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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1. CA US, nato a [...] il [...] 2. IT DA UT, nato a [...] il [...] 3. LF NN, nato a [...] il [...] 4. NO NN, nato a [...] il [...] 5. MA VO, nato a [...] l' 8/01/1966 6. IE D'RE, nato a [...] il [...] 7. SI RA, nato a [...] il [...] 8. AR US, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte di appello di Catania Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ZI AN che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio Penale Sent. Sez. 6 Num. 1142 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 11/12/2025 della sentenza impugnata limitatamente ai capi relativi alle posizioni di SI RA e IE D'RE per intervenuta prescrizione, dichiarando l'inammissibilità degli altri ricorsi;
uditi per i ricorrenti: l'Avvocata Maria Antonia Gioffre', in sostituzione dell'Avvocata Giuseppina Nicita, nell'interesse di IE d'RE; l'Avvocato Giuseppe Serafino nell'interesse di SI RA;
l'Avvocato Fabio Giuseppe Presenti, anche in sostituzione dell'Avvocato Salvatore Pappalardo, nell'interesse di AR US e, in sostituzione dell'Avvocato Stefano OT e dell'Avvocato Salvatore Pappalardo, nell'interesse di CA US;
nonché in sostituzione dell'Avvocato Giorgio Salvatore Antoci, nell'interesse di MA VO;
dell'Avvocato Salvatore Pappalardo nell'interesse di IT DA UT, LF NN, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania ha accolto il concordato sulla pena intervenuto tra le parti per CA US, IT UT, LF NN, NO NN e IE D'RE e ha rideterminato le pene nei confronti di MA VO, SI RA e AR US, attesa l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, riformando la condanna pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catania, emessa il 20 luglio 2021, nei confronti dei ricorrenti, per diversi reati, tra i quali il delitto di associazione dedita al narcotraffico (capo 2), contestato ai soli CA US, AR US, LF NN, NO NN, MA VO e altri reati-fine per gli altri, confermando la sentenza nel resto. 2. Avverso la pronuncia di cui in epigrafe hanno presentato ricorso gli imputati, con atti sottoscritti dai loro rispettivi difensori. 3. Ricorso di CA US. Con un unico motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 2) in ordine alla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'associazione era finalizzata esclusivamente alla commissione di fatti di lieve entità anche alla luce della sua struttura e dello smercio di dosi minime di droga. 4. Ricorso di IT DA UT 2 Violazione di legge e vizio di motivazione per mancata qualificazione giuridica della condotta come concorso di persone nel reato previa assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in assenza di elementi probatori volti a comprovare la condotta del ricorrente. 5. Ricorso di LF NN Con un unico motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 2) in ordine alla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'associazione era finalizzata esclusivamente alla commissione di fatti di lieve entità anche alla luce della sua struttura e dello smercio di dosi minime di droga. 6. Ricorso di NO NN Con un unico motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 2) per mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. 7. Ricorso di MA VO 7.1. Con il primo motivo censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in quanto fondata su mere supposizioni, prive di riscontri oggettivi e con trasposizione delle sole intercettazioni. 7.2. Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione per mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non bastando né il dato quantitativo, mai emerso, né quello qualitativo escluso dalle intercettazioni testualmente riportate nel ricorso. 7.3. Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche avvenuto senza un'adeguata valutazione del comportamento processuale del ricorrente. 8. Ricorso di IE D'RE Con un unico motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione di legge per non avere dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione ex art. 129 cod. proc. pen. maturata il 23 settembre 2024 in quanto esclusa la recidiva nei confronti di tutti gli imputati. In particolare, è stato erroneamente calcolato in 333 giorni il periodo di sospensione della prescrizione, verificatosi solo nel secondo grado, anziché in 298 giorni considerando il rinvio per legittimo impedimento attestato dal certificato 3 medico presentato all'udienza del 6 luglio 2022 per il quale è stato calcolato l'intero periodo, sino al 9 novembre 2022, anziché sino al 4 ottobre 2022 (pari a 90 giorni decorrenti dalla data dell'udienza comprensivi dei 30 giorni di prognosi e dei 60 giorni stabiliti dal codice). 9. Ricorso di SI RA 9.1. Con il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione per non avere dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione ex art. 129 cod. proc. pen. maturata il 31 maggio 2024 in quanto esclusa la recidiva nei confronti di tutti gli imputati. In particolare, sono stati erroneamente calcolati i seguenti periodi di sospensione della prescrizione: a) il rinvio avvenuto all'udienza del 6 luglio 2022 per legittimo impedimento del difensore di D'RE e non anche di RA per il quale era stata disposta la rinnovazione della citazione;
