Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 134
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa e/o irregolare notifica della cartella esattoriale

    La cartella di pagamento è stata regolarmente notificata in data 30/04/2024, termine entro cui non è stata impugnata, rendendo la pretesa erariale cristallizzata ed incontestabile. Il ricorso è quindi tardivo.

  • Rigettato
    Inesistenza della notifica della cartella di pagamento presupposta

    La cartella di pagamento è stata regolarmente notificata in data 30/04/2024, termine entro cui non è stata impugnata, rendendo la pretesa erariale cristallizzata ed incontestabile. Il ricorso è quindi tardivo.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione della cartella

    I vizi di motivazione sono infondati poiché la cartella richiama gli elementi essenziali della pretesa, rendendo superflua l'allegazione di altri atti.

  • Rigettato
    Nullità del sollecito per inesistenza della pretesa creditoria, decadenza e prescrizione

    Il sollecito di pagamento non rientra tra gli atti impugnabili ex art. 19 D.Lgs. 546/92, salvo che costituisca il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria. Nel caso di specie, la cartella presupposta è stata regolarmente notificata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 134
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 134
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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