Sentenza breve 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza breve 18/03/2026, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00333/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00217/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 217 del 2026, proposto da
-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Vitone e Francesco Caldarola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Pellicciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'atto dirigenziale a firma del dirigente della Sezione Formazione del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della -OMISSIS- n. 02821 del 29/12/2025 del Registro delle Determinazioni della UOR 137, avente ad oggetto “Accreditamento degli Organismi formativi della -OMISSIS- (D.G.R. n. 1474 del 2.08.2018 e successiva D.G.R. n. 358 del 26.02.2019) – -OMISSIS-s.r.l. - (codice pratica N-NB7COB1). Esito preavviso di sospensione accreditamento per riscontrate irregolarità – Proroga sospensione dell’accreditamento”, comunicata via pec in pari data;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti, ivi compresa, ove occorra, la nota prot. n. 0447220 del 7 agosto 2025, a firma dello stesso Dirigente regionale, recante “preavviso di sospensione dell'accreditamento”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 l’avv. TE ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- con determina dirigenziale n. 2027 del 15 ottobre 2025, precedente a quella impugnata, la -OMISSIS-ha disposto la sospensione cautelare dell’accreditamento fino al 31 dicembre 2025, facendo espresso richiamo al paragrafo 12, punto 5 delle Linee Guida in materia di accreditamento (DGR n. 1474 del 2 agosto 2018 e s.m.i.) e dunque ritenendo sussistenti “ elementi che mettono in dubbio la correttezza, l’efficacia e l’efficienza dello svolgimento dell’attività di formazione professionale, nonché una serie di gravi inadempimenti rispetto agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale ”, e si è espressamente riservata “ di prorogare ulteriormente detta sospensione ”;
- il successivo punto 7 delle su indicate Linee Guida prevede che, in tal caso, la sospensione non può avere una durata superiore all’anno e che “ decorso, al più, il termine stabilito nel provvedimento di sospensione dell’accreditamento, la Sezione competente, in esito alla verifica circa la persistenza o meno delle condizioni che hanno determinato la sospensione dell’accreditamento, dovrà emettere un provvedimento di revoca o di conferma dell’accreditamento ”;
- con la determina gravata, la -OMISSIS-ha disposto la proroga della sospensione fino a concorrenza del termine di un anno, “ considerato che, è necessario attendere gli esiti degli accertamenti e delle indagini espletati dalla competente Autorità Giudiziaria ”;
Considerato che:
- l’unico limite al generale potere di proroga rinvenibile dalla disciplina di settore è quello temporale di 1 anno, rispettato nel caso di specie;
- la proroga di un atto sfavorevole, poiché limitativo della sfera giuridica, richiede una motivazione stringente che, nel caso di specie, si è concretizzata non solo nella necessità di tutelare la fede pubblica e la qualità dell’attività formativa destinata a futuri operatori sanitari, nonché potenzialmente beneficiaria di contributi pubblici, il che è in re ipsa , ma anche nella ritenuta opportunità di acquisire ulteriori elementi conoscitivi;
- la normativa di settore non impone alcun limite alla fonte di acquisizione degli elementi conoscitivi, che pertanto può anche essere rappresentata dagli “ accertamenti e delle indagini espletati dalla competente Autorità Giudiziaria ”;
Conseguentemente ritenuto che il ricorso è infondato e va respinto;
Ritenuto, infine, di compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA GN, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
TE ST, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE ST | NA GN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.