Si deve tenere conto delle sole sospensioni di 4 mesi (dal 9 novembre 2022 all'8 marzo 2023) e di 60 giorni per legittimo impedimento di un difensore (udienza del 13 dicembre 2023), in quanto le altre risultano determinate da motivi processuali. 9.2. Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione per avere ritenuto sussistente la sua responsabilità in assenza di elementi di fatto e con travisamento delle prove, in quanto non soltanto RA non aveva mai ricevuto la droga da destinare allo spaccio, perchè sequestrata il 19 maggio 2016 a Nicolino Pagano prima della ipotizzata consegna, ma non risulta che vi fosse stato alcun accordo per l'acquisto. Infatti, nelle intercettazioni non viene mai menzionato quale destinatario della droga e neppure nei giorni successivi al sequestro era stato contattato. A fronte di detti argomenti difensivi, la sentenza ha omesso qualsiasi motivazione. 9.3. Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione per mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla luce della modestia del quantitativo di droga leggera detenuta e dell'unicità dell'episodio di tentato acquisto contestato. 9.4. Con il quarto motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena superiore ai minimi edittali. 10. Ricorso di AR US 10.1. Con il primo motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla partecipazione di AR US all'associazione criminosa, atteso il suo ruolo marginale e occasionale di semplice 4 {7:1 acquirente di stupefacente, accertato in due soli episodi, a fronte di diversi mesi di indagine. Infatti, gli viene contestato un solo reato fine (capo 3), mancano suoi contatti con i coimputati e la ricezione di ordini, le intercettazioni riportate nella sentenza dimostrano l'assenza di rapporti di cointeressenza con le attività illecite del fratello CA US e comunque l'assenza di dolo. 10.2. Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, risultando soltanto la conoscenza da parte del ricorrente dell'attività posta in essere dal fratello, ma non anche il suo ruolo concorsuale di cui peraltro non si menziona neanche il contributo. Nè possono valere le intercettazioni, relative peraltro a CA US e TÒ, che hanno un tenore ambivalente e non sintomatico di alcuna condotta illecita di AR US. 10.3. Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche avvenuto senza una valutazione individualizzante e senza indicazione dei criteri utilizzati per la quantificazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che i ricorrenti CA US, IT UT, LF NN, NO NN e IE d'RE hanno definito il procedimento dinnanzi alla Corte d'appello di Milano ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli attinenti al trattamento sanzionatorio;
mentre MA VO, SI RA e AR US hanno definito il processo di appello nelle forme ordinarie. 2. La sentenza impugnata, con argomentazioni puntuali (pagg. 21-32), ha dato conto degli esiti delle attività investigative svolte tra febbraio e novembre 2016 — intercettazioni telefoniche e ambientali, geolocalizzazioni, servizi di osservazione, video riprese della villetta di CA US, sequestri di stupefacenti oltre che arresti in flagranza, dichiarazioni auto ed etero accusatorie di NC IL e dichiarazioni degli acquirenti - che hanno condotto il Tribunale di Catania, in sede di giudizio abbreviato, a ritenere sussistente sia l'associazione a delinquere dedita al traffico di stupefacenti di cui a capo 2), operativa nelle province di Messina, Palermo e Siracusa, oltreché in Calabria, con stabili e diversificati canali di approvvigionamento, gestione di consistenti acquisti di più tipi di stupefacente (cocaina e marijuana) con spartizione dei proventi, base logistica presso l'abitazione di CA US (pagg. 21 e ss della sentenza impugnata); sia i numerosi reati-fine. 5 3. I ricorsi di che censurano la sussistenza delle fattispecie di reato contestate, oggetto del concordato, sia in relazione alla qualificazione giuridica dell'associazione criminale ai sensi dell'art. 74, comma 6, d. P. R. n. 309 del 1990 (CA US, LF NN, NO NN) che al ruolo ricoperto (IT UT), sono inammissibili in quanto, innanzitutto, il giudice di secondo grado nell'accogliere la richiesta di pena concordata non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522) come richiesto da IT UT;
