CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 583/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4471/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 Curatola - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033080284000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035136678000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035136678000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035136678000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 363/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 07.05.2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'ATO ME1 S.p.A., in liquidazione, le cartelle, notificate in data 08.03.2025, per il pagamento della somma di € 947,88 per tassa rifiuti anni 2010, 2011 e 2012 e di € 226,88 per l'anno
2007, eccependo la nullità delle cartelle per omessa notifica degli atti presupposti e/o inidoneità della fattura quale atto prodromico;
la prescrizione quinquennale delle pretese e la decadenza dal diritto a riscuoterle;
l'illegittimità e la nullità delle cartelle per difetto di motivazione. Concludeva per la nullità degli atti , con il favore delle spese con distrazione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituendosi in giudizio, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, afferendo le doglianze all'attività dell'ente impositore;
contestava, in ogni caso, la fondatezza del difetto di motivazione. Concludeva per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese del giudizio,
Non si costituiva in giudizio la società ATO ME1.
All'udienza del 23.01.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione, stante che comunque al soggetto esattore, che, peraltro, nella fattispecie, ha emanato l'atto impugnato, deve riconoscersi, a fronte della situazione di litisconsorzio processuale con l'ente impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva.
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Le parti convenute non hanno dato prova, pur avendone l'onere ex art. 2697 c.c, della notifica di atti aventi efficacia interruttiva del decorso del termine quinquennale di prescrizione, applicabile nella fattispecie trattandosi di tributi locali, termine ampiamente maturato alla data di notifica delle cartelle impugnate (08.03.2025).
Peraltro, poiché il suddetto termine di prescrizione, avuto riguardo agli anni, cui si riferisce la pretesa richiesta, è maturato in data precedente all'entrata in vigore della normativa emergenziale sanitaria da
COVID19, con la quale i termini di prescrizione e decadenza sono stati sospesi a decorrere dal 9.3.2020, ne deriva che tale normativa non è applicabile nel caso di specie.
Gli altri motivi del ricorso restano assorbiti.
Il ricorso va, pertanto, accolto, con il conseguente annullamento delle cartelle impugnate.
Sulle parti convenute, in solido, grava, in quanto soccombenti, il pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, in favore del ricorrente, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla la cartella impugnata. Condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 349, 00, oltre accessori e rimborso c.u., se assolto, in favore del ricorrente, con distrazione in favore del difensore anticipatario. Messina 23.01.2026
Il Giudice monocratico dott.ssa M. Rita Gregorio
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4471/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 Curatola - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033080284000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035136678000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035136678000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035136678000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 363/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 07.05.2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'ATO ME1 S.p.A., in liquidazione, le cartelle, notificate in data 08.03.2025, per il pagamento della somma di € 947,88 per tassa rifiuti anni 2010, 2011 e 2012 e di € 226,88 per l'anno
2007, eccependo la nullità delle cartelle per omessa notifica degli atti presupposti e/o inidoneità della fattura quale atto prodromico;
la prescrizione quinquennale delle pretese e la decadenza dal diritto a riscuoterle;
l'illegittimità e la nullità delle cartelle per difetto di motivazione. Concludeva per la nullità degli atti , con il favore delle spese con distrazione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituendosi in giudizio, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, afferendo le doglianze all'attività dell'ente impositore;
contestava, in ogni caso, la fondatezza del difetto di motivazione. Concludeva per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese del giudizio,
Non si costituiva in giudizio la società ATO ME1.
All'udienza del 23.01.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione, stante che comunque al soggetto esattore, che, peraltro, nella fattispecie, ha emanato l'atto impugnato, deve riconoscersi, a fronte della situazione di litisconsorzio processuale con l'ente impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva.
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Le parti convenute non hanno dato prova, pur avendone l'onere ex art. 2697 c.c, della notifica di atti aventi efficacia interruttiva del decorso del termine quinquennale di prescrizione, applicabile nella fattispecie trattandosi di tributi locali, termine ampiamente maturato alla data di notifica delle cartelle impugnate (08.03.2025).
Peraltro, poiché il suddetto termine di prescrizione, avuto riguardo agli anni, cui si riferisce la pretesa richiesta, è maturato in data precedente all'entrata in vigore della normativa emergenziale sanitaria da
COVID19, con la quale i termini di prescrizione e decadenza sono stati sospesi a decorrere dal 9.3.2020, ne deriva che tale normativa non è applicabile nel caso di specie.
Gli altri motivi del ricorso restano assorbiti.
Il ricorso va, pertanto, accolto, con il conseguente annullamento delle cartelle impugnate.
Sulle parti convenute, in solido, grava, in quanto soccombenti, il pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, in favore del ricorrente, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla la cartella impugnata. Condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 349, 00, oltre accessori e rimborso c.u., se assolto, in favore del ricorrente, con distrazione in favore del difensore anticipatario. Messina 23.01.2026
Il Giudice monocratico dott.ssa M. Rita Gregorio