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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Isernia, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Isernia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ISERNIA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ANTONIO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 184/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Istituto Autonomo Per Le Case Popolari Della Provincia Di Isernia Telefono_1 - 00075330944
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Venafro - Piazza Edoardo Cimorelli 86079 Venafro IS
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 563 DEL 09.06.2025 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta agli atti, discute ed insiste per l'accoglimento dell'istanza di sospensione.
Resistente: chiede il rigetto dell'istanza di sospensione.
Il Giudice
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 184/2025 depositato il 17/11/2025 proposto da Istituto Autonomo Per Le Case Popolari Della
Provincia Di Isernia difeso da Difensore_1 Avv. Difensore_2 e Difensore_3 contro il Comune di Venafro difeso da Difensore_4 il primo impugna l' AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 563 DEL 09.06.2025 IMU 2021.
Parte ricorrente si duole della omessa riduzione della base imponibile con riferimento ad immobili inagibili ovvero di interesse storico e della omessa esenzione per i fabbricati destinati ad alloggi sociali.
Nella memoria il ricorrente chiede di ritenere sanato il vizio di nullità della notifica del ricorso (non essendo allegato l'atto del ricorso) ed in subordine fissarsi un termine per la rinnovazione della notifica del ricorso.
Si è costituito il comune di Venafro che ha chiesto dichiarsi inammissibile il ricorso per mancata allegazione proprio del ricorso con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'art 18 dlvo n 546-92 prevede che il processo è introdotto con ricorso alla ((corte di giustizia tributaria di primo grado))
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:
a) della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
cui è diretto;
b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
e) dei motivi.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione: a) della categoria di cui all'articolo 12 alla quale appartiene il difensore;
b) dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.
4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto a norma del comma precedente .
Mancando sicuramente i motivi di ricorso, anche ammettendo che nella notifica sia indicato l'atto, la provenienza e quant'altro, esso ricorso è inammissibile come previsto dal c 4 del succitato articolo poichè
è sufficiente la mancanza di uno solo degli elementi del comma 2 citato.
Evidentemente anche l'istanza cautelare di sospensione dell'atto, posta l'inammissibilità, va rigettata.
Le spese possono essere compensate posto che si voleva inoltrare il ricorso e tuttavia per disattenzione non è stato allegato sicchè il mero errore non va ulteriormente sanzionato.
P.Q.M.
rigetta l'istanza e dichiara inammissibile il ricorso con compensazione delle spese.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ISERNIA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ANTONIO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 184/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Istituto Autonomo Per Le Case Popolari Della Provincia Di Isernia Telefono_1 - 00075330944
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Venafro - Piazza Edoardo Cimorelli 86079 Venafro IS
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 563 DEL 09.06.2025 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta agli atti, discute ed insiste per l'accoglimento dell'istanza di sospensione.
Resistente: chiede il rigetto dell'istanza di sospensione.
Il Giudice
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 184/2025 depositato il 17/11/2025 proposto da Istituto Autonomo Per Le Case Popolari Della
Provincia Di Isernia difeso da Difensore_1 Avv. Difensore_2 e Difensore_3 contro il Comune di Venafro difeso da Difensore_4 il primo impugna l' AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 563 DEL 09.06.2025 IMU 2021.
Parte ricorrente si duole della omessa riduzione della base imponibile con riferimento ad immobili inagibili ovvero di interesse storico e della omessa esenzione per i fabbricati destinati ad alloggi sociali.
Nella memoria il ricorrente chiede di ritenere sanato il vizio di nullità della notifica del ricorso (non essendo allegato l'atto del ricorso) ed in subordine fissarsi un termine per la rinnovazione della notifica del ricorso.
Si è costituito il comune di Venafro che ha chiesto dichiarsi inammissibile il ricorso per mancata allegazione proprio del ricorso con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'art 18 dlvo n 546-92 prevede che il processo è introdotto con ricorso alla ((corte di giustizia tributaria di primo grado))
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:
a) della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
cui è diretto;
b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
e) dei motivi.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione: a) della categoria di cui all'articolo 12 alla quale appartiene il difensore;
b) dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.
4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto a norma del comma precedente .
Mancando sicuramente i motivi di ricorso, anche ammettendo che nella notifica sia indicato l'atto, la provenienza e quant'altro, esso ricorso è inammissibile come previsto dal c 4 del succitato articolo poichè
è sufficiente la mancanza di uno solo degli elementi del comma 2 citato.
Evidentemente anche l'istanza cautelare di sospensione dell'atto, posta l'inammissibilità, va rigettata.
Le spese possono essere compensate posto che si voleva inoltrare il ricorso e tuttavia per disattenzione non è stato allegato sicchè il mero errore non va ulteriormente sanzionato.
P.Q.M.
rigetta l'istanza e dichiara inammissibile il ricorso con compensazione delle spese.