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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 01/08/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Campobasso
Sezione Civile
Il G.M. del Tribunale dott. Enrico Di Dedda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1866 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER USO ABITATIVO PER
INADEMPIMENTO CONTRATTUALE, promossa da (cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Nicola Lucarelli (cod. fisc. ) e Ilaria D'Alessandro (cod. fisc. C.F._2
) del Foro di Campobasso, elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3
legale dell'Avv. Lucarelli in Campobasso, alla via Piazza Vittorio Emanuele II n. 9 (Attrice)
CONTRO
(cod. fisc. ) residente in [...] C.F._4
Vincenzo Cuoco n. 26, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Marcari ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio legale in Campobasso alla Via Monte Sabotino n. 7
(Convenuto).
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosita e contestuale citazione per la convalida del
14.08.2023, proprietaria dell'immobile sito in NC alla Via Vincenzo Parte_1
Cuoco n. 26, avendo stipulato un contratto di locazione con il , intimava a Controparte_1
quest'ultimo lo sfratto per morosita con contestuale invito a lasciare l'immobile nell'immediato.
Per l'effetto, citava il dinanzi al Tribunale di Campobasso fissando al 30.08.2023 la CP_1
data dell'udienza. Parte intimante chiedeva al Giudice di:
“convalidare l'intimato sfratto per morosità, ai sensi dell'art. 633 cod.proc.civ.; in caso di
opposizione, sentir emanare ordinanza provvisoriamente esecutiva e non impugnabile al
rilasIO; sentir emanare giusto decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, per i canoni non
corrisposti pari ad € 1050,00, nonché per i canoni a scadere fino all'effettivo rilasIO
dell'immobile che ci occupa, oltre interessi e spese di lite da distrarre in favore dei procuratori
antistatari”.
Il procedimento veniva iscritto al n. R.G. 1340 e veniva assegnato alla Dott.ssa nonche Per_1
al Dott. per l'istruzione, trattazione e definizione. Per_2
Con comparsa del 12.09.2023 si costituiva in giudizio il , il quale, contestando le CP_1
richieste di parte intimante, eccepiva preliminarmente l'inammissibilita e infondatezza della domanda avversa che avrebbe dovuto essere proposta nelle modalita ex art. 1373 c.c.,
piuttosto che con atto di intimazione di sfratto per morosita .
Il precisava di aver chiesto – con raccomandate a/r del 24.10.2022 e del CP_1
19.12.2022 – la risoluzione del contratto in virtu della presenza di macchie di muffa nell'immobile concesso in locazione. In via subordinata, parte intimata chiedeva la concessione di un termine sufficientemente lungo per consentire la risoluzione del disagio abitativo e, in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento per i danni patiti a causa dell'umidita , anti-igienicita e insalubrita dell'immobile locato.
Conclusivamente, parte intimata, opponendosi alla convalida dello sfratto e all'ingiunzione del pagamento dei canoni di locazione chiedeva:
“IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'inammissibilità
dell'azione promossa e per l'effetto rigettare la domanda di convalida dello sfratto che doveva
essere proposta ex art.1373 c.c. e non, come accaduto, per intimazione di sfratto per morosità. 2.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: accertare l'insussistenza della morosità dedotta dall'attore per i
motivi esposti in narrativa e, quindi, Voglia rigettare la domanda di convalida dello sfratto.
3. IN
VIA SUBORDINATA E NEL MERITO, si richiede la concessione di un termine per consentire alla
parte intimata di risolvere il suo grave stato di disagio abitativo.
4. IN VIA RICONVENZIONALE:
accertare e dichiarare, per i motivi indicati in premessa, l'inadempimento contrattuale derivante
dall'antigienicità ed insalubrità dell'immobile e, per l'effetto, condannare parte intimante al
al rimborso dei canoni di locazione versati dalla data di stipula del contratto di CP_1
locazione (ossia 10.02.2023) alla data prevista per l'eventuale rilasIO dell'immobile
(31.12.2022), nella somma di € 11.900,00 (undicimilanovecento/00) ovvero, di quella maggiore
o minore che verrà ritenuta di giustizia, anche previa nomina di un C.T.U., o da liquidarsi in via
equitativa, anche mediante compensazione con i canoni eventualmente dovuti all'intimante, o
alla riduzione del canone di locazione nella misura ritenuta di legge e di giustizia.
