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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sulla controdeduzione priva di appello iscritta nel R.G.A. n. 799/2024 depositata il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 2 e pubblicata il 26/01/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T6SIRRE000011-2022 IRPEF-ALTRO 2012
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T6SCOE000277-2022 IRPEF-ALTRO 2016
- sull'appello n. 813/2024 depositato il 30/07/2024 proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Turazza 37 35128 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 2 e pubblicata il 26/01/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T6SIRE000011 2022 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE
2010
- ATTO CONTESTAZI n. T6SCOE000277-2022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti insistono su quanto già depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine da due ricorsi di 1° grado proposti dal contribuente Ricorrente_2 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Padova:
RGR 48/2023, notificato il 18 novembre 2022 e depositato il 24 gennaio 2023, avverso il provvedimento di irrogazione sanzioni n. T6SIRE000011-2022, relativo all'omessa compilazione del quadro RW per gli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012;
RGR 242/2023, notificato il 24 novembre 2022 e depositato il 19/04/2023, avverso l'atto di contestazione sanzioni n. T6SCOE000277-2022, relativo all'omessa compilazione del quadro RW per gli anni d'imposta
2013, 2014, 2015 e 2016.
Il contribuente, con ampia ed articolata impostazione difensiva, deduceva plurimi profili di illegittimità degli atti, tra i quali:
decadenza dal potere sanzionatorio;
difetto dell'elemento soggettivo (invocando sostanziale estraneità, affidamento a terzi / intermediari e subìta “truffa”); contestazioni sul regime dei Paesi a fiscalità privilegiata e sulle conseguenze in tema di termini;
doglianze sulla quantificazione della sanzione e sulla disciplina del cumulo giuridico / continuazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto dei ricorsi, richiamando gli elementi acquisiti in sede istruttoria e sostenendo la correttezza della contestazione, della graduazione e della determinazione delle sanzioni.
Con Sentenza n. 18/2024 del 25 gennaio 2024 e depositata il 26 gennaio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Padova:
riteneva infondata l'eccezione di decadenza;
reputava, invece, accoglibile la doglianza relativa all'ammontare delle sanzioni, osservando che l'applicazione “nel doppio del minimo” risultava sorretta da ragioni “non perfettamente percepibili”; valorizzava altresì la non partecipazione del contribuente all'indagine penale e una collaborazione ritenuta limitata ma presente;
disponeva, quindi, la riduzione della sanzione al minimo edittale e compensava le spese.
Avverso tale pronuncia, in data 17 luglio 2024, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Padova ha proposto appello principale (iscritto a RGA 813/2024, depositato il 30 luglio 2024), censurando in particolare la riduzione “automatica” al minimo edittale e deducendo violazione dei criteri di graduazione ex art. 7 del
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, oltre a vizi motivazionali della sentenza impugnata sul punto.
Il Sig. Ricorrente_2 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , si è costituito in appello con controdeduzioni ed ha proposto appello incidentale (iscritto a RGA 799/2024, depositato il 25 luglio 2024), riproponendo le eccezioni già sollevate in prime cure (decadenza, assenza di colpa, questioni “black list”, rideterminazione sanzioni e cumulo/continuazione), chiedendo la riforma della Sentenza nella parte a sé sfavorevole e, in via ulteriormente gradata, una più favorevole riduzione del trattamento sanzionatorio.
L'Ufficio si è costituito anche rispetto all'incidentale, chiedendone il rigetto.
Considerata, la medesima Sentenza impugnata, l'identità di parti e di oggetto sostanziale, la Corte ha disposto la riunione dei giudizi RGA 813/2024 e RGA 799/2024 ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, onde giungere ad un'unica decisione coerente.
All'udienza del 20 gennaio 2026, l'appello è stato trattato in pubblica udienza nel corso della quale e parti hanno insistito su quanto già depositato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla riunione dei giudizi (art. 29 D.Lgs. 546/1992)
La riunione è pienamente giustificata dall'evidente connessione: medesima Sentenza di 1° grado, medesimi atti sanzionatori, identità di parti e medesimo nucleo fattuale-giuridico (violazioni quadro RW pluriennali e correlata disciplina sanzionatoria).
2) Quadro normativo e perimetro del devolutum
Le sanzioni in esame attengono a violazioni degli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 4 del Decreto – legge
28 giugno 1990, n. 167, sanzionate (ratione temporis) dall'art. 5 del medesimo decreto, nel contesto delle regole generali del sistema sanzionatorio amministrativo tributario di cui al citato D. Lgs. n. 472 del 1997.
