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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CASACCIA FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1150/2024 depositato il 24/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 02020249015467087000 TARI 2014
- SOLLECITO PAGAM n. 02020249015467087000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020240012857437000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020240012857437000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ricorre contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso il sollecito di pagamento n. 02020249015467087000 comunicato a mezzo posta in data 21/11/2024, nonché con riferimento alla sottesa cartella di pagamento n. 020 2024 0012857437 000, per mancato pagamento della somma di € 698,50 afferente a TARI per le annualità 2014 e 2015.
Le doglianze del contribuente attengono: 1) All'omessa e/o irregolare notifica della cartella esattoriale richiamata nel sollecito opposto;
2) all'inesistenza della notifica della cartella di pagamento presupposta;
3)al difetto di motivazione della cartella richiamata nel sollecito opposto per violazione degli artt. 7, 16 e 17, L. n. 212/2000, nonché per violazione del diritto di difesa;
4) alla nullità del sollecito per inesistenza della pretesa creditoria e per intervenute decadenza e prescrizione dei crediti tributari.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi, anche ai sensi dell'art. 96 C.P.C., da distrarre a favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
Risulta presentata memoria illustrativa ex art.32 d.lgs in data 8.1.2026.
Parte resistente, regolarmente costituita, contesta integralmente le deduzioni difensive avanzate dal ricorrente con particolare riferimento, in sintesi, all'impugnabilità del sollecito di pagamento, alla inammissibilità del ricorso si sensi degli artt.19 e 21 D.lgs 546/92, nonché all'inesistenza di vizi di motivazione.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Agli atti risulta che la cartella di pagamento sottesa al sollecito n. 02020240012857437000 è stata regolarmente notificata, mediante invio diretto, da parte dell'Agente della Riscossione, di plico raccomandato con avviso di ricevimento presso la residenza della contribuente con consegna, in data 30/04/2024, a persona qualificatasi familiare e che ha sottoscritto la ricevuta di ritorno.
Tale cartella non è quindi stata impugnata nel rituale termine di 60 giorni dalla relativa notifica rendendo così cristallizzata ed incontestabile la pretesa erariale. Quindi è di evidenza la tardività di presentazione del ricorso alla luce del disposto dell'art. 21 del D. Lgs.546/92.
Il che rende inammissibili le eccezioni sollevate dal ricorrente che potevano essere fatte valere in sede di impugnazione della cartella, correttamente notificata, nei termini di legge.
Privi di pregio sono i paventati vizi di motivazione che affliggerebbero la cartella (peraltro predisposta secondo il modello approvato con DM 28.6.1999 e successive modifiche del Ministero delle Finanze) in quanto i medesimi vengono assolti laddove siano indicati gli elementi idonei e sufficienti a dare contezza al contribuente delle ragioni della pretesa, tra questi il richiamo ai dati essenziali di eventuale altro atto che ne rende, pertanto, superflua la allegazione.
Infine è da ricordare che in merito al sollecito di pagamento lo stesso non risulta ricompreso tra gli atti impugnabili di cui all'art. 19; è pur vero che l'impugnazione in linea generale è ritenuta possibile, ma deve basarsi su motivi specifici, come vizi propri dell'atto, difetti nella sua notifica, oppure la mancata notifica dell'atto presupposto, se il sollecito è il primo documento con cui il contribuente viene a
conoscenza della pretesa tributaria. (In tal senso Ordinanza di
).Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14784 Anno 2025
Ma tali elementi non sono rinvenibili nel caso in esame.
Alla luce di quanto esaminato il ricorso è da ritenersi inammissibile, con condanna alle spese del ricorrente nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Bologna, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso con condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio quantificate in euro 100,00.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CASACCIA FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1150/2024 depositato il 24/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 02020249015467087000 TARI 2014
- SOLLECITO PAGAM n. 02020249015467087000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020240012857437000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020240012857437000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ricorre contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso il sollecito di pagamento n. 02020249015467087000 comunicato a mezzo posta in data 21/11/2024, nonché con riferimento alla sottesa cartella di pagamento n. 020 2024 0012857437 000, per mancato pagamento della somma di € 698,50 afferente a TARI per le annualità 2014 e 2015.
Le doglianze del contribuente attengono: 1) All'omessa e/o irregolare notifica della cartella esattoriale richiamata nel sollecito opposto;
2) all'inesistenza della notifica della cartella di pagamento presupposta;
3)al difetto di motivazione della cartella richiamata nel sollecito opposto per violazione degli artt. 7, 16 e 17, L. n. 212/2000, nonché per violazione del diritto di difesa;
4) alla nullità del sollecito per inesistenza della pretesa creditoria e per intervenute decadenza e prescrizione dei crediti tributari.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi, anche ai sensi dell'art. 96 C.P.C., da distrarre a favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
Risulta presentata memoria illustrativa ex art.32 d.lgs in data 8.1.2026.
Parte resistente, regolarmente costituita, contesta integralmente le deduzioni difensive avanzate dal ricorrente con particolare riferimento, in sintesi, all'impugnabilità del sollecito di pagamento, alla inammissibilità del ricorso si sensi degli artt.19 e 21 D.lgs 546/92, nonché all'inesistenza di vizi di motivazione.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Agli atti risulta che la cartella di pagamento sottesa al sollecito n. 02020240012857437000 è stata regolarmente notificata, mediante invio diretto, da parte dell'Agente della Riscossione, di plico raccomandato con avviso di ricevimento presso la residenza della contribuente con consegna, in data 30/04/2024, a persona qualificatasi familiare e che ha sottoscritto la ricevuta di ritorno.
Tale cartella non è quindi stata impugnata nel rituale termine di 60 giorni dalla relativa notifica rendendo così cristallizzata ed incontestabile la pretesa erariale. Quindi è di evidenza la tardività di presentazione del ricorso alla luce del disposto dell'art. 21 del D. Lgs.546/92.
Il che rende inammissibili le eccezioni sollevate dal ricorrente che potevano essere fatte valere in sede di impugnazione della cartella, correttamente notificata, nei termini di legge.
Privi di pregio sono i paventati vizi di motivazione che affliggerebbero la cartella (peraltro predisposta secondo il modello approvato con DM 28.6.1999 e successive modifiche del Ministero delle Finanze) in quanto i medesimi vengono assolti laddove siano indicati gli elementi idonei e sufficienti a dare contezza al contribuente delle ragioni della pretesa, tra questi il richiamo ai dati essenziali di eventuale altro atto che ne rende, pertanto, superflua la allegazione.
Infine è da ricordare che in merito al sollecito di pagamento lo stesso non risulta ricompreso tra gli atti impugnabili di cui all'art. 19; è pur vero che l'impugnazione in linea generale è ritenuta possibile, ma deve basarsi su motivi specifici, come vizi propri dell'atto, difetti nella sua notifica, oppure la mancata notifica dell'atto presupposto, se il sollecito è il primo documento con cui il contribuente viene a
conoscenza della pretesa tributaria. (In tal senso Ordinanza di
).Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14784 Anno 2025
Ma tali elementi non sono rinvenibili nel caso in esame.
Alla luce di quanto esaminato il ricorso è da ritenersi inammissibile, con condanna alle spese del ricorrente nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Bologna, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso con condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio quantificate in euro 100,00.