5. In ogni caso,
condannare il locatore intimante al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio da
distrarsi in favore del procuratore antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA SI CHIEDE DI VOLER DISPORRE UN SOPRALLUOGO presso l'immobile
concesso in locazione al fine di accertare le difformità ed i vizi della cosa locata. SI CHIEDE LA
NOMINA DI C.T.U. TECNICA, affinché proceda ad accertare le difformità ed i vizi della cosa
locata”.
All'udienza del 13.09.2023 comparivano le parti che si riportavano rispettivamente ai propri atti di causa e, considerata l'opposizione di parte intimante, il Giudice assegnava un termine alla parte intimante per le controdeduzioni e il processo veniva rinviato per i medesimi incombenti all'udienza del 16.11.2023.
All'udienza del 16.11.2023 l'Avv. D'Alessandro – per parte intimante – contestava tutte le avverse difese e nello specifico ribadiva che il recesso cui il aveva fatto riferimento CP_1
nella propria comparsa non si era effettivamente concretizzato dal momento in cui lo stesso non aveva rilasciato l'immobile e che, inoltre, quest'ultimo aveva arbitrariamente cessato di pagare i canoni di locazione dal maggio 2023 senza la presenza di una giusta causa idonea a sospendere il pagamento dei canoni locatizi.
Rispetto a IO , la difesa di parte intimante evidenziava il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale il pagamento dei canoni di locazione possono venir meno soltanto in mancanza della controprestazione del locatore.
Per l'effetto, la difesa della insisteva per l'emanazione dell'ordinanza esecutiva di Pt_2
rilasIO e per l'ingiunzione di pagamento.
Parte intimata, contestando e impugnando le avverse difese, riportandosi alla propria comparsa di costituzione, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice, con separata ordinanza del 16.11.2023, letti gli atti e ritenute non giustificate le ragioni esposte da parte intimata rispetto al mancato pagamento dei canoni locatizi,
convalidava il rilasIO dell'immobile da parte dell'intimato. Disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza ex
art. 420 c.p.c. del 22.2.2024, con termine per le parti per l'eventuale integrazione dei propri atti introduttivi.
Cio posto, mutato il rito, il procedimento veniva iscritto al n. 1866/2023 e le parti depositavano le rispettive memorie integrative.
Nello specifico, parte convenuta, con la propria memoria integrativa, ribadiva le pretese difensive gia sviluppate e rappresentate nella propria comparsa di costituzione e risposta e,
ritenendo ancora una volta il carattere straordinario dei vizi dell'immobile locato, insisteva nuovamente per una riduzione dei canoni locatizi e, concludendo ribadendo le richieste gia avanzate in sede di comparsa di costituzione, articolava le proprie istanze istruttorie e,
precisamente, chiedeva l'ammissione dell'interrogatorio formale di parte attrice nonche della prova testimoniale con i testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
. Tes_4
Infine, il chiedeva procedersi a C.T.U. tecnica e a C.T.U. medica, disporsi un CP_1
sopralluogo presso l'immobile locato ed esibirsi tutta la documentazione relativa ai lavori di interventi e/o di ristrutturazione effettuati sull'immobile.
Parte attrice, con le proprie memorie, chiedendo preliminarmente l'espletamento del procedimento di mediazione, nel merito si riportava alle difese e conclusioni di cui al proprio atto introduttivo e insisteva per il loro accoglimento.
In via istruttoria, la chiedeva la prova testimoniale con la Pt_2 Testimone_5
precedente locataria dell'immobile.
All'udienza del 22.02.2024 le parti, rispettivamente, si riportavano alle proprie pretese difensive e si opponevano alle avverse richieste istruttorie. Il G.O.T., con separata ordinanza allegata al verbale di udienza, rilevava l'improcedibilita della domanda proposta per mancato esperimento della mediazione e assegnava alle parti termine per dare luogo al suddetto procedimento.
