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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1307/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3687/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Agenzia Entrate Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1572/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 29/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210016782215000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato il 15.05.2025 ,l'Agenzia Entrate Riscossione impugnava la sentenza n.1572/25 del 27.02.2025 con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di Napoli Sez. 2 accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla sig.ra Resistente_1 avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 07120203220000163007, relativamente alle cartelle n. 07120180068741265000 e n.
07120210016782215000 ed all' avviso di accertamento n. 250TESM000052/2014 di cui rilevava la mancata regolare notifica , rigettando nel resto e compensando le spese.
Opponeva l'appellante ,l'illegittimità della sentenza con riferimento al solo capo afferente la seconda cartella di pagamento avente n. 07120210016782215000, la cui notifica eseguita ai sensi dell'art.140 cpc, non era stata ritenuta perfezionata in assenza della prova dell'invio e della ricezione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito alla casa comunale, contrariamente a quanto invece documentato.
Eccepiva, inoltre , che non era intervenuta decadenza ,né maturata la prescrizione, in ragione della sospensione dei relativi termini disposta durante la pandemia ,ai sensi del D.L.18/2020.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli ed il Comune di Napoli i quali , con rispettive memorie, evidenziavano di aver correttamente operato quanto all'accertamento delle pretese, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alle eccezioni mosse riguardanti l'attività del concessionario.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara e la sig.ra Resistente_1,pur ritualmente evocati, giusta pec di consegna del 15.05.2025.
All'udienza del 13.01.2026 ,in camera di consiglio, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello ,nei limiti entro cui proposto, è fondato.
L'appellante Agenzia delle Entrate Riscossione censura la sentenza nella parte in cui, omettendo di valutare la produzione offerta, ha ritenuto non perfezionata la notifica eseguita con le modalità di cui all'art. 140 cpc ,mancando la prova della spedizione e della ricezione della raccomandata informativa cosiddetta cad.
Il motivo è fondato .
Dalla produzione versata in atti è emerso che l' Ufficio ha proceduto ad effettuare diversi tentativi di notifica della cartella n. 07120210016782215000 ,a partire dal 23.12.2022,tentativi che non hanno sortito effetto per assenza della destinataria ed a causa del mancato perfezionamento della procedura posta in essere. Tuttavia in occasione della notifica eseguita in data 20.09.2023 ,ugualmente con le modalità ex art. 140 cpc , è stato depositato copia dell'avviso del 30.10.2023 con il quale si è data comunicazione del deposito dell'atto presso la casa comunale e copia dell'invio della raccomandata informativa n. 69662972248-0 ,in data 31.10.2023 ( cfr riferimento i coincidenti numeri di spedizione), restituita poi al mittente per compiuta giacenza ,in data 23.02.2024.
La notifica,pertanto , è da ritenersi perfezionata
Né,peraltro, è intervenuta prescrizione la quale non può ritenersi maturata tenuto conto dell'ampliamento del periodo di sospensione che ha previsto uno slittamento di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all'Agente della Riscossione dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021.
Tutti gli affidamenti dei ruoli all'agente della riscossione, a prescindere dal tipo di imposta o sanzione riscossa, ricadenti nel periodo 08/03/2020-31/12/2021 beneficiano della proroga lunga con riferimento alla decadenza e prescrizione, anche in considerazione del blocco delle attività di notifica di nuovi atti esattoriali. Infatti, l'art. 68, comma 4-bis, lett. b, della L. 24 aprile 2020, n. 27, denominato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” ha stabilito: - “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati….di ventiquattro mesi”.
A tale stregua,l'appello è fondato e va accolto, riformandosi la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui accoglie il ricorso originario in riferimento alla cartella n. 07120210016782215000 ,restando, invece, confermata per la restante parte.
