), elemento accessorio previsto dall'art. 7 CNL del 15.03.2001, attribuito ai soli docenti in ruolo e ai docenti a tempo determinato su organico di diritto e su organico di fatto, ossia per i docenti assunti su posti vacanti e disponibili coperti con incarico avente durata fino al termine dell'anno scolastico (il 31 agosto), e per i docenti assunti a termine sino alla conclusione delle attività didattiche (il 30 giugno). Tale emolumento ammontava a €
164,00 per ogni mese di servizio fino al 28.02.2018, importo poi aumentato a partire da
Pag. 2 di 8 marzo 2018 in 174,50 euro;
infine, ulteriormente aumentato in 184,10 euro mensili dal
01.01.2022. Sosteneva parte ricorrente come il mancato riconoscimento di tale voce stipendiale violava il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n.
1999/70/CE, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Evidenziava, in particolare, che l'art. 7 CNL del 15.03.2001 dovesse essere interpretato in modo tale da non violare la clausola 4 citata e che il rinvio all'art. 25 CCNI del
31.08.1999 incide soltanto sulla determinazione del calcolo e i relativi criteri, come anche sostenuto dai giudici di legittimità e di merito. Infine, parte ricorrente concludeva affermando che il mancato riconoscimento della “retribuzione professionale docente” per il solo motivo che la stessa aveva stipulato contratti di supplenza breve e saltuaria rappresentava un caso di discriminazione non solo rispetto ai colleghi con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche rispetto ai colleghi con altre tipologie di contratto a tempo determinato.
3. Il non si costituiva nel presente procedimento, Controparte_1 nonostante il perfezionamento della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza. Ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 25.03.2025.
4. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 10.09.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. Occorre permettere che l'art. 7, comma 1, CCNL Comparto scuola del 15/3/2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) prevedendo come obiettivo la
“valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene
Pag. 3 di 8 per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999”.
7. Il citato art. 25 individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico ovvero fino al termine delle attività didattiche. Nei commi successivi, prosegue l'articolo disciplinando le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
8. Si precisa che la contrattazione successiva ha inciso su tali disposizioni richiamate nella modifica dell'entità della retribuzione professionale docenti, includendola nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (si vedano l'art. 81 CCNL 24.07.2003 e l'art. 83
CCNL del 29.11.2007).
9. Dal complesso delle disposizioni finora richiamate, emerge che la RPD ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (sul punto, Cass. Civ., Sez. Lavoro, ordinanza del
19.07.2017, n. 17773).
10. Pertanto, tale emolumento rientra nelle cd. “condizioni di impiego”, che ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70/CE il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, che non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, a meno che non sussistano “ragioni oggettive”.
11. Più specificatamente, la clausola 4 citata esprime il principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato. La
Corte di Giustizia, affrontando le questioni rilevanti ai fini del presente giudizio, ha
Pag. 4 di 8 evidenziato che tale norma esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
la clausola, inoltre, ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (sul punto, Corte Giustizia
15.04.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.09.2007, causa C307/05, Del;
Persona_1
08.09.2011, causa C-177/10 Rosado Santana).
La Corte ha, inoltre, precisato che il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5): “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (causa Del Cerro Alonso, cit., punto 42). La stessa Corte, come ricordano le numerose pronunce dei giudici di merito in materia, ribadisce che non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (causa Regojo Dans, cit., punto 55).
12. Orbene, il principio di non discriminazione – recepito dalla normativa interna dall'art. 6
d.lgs. 368/2001 - deve guidare l'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo e quindi, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario.
13. Alla luce dei principi che precedono, si condivide l'interpretazione dell'art. 7 CCNL operata dai giudici di legittimità, secondo cui “le parti collettive nell'attribuire il
Pag. 5 di 8 compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, hanno voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, e dunque il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15/3/2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio,
e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo” (sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 5/3/2020 n. 6293 e Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 27.07.2018 n. 20015). Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4.
14. Nel caso di specie, l'attività svolta dal ricorrente, supplente temporanea nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 per 114 ore settimanali, in assenza di qualsivoglia prova di differenza qualitativa della prestazione resa rispetto al docente sostituito, è da considerarsi equivalente da un punto di vista qualitativo a quella resa dagli altri docenti immessi in ruolo e a quelli che hanno svolto supplenze con un solo contratto stipulato per l'intero anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche
(30 giugno). Difatti, l'esclusione non risponderebbe ad alcuna “ragione oggettiva” per il solo fatto di essere stata assunta per ragioni sostitutive.
15. In merito ai conteggi analiticamente allegati dalla parte ricorrente, i calcoli posti a fondamento dalla pretesa attorea appaiono corretti e congrui al periodo di lavoro prestato dal ricorrente e documentalmente provato dalla stessa.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo gli importo medi previsti dal D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del
2.4.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, di valore accertato tra € 1.100,00 e 5.200,00, ridotti della metà ex art. 4, comma 1, dello stesso
D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e del carattere seriale del contenzioso.
Pag. 6 di 8 17. Occorre infine tener conto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, il compenso determinato secondo i parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. In proposito la
Cassazione, con sentenza n. 37692 del 23.12.2022, ha precisato che il collegamento ipertestuale deve avere un'effettiva utilità per il giudice (nel caso sottoposto alla sua attenzione la Suprema Corte ha rilevato che il collegamento contenuto in uno scritto difensivo che consentiva la consultazione di tutti i verbali di causa nel loro insieme non avesse alcuna utilità per il giudice;
più correttamente il difensore avrebbe dovuto prevedere uno specifico collegamento per ciascun documento richiamato). Allo stesso modo non può essere ritenuto utile ed agevole per la decisione del giudice di merito il collegamento a documenti che non forniscono alcun apporto allo studio del procedimento.
Nel caso di specie, in ragione della misura e della utilità dei collegamenti ipertestuali adottati, si ritiene equo un aumento del 15%.
P.Q.M.
➢ accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la Parte_1 retribuzione professionale docente in relazione al servizio non di ruolo prestato a favore del in qualità di docente in forza di Controparte_1 plurimi contratti a tempo determinato sottoscritti nell'anno scolastico 2021/2022;
➢ condanna il a corrispondere al ricorrente Controparte_3
l'importo di 1.290,34, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994;
➢ condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
1.184,50 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per
Pag. 7 di 8 legge, da distrarsi a favore degli avvocati Simona Baldi e Nicolò Favati, dichiaratisi antistatari.
Pisa, 11.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 8 di 8