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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 12/11/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 954/2024
Repubblica Italiana
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, lette le note di udienza depositate dalle parti con cui ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. hanno discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel nome del Popolo Italiano nella causa civile di I grado iscritta al n. 954 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024
T R A
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PARISI MASSIMO Parte_1 P.IVA_1
VI
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ) (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. MINACAPILLI LORENZO C.F._2
PARTI CONVENUTE
(C.F. ) E Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
(C.F. )
[...] C.F._4
PARTI CONVENUTE -contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha chiesto al Tribunale di ritenere e dichiarare Parte_1 che i convenuti “sono eredi puri e semplici di nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto il 22.02.2018 e di nata a [...] il [...] e deceduta il Persona_2
18.07.2023, sin dall'apertura delle rispettive successioni;
conseguentemente ordinare al
Conservatore dei RR.II. di Enna di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 cod. civ., alla trascrizione
1 dell'emittendo provvedimento conclusivo del presente procedimento, con esonero da ogni responsabilità, avuto riguardo ai diritti spettanti agli anzidetti eredi sull' immobile caduto in successione e segnatamente: PIAZZA ARMERINA (EN), VIA ALESSANDRO MANZONI P.3
Appartamento al terzo piano, censito in catasto al fg. 128 part. 55 sub 9, cat. A/2. Con ogni ulteriore consequenziale statuizione e con la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di lite”.
L'introduzione del presente ricorso è stata necessitata dal rifiuto opposto dalla Conservatoria di Enna di trascrivere le dichiarazioni di accettazione dell'eredità da questi rese nell'ambito del procedimento proc. n. 1621/2023 R.G.V.G. sulla scorta delle seguenti motivazioni: “La trascrizione dell'accettazione dell'eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredità, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Dunque, per procedere alla trascrizione è necessario un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, atti questi che possono avvenire solo tramite il notaio, per espressa indicazione dell'articolo 2657 del Codice civile. La dichiarazione resa dinanzi a un avvocato non costituisce titolo idoneo alla trascrizione nei pubblici registri immobiliari. Da ultimo, oltre alla non idoneità del titolo, si segnala l'errata indicazione della descrizione della formalità che, nel caso in concreto, andrebbe individuata nella forma dell'accettazione espressa di eredità anziché tacita, giacché quest'ultima opera quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede
(compravendita, donazione). Avverso il presente rifiuto è ammesso ricorso al Presidente del
Tribunale di Enna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 113 bis disp. att. c.c. e art. 745 c.p.c.
Il difensore ha dunque introdotto il presente giudizio al fine di munirsi di un titolo giudiziale che, sulla base degli atti, dichiarazioni e comportamenti delle parti nel procedimento di volontaria giurisdizione, ritenga che gli eredi abbiano implicitamente accettato l'eredità e ciò per consentire la ricostituzione della continuità delle trascrizioni nel ventennio anteriore al pignoramento con riferimento all'appartamento sito in Piazza Armerina (EN) via Alessandro Manzoni, piano terzo, censito in catasto al Foglio 128, Particella 55, Sub 9, Cat. A/2, per la quota di 2/24 spettante all'odierno convenuto , debitore esecutato nel procedimento esecutivo n 25/2023 R.G. CP_1
Es.Imm..
Si sono costituiti in giudizio (questi ammesso al beneficio del patrocinio a spese CP_1 dello Stato) e deducendo: Controparte_2
a) che in nessun provvedimento è stato previsto che le dichiarazioni dovessero essere rese presso la Cancelleria;
2 b) che le parti sarebbero state disponibili a rendere nuovamente le dichiarazioni nel caso in cui fossero state tempestivamente notiziate del rifiuto del Conservatore;
c) che le dichiarazioni sono state rese in forma espressa dalle parti, con atti a firma dei medesimi autenticata dal procuratore abilitato a farlo e che dunque parte attrice avrebbe dovuto impugnare il rifiuto del Conservatore;
d) che in subordine si proceda ad accertamento giudiziale delle scritture;
e) che in ogni caso non appare applicabile il terzo comma dell'art. 2648 c.c., perché non possono intendersi comportamenti concludenti atti di accettazione espressa.
La causa ha visto anche il deposito di memorie difensive sino a giungere al suo epilogo alla presente udienza in cui le parti hanno discusso la causa oralmente.