Stante l'esito negativo della mediazione, all'udienza del 23.05.2024 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e contestando le avverse pretese, chiedevano ammettersi le istanze istruttorie rispettivamente formulate.
Il Giudice, ritenutane l'ammissibilita , ammetteva l'interrogatorio formale deferito da parte convenuta e rinviava per l'espletamento della prova all'udienza del 03.07.2024.
In tale occasione si procedeva all'interrogatorio formale della la quale Controparte_2
affermava che gli occupanti dell'immobile erano andati via a maggio 2024 e che al momento della stipula del contratto, dopo aver visionato l'appartamento e aver preso consapevolezza dell'effettivo stato della casa, ne venivano accettate le condizioni e, nel corso del tempo, Ella
non veniva mai contattata dal per lamentare problematiche e che, in ogni caso, CP_1
avrebbero potuto lasciare l'immobile “se stavano male”.
All'esito dell'espletata prova orale, il Giudice autorizzava – nei limiti dei capitoli ritenuti ammissibili – alla prova testimoniale richiesta dalle parti in causa e rinviava il processo all'udienza del 02.10.2024.
In tale occasione venivano escussi i testi e , Testimone_1 Testimone_2
rispettivamente compagna e madre di parte convenuta, nonche , tutti testi Testimone_3
della difesa del . CP_1
Non essendo comparsa, per motivi di salute, la teste citata da parte attrice, veniva chiesto un rinvio ad una successiva udienza per consentirne l'escussione. Il Giudice rinviava la causa al 20.11.2024 e veniva escussa, in tale occasione, la teste di parte attrice-intimante, che affermava di aver precedente vissuto Testimone_5
nell'immobile in contestazione e di essersi trovata bene ma di averlo dovuto lasciare, a malincuore, per motivi di lavoro.
A conclusione della prova orale, il Giudice, ritenutane la rilevanza, ammetteva la C.T.U. tecnica richiesta da parte attrice e nominava, per l'effetto, l'Ing. , rinviando la causa Persona_3
all'udienza del 12.12.2024.
Con provvedimento dell'01.07.2025, questo Giudice assegnava a se medesimo la causa e rinviava il processo all'udienza del 22.07.2025, in modalita cartolare, con il deposito di note scritte.
Parte convenuta, con note del 14.07.2025, impugnando e contestando le avverse difese,
ribadiva di aderire alla proposta transattiva formulata dal C.T.U. ; mentre, parte attrice, Per_3
tornando a contestare il mancato assolvimento dell'onere probatorio – in capo al conduttore –
circa i vizi della cosa locata e ritenendo fossero stati causati dalla mala gestione dell'immobile,
si riportava alle conclusioni gia rassegnate nella propria memoria integrativa ex art. 426 c.p.c.
e, per questo, chiedeva la condanna del al pagamento dei canoni di locazione per CP_1
un totale pari ad €.4.500,00.
******
Depositate le note conclusionali, la causa venivo decisa in data odierna.
La domanda attorea si reputa fondata e merita accoglimento.
Cio posto, preme, in primo luogo, precisare alcuni aspetti che si reputano fondamentali ai fini della decisione. In primo luogo, e doveroso soffermarsi sull'eccezione preliminare sollevata dal . CP_1
Quest'ultimo, infatti, sia con la comparsa di costituzione e risposta, sia con le memorie integrative, insisteva nell'inammissibilita e nell'infondatezza dell'azione giudiziale intrapresa dall'intimante sostenendo che avrebbe dovuto esperire l'azione di intervenuta risoluzione del contratto – essendo sopravvenuto un recesso unilaterale – piuttosto che il procedimento per convalida di sfratto per morosita .
L'eccezione e infondata per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, laddove il giudizio fosse stato iniziata dal , avrebbe potuto egli CP_1
stesso introdurlo con l'azione di intervenuta risoluzione del contratto.
