Art. 32. (Elenco dei prodotti esplodenti) 1. L'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego per attivita' estrattive di cui all' articolo 299 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 , avviene a seguito di pagamento di un canone annuo, da determinare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive. Tale somma e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura del 50 per cento al fondo da istituire nell'ambito di apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive.
2. Il Ministero delle attivita' produttive provvede alle spese per la ricerca scientifica relativa alla valutazione della sicurezza nell'impiego di prodotti esplodenti, alle spese per l'aggiornamento dell'elenco e per l'acquisto, la costruzione e la gestione di apparecchiature di prova di prodotti esplodenti, nei limiti del fondo di cui al comma 1.
Nota all' art. 32:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 reca: "Norme di polizia delle miniere e delle cave". L'art. 299 cosi' recita:
"Art. 299. - E' istituito presso il Ministero dell'industria e del commercio l'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei per l'impiego minerario dallo stesso Ministero.
Nell'elenco sono indicate le denominazioni degli esplosivi, accessori detonanti e mezzi di accensione nonche' i nomi delle rispettive ditte produttrici.
L'elenco e' approvato con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.". (Con decreto ministeriale 21 aprile 1979, e' stato approvato l'elenco di cui al primo comma del presente articolo).
2. Il Ministero delle attivita' produttive provvede alle spese per la ricerca scientifica relativa alla valutazione della sicurezza nell'impiego di prodotti esplodenti, alle spese per l'aggiornamento dell'elenco e per l'acquisto, la costruzione e la gestione di apparecchiature di prova di prodotti esplodenti, nei limiti del fondo di cui al comma 1.
Nota all' art. 32:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 reca: "Norme di polizia delle miniere e delle cave". L'art. 299 cosi' recita:
"Art. 299. - E' istituito presso il Ministero dell'industria e del commercio l'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei per l'impiego minerario dallo stesso Ministero.
Nell'elenco sono indicate le denominazioni degli esplosivi, accessori detonanti e mezzi di accensione nonche' i nomi delle rispettive ditte produttrici.
L'elenco e' approvato con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.". (Con decreto ministeriale 21 aprile 1979, e' stato approvato l'elenco di cui al primo comma del presente articolo).