Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2024, n. 37142
CASS
Sentenza 12 giugno 2024

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La Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, con la sentenza n. 1418/2024, ha esaminato il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania contro la decisione del Tribunale di Catania, che aveva dichiarato non procedibile il reato di furto aggravato di energia elettrica per mancanza di querela. Il pubblico ministero sosteneva che la contestazione di un'aggravante, effettuata in udienza, fosse stata erroneamente considerata tardiva dal Tribunale, il quale aveva ritenuto che la causa di non procedibilità fosse già maturata. L'imputato, al contrario, chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza della decisione di proscioglimento.

La Corte ha accolto il ricorso, affermando che il pubblico ministero ha il potere di modificare l'imputazione anche in udienza, contestando un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali, evidenziando che l'aggravante di furto aggravato per la destinazione a pubblico servizio può essere adeguatamente contestata anche attraverso espressioni evocative, senza necessità di una contestazione formale. Inoltre, ha sottolineato che la declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela non deve precludere la possibilità di contestare un'aggravante in udienza, in quanto ciò garantisce il diritto di difesa e l'efficacia dell'azione penale. Pertanto, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Catania per un nuovo giudizio.

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Massime2

In tema di furto, la circostanza aggravante dell'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio ha natura valutativa e deve ritenersi adeguatamente contestata anche qualora non venga evocata formalmente, ma con perifrasi o espressioni che la riguardino puntualmente, idonee a consentire all'imputato di difendersi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente contestata la circostanza aggravante con la sola indicazione - quale bene sottratto - dell'energia elettrica erogata da ente esercente il servizio elettrico nazionale).

In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, alla prima udienza utile, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie di furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione del giudice di primo grado che aveva ritenuto tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2024, n. 37142
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37142
    Data del deposito : 12 giugno 2024

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