Nel caso in esame, invece, essendosi reso inadempiente e debitore dei canoni di locazione da devolvere alla , quest'ultima si e resa parte diligente, promuovendo – nella sua Pt_2
autonomia - l'azione giudiziale per vedersi riconosciuto un diritto a se spettante e, dunque, il pagamento dei canoni di locazione e il rilasIO dell'immobile di sua proprieta .
Ebbene, in tal senso, non puo non riconoscersi la correttezza dell'azione giudiziale promossa dalla parte attrice e, condivisibilmente con le deduzioni di cui all'ordinanza di convalida del
17.11.2023, appare innanzitutto assolutamente ingiustificato il mancato pagamento dei canoni locatizi.
Fatto che ha determinato l'inadempienza e la morosita del , il quale neppure ha CP_1
contestato tale ultima circostanza, dunque, ammettendola.
Fermo quanto sopra, quindi, l'eccezione preliminarmente sollevata da parte convenuta e priva di pregio e va rigettata. Nel merito, in primo luogo e bene evidenziare che, al n. 5) di pag. 3 del contratto di locazione stipulato tra le odierne parti in causa, si legge espressamente quanto segue:
“Il conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla trovata in ottimo stato
locativo, a norma dell'art. 1575 Cod. Civ., ed adatta all'uso convenuto e di prenderla in consegna
ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode.
Il conduttore si impegna a consegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui
l'anno avuta. L'infrazione alle norme citate determina, ipso jure, la risoluzione del contratto a
danno e spese del conduttore, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile” (Cfr. Doc. 1 – COPIA DI
CONTRATTO DI LOCAZIONE – Allegato all'atto di intimazione di sfratto per morosita ).
Dalla su riportata clausola, pertanto, si evince che le doglianze di parte convenuta appaiano prive di pregio dal momento in cui la stessa, dopo averlo personalmente visionato, accettava le condizioni dell'immobile locato nello stato – ottimo - in cui esso si trovava al momento della consegna.
Peraltro, il per ben due anni consecutivi ha abitato la casa locata, senza lamentare CP_1
alcuna problematica.
A partire dall'anno 2022, con raccomandate a/r da parte degli Avv. Fimiani e – CP_3
allora legali del – quest'ultimo iniziava a far presente alla proprietaria dell'immobile, CP_1
nonche odierna parte attrice, le problematiche inerenti alla muffa e alla umidita .
Prive di fondamento, a tal proposito, appaiono le difese di parte convenuta rispetto alla risoluzione del contratto chiesto da quest'ultimo con le suddette raccomandate a/r del
24.10.2022 e del 19.12.2022. In primo luogo, avendo egli manifestato la volonta di recedere dal contratto, avrebbe dovuto lasciare l'immobile e riconsegnarlo al proprietario piuttosto che decidere, in maniera arbitraria, di cessare il pagamento dei canoni di locazione, assumendo, in tal modo, la qualita di conduttore moroso e inadempiente.
In secondo luogo, nulla e nessuno impediva al di recedere dal contratto stipulato e, CP_1
infatti, come dichiarato anche in fase istruttoria dalla in sede di interrogatorio Pt_2
formale: “se stavano male potevano andare via”.
Occorre infatti considerare che:
“In tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l"exceptio non rite adimpleti
contractus", di cui all'articolo 1460 c.c., si fonda su due presupposti: l'esistenza
dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da
valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in
relazione alla situazione oggettiva. In applicazione di tale principio, qualora un conduttore
abbia continuato a godere dell' immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la
sospensione da parte sua del pagamento del canone, perchè tale comportamento non sarebbe
proporzionale all'inadempimento del locatore.” Cass. Sez. 6 - 3,
Ord. n. 17020 del 26/05/2022 (Rv. 665058 - 01).
Cio chiarito, dunque, e chiaramente desumibile che il fenomeno lamentato e senz'altro sopraggiunto e non, invece, legato alla struttura e/o coibentazione dell'immobile.