Tenuto conto dell'andamento del giudizio, le spese del grado vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, con parziale riforma della impugnata decisione. Spese e competenze compensate
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3687/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Agenzia Entrate Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1572/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 29/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210016782215000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato il 15.05.2025 ,l'Agenzia Entrate Riscossione impugnava la sentenza n.1572/25 del 27.02.2025 con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di Napoli Sez. 2 accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla sig.ra Resistente_1 avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 07120203220000163007, relativamente alle cartelle n. 07120180068741265000 e n.
07120210016782215000 ed all' avviso di accertamento n. 250TESM000052/2014 di cui rilevava la mancata regolare notifica , rigettando nel resto e compensando le spese.
Opponeva l'appellante ,l'illegittimità della sentenza con riferimento al solo capo afferente la seconda cartella di pagamento avente n. 07120210016782215000, la cui notifica eseguita ai sensi dell'art.140 cpc, non era stata ritenuta perfezionata in assenza della prova dell'invio e della ricezione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito alla casa comunale, contrariamente a quanto invece documentato.
Eccepiva, inoltre , che non era intervenuta decadenza ,né maturata la prescrizione, in ragione della sospensione dei relativi termini disposta durante la pandemia ,ai sensi del D.L.18/2020.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli ed il Comune di Napoli i quali , con rispettive memorie, evidenziavano di aver correttamente operato quanto all'accertamento delle pretese, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alle eccezioni mosse riguardanti l'attività del concessionario.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara e la sig.ra Resistente_1,pur ritualmente evocati, giusta pec di consegna del 15.05.2025.
All'udienza del 13.01.2026 ,in camera di consiglio, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello ,nei limiti entro cui proposto, è fondato.
L'appellante Agenzia delle Entrate Riscossione censura la sentenza nella parte in cui, omettendo di valutare la produzione offerta, ha ritenuto non perfezionata la notifica eseguita con le modalità di cui all'art. 140 cpc ,mancando la prova della spedizione e della ricezione della raccomandata informativa cosiddetta cad.
Il motivo è fondato .
Dalla produzione versata in atti è emerso che l' Ufficio ha proceduto ad effettuare diversi tentativi di notifica della cartella n. 07120210016782215000 ,a partire dal 23.12.2022,tentativi che non hanno sortito effetto per assenza della destinataria ed a causa del mancato perfezionamento della procedura posta in essere. Tuttavia in occasione della notifica eseguita in data 20.09.2023 ,ugualmente con le modalità ex art. 140 cpc , è stato depositato copia dell'avviso del 30.10.2023 con il quale si è data comunicazione del deposito dell'atto presso la casa comunale e copia dell'invio della raccomandata informativa n. 69662972248-0 ,in data 31.10.2023 ( cfr riferimento i coincidenti numeri di spedizione), restituita poi al mittente per compiuta giacenza ,in data 23.02.2024.
La notifica,pertanto , è da ritenersi perfezionata
Né,peraltro, è intervenuta prescrizione la quale non può ritenersi maturata tenuto conto dell'ampliamento del periodo di sospensione che ha previsto uno slittamento di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all'Agente della Riscossione dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021.
Tutti gli affidamenti dei ruoli all'agente della riscossione, a prescindere dal tipo di imposta o sanzione riscossa, ricadenti nel periodo 08/03/2020-31/12/2021 beneficiano della proroga lunga con riferimento alla decadenza e prescrizione, anche in considerazione del blocco delle attività di notifica di nuovi atti esattoriali. Infatti, l'art. 68, comma 4-bis, lett. b, della L. 24 aprile 2020, n. 27, denominato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” ha stabilito: - “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati….di ventiquattro mesi”.
A tale stregua,l'appello è fondato e va accolto, riformandosi la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui accoglie il ricorso originario in riferimento alla cartella n. 07120210016782215000 ,restando, invece, confermata per la restante parte.
Tenuto conto dell'andamento del giudizio, le spese del grado vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, con parziale riforma della impugnata decisione. Spese e competenze compensate