Articolo 13 della Legge 27 dicembre 1989, n. 409
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14 gennaio 1990
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8 febbraio 1990
Art. 13. (Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1990, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, e' fissato, per l'anno finanziario 1990, come appresso:

a) militari specializzati:
1) Esercito n. 21.000
((2) Marina... n. 11.500))
3) Aeronautica " 34.311;
b) militari aiuto-specialisti:
1) Esercito n. 40.000
2) Marina " 15.500
3) Aeronautica " 16.500.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell' articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1990, come appresso:

a) Esercito n. 110
b) Marina " 150
c) Aeronautica " 230.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1990, come appresso:

a) Esercito (compresi i
carabinieri) n. 875
b) Marina " 120
c) Aeronautica " 210.

5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, e' determinata, per l'anno finanziario 1990, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , come appresso:

a) sergenti n. 7.000
b) sottocapi e comuni
volontari " 3.524.

6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma e fissata, per l'anno finanziario 1990, come appresso:

a) sergenti n. 6.000
b) graduati e militari
di truppa " 2.828.

7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi e stabilito, per l'anno finanziario 1990, a norma dell' articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56 , in 14.721 unita'.
8. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1990, e' fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , come appresso:

a) sergenti n. 7.000
b) graduati e militari
di truppa " 1.000.

9. A norma dell' articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, 1 a forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata. biennale o triennale, e' fissata, per l'anno finanziario 1990, nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come appresso:

a) Esercito n. 25.778
b) Marina " 6.939
c) Aeronautica " 4.338.

10. Alle spese di cui ai capitoli nn. 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4072 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1990, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell' articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni e integrazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
11. Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646 .
12. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attivita' relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonche' alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unita' militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare sprovviste di personalita' giuridica, si applica la disciplina prevista all' articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , modificato dall' articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, ancorche' le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.
13. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 , sono, per l'anno finanziario 1990, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.
14. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 , in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1990 (Elenco n. 3).
Entrata in vigore il 8 febbraio 1990