Sono devolute alla Corte, con l'appello principale, la legittimità della riduzione al minimo edittale e, con l'incidentale, le questioni di decadenza, colpevolezza, quantificazione e cumulo / continuazione. 3) Sull'appello principale dell'Agenzia delle Entrate (RGA 813/2024): fondato
La Sentenza di 1° grado, dopo avere correttamente respinto la decadenza, ha ridotto le sanzioni al minimo edittale con una motivazione che, oggettivamente, risulta insufficiente e sostitutiva, perché non si confronta realmente con i criteri legali di graduazione dell'art. 7 D. Lgs. 472/1997 (gravità della violazione;
personalità del trasgressore;
opera riparatoria;
condizioni economico-sociali).
La riduzione al minimo non è un “approdo automatico” ogniqualvolta il contribuente invochi una vicenda personale sfavorevole: è una misura che presuppone una valutazione motivata, ancorata ai parametri normativi, che in 1° grado è rimasta sostanzialmente apodittica (“ragioni non percepibili” senza un effettivo vaglio dei contenuti degli atti e della condotta).
La condotta contestata non è episodica: riguarda una pluriennalità di omissioni RW (2010–2016), indice oggettivo di gravità e di persistenza dell'inadempimento dichiarativo.
In un simile scenario, il Collegio non può non condividere la scelta, oggettivamente motivata, dell'Ufficio di discostarsi dal minimo edittale.
Infatti, sono chiari il presupposto (omissioni RW) e la ragione della severità relativa (condotta seriale). La sentenza impugnata, invece, svaluta tali elementi e si affida a considerazioni extragiuridiche (non coinvolgimento nell'indagine penale;
“subìta” condotta altrui) discostandosi dall'applicazione dell'art. 7 citato.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello principale, con riforma della Sentenza impugnata nella parte in cui ha ridotto le sanzioni al minimo.
4) Sull'appello incidentale del contribuente (RGA 799/2024): infondato
4.1 Decadenza
La C.G.T. di Padova ha già respinto l'eccezione con argomentazione puntuale, richiamando il termine di cui all'art. 20 del D. Lgs. 472/1997 e la disciplina speciale applicabile alle attività detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata, con effetti sul computo temporale.
In appello incidentale, la censura non è sviluppata con la necessaria precisione “annualità per annualità”, ma resta su un piano sostanzialmente assertivo che non consente alla Corte di ribaltare un accertamento processuale già logicamente motivato.
4.2 Colpevolezza e affidamento a terzi
Il principio di colpevolezza ex art. 5 del D. Lgs. 472/1997 non implica affatto che basti invocare l'altrui responsabilità per ottenere l'esenzione.
L'obbligo RW è personale;
l'eventuale intervento di terzi può rilevare solo se il contribuente dimostri, con elementi concreti, di avere adottato condotte diligenti e controlli effettivi, non “deleghe in bianco”.
Nel caso in esame, la prospettazione difensiva resta priva di quei riscontri oggettivi che soli potrebbero convertire il racconto in prova: la tesi finisce per ridursi ad una presunta traslazione di responsabilità, che questa Corte non può avallare.
4.3 Quantificazione e cumulo / continuazione
Le doglianze sulla quantificazione, anche sotto il profilo della continuazione / cumulo giuridico ex art. 12 D.
Lgs. 472/1997, non evidenziano specifiche violazioni dei limiti legali né dimostrano duplicazioni indebite. In presenza di violazioni seriali anno su anno, la disciplina del cumulo / continuazione è un criterio ordinatore che evita il cumulo materiale, restando ferma la necessaria adeguatezza della sanzione alla gravità complessiva della condotta.
L'appello incidentale è quindi rigettato.
5) Esito e riforma della Sentenza di primo grado
Accolto l'appello principale e rigettato l'incidentale, la sentenza n. 18/2024 va riformata nei termini di cui al dispositivo: devono essere rigettati i ricorsi introduttivi e confermati gli atti impugnati.
6) Spese
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto - sez. II -, definitivamente pronunciando sui giudizi riuniti R.G.A. 813/2024 e 799/2024;:
- accoglie l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate;
- rigetta l'appello incidentale del contribuente;
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 18/02/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Padova:
- rigetta i ricorsi introduttivi (RGR 48/2023 e RGR 242/2023);
- conferma gli atti T6SIRE000011-2022 e T6SCOE000277-2022;
- condanna l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali.
