Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dal 1 gennaio 1981 in conformita' al punto a) dello scambio di note.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dal 1 gennaio 1981 in conformita' al punto a) dello scambio di note.