La domanda del ricorrente è stata inutilmente – ed inspiegabilmente – ostacolata e contestata da due dei convenuti in giudizio, sebbene le stesse parti abbiano già manifestato la loro intenzione di accettare l'eredità nel precedente giudizio di volontaria giurisdizione.
Essi infatti:
- impostano le loro difese contestando le strategie processuali ed iniziative attuate da
(motivi di cui ai punti a) , b) e c), ma tali motivi sono del tutto irrilevanti ai fini Parte_1 della valutazione della fondatezza del ricorso;
- chiedono di accertare giudizialmente scritture le cui firme non sono mai state disconosciute, posto che nel caso di specie si discute solo dell'idoneità della dichiarazione, così resa, alla trascrizione (punto d).
Inoltre, la presunta inammissibilità del ricorso in ragione del fatto che la dichiarazione espressa non potrebbe essere considerata comportamento concludente è destituita di fondamento.
Non si comprende, infatti, perché possano valere come atti di accettazione tacita comportamenti più ambigui (ad esempio costituzione in giudizio per scopi non meramente conservativi, atti dispositivi, conferimento di procure, incassi di assegni o canoni) e non dichiarazioni di chiaro tenore, come quelle inequivocabilmente rese nel procedimento di volontaria giurisdizione.
Né si comprende perché l'attivazione del presente procedimento sarebbe inammissibile solo in ragion del fatto che già si è proceduto con l'actio interrogatoria, allorquando il presente procedimento sia finalizzato ad ottenere un risultato diverso e ulteriore rispetto a quello che non si è realizzato con il precedente procedimento, e dunque permanendo un interesse ad una pronuncia del Tribunale sul punto.
3 Soprattutto non si comprende l'avversione dei convenuti all'accoglimento della domanda, dato che proprio loro avevano già dichiarato di voler accettare l'eredità, non venendo dunque in concreto in rilievo un vero conflitto tra le parti. Di converso, la resistenza in giudizio sembra aver solo comportato una dilatazione del procedimento a discapito però, non solo dell'efficienza del sistema giustizia ma anche di parte ricorrente, che intanto dovrà attendere prima di riprendere la procedura esecutiva immobiliare che vede come debitore esecutato odierno convenuto costituito. CP_1
Diversamente la contumacia dei convenuti, o un'adesione alla domanda avrebbe potuto agevolmente consentire la definizione del processo, dato che le questioni sottese sono di natura prettamente tecnica e derivano dalla mancata trascrizione avvenuta per fatto non imputabile alla . Parte_1
Il ricorso, quindi, merita accoglimento e i convenuti devono ritenersi eredi puri e semplici di Per_1
nato a [...] il [...] e deceduto il 08.08.2017 e di nata a [...]
[...] Persona_2
Armerina il 11.04.1941 e deceduta il 18.07.2023, sin dall'apertura delle rispettive successioni;
conseguentemente si deve ordinare al Conservatore dei RR.II. di Enna di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 cod. civ., alla trascrizione del presente provvedimento. Si ritiene che l'immobile su cui trascrivere l'accettazione debba invece essere individuato dal soggetto che si presenterà al
Conservatore ai sensi dell'art. 2658 c.c.
Sulle spese, in ragione della posizione delle parti e di quanto rilevato in sentenza, si prevede che:
a) le spese della fase di studio ed introduttiva rimangano in capo a parte attrice, in quanto i convenuti non hanno direttamente dato causa al giudizio;
b) le spese della fase istruttoria e decisionale siano invece poste a carico dei convenuti costituiti, in solido fra loro, in quanto si sono opposti alla domanda senza averne un reale interesse e non contestando la loro qualità di eredi;
c) sussistono poi i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. In proposito la più recente giurisprudenza ha affermato che: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (Cass. civ.
n. 27623/2017).
Con la riforma dell'art. 96 c.p.c. ad opera della legge 69/2009 il legislatore ha quindi voluto sanzionare l'abuso dello strumento processuale per bilanciare il diritto di qualsiasi soggetto
4 ad accedere alla giustizia per la tutela dei propri diritti (ex art. 24 Cost e 6 CEDU) con la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost) e l'economia processuale, atteso che agire o resistere in processo in maniera pretestuosa, senza validi motivi e con scopi meramente dilatori comporta un aggravio per l'intero sistema giurisdizionale.