inoltre, sui motivi di rinuncia si forma il giudicato sostanziale che impedisce la riproposizione della censura nel successivo grado di giudizio (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) e per quanto riguarda i motivi relativi al trattamento sanzionatorio poichè oggetto di concordato sono inammissibili (Sez. 2, n. 32138 del 10 09 2025, Bruno, Rv.288577). 4. Il ricorso di MA VO è inammissibile per genericità. 4.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, relativi alla condotta partecipativa del ricorrente, possono essere esaminati congiuntamente. La sentenza impugnata, dopo avere dato conto dell'intero materiale probatorio dimostrativo dell'esistenza dell'associazione criminale dedita al narcotraffico, alle pagine 27-29 con argomenti coerenti, rimasti non contestati, ha operato una valutazione complessiva dei significativi elementi sintomatici della condotta partecipativa di MA VO alla struttura criminale ed emergenti dalle intercettazioni, anche video, con CA US, capo dell'associazione, testualmente riportate, in cui si fa espresso riferimento all'acquisto di chili di stupefacente, a somme di denaro e alla detenzione e al trasporto di marijuana detenuta presso l'abitazione del capo affinché la provasse. Inoltre, emergono conversazioni con diversi acquirenti espressive di un rapporto di compravendita di lunga durata. A fronte di dati oggettivi, il ricorso, senza censurare la mancanza o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, si è limitato a criticare, in termini apodittici, la valutazione della sentenza che ha escluso la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La fattispecie della lieve entità è stata introdotta dal legislatore al fine di «rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge» e l'accertamento del fatto implica perciò «una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, 6 selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). In sostanza, è configurabile il cosiddetto "piccolo spaccio" quando emerga una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici;
una ristretta circolazione di merci e di denaro;
guadagni limitati;
una ridotta provvista di stupefacente, comprensiva anche della detenzione di quello necessario alla successiva vendita in un quantitativo comunque contenuto (Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016, Zuccaro, Rv. 268293). E' di tutta evidenza come tutti gli indici elencati nella sentenza dimostrino che l'imputato fosse in grado di disporre o mediare l'acquisto di diverse droghe, in quantità continue e non trascurabili (nell'intercettazione si dichiara disponibile all'acquisto di 3 kg di marijuana), con diversi fornitori e acquirenti abituali, elementi che depongono per il suo inserimento strutturale nel mercato dello spaccio. Si tratta di elementi di fatto con i quali il ricorso non si confronta in alcun modo limitandosi a generiche critiche inidonee a contrastare il conforme ragionamento, logico e completo, dei giudici di merito. Alla luce di tali considerazioni, il fatto contestato è stato correttamente qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 4.2. Il terzo motivo di ricorso sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è generico. Con argomenti logici e completi, rientranti nell'esercizio della propria discrezionalità, la Corte di merito ha ritenuto ostativo al riconoscimento di una mitigazione sanzionatoria la gravità dei reati commessi, oltre che i precedenti penali specifici risalenti all'anno precedente ai fatti, così da rendere recessiva la valutazione del comportamento processuale del ricorrente. D'altra parte, l'orientamento costante di questa Corte è che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). 5. I ricorsi di IE D'RE e di SI RA, relativi all'intervenuta prescrizione del delitto di cui al capo 11), contestato ad entrambi, sono fondati. I ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del delitto di commercio e detenzione, a fini di spaccio, di oltre 1 kg di marijuana, commesso sino al 19 maggio 2016, previa esclusione della recidiva in origine contestata. Il termine massimo di prescrizione per detto delitto è quello di 7 anni e 6 mesi a cui, dall'esame degli atti, devono essere aggiunti 181 giorni di sospensione (nel corso del giudizio di secondo grado), che consentono di concludere che la causa estintiva fosse maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata. 7 Al medesimo esito si perviene anche accedendo ai diversi calcoli operati dalle parti. Dall'accoglimento del primo motivo di ricorso di RA consegue l'assorbimento degli altri. 6. Il ricorso di AR US è infondato. 6.