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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
ANDREONI PIERPAOLO MARIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 253/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Osl Del Comune Di Chieti - 00098000698
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. C632 24 09965-106866 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 548/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (INSISTE PER L'ACCOGLIMENTO)
Resistente/Appellato: ()
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva ricorso la Ricorrente_1 (in seguito Associazione_1 ) in persona del suo legale rappresentante, al fine di ottenere l'annullamento dell'accertamento esecutivo per omesso parziale versamento della TARI 2022 n. C632_24_09965-106866 del 27 novembre 2024, deduceva il mancato riscontro alla istanza di riesame avanzata e la circostanza dell'avvenuto integrale pagamento dell'avvenuta TARI, in data 1.03.2023, e dunque anteriormente al sollecito di pagamento inviato. Rappresentava la ricorrente di aver tempestivamente comunicato l'avvenuto pagamento. Sulla scorta di tali osservazioni, sussistendo i presupposti di legge, con ordinanza nr.301/2025, il procedimento veniva sospeso. Alla udienza del 4.12.2025 la causa veniva decisa come da dispositivo, depositata nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono. Risulta documentalmente provato e non contestato, che la ricorrente abbia provveduto all'integrale pagamento della somma dovuta a titolo di TARI per l'anno 2022. Tale pagamento risulta, altresì, per tabulas è stato effettuato in data 01.03.2023 e quindi anteriormente al sollecito di pagamento. Come anche che, tale adempimento sia stato tempestivamente comunicato all'Ente di riscossione. Risulta altresì, ritualmente depositata istanza di riesame nei confronti dell'Ente. Sulla scorta di tali osservazioni, il ricorso merita accoglimento. Le spese possono essere compensate stante la mancata costituzione dell'Ente resistente e l'intervenuto dissesto della Società di riscossione, che potrebbe aver determinato, verosimilmente, il mancato riscontro che ha dato origine al contenzioso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Chieti, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, compensa le spese. Chieti, 4.12.25 Il Giudice Unico Monocratico Avv. Pierpaolo Andreoni
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
ANDREONI PIERPAOLO MARIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 253/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Osl Del Comune Di Chieti - 00098000698
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. C632 24 09965-106866 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 548/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (INSISTE PER L'ACCOGLIMENTO)
Resistente/Appellato: ()
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva ricorso la Ricorrente_1 (in seguito Associazione_1 ) in persona del suo legale rappresentante, al fine di ottenere l'annullamento dell'accertamento esecutivo per omesso parziale versamento della TARI 2022 n. C632_24_09965-106866 del 27 novembre 2024, deduceva il mancato riscontro alla istanza di riesame avanzata e la circostanza dell'avvenuto integrale pagamento dell'avvenuta TARI, in data 1.03.2023, e dunque anteriormente al sollecito di pagamento inviato. Rappresentava la ricorrente di aver tempestivamente comunicato l'avvenuto pagamento. Sulla scorta di tali osservazioni, sussistendo i presupposti di legge, con ordinanza nr.301/2025, il procedimento veniva sospeso. Alla udienza del 4.12.2025 la causa veniva decisa come da dispositivo, depositata nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono. Risulta documentalmente provato e non contestato, che la ricorrente abbia provveduto all'integrale pagamento della somma dovuta a titolo di TARI per l'anno 2022. Tale pagamento risulta, altresì, per tabulas è stato effettuato in data 01.03.2023 e quindi anteriormente al sollecito di pagamento. Come anche che, tale adempimento sia stato tempestivamente comunicato all'Ente di riscossione. Risulta altresì, ritualmente depositata istanza di riesame nei confronti dell'Ente. Sulla scorta di tali osservazioni, il ricorso merita accoglimento. Le spese possono essere compensate stante la mancata costituzione dell'Ente resistente e l'intervenuto dissesto della Società di riscossione, che potrebbe aver determinato, verosimilmente, il mancato riscontro che ha dato origine al contenzioso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Chieti, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, compensa le spese. Chieti, 4.12.25 Il Giudice Unico Monocratico Avv. Pierpaolo Andreoni