Nel caso di specie è evidente, sulla base di quanto esposto in motivazione, la manifesta infondatezza dei motivi esposti dalla difesa, l'assenza di un concreto interesse ad una decisione di senso contrario, l'aggravamento del processo e il rallentamento delle operazioni di liquidazione del bene di CP_1
Per la determinazione equitativa della somma può farsi riferimento ai criteri applicati dalla giurisprudenza e recepiti normativamente anche nell'art. 26 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
(cd. “codice del processo amministrativo”) e condannare la parte al pagamento di una somma pari a 500,00 euro (circa 1/5 delle spese di giudizio liquidate).
La riforma, attuata con il d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, ha poi introdotto un quarto comma all'art. 96 c.p.c., prevedendo che “nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”.
La sanzione, quindi, a differenza di quella prevista nei commi precedenti, ha natura prettamente pubblicistica, e mira a compensare il danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo.
Nel caso in esame la sanzione può essere determinata nel minimo, e dunque in euro 500,00.
Il valore della causa è indeterminabile e la liquidazione è effettuata sui valori minimi.
P.Q.M.
- dichiara che (C.F. ) (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
) (C.F. ) E C.F._2 Controparte_3 C.F._3
(C.F. ) sono eredi puri e semplici di Controparte_4 C.F._4
nato a [...] il [...] e deceduto il 08.08.2017 e di nata Persona_1 Persona_2
a Piazza Armerina il 11.04.1941 e deceduta il 18.07.2023;
- dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648 c.c. dell'accettazione dell'eredità in favore (C.F. ) CP_1 C.F._1
(C.F. ) (C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
) E (C.F. ), e C.F._3 Controparte_4 C.F._4 pertanto dispone che Conservatore dei RR.II. di Enna ai sensi di provvedere alla trascrizione;
- condanna e , in solido fra loro, a rifondere a CP_1 Controparte_2
le spese di lite per la fase istruttoria, liquidate in euro 903,00 e per la fase Parte_1
5 decisionale, liquidate in euro 1.453,00, oltre IVA, C.P.A., e rimborso forfettario del 15% per spese generali;
- condanna e , in solido fra loro, ex art. 96 CP_1 Controparte_2 comma 3 c.p.c., al pagamento della somma di euro 500,00 in favore di;
Parte_1
- condanna e , in solido fra loro, ex art. 96 CP_1 Controparte_2 comma 4 c.p.c., al versamento di euro 500,00 in favore della casse delle ammende.
Enna, 12/11/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
6
Repubblica Italiana
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, lette le note di udienza depositate dalle parti con cui ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. hanno discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel nome del Popolo Italiano nella causa civile di I grado iscritta al n. 954 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024
T R A
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PARISI MASSIMO Parte_1 P.IVA_1
VI
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ) (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. MINACAPILLI LORENZO C.F._2
PARTI CONVENUTE
(C.F. ) E Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
(C.F. )
[...] C.F._4
PARTI CONVENUTE -contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha chiesto al Tribunale di ritenere e dichiarare Parte_1 che i convenuti “sono eredi puri e semplici di nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto il 22.02.2018 e di nata a [...] il [...] e deceduta il Persona_2
18.07.2023, sin dall'apertura delle rispettive successioni;
conseguentemente ordinare al
Conservatore dei RR.II. di Enna di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 cod. civ., alla trascrizione
1 dell'emittendo provvedimento conclusivo del presente procedimento, con esonero da ogni responsabilità, avuto riguardo ai diritti spettanti agli anzidetti eredi sull' immobile caduto in successione e segnatamente: PIAZZA ARMERINA (EN), VIA ALESSANDRO MANZONI P.3
Appartamento al terzo piano, censito in catasto al fg. 128 part. 55 sub 9, cat. A/2. Con ogni ulteriore consequenziale statuizione e con la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di lite”.
L'introduzione del presente ricorso è stata necessitata dal rifiuto opposto dalla Conservatoria di Enna di trascrivere le dichiarazioni di accettazione dell'eredità da questi rese nell'ambito del procedimento proc. n. 1621/2023 R.G.V.G. sulla scorta delle seguenti motivazioni: “La trascrizione dell'accettazione dell'eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredità, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Dunque, per procedere alla trascrizione è necessario un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, atti questi che possono avvenire solo tramite il notaio, per espressa indicazione dell'articolo 2657 del Codice civile. La dichiarazione resa dinanzi a un avvocato non costituisce titolo idoneo alla trascrizione nei pubblici registri immobiliari. Da ultimo, oltre alla non idoneità del titolo, si segnala l'errata indicazione della descrizione della formalità che, nel caso in concreto, andrebbe individuata nella forma dell'accettazione espressa di eredità anziché tacita, giacché quest'ultima opera quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede
(compravendita, donazione). Avverso il presente rifiuto è ammesso ricorso al Presidente del
Tribunale di Enna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 113 bis disp. att. c.c. e art. 745 c.p.c.