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto censurano entrambi la condotta partecipativa all'associazione capeggiata dal fratello CA US. Premesso che non è contestata l'esistenza del consorzio criminale, nel caso di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti trova applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione ad un solo reato fine, purché sia dimostrato che il ruolo svolto sia connotato dall'apprezzabilità e dalla concretezza e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo (tra le tante, Sez. 1, n.29093 del 24/05/2022, Rv. 283311). Inoltre, non è richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, ma è sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (tra le tante, Sez. 5, n. 2910 del 4/12/2024, dep. 2025, Rv. 287482). In ordine, infine, al discrimine con il concorso di persone nel reato si ribadisce l'orientamento di questa Corte secondo il quale, in questo caso, l'accordo criminoso è occasionale e limitato, perchè diretto soltanto alla commissione di uno o più reati determinati, mentre nel reato associativo vi sono la stabilità del vincolo e l'indeterminatezza del programma criminoso che connotano il susseguirsi delle condotte illecite tra soggetti stabilmente collegati, così da rendere i reati-fine un epifenomeno della compagine criminale che non la esaurisce, mantenendosi questa salda anche dopo la loro consumazione (tra le tante, Sez. 2, n. 22906 dell'8/03/2023, Rv. 284724). 6.2. L'articolato ragionamento svolto dalla sentenza impugnata, contenuto alle pagg. 22-25, si è conformato ai principi sopra enunciati circa i presupposti della condotta partecipativa del ricorrente. Infatti, AR US è stato ritenuto intraneo all'associazione, con esclusione della posizione di mero concorrente nei singoli delitti, in base non solo al dato storico della commissione di un reato-fine (capo 3), ma soprattutto: a) per essere destinatario dei proventi dell'attività associativa per quote fisse con una cassa comune con rilevanti importi (conversazione n. 12485 riportata testualmente a 8 pag. 23); b) per i contatti con altri sodali (conversazione del 14 aprile 2016 in cui chiede al fratello di metterlo urgentemente in contatto con il compare ovverosia LF NN); c) per la partecipazione alle negoziazioni per l'acquisto di stupefacente dal fornitore palermitano TÒ, con trasferta del 16 maggio 2016 conclusa con l'acquisto di una partita di stupefacenti utilizzando un linguaggio criptico ("cavallo Sauro). Si tratta di elementi di fatto dimostrativi dell'esistenza di un rapporto di collaborazione consapevole con l'associazione, in stretta sinergia con il fratello riconosciuto come capo, ed altri partecipi, proprio alla luce del contenuto esplicito delle intercettazioni indicate e della diretta attività, svolta per conto dell'associazione, contestata nel reato-fine. Si tratta di elementi logicamente motivati che dimostrano il contributo di AR US nell'associazione come strutturale, stabile e sostenuto dall'affectio soci etatis a cui la difesa ha opposto mere enunciazioni critiche. 6.3. Il terzo motivo di ricorso relativo al diniego nelle circostanze attenuanti generiche è anch'esso generico in quanto la sentenza impugnata, con argomenti coerenti e logici, con i quali il ricorso non si confronta, ha valorizzato innanzitutto i plurimi e gravi precedenti specifici e il ruolo svolto nell'associazione da AR US. 6.4. Deve, invece, essere dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato contestato al capo 3), di acquisto di stupefacenti commesso sino al 30 maggio 2016, già qualificato dal Tribunale ai sensi dell'art. 73, comma 4, d. P. R. n. 309 del 1990 con esclusione della recidiva in origine contestata. Il termine massimo di prescrizione per detto delitto è quello di 7 anni e 6 mesi a cui, dall'esame degli atti, devono essere aggiunti 181 giorni di sospensione (nel corso del giudizio di secondo grado), che consentono di concludere che la causa estintiva fosse maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata. Dalla declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo 3) consegue l'eliminazione dell'aumento della sanzione per la continuazione (pari a sei mesi di reclusione, ridotti per il rito a quattro mesi di reclusione) alla luce del calcolo contenuto a pag. 26 della sentenza, con rideterminazione della pena per il reato residuo in complessivi anni sei e mesi otto di reclusione. 7. Alla stregua di tali argomenti la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di IE D'RE e SI RA, in relazione al reato loro contestato al capo 11), nonché nei confronti di AR US, limitatamente al reato contestato al capo 3) perché estinti per intervenuta prescrizione;
rigetta nel resto il ricorso di AR US e, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen., ridetermina la pena per il reato residuo 9 /2\ contestato al capo 2) in complessivi anni sei e mesi otto di reclusione. VA dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da CA US, IT DA UT, LF NN, NO NN e MA VO, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IE D'RE e SI RA, in relazione al reato loro contestato al capo 11), nonché nei confronti di AR US, limitatamente al reato contestato al capo 3), perché estinti per intervenuta prescrizione;