Così deciso in Venezia, il 20 gennaio 2026
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
AR RI AM
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sulla controdeduzione priva di appello iscritta nel R.G.A. n. 799/2024 depositata il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 2 e pubblicata il 26/01/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T6SIRRE000011-2022 IRPEF-ALTRO 2012
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T6SCOE000277-2022 IRPEF-ALTRO 2016
- sull'appello n. 813/2024 depositato il 30/07/2024 proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Turazza 37 35128 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 2 e pubblicata il 26/01/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T6SIRE000011 2022 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE
2010
- ATTO CONTESTAZI n. T6SCOE000277-2022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti insistono su quanto già depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine da due ricorsi di 1° grado proposti dal contribuente Ricorrente_2 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Padova:
RGR 48/2023, notificato il 18 novembre 2022 e depositato il 24 gennaio 2023, avverso il provvedimento di irrogazione sanzioni n. T6SIRE000011-2022, relativo all'omessa compilazione del quadro RW per gli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012;
RGR 242/2023, notificato il 24 novembre 2022 e depositato il 19/04/2023, avverso l'atto di contestazione sanzioni n. T6SCOE000277-2022, relativo all'omessa compilazione del quadro RW per gli anni d'imposta
2013, 2014, 2015 e 2016.
Il contribuente, con ampia ed articolata impostazione difensiva, deduceva plurimi profili di illegittimità degli atti, tra i quali:
decadenza dal potere sanzionatorio;
difetto dell'elemento soggettivo (invocando sostanziale estraneità, affidamento a terzi / intermediari e subìta “truffa”); contestazioni sul regime dei Paesi a fiscalità privilegiata e sulle conseguenze in tema di termini;
doglianze sulla quantificazione della sanzione e sulla disciplina del cumulo giuridico / continuazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto dei ricorsi, richiamando gli elementi acquisiti in sede istruttoria e sostenendo la correttezza della contestazione, della graduazione e della determinazione delle sanzioni.
Con Sentenza n. 18/2024 del 25 gennaio 2024 e depositata il 26 gennaio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Padova:
riteneva infondata l'eccezione di decadenza;
reputava, invece, accoglibile la doglianza relativa all'ammontare delle sanzioni, osservando che l'applicazione “nel doppio del minimo” risultava sorretta da ragioni “non perfettamente percepibili”; valorizzava altresì la non partecipazione del contribuente all'indagine penale e una collaborazione ritenuta limitata ma presente;
disponeva, quindi, la riduzione della sanzione al minimo edittale e compensava le spese.
Avverso tale pronuncia, in data 17 luglio 2024, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Padova ha proposto appello principale (iscritto a RGA 813/2024, depositato il 30 luglio 2024), censurando in particolare la riduzione “automatica” al minimo edittale e deducendo violazione dei criteri di graduazione ex art. 7 del
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, oltre a vizi motivazionali della sentenza impugnata sul punto.
Il Sig. Ricorrente_2 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , si è costituito in appello con controdeduzioni ed ha proposto appello incidentale (iscritto a RGA 799/2024, depositato il 25 luglio 2024), riproponendo le eccezioni già sollevate in prime cure (decadenza, assenza di colpa, questioni “black list”, rideterminazione sanzioni e cumulo/continuazione), chiedendo la riforma della Sentenza nella parte a sé sfavorevole e, in via ulteriormente gradata, una più favorevole riduzione del trattamento sanzionatorio.
L'Ufficio si è costituito anche rispetto all'incidentale, chiedendone il rigetto.
Considerata, la medesima Sentenza impugnata, l'identità di parti e di oggetto sostanziale, la Corte ha disposto la riunione dei giudizi RGA 813/2024 e RGA 799/2024 ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, onde giungere ad un'unica decisione coerente.
All'udienza del 20 gennaio 2026, l'appello è stato trattato in pubblica udienza nel corso della quale e parti hanno insistito su quanto già depositato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla riunione dei giudizi (art. 29 D.Lgs. 546/1992)
La riunione è pienamente giustificata dall'evidente connessione: medesima Sentenza di 1° grado, medesimi atti sanzionatori, identità di parti e medesimo nucleo fattuale-giuridico (violazioni quadro RW pluriennali e correlata disciplina sanzionatoria).
2) Quadro normativo e perimetro del devolutum
Le sanzioni in esame attengono a violazioni degli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 4 del Decreto – legge
28 giugno 1990, n. 167, sanzionate (ratione temporis) dall'art. 5 del medesimo decreto, nel contesto delle regole generali del sistema sanzionatorio amministrativo tributario di cui al citato D. Lgs. n. 472 del 1997.