Il difensore ha dunque introdotto il presente giudizio al fine di munirsi di un titolo giudiziale che, sulla base degli atti, dichiarazioni e comportamenti delle parti nel procedimento di volontaria giurisdizione, ritenga che gli eredi abbiano implicitamente accettato l'eredità e ciò per consentire la ricostituzione della continuità delle trascrizioni nel ventennio anteriore al pignoramento con riferimento all'appartamento sito in Piazza Armerina (EN) via Alessandro Manzoni, piano terzo, censito in catasto al Foglio 128, Particella 55, Sub 9, Cat. A/2, per la quota di 2/24 spettante all'odierno convenuto , debitore esecutato nel procedimento esecutivo n 25/2023 R.G. CP_1
Es.Imm..
Si sono costituiti in giudizio (questi ammesso al beneficio del patrocinio a spese CP_1 dello Stato) e deducendo: Controparte_2
a) che in nessun provvedimento è stato previsto che le dichiarazioni dovessero essere rese presso la Cancelleria;
2 b) che le parti sarebbero state disponibili a rendere nuovamente le dichiarazioni nel caso in cui fossero state tempestivamente notiziate del rifiuto del Conservatore;
c) che le dichiarazioni sono state rese in forma espressa dalle parti, con atti a firma dei medesimi autenticata dal procuratore abilitato a farlo e che dunque parte attrice avrebbe dovuto impugnare il rifiuto del Conservatore;
d) che in subordine si proceda ad accertamento giudiziale delle scritture;
e) che in ogni caso non appare applicabile il terzo comma dell'art. 2648 c.c., perché non possono intendersi comportamenti concludenti atti di accettazione espressa.
La causa ha visto anche il deposito di memorie difensive sino a giungere al suo epilogo alla presente udienza in cui le parti hanno discusso la causa oralmente.
La domanda del ricorrente è stata inutilmente – ed inspiegabilmente – ostacolata e contestata da due dei convenuti in giudizio, sebbene le stesse parti abbiano già manifestato la loro intenzione di accettare l'eredità nel precedente giudizio di volontaria giurisdizione.
Essi infatti:
- impostano le loro difese contestando le strategie processuali ed iniziative attuate da
(motivi di cui ai punti a) , b) e c), ma tali motivi sono del tutto irrilevanti ai fini Parte_1 della valutazione della fondatezza del ricorso;
- chiedono di accertare giudizialmente scritture le cui firme non sono mai state disconosciute, posto che nel caso di specie si discute solo dell'idoneità della dichiarazione, così resa, alla trascrizione (punto d).
Inoltre, la presunta inammissibilità del ricorso in ragione del fatto che la dichiarazione espressa non potrebbe essere considerata comportamento concludente è destituita di fondamento.
Non si comprende, infatti, perché possano valere come atti di accettazione tacita comportamenti più ambigui (ad esempio costituzione in giudizio per scopi non meramente conservativi, atti dispositivi, conferimento di procure, incassi di assegni o canoni) e non dichiarazioni di chiaro tenore, come quelle inequivocabilmente rese nel procedimento di volontaria giurisdizione.
Né si comprende perché l'attivazione del presente procedimento sarebbe inammissibile solo in ragion del fatto che già si è proceduto con l'actio interrogatoria, allorquando il presente procedimento sia finalizzato ad ottenere un risultato diverso e ulteriore rispetto a quello che non si è realizzato con il precedente procedimento, e dunque permanendo un interesse ad una pronuncia del Tribunale sul punto.
3 Soprattutto non si comprende l'avversione dei convenuti all'accoglimento della domanda, dato che proprio loro avevano già dichiarato di voler accettare l'eredità, non venendo dunque in concreto in rilievo un vero conflitto tra le parti. Di converso, la resistenza in giudizio sembra aver solo comportato una dilatazione del procedimento a discapito però, non solo dell'efficienza del sistema giustizia ma anche di parte ricorrente, che intanto dovrà attendere prima di riprendere la procedura esecutiva immobiliare che vede come debitore esecutato odierno convenuto costituito. CP_1
Diversamente la contumacia dei convenuti, o un'adesione alla domanda avrebbe potuto agevolmente consentire la definizione del processo, dato che le questioni sottese sono di natura prettamente tecnica e derivano dalla mancata trascrizione avvenuta per fatto non imputabile alla . Parte_1
Il ricorso, quindi, merita accoglimento e i convenuti devono ritenersi eredi puri e semplici di Per_1
nato a [...] il [...] e deceduto il 08.08.2017 e di nata a [...]