A sostegno di IO , infatti, basti ribadire che le muffe sono sorte solo ed esclusivamente nel periodo in cui l'immobile era abitato dal Sig. e famiglia e, se da un lato parte delle CP_1
deduzioni del C.T.U. – Ing. – non sono condivisibili, d'altro lato e egli stesso che ritiene Per_3
che una delle cause delle problematiche lamentate siano riconducibili anche alla errata gestione dell'abitazione. In altre parole, la scarsa aereazione dell'immobile ha senz'altro contribuito ad aumentare la presenza di umidita e, per l'effetto, alla generazione di muffe.
La corretta gestione dell'immobile e le adeguate abitudini degli abitanti – che, nello specifico,
differiscono da un'insufficiente aereazione dei locali e da un'impostazione eccessivamente elevata della temperatura del riscaldamento nei singoli ambienti – e senz'altro un onere che sorge in capo al conduttore ai sensi dell'art. 1587 ss. c.c. secondo cui quest'ultimo deve usufruire e, dunque, disporre del bene locato osservando “la diligenza del buon padre di
famiglia”.
Sul punto, e pacifico - anche per quello che e il costante orientamento giurisprudenziale - che del deterioramento dell'immobile locato risponda il conduttore e che quest'ultimo e esente da colpa soltanto in presenza di prova liberatoria.
In tal senso, la Suprema Corte ha espressamente chiarito che: “in tema di risarcimento del
danno per l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligo del conduttore, qualora il
locatore abbia provato l'avvenuto deterioramento della cosa locata, l'onere di dimostrare che
questo si è verificato per un uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile spetta al
locatario, sia per la regola generale che ripartisce l'onere probatorio in ragione della
scomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, modificativi od estintivi del
diritto azionato, sia per la regola particolare di esclusione della responsabilità di cui all'art.
1590, comma 1, seconda parte, c.c.” e, ancora: “l'art. 1588 c.c., in base al quale il conduttore
risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio,
qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una
presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la
causa dell'evento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in
difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento
della cosa locata rimane a suo carico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un caso di allagamento di un
immobile, aveva ritenuto integrata la prova liberatoria da parte del conduttore, a fronte della
mera allegazione della verosimile rottura di un flessibile di un sanitario del bagno, la quale era
però rimasta indimostrata all'esito della disposta consulenza tecnica d'uffiIO)” (Cfr. ex plurimis,
Cass. , Sez. III, ordinanza n. 11801 del 05/05/2025 - Rv. 674852; Cass. , Sez. III, ordinanza n.
22823 del 26/09/2018 - Rv. 650599).
Non appaiono dirimenti, poi, le conclusioni del C.T.U. laddove riconduce la causa delle problematiche a vizi di carattere strutturale dell'immobile e, dunque, in generale, alla costruzione edile dello stesso.
A parere di questo Giudice non puo concludersi in questi termini ne paiono idonee le doglianze di parte convenuta sia per le suesposte ragioni sia perche laddove l'umidita degli ambienti fosse stata effettivamente riconducibile a vizi legati alla struttura dell'abitazione e dell'intero palazzo, le muffe si sarebbero create anche all'interno degli altri appartamenti -
circostanza, quest'ultima che, peraltro, mai e stata contestata dalla parte convenuta e, dunque,
tacitamente accettata e riconosciuta.
Diversamente, invece, nel caso che ci occupa, la problematica ha interessato soltanto l'immobile di proprieta della . Pt_2
Inoltre, il fatto che la presenza di condensa nell'appartamento sia stata dovuta alle cattive abitudini degli abitanti e testimoniato anche dalla precedente conduttrice, tale Tes_5
e, nello specifico, dalla relazione redatta dalla stessa e risultante agli atti nonche
[...]
dalle dichiarazioni rese in qualita di teste all'udienza del 20.11.2024. Quest'ultima, infatti, come gia precisato, ha espressamente affermato di non aver mai avuto problemi simili e di essersi trovata bene ad abitare nell'appartamento di cui e causa e anche in sede di escussione testimoniale, ha dichiarato in maniera esplicita di aver dovuto lasciare l'immobile per ragioni (esclusivamente) lavorative.