rigetta nel resto il ricorso di AR US e, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen., ridetermina la pena per il reato residuo contestato al capo 2) in complessivi anni sei e mesi otto di reclusione. Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da CA US, IT DA UT, LF NN, NO NN, e MA VO, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 dicembre 2025 Il Pre idente La Consigliera estensora
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ZI AN che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio Penale Sent. Sez. 6 Num. 1142 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 11/12/2025 della sentenza impugnata limitatamente ai capi relativi alle posizioni di SI RA e IE D'RE per intervenuta prescrizione, dichiarando l'inammissibilità degli altri ricorsi;
uditi per i ricorrenti: l'Avvocata Maria Antonia Gioffre', in sostituzione dell'Avvocata Giuseppina Nicita, nell'interesse di IE d'RE; l'Avvocato Giuseppe Serafino nell'interesse di SI RA;
l'Avvocato Fabio Giuseppe Presenti, anche in sostituzione dell'Avvocato Salvatore Pappalardo, nell'interesse di AR US e, in sostituzione dell'Avvocato Stefano OT e dell'Avvocato Salvatore Pappalardo, nell'interesse di CA US;
nonché in sostituzione dell'Avvocato Giorgio Salvatore Antoci, nell'interesse di MA VO;
dell'Avvocato Salvatore Pappalardo nell'interesse di IT DA UT, LF NN, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania ha accolto il concordato sulla pena intervenuto tra le parti per CA US, IT UT, LF NN, NO NN e IE D'RE e ha rideterminato le pene nei confronti di MA VO, SI RA e AR US, attesa l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, riformando la condanna pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catania, emessa il 20 luglio 2021, nei confronti dei ricorrenti, per diversi reati, tra i quali il delitto di associazione dedita al narcotraffico (capo 2), contestato ai soli CA US, AR US, LF NN, NO NN, MA VO e altri reati-fine per gli altri, confermando la sentenza nel resto. 2. Avverso la pronuncia di cui in epigrafe hanno presentato ricorso gli imputati, con atti sottoscritti dai loro rispettivi difensori. 3. Ricorso di CA US. Con un unico motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 2) in ordine alla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'associazione era finalizzata esclusivamente alla commissione di fatti di lieve entità anche alla luce della sua struttura e dello smercio di dosi minime di droga. 4. Ricorso di IT DA UT 2 Violazione di legge e vizio di motivazione per mancata qualificazione giuridica della condotta come concorso di persone nel reato previa assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in assenza di elementi probatori volti a comprovare la condotta del ricorrente. 5. Ricorso di LF NN Con un unico motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 2) in ordine alla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'associazione era finalizzata esclusivamente alla commissione di fatti di lieve entità anche alla luce della sua struttura e dello smercio di dosi minime di droga. 6. Ricorso di NO NN Con un unico motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 2) per mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. 7. Ricorso di MA VO 7.1. Con il primo motivo censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in quanto fondata su mere supposizioni, prive di riscontri oggettivi e con trasposizione delle sole intercettazioni. 7.2. Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione per mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non bastando né il dato quantitativo, mai emerso, né quello qualitativo escluso dalle intercettazioni testualmente riportate nel ricorso. 7.3. Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche avvenuto senza un'adeguata valutazione del comportamento processuale del ricorrente. 8. Ricorso di IE D'RE Con un unico motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione di legge per non avere dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione ex art. 129 cod. proc. pen. maturata il 23 settembre 2024 in quanto esclusa la recidiva nei confronti di tutti gli imputati. In particolare, è stato erroneamente calcolato in 333 giorni il periodo di sospensione della prescrizione, verificatosi solo nel secondo grado, anziché in 298 giorni considerando il rinvio per legittimo impedimento attestato dal certificato 3 medico presentato all'udienza del 6 luglio 2022 per il quale è stato calcolato l'intero periodo, sino al 9 novembre 2022, anziché sino al 4 ottobre 2022 (pari a 90 giorni decorrenti dalla data dell'udienza comprensivi dei 30 giorni di prognosi e dei 60 giorni stabiliti dal codice). 9. Ricorso di SI RA 9.1. Con il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione per non avere dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione ex art. 129 cod. proc. pen. maturata il 31 maggio 2024 in quanto esclusa la recidiva nei confronti di tutti gli imputati. In particolare, sono stati erroneamente calcolati i seguenti periodi di sospensione della prescrizione: a) il rinvio avvenuto all'udienza del 6 luglio 2022 per legittimo impedimento del difensore di D'RE e non anche di RA per il quale era stata disposta la rinnovazione della citazione;