[...] Persona_2
Armerina il 11.04.1941 e deceduta il 18.07.2023, sin dall'apertura delle rispettive successioni;
conseguentemente si deve ordinare al Conservatore dei RR.II. di Enna di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 cod. civ., alla trascrizione del presente provvedimento. Si ritiene che l'immobile su cui trascrivere l'accettazione debba invece essere individuato dal soggetto che si presenterà al
Conservatore ai sensi dell'art. 2658 c.c.
Sulle spese, in ragione della posizione delle parti e di quanto rilevato in sentenza, si prevede che:
a) le spese della fase di studio ed introduttiva rimangano in capo a parte attrice, in quanto i convenuti non hanno direttamente dato causa al giudizio;
b) le spese della fase istruttoria e decisionale siano invece poste a carico dei convenuti costituiti, in solido fra loro, in quanto si sono opposti alla domanda senza averne un reale interesse e non contestando la loro qualità di eredi;
c) sussistono poi i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. In proposito la più recente giurisprudenza ha affermato che: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (Cass. civ.
n. 27623/2017).
Con la riforma dell'art. 96 c.p.c. ad opera della legge 69/2009 il legislatore ha quindi voluto sanzionare l'abuso dello strumento processuale per bilanciare il diritto di qualsiasi soggetto
4 ad accedere alla giustizia per la tutela dei propri diritti (ex art. 24 Cost e 6 CEDU) con la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost) e l'economia processuale, atteso che agire o resistere in processo in maniera pretestuosa, senza validi motivi e con scopi meramente dilatori comporta un aggravio per l'intero sistema giurisdizionale.
Nel caso di specie è evidente, sulla base di quanto esposto in motivazione, la manifesta infondatezza dei motivi esposti dalla difesa, l'assenza di un concreto interesse ad una decisione di senso contrario, l'aggravamento del processo e il rallentamento delle operazioni di liquidazione del bene di CP_1
Per la determinazione equitativa della somma può farsi riferimento ai criteri applicati dalla giurisprudenza e recepiti normativamente anche nell'art. 26 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
(cd. “codice del processo amministrativo”) e condannare la parte al pagamento di una somma pari a 500,00 euro (circa 1/5 delle spese di giudizio liquidate).
La riforma, attuata con il d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, ha poi introdotto un quarto comma all'art. 96 c.p.c., prevedendo che “nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”.
La sanzione, quindi, a differenza di quella prevista nei commi precedenti, ha natura prettamente pubblicistica, e mira a compensare il danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo.
Nel caso in esame la sanzione può essere determinata nel minimo, e dunque in euro 500,00.
Il valore della causa è indeterminabile e la liquidazione è effettuata sui valori minimi.
P.Q.M.
- dichiara che (C.F. ) (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
) (C.F. ) E C.F._2 Controparte_3 C.F._3
(C.F. ) sono eredi puri e semplici di Controparte_4 C.F._4
nato a [...] il [...] e deceduto il 08.08.2017 e di nata Persona_1 Persona_2
a Piazza Armerina il 11.04.1941 e deceduta il 18.07.2023;
- dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648 c.c. dell'accettazione dell'eredità in favore (C.F. ) CP_1 C.F._1
(C.F. ) (C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
) E (C.F. ), e C.F._3 Controparte_4 C.F._4 pertanto dispone che Conservatore dei RR.II. di Enna ai sensi di provvedere alla trascrizione;
- condanna e , in solido fra loro, a rifondere a CP_1 Controparte_2
le spese di lite per la fase istruttoria, liquidate in euro 903,00 e per la fase Parte_1
5 decisionale, liquidate in euro 1.453,00, oltre IVA, C.P.A., e rimborso forfettario del 15% per spese generali;
- condanna e , in solido fra loro, ex art. 96 CP_1 Controparte_2 comma 3 c.p.c., al pagamento della somma di euro 500,00 in favore di;
Parte_1
- condanna e , in solido fra loro, ex art. 96 CP_1 Controparte_2 comma 4 c.p.c., al versamento di euro 500,00 in favore della casse delle ammende.
Enna, 12/11/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
6