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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2024 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PARISI DOMENICO, Giudice monocratico in data 22/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1203/2023 depositato il 11/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2023 00034896 88 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17.7.2023 all'Agenzia delle Entrate nonché all'Agenzia – Riscossione di Avellino e depositato in data 11.12.2023 presso questa Corte di giustizia tributaria, Ricorrente_1
, in persona del legale rappresentante, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.01220230003489688000, notificata a mezzo pec in data 17.5.2023, per la riscossione della complessiva somma di €1.585,30 dovuta per ritenute IRPEF e imposta sostitutiva rivalutazione TFR relativa all'anno di imposta 2017, derivante da controllo automatizzato ex art.36bis DPR 600/1973 sul mod.770 tempestivamente presentato. La ricorrente precisava di avere ricevuto in data 28.10.2021 la comunicazione di irregolarità sul mod.770 per maggiore importo dovuto di €3.807,27 e di avere fornito tempestivamente osservazioni e documentazione a riprova della correttezza del proprio operato e dei versamenti integralmente effettuati, principalmente dovuti ad un errore materiale nella compilazione del mod.F24 relativo a dicembre 2017, nulla ricevendo in riscontro a tali deduzioni fino alla notifica della cartella impugnata. Eccepiva al proposito la violazione dell'art.6, co.5, legge 212/2000 e, nel merito,
l'inesistenza di importi dovuti e l'erroneo calcolo di differenze a debito determinate da mero errore materiale di compilazione del mod.F24, senza danno sostanziale per l'Erario in quanto l'importo addebitato era inferiore al credito utilizzabile in compensazione nel quadro SX e quest'ultimo non era stato più recuperato. Concludeva quindi per l'annullamento della cartella, previa sospensiva e con vittoria di spese.
L'opposta Agenzia delle Entrate si costituiva per ribadire la legittimità del proprio operato, relativo a rettifiche operate di ufficio in sede di controllo automatizzato ex art.36bis DPR 600/73, e contestare le avverse pretese. Premetteva di aver comunicato in data 23.12.2021 l'esito parzialmente favorevole della revisione conseguente alla comunicazione di irregolarità e di aver iscritto a ruolo le differenze ancora a debito. Precisava infatti che l'importo di €36,78, versato in data 16.2.2018, era riferito all'anno 2018 e non poteva essere considerato a scomputo del dovuto per il 2017, mentre il credito da utilizzare in compensazione non era stato formalmente indicato nei termini previsti, concludendo per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Disposta la comparizione delle parti, alla udienza camerale del 26.3.2024 la Corte, in composizione monocratica, rigettava l'istanza cautelare e, alla pubblica udienza del 22.10.2024, decideva la controversia nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il giudicante che la proposta opposizione sia fondata e debba essere accolta, apparendo verificabile dal quadro SX del mod.770/2018 l'esistenza di un credito compensabile ben maggiore dell'importo iscritto a ruolo dopo le osservazioni inviate dalla Ricorrente_1 in data 29.11.2021 in relazione alla comunicazione di irregolarità ricevuta il 28.10. 2021, mentre l'Agenzia opposta non ha comprovato la ricezione di altra comunicazione di irregolarità il 23.12.2021, non risultando alcuna pec nella documentazione esibita ma una semplice mail, non riconosciuta dalla società ricorrente. In realtà non risulta alcun debito effettivo per l'anno 2017 a carico della società ricorrente, apparendo meri errori materiali, solo parzialmente riconosciuti dall'Ufficio, sia il maggior debito inesistente sia l'indicazione dell'anno 2018 per il versamento di €36.78 effettuato con F24 del 16.2.2018, ma soprattutto l'omessa compensazione del maggior credito risultante dallo stesso mod.770 al quadro SX. Consegue
l'accoglibilità delle osservazioni di merito formulate dalla ricorrente, dovendosi correggere di ufficio, sulla base dei principi di correttezza e buona fede che devono ispirare l'operato della Pubblica
Amministrazione, gli errori materiali operati dalla TE PA Onlus nel mod.770, soprattutto per mancanza di danno ed in assenza di un contraddittorio effettivo sulle osservazioni formulate in via preventiva.