Si deve tenere conto delle sole sospensioni di 4 mesi (dal 9 novembre 2022 all'8 marzo 2023) e di 60 giorni per legittimo impedimento di un difensore (udienza del 13 dicembre 2023), in quanto le altre risultano determinate da motivi processuali. 9.2. Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione per avere ritenuto sussistente la sua responsabilità in assenza di elementi di fatto e con travisamento delle prove, in quanto non soltanto RA non aveva mai ricevuto la droga da destinare allo spaccio, perchè sequestrata il 19 maggio 2016 a Nicolino Pagano prima della ipotizzata consegna, ma non risulta che vi fosse stato alcun accordo per l'acquisto. Infatti, nelle intercettazioni non viene mai menzionato quale destinatario della droga e neppure nei giorni successivi al sequestro era stato contattato. A fronte di detti argomenti difensivi, la sentenza ha omesso qualsiasi motivazione. 9.3. Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione per mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla luce della modestia del quantitativo di droga leggera detenuta e dell'unicità dell'episodio di tentato acquisto contestato. 9.4. Con il quarto motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena superiore ai minimi edittali. 10. Ricorso di AR US 10.1. Con il primo motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla partecipazione di AR US all'associazione criminosa, atteso il suo ruolo marginale e occasionale di semplice 4 {7:1 acquirente di stupefacente, accertato in due soli episodi, a fronte di diversi mesi di indagine. Infatti, gli viene contestato un solo reato fine (capo 3), mancano suoi contatti con i coimputati e la ricezione di ordini, le intercettazioni riportate nella sentenza dimostrano l'assenza di rapporti di cointeressenza con le attività illecite del fratello CA US e comunque l'assenza di dolo. 10.2. Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, risultando soltanto la conoscenza da parte del ricorrente dell'attività posta in essere dal fratello, ma non anche il suo ruolo concorsuale di cui peraltro non si menziona neanche il contributo. Nè possono valere le intercettazioni, relative peraltro a CA US e TÒ, che hanno un tenore ambivalente e non sintomatico di alcuna condotta illecita di AR US. 10.3. Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche avvenuto senza una valutazione individualizzante e senza indicazione dei criteri utilizzati per la quantificazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che i ricorrenti CA US, IT UT, LF NN, NO NN e IE d'RE hanno definito il procedimento dinnanzi alla Corte d'appello di Milano ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli attinenti al trattamento sanzionatorio;
mentre MA VO, SI RA e AR US hanno definito il processo di appello nelle forme ordinarie. 2. La sentenza impugnata, con argomentazioni puntuali (pagg. 21-32), ha dato conto degli esiti delle attività investigative svolte tra febbraio e novembre 2016 — intercettazioni telefoniche e ambientali, geolocalizzazioni, servizi di osservazione, video riprese della villetta di CA US, sequestri di stupefacenti oltre che arresti in flagranza, dichiarazioni auto ed etero accusatorie di NC IL e dichiarazioni degli acquirenti - che hanno condotto il Tribunale di Catania, in sede di giudizio abbreviato, a ritenere sussistente sia l'associazione a delinquere dedita al traffico di stupefacenti di cui a capo 2), operativa nelle province di Messina, Palermo e Siracusa, oltreché in Calabria, con stabili e diversificati canali di approvvigionamento, gestione di consistenti acquisti di più tipi di stupefacente (cocaina e marijuana) con spartizione dei proventi, base logistica presso l'abitazione di CA US (pagg. 21 e ss della sentenza impugnata); sia i numerosi reati-fine. 5 3. I ricorsi di che censurano la sussistenza delle fattispecie di reato contestate, oggetto del concordato, sia in relazione alla qualificazione giuridica dell'associazione criminale ai sensi dell'art. 74, comma 6, d. P. R. n. 309 del 1990 (CA US, LF NN, NO NN) che al ruolo ricoperto (IT UT), sono inammissibili in quanto, innanzitutto, il giudice di secondo grado nell'accogliere la richiesta di pena concordata non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522) come richiesto da IT UT;
