Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 18
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 6, co. 5, legge 212/2000

    Il giudice rileva che l'Agenzia delle Entrate non ha comprovato la ricezione di una comunicazione di esito favorevole parziale, ma solo di una mail non riconosciuta dalla società. Inoltre, non risulta alcun debito effettivo per l'anno 2017, essendo emersi meri errori materiali nella compilazione del modello F24 e un'omessa compensazione di un maggior credito.

  • Accolto
    Inesistenza di importi dovuti e errato calcolo

    Il giudice rileva che il credito compensabile era maggiore dell'importo iscritto a ruolo e che l'Agenzia delle Entrate non ha adeguatamente contestato le osservazioni della ricorrente. Viene evidenziata l'omessa compensazione del maggior credito risultante dal modello 770.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 18
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 18
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo