Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 1142
CASS
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Associazione finalizzata a fatti di lieve entità

    Il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento per cause previste dall'art. 129 c.p.p. I motivi di rinuncia formano giudicato sostanziale che impedisce la riproposizione della censura nel successivo grado. I motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono inammissibili in quanto oggetto di concordato.

  • Inammissibile
    Mancanza di elementi probatori

    Il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento per cause previste dall'art. 129 c.p.p. I motivi di rinuncia formano giudicato sostanziale che impedisce la riproposizione della censura nel successivo grado. I motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono inammissibili in quanto oggetto di concordato.

  • Inammissibile
    Associazione finalizzata a fatti di lieve entità

    Il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento per cause previste dall'art. 129 c.p.p. I motivi di rinuncia formano giudicato sostanziale che impedisce la riproposizione della censura nel successivo grado. I motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono inammissibili in quanto oggetto di concordato.

  • Inammissibile
    Mancata riqualificazione della condotta

    Il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento per cause previste dall'art. 129 c.p.p. I motivi di rinuncia formano giudicato sostanziale che impedisce la riproposizione della censura nel successivo grado. I motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono inammissibili in quanto oggetto di concordato.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione e qualificazione giuridica del fatto

    Il ricorso è inammissibile per genericità. La sentenza ha valutato coerentemente gli elementi probatori dimostrativi della condotta partecipativa di MA VO alla struttura criminale, escludendo la fattispecie di lieve entità in base a indici oggettivi quali la disponibilità all'acquisto di quantità non trascurabili di stupefacenti, la presenza di diversi fornitori e acquirenti abituali, elementi che depongono per un inserimento strutturale nel mercato dello spaccio. Il fatto è stato correttamente qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

  • Rigettato
    Diniego delle circostanze attenuanti generiche

    Il ricorso è generico. La Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche la gravità dei reati commessi e i precedenti penali specifici, rendendo recessiva la valutazione del comportamento processuale. Il riconoscimento delle attenuanti generiche non è un diritto ma richiede elementi positivi.

  • Accolto
    Prescrizione del reato

    I ricorsi di IE D'RE e SI RA sono fondati. Il termine massimo di prescrizione per il delitto di commercio e detenzione ai fini di spaccio di oltre 1 kg di marijuana è di 7 anni e 6 mesi. Aggiungendo 181 giorni di sospensione nel giudizio di secondo grado, la prescrizione era maturata prima della sentenza impugnata. L'accoglimento del motivo assorbe gli altri.

  • Accolto
    Prescrizione del reato

    I ricorsi di IE D'RE e SI RA sono fondati. Il termine massimo di prescrizione per il delitto di commercio e detenzione ai fini di spaccio di oltre 1 kg di marijuana è di 7 anni e 6 mesi. Aggiungendo 181 giorni di sospensione nel giudizio di secondo grado, la prescrizione era maturata prima della sentenza impugnata. L'accoglimento del primo motivo assorbe gli altri.

  • Altro
    Responsabilità in assenza di elementi di fatto e travisamento delle prove

    L'accoglimento del motivo relativo alla prescrizione assorbe questo motivo.

  • Altro
    Qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    L'accoglimento del motivo relativo alla prescrizione assorbe questo motivo.

  • Altro
    Quantificazione della pena superiore ai minimi edittali

    L'accoglimento del motivo relativo alla prescrizione assorbe questo motivo.

  • Rigettato
    Ruolo marginale e occasionale di acquirente

    Il ricorso è infondato. L'appartenenza ad un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione ad un solo reato fine, se il ruolo è apprezzabile e concreto. Non è richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati. L'accordo criminoso occasionale distingue il concorso di persone dal reato associativo, caratterizzato da stabilità del vincolo e indeterminatezza del programma criminoso. La sentenza ha ritenuto AR US intraneo all'associazione in base a proventi dell'attività associativa, contatti con sodali e partecipazione a negoziazioni per l'acquisto di stupefacente, elementi che dimostrano un rapporto di collaborazione consapevole e strutturale.

  • Rigettato
    Conoscenza dell'attività del fratello e assenza di ruolo concorsuale

    Il ricorso è infondato. La sentenza ha ritenuto AR US intraneo all'associazione in base a proventi dell'attività associativa, contatti con sodali e partecipazione a negoziazioni per l'acquisto di stupefacente, elementi che dimostrano un rapporto di collaborazione consapevole e strutturale.

  • Rigettato
    Diniego delle circostanze attenuanti generiche

    Il ricorso è generico. La sentenza ha valorizzato i plurimi e gravi precedenti specifici e il ruolo svolto nell'associazione da AR US per negare le attenuanti generiche.

  • Accolto
    Prescrizione del reato

    Il termine massimo di prescrizione per il delitto di acquisto di stupefacenti è di 7 anni e 6 mesi. Aggiungendo 181 giorni di sospensione nel giudizio di secondo grado, la prescrizione era maturata prima della sentenza impugnata. Dalla declaratoria di prescrizione consegue l'eliminazione dell'aumento della sanzione per la continuazione e la rideterminazione della pena per il reato residuo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 1142
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1142
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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