Se da un lato quanto risultante all'esito della deposizione della appare attendibile – Tes_5
e in linea e confacente anche rispetto a IO che e derivato dall'interrogatorio formale di parte attrice – d'altro lato non puo dirsi lo stesso rispetto alle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, e che, oltre a non essere indifferenti Testimone_1 Testimone_2
rispetto alle parti in causa – essendo l'una la compagna e l'altra la madre del convenuto – sono risultate, peraltro, reticenti e inattendibili.
A riprova di IO , non puo trascurarsi il fatto che la stessa aveva, inoltre, gia reso Tes_1
false dichiarazioni in altra sede.
Nello specifico, quest'ultima aveva richiesto all di effettuare una verifica della anti- CP_4
igienicita dei locali abitativi dell'immobile in questione e, in tale occasione, si era dichiarata
“affittuaria [dell'…] immobile ivi residente, sito nel Comune di NC (CB), alla Via
Vincenzo Cuoco, n. 26” (Cfr. All. 4 alla comparsa di costituzione e risposta del – R.G. CP_1
n. 1340/2023).
E d'uopo premettere che, come si evince chiaramente dal contratto di locazione, lo stesso e stato stipulato unicamente tra il e la . Controparte_1 Controparte_2
Cio posto, la ne assume alcuna qualita di “affittuaria” ne , per l'effetto, sarebbe in Tes_1
alcun modo legittimata a richiedere alcun intervento a tal proposito che, al piu , avrebbe potuto richiedere il , effettivo conduttore in quanto stipulante il contratto di locazione. CP_1
Da qui, dunque, non solo e ricavabile che la nel dichiararsi “affittuaria” abbia Tes_1
attestato il falso. Per l'effetto, e altresì desumibile l'assoluta irrilevanza del certificato reso dall in data CP_4
01.02.2023 che, per quanto attesti effettivamente l'anti-igienicita dei luoghi sottoposti a verifiche, era finalizzato espressamente solo all'inserimento del nucleo familiare nelle graduatori per l'assegnazione degli alloggi popolari.
Conclusivamente, dunque, all'esito dell'istruttoria e di quanto ricavato dalla documentazione depositata, la domanda attorea merita di essere integralmente accolta.
Non provati ne legittimi i danni richiesti. Spese come da soccombenza.
P.T.M.
Il G.M. del Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa ed eccezione, così decide:
1. dichiara che nessuna responsabilita e/o inadempimento ex art. 1578 c.c. e ascrivibile all'attrice in merito ai disagi lamentati dal convenuto per la locazione oggetto di causa;
2. dichiara la persistente morosita di per il mancato pagamento dei Controparte_1
canoni locatizi da Maggio 2023 sino al rilasIO per un totale di € 4.550;
3. conseguentemente condanna al pagamento della somma di € 4.550 in Controparte_1
favore dell'attrice;
4. rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto;
5. pone a carico del convenuto il pagamento dell'integrale compenso spettante al C.T.U.;
6. condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei Controparte_1 procuratori dell'attrice anticipatari, che si liquidano nella somma di €.2.127, oltre spese forfettarie al 15 %, Iva e Cap come per legge.
Campobasso, 31.7.2025
Il G.M.
Dott. Enrico Di Dedda
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Campobasso
Sezione Civile
Il G.M. del Tribunale dott. Enrico Di Dedda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1866 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER USO ABITATIVO PER
INADEMPIMENTO CONTRATTUALE, promossa da (cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Nicola Lucarelli (cod. fisc. ) e Ilaria D'Alessandro (cod. fisc. C.F._2
) del Foro di Campobasso, elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3
legale dell'Avv. Lucarelli in Campobasso, alla via Piazza Vittorio Emanuele II n. 9 (Attrice)
CONTRO
(cod. fisc. ) residente in [...] C.F._4
Vincenzo Cuoco n. 26, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Marcari ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio legale in Campobasso alla Via Monte Sabotino n. 7
(Convenuto).
