TAR Bari, sez. I, sentenza breve 18/03/2026, n. 333
TAR
Sentenza breve 18 marzo 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità della proroga della sospensione dell'accreditamento

    Il Tribunale ha ritenuto che la proroga della sospensione dell'accreditamento sia legittima, poiché l'amministrazione ha fornito una motivazione adeguata, basata sulla necessità di attendere gli esiti di indagini giudiziarie e sulla tutela della fede pubblica e della qualità dell'attività formativa. Il limite temporale di un anno previsto dalla normativa è stato rispettato.

  • Rigettato
    Vizi degli atti presupposti

    Il Tribunale ha respinto anche questa domanda, in quanto assorbita dal rigetto del ricorso principale, avendo ritenuto legittimo l'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. I, sentenza breve 18/03/2026, n. 333
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 333
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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