inoltre, sui motivi di rinuncia si forma il giudicato sostanziale che impedisce la riproposizione della censura nel successivo grado di giudizio (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) e per quanto riguarda i motivi relativi al trattamento sanzionatorio poichè oggetto di concordato sono inammissibili (Sez. 2, n. 32138 del 10 09 2025, Bruno, Rv.288577). 4. Il ricorso di MA VO è inammissibile per genericità. 4.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, relativi alla condotta partecipativa del ricorrente, possono essere esaminati congiuntamente. La sentenza impugnata, dopo avere dato conto dell'intero materiale probatorio dimostrativo dell'esistenza dell'associazione criminale dedita al narcotraffico, alle pagine 27-29 con argomenti coerenti, rimasti non contestati, ha operato una valutazione complessiva dei significativi elementi sintomatici della condotta partecipativa di MA VO alla struttura criminale ed emergenti dalle intercettazioni, anche video, con CA US, capo dell'associazione, testualmente riportate, in cui si fa espresso riferimento all'acquisto di chili di stupefacente, a somme di denaro e alla detenzione e al trasporto di marijuana detenuta presso l'abitazione del capo affinché la provasse. Inoltre, emergono conversazioni con diversi acquirenti espressive di un rapporto di compravendita di lunga durata. A fronte di dati oggettivi, il ricorso, senza censurare la mancanza o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, si è limitato a criticare, in termini apodittici, la valutazione della sentenza che ha escluso la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La fattispecie della lieve entità è stata introdotta dal legislatore al fine di «rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge» e l'accertamento del fatto implica perciò «una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, 6 selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). In sostanza, è configurabile il cosiddetto "piccolo spaccio" quando emerga una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici;
una ristretta circolazione di merci e di denaro;
guadagni limitati;
una ridotta provvista di stupefacente, comprensiva anche della detenzione di quello necessario alla successiva vendita in un quantitativo comunque contenuto (Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016, Zuccaro, Rv. 268293). E' di tutta evidenza come tutti gli indici elencati nella sentenza dimostrino che l'imputato fosse in grado di disporre o mediare l'acquisto di diverse droghe, in quantità continue e non trascurabili (nell'intercettazione si dichiara disponibile all'acquisto di 3 kg di marijuana), con diversi fornitori e acquirenti abituali, elementi che depongono per il suo inserimento strutturale nel mercato dello spaccio. Si tratta di elementi di fatto con i quali il ricorso non si confronta in alcun modo limitandosi a generiche critiche inidonee a contrastare il conforme ragionamento, logico e completo, dei giudici di merito. Alla luce di tali considerazioni, il fatto contestato è stato correttamente qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 4.2. Il terzo motivo di ricorso sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è generico. Con argomenti logici e completi, rientranti nell'esercizio della propria discrezionalità, la Corte di merito ha ritenuto ostativo al riconoscimento di una mitigazione sanzionatoria la gravità dei reati commessi, oltre che i precedenti penali specifici risalenti all'anno precedente ai fatti, così da rendere recessiva la valutazione del comportamento processuale del ricorrente. D'altra parte, l'orientamento costante di questa Corte è che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). 5. I ricorsi di IE D'RE e di SI RA, relativi all'intervenuta prescrizione del delitto di cui al capo 11), contestato ad entrambi, sono fondati. I ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del delitto di commercio e detenzione, a fini di spaccio, di oltre 1 kg di marijuana, commesso sino al 19 maggio 2016, previa esclusione della recidiva in origine contestata. Il termine massimo di prescrizione per detto delitto è quello di 7 anni e 6 mesi a cui, dall'esame degli atti, devono essere aggiunti 181 giorni di sospensione (nel corso del giudizio di secondo grado), che consentono di concludere che la causa estintiva fosse maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata. 7 Al medesimo esito si perviene anche accedendo ai diversi calcoli operati dalle parti. Dall'accoglimento del primo motivo di ricorso di RA consegue l'assorbimento degli altri. 6. Il ricorso di AR US è infondato. 6.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto censurano entrambi la condotta partecipativa all'associazione capeggiata dal fratello CA US. Premesso che non è contestata l'esistenza del consorzio criminale, nel caso di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti trova applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione ad un solo reato fine, purché sia dimostrato che il ruolo svolto sia connotato dall'apprezzabilità e dalla concretezza e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo (tra le tante, Sez. 1, n.29093 del 24/05/2022, Rv. 283311). Inoltre, non è richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, ma è sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (tra le tante, Sez. 5, n. 2910 del 4/12/2024, dep. 2025, Rv. 287482). In ordine, infine, al discrimine con il concorso di persone nel reato si ribadisce l'orientamento di questa Corte secondo il quale, in questo caso, l'accordo criminoso è occasionale e limitato, perchè diretto soltanto alla commissione di uno o più reati determinati, mentre nel reato associativo vi sono la stabilità del vincolo e l'indeterminatezza del programma criminoso che connotano il susseguirsi delle condotte illecite tra soggetti stabilmente collegati, così da rendere i reati-fine un epifenomeno della compagine criminale che non la esaurisce, mantenendosi questa salda anche dopo la loro consumazione (tra le tante, Sez. 2, n. 22906 dell'8/03/2023, Rv. 284724). 