Sono devolute alla Corte, con l'appello principale, la legittimità della riduzione al minimo edittale e, con l'incidentale, le questioni di decadenza, colpevolezza, quantificazione e cumulo / continuazione. 3) Sull'appello principale dell'Agenzia delle Entrate (RGA 813/2024): fondato
La Sentenza di 1° grado, dopo avere correttamente respinto la decadenza, ha ridotto le sanzioni al minimo edittale con una motivazione che, oggettivamente, risulta insufficiente e sostitutiva, perché non si confronta realmente con i criteri legali di graduazione dell'art. 7 D. Lgs. 472/1997 (gravità della violazione;
personalità del trasgressore;
opera riparatoria;
condizioni economico-sociali).
La riduzione al minimo non è un “approdo automatico” ogniqualvolta il contribuente invochi una vicenda personale sfavorevole: è una misura che presuppone una valutazione motivata, ancorata ai parametri normativi, che in 1° grado è rimasta sostanzialmente apodittica (“ragioni non percepibili” senza un effettivo vaglio dei contenuti degli atti e della condotta).
La condotta contestata non è episodica: riguarda una pluriennalità di omissioni RW (2010–2016), indice oggettivo di gravità e di persistenza dell'inadempimento dichiarativo.
In un simile scenario, il Collegio non può non condividere la scelta, oggettivamente motivata, dell'Ufficio di discostarsi dal minimo edittale.
Infatti, sono chiari il presupposto (omissioni RW) e la ragione della severità relativa (condotta seriale). La sentenza impugnata, invece, svaluta tali elementi e si affida a considerazioni extragiuridiche (non coinvolgimento nell'indagine penale;
“subìta” condotta altrui) discostandosi dall'applicazione dell'art. 7 citato.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello principale, con riforma della Sentenza impugnata nella parte in cui ha ridotto le sanzioni al minimo.
4) Sull'appello incidentale del contribuente (RGA 799/2024): infondato
4.1 Decadenza
La C.G.T. di Padova ha già respinto l'eccezione con argomentazione puntuale, richiamando il termine di cui all'art. 20 del D. Lgs. 472/1997 e la disciplina speciale applicabile alle attività detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata, con effetti sul computo temporale.
In appello incidentale, la censura non è sviluppata con la necessaria precisione “annualità per annualità”, ma resta su un piano sostanzialmente assertivo che non consente alla Corte di ribaltare un accertamento processuale già logicamente motivato.
4.2 Colpevolezza e affidamento a terzi
Il principio di colpevolezza ex art. 5 del D. Lgs. 472/1997 non implica affatto che basti invocare l'altrui responsabilità per ottenere l'esenzione.
L'obbligo RW è personale;
l'eventuale intervento di terzi può rilevare solo se il contribuente dimostri, con elementi concreti, di avere adottato condotte diligenti e controlli effettivi, non “deleghe in bianco”.
Nel caso in esame, la prospettazione difensiva resta priva di quei riscontri oggettivi che soli potrebbero convertire il racconto in prova: la tesi finisce per ridursi ad una presunta traslazione di responsabilità, che questa Corte non può avallare.
4.3 Quantificazione e cumulo / continuazione
Le doglianze sulla quantificazione, anche sotto il profilo della continuazione / cumulo giuridico ex art. 12 D.
Lgs. 472/1997, non evidenziano specifiche violazioni dei limiti legali né dimostrano duplicazioni indebite. In presenza di violazioni seriali anno su anno, la disciplina del cumulo / continuazione è un criterio ordinatore che evita il cumulo materiale, restando ferma la necessaria adeguatezza della sanzione alla gravità complessiva della condotta.
L'appello incidentale è quindi rigettato.
5) Esito e riforma della Sentenza di primo grado
Accolto l'appello principale e rigettato l'incidentale, la sentenza n. 18/2024 va riformata nei termini di cui al dispositivo: devono essere rigettati i ricorsi introduttivi e confermati gli atti impugnati.
6) Spese
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto - sez. II -, definitivamente pronunciando sui giudizi riuniti R.G.A. 813/2024 e 799/2024;:
- accoglie l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate;
- rigetta l'appello incidentale del contribuente;
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 18/02/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Padova:
- rigetta i ricorsi introduttivi (RGR 48/2023 e RGR 242/2023);
- conferma gli atti T6SIRE000011-2022 e T6SCOE000277-2022;
- condanna l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali.
Così deciso in Venezia, il 20 gennaio 2026
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
AR RI AM