Il ricorso va quindi accolto mentre l'imputabilità alla contribuente degli errori materiali fonte del procedimento di rettifica giustifica la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria così provvede:
- accoglie il ricorso e compensa per intero le spese.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2024 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PARISI DOMENICO, Giudice monocratico in data 22/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1203/2023 depositato il 11/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2023 00034896 88 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17.7.2023 all'Agenzia delle Entrate nonché all'Agenzia – Riscossione di Avellino e depositato in data 11.12.2023 presso questa Corte di giustizia tributaria, Ricorrente_1
, in persona del legale rappresentante, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.01220230003489688000, notificata a mezzo pec in data 17.5.2023, per la riscossione della complessiva somma di €1.585,30 dovuta per ritenute IRPEF e imposta sostitutiva rivalutazione TFR relativa all'anno di imposta 2017, derivante da controllo automatizzato ex art.36bis DPR 600/1973 sul mod.770 tempestivamente presentato. La ricorrente precisava di avere ricevuto in data 28.10.2021 la comunicazione di irregolarità sul mod.770 per maggiore importo dovuto di €3.807,27 e di avere fornito tempestivamente osservazioni e documentazione a riprova della correttezza del proprio operato e dei versamenti integralmente effettuati, principalmente dovuti ad un errore materiale nella compilazione del mod.F24 relativo a dicembre 2017, nulla ricevendo in riscontro a tali deduzioni fino alla notifica della cartella impugnata. Eccepiva al proposito la violazione dell'art.6, co.5, legge 212/2000 e, nel merito,
l'inesistenza di importi dovuti e l'erroneo calcolo di differenze a debito determinate da mero errore materiale di compilazione del mod.F24, senza danno sostanziale per l'Erario in quanto l'importo addebitato era inferiore al credito utilizzabile in compensazione nel quadro SX e quest'ultimo non era stato più recuperato. Concludeva quindi per l'annullamento della cartella, previa sospensiva e con vittoria di spese.
L'opposta Agenzia delle Entrate si costituiva per ribadire la legittimità del proprio operato, relativo a rettifiche operate di ufficio in sede di controllo automatizzato ex art.36bis DPR 600/73, e contestare le avverse pretese. Premetteva di aver comunicato in data 23.12.2021 l'esito parzialmente favorevole della revisione conseguente alla comunicazione di irregolarità e di aver iscritto a ruolo le differenze ancora a debito. Precisava infatti che l'importo di €36,78, versato in data 16.2.2018, era riferito all'anno 2018 e non poteva essere considerato a scomputo del dovuto per il 2017, mentre il credito da utilizzare in compensazione non era stato formalmente indicato nei termini previsti, concludendo per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Disposta la comparizione delle parti, alla udienza camerale del 26.3.2024 la Corte, in composizione monocratica, rigettava l'istanza cautelare e, alla pubblica udienza del 22.10.2024, decideva la controversia nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il giudicante che la proposta opposizione sia fondata e debba essere accolta, apparendo verificabile dal quadro SX del mod.770/2018 l'esistenza di un credito compensabile ben maggiore dell'importo iscritto a ruolo dopo le osservazioni inviate dalla Ricorrente_1 in data 29.11.2021 in relazione alla comunicazione di irregolarità ricevuta il 28.10. 2021, mentre l'Agenzia opposta non ha comprovato la ricezione di altra comunicazione di irregolarità il 23.12.2021, non risultando alcuna pec nella documentazione esibita ma una semplice mail, non riconosciuta dalla società ricorrente. In realtà non risulta alcun debito effettivo per l'anno 2017 a carico della società ricorrente, apparendo meri errori materiali, solo parzialmente riconosciuti dall'Ufficio, sia il maggior debito inesistente sia l'indicazione dell'anno 2018 per il versamento di €36.78 effettuato con F24 del 16.2.2018, ma soprattutto l'omessa compensazione del maggior credito risultante dallo stesso mod.770 al quadro SX. Consegue
l'accoglibilità delle osservazioni di merito formulate dalla ricorrente, dovendosi correggere di ufficio, sulla base dei principi di correttezza e buona fede che devono ispirare l'operato della Pubblica
Amministrazione, gli errori materiali operati dalla TE PA Onlus nel mod.770, soprattutto per mancanza di danno ed in assenza di un contraddittorio effettivo sulle osservazioni formulate in via preventiva.
Il ricorso va quindi accolto mentre l'imputabilità alla contribuente degli errori materiali fonte del procedimento di rettifica giustifica la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria così provvede:
- accoglie il ricorso e compensa per intero le spese.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.