Articolo 35 della Legge 27 aprile 1978, n. 155
Articolo 34Articolo 36
Versione
21 maggio 1978
Art. 35.
Per la copertura del disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 1976 accertato per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione predetta sui fondi dei conti correnti postali, di cui all' articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822 , anticipazioni per complessive lire 37.939.181.059, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione.
Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avra' inizio il primo gennaio dell'anno successivo a quello della concessione delle anticipazioni.
L'onere relativo fara' carico al bilancio dello Stato.
Entrata in vigore il 21 maggio 1978