6.2. L'articolato ragionamento svolto dalla sentenza impugnata, contenuto alle pagg. 22-25, si è conformato ai principi sopra enunciati circa i presupposti della condotta partecipativa del ricorrente. Infatti, AR US è stato ritenuto intraneo all'associazione, con esclusione della posizione di mero concorrente nei singoli delitti, in base non solo al dato storico della commissione di un reato-fine (capo 3), ma soprattutto: a) per essere destinatario dei proventi dell'attività associativa per quote fisse con una cassa comune con rilevanti importi (conversazione n. 12485 riportata testualmente a 8 pag. 23); b) per i contatti con altri sodali (conversazione del 14 aprile 2016 in cui chiede al fratello di metterlo urgentemente in contatto con il compare ovverosia LF NN); c) per la partecipazione alle negoziazioni per l'acquisto di stupefacente dal fornitore palermitano TÒ, con trasferta del 16 maggio 2016 conclusa con l'acquisto di una partita di stupefacenti utilizzando un linguaggio criptico ("cavallo Sauro). Si tratta di elementi di fatto dimostrativi dell'esistenza di un rapporto di collaborazione consapevole con l'associazione, in stretta sinergia con il fratello riconosciuto come capo, ed altri partecipi, proprio alla luce del contenuto esplicito delle intercettazioni indicate e della diretta attività, svolta per conto dell'associazione, contestata nel reato-fine. Si tratta di elementi logicamente motivati che dimostrano il contributo di AR US nell'associazione come strutturale, stabile e sostenuto dall'affectio soci etatis a cui la difesa ha opposto mere enunciazioni critiche. 6.3. Il terzo motivo di ricorso relativo al diniego nelle circostanze attenuanti generiche è anch'esso generico in quanto la sentenza impugnata, con argomenti coerenti e logici, con i quali il ricorso non si confronta, ha valorizzato innanzitutto i plurimi e gravi precedenti specifici e il ruolo svolto nell'associazione da AR US. 6.4. Deve, invece, essere dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato contestato al capo 3), di acquisto di stupefacenti commesso sino al 30 maggio 2016, già qualificato dal Tribunale ai sensi dell'art. 73, comma 4, d. P. R. n. 309 del 1990 con esclusione della recidiva in origine contestata. Il termine massimo di prescrizione per detto delitto è quello di 7 anni e 6 mesi a cui, dall'esame degli atti, devono essere aggiunti 181 giorni di sospensione (nel corso del giudizio di secondo grado), che consentono di concludere che la causa estintiva fosse maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata. Dalla declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo 3) consegue l'eliminazione dell'aumento della sanzione per la continuazione (pari a sei mesi di reclusione, ridotti per il rito a quattro mesi di reclusione) alla luce del calcolo contenuto a pag. 26 della sentenza, con rideterminazione della pena per il reato residuo in complessivi anni sei e mesi otto di reclusione. 7. Alla stregua di tali argomenti la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di IE D'RE e SI RA, in relazione al reato loro contestato al capo 11), nonché nei confronti di AR US, limitatamente al reato contestato al capo 3) perché estinti per intervenuta prescrizione;
rigetta nel resto il ricorso di AR US e, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen., ridetermina la pena per il reato residuo 9 /2\ contestato al capo 2) in complessivi anni sei e mesi otto di reclusione. VA dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da CA US, IT DA UT, LF NN, NO NN e MA VO, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IE D'RE e SI RA, in relazione al reato loro contestato al capo 11), nonché nei confronti di AR US, limitatamente al reato contestato al capo 3), perché estinti per intervenuta prescrizione;
rigetta nel resto il ricorso di AR US e, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen., ridetermina la pena per il reato residuo contestato al capo 2) in complessivi anni sei e mesi otto di reclusione. Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da CA US, IT DA UT, LF NN, NO NN, e MA VO, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 dicembre 2025 Il Pre idente La Consigliera estensora