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosita e contestuale citazione per la convalida del
14.08.2023, proprietaria dell'immobile sito in NC alla Via Vincenzo Parte_1
Cuoco n. 26, avendo stipulato un contratto di locazione con il , intimava a Controparte_1
quest'ultimo lo sfratto per morosita con contestuale invito a lasciare l'immobile nell'immediato.
Per l'effetto, citava il dinanzi al Tribunale di Campobasso fissando al 30.08.2023 la CP_1
data dell'udienza. Parte intimante chiedeva al Giudice di:
“convalidare l'intimato sfratto per morosità, ai sensi dell'art. 633 cod.proc.civ.; in caso di
opposizione, sentir emanare ordinanza provvisoriamente esecutiva e non impugnabile al
rilasIO; sentir emanare giusto decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, per i canoni non
corrisposti pari ad € 1050,00, nonché per i canoni a scadere fino all'effettivo rilasIO
dell'immobile che ci occupa, oltre interessi e spese di lite da distrarre in favore dei procuratori
antistatari”.
Il procedimento veniva iscritto al n. R.G. 1340 e veniva assegnato alla Dott.ssa nonche Per_1
al Dott. per l'istruzione, trattazione e definizione. Per_2
Con comparsa del 12.09.2023 si costituiva in giudizio il , il quale, contestando le CP_1
richieste di parte intimante, eccepiva preliminarmente l'inammissibilita e infondatezza della domanda avversa che avrebbe dovuto essere proposta nelle modalita ex art. 1373 c.c.,
piuttosto che con atto di intimazione di sfratto per morosita .
Il precisava di aver chiesto – con raccomandate a/r del 24.10.2022 e del CP_1
19.12.2022 – la risoluzione del contratto in virtu della presenza di macchie di muffa nell'immobile concesso in locazione. In via subordinata, parte intimata chiedeva la concessione di un termine sufficientemente lungo per consentire la risoluzione del disagio abitativo e, in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento per i danni patiti a causa dell'umidita , anti-igienicita e insalubrita dell'immobile locato.
Conclusivamente, parte intimata, opponendosi alla convalida dello sfratto e all'ingiunzione del pagamento dei canoni di locazione chiedeva:
“IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'inammissibilità
dell'azione promossa e per l'effetto rigettare la domanda di convalida dello sfratto che doveva
essere proposta ex art.1373 c.c. e non, come accaduto, per intimazione di sfratto per morosità. 2.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: accertare l'insussistenza della morosità dedotta dall'attore per i
motivi esposti in narrativa e, quindi, Voglia rigettare la domanda di convalida dello sfratto.
3. IN
VIA SUBORDINATA E NEL MERITO, si richiede la concessione di un termine per consentire alla
parte intimata di risolvere il suo grave stato di disagio abitativo.
4. IN VIA RICONVENZIONALE:
accertare e dichiarare, per i motivi indicati in premessa, l'inadempimento contrattuale derivante
dall'antigienicità ed insalubrità dell'immobile e, per l'effetto, condannare parte intimante al
al rimborso dei canoni di locazione versati dalla data di stipula del contratto di CP_1
locazione (ossia 10.02.2023) alla data prevista per l'eventuale rilasIO dell'immobile
(31.12.2022), nella somma di € 11.900,00 (undicimilanovecento/00) ovvero, di quella maggiore
o minore che verrà ritenuta di giustizia, anche previa nomina di un C.T.U., o da liquidarsi in via
equitativa, anche mediante compensazione con i canoni eventualmente dovuti all'intimante, o
alla riduzione del canone di locazione nella misura ritenuta di legge e di giustizia.
5. In ogni caso,
condannare il locatore intimante al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio da
distrarsi in favore del procuratore antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA SI CHIEDE DI VOLER DISPORRE UN SOPRALLUOGO presso l'immobile
concesso in locazione al fine di accertare le difformità ed i vizi della cosa locata. SI CHIEDE LA
NOMINA DI C.T.U. TECNICA, affinché proceda ad accertare le difformità ed i vizi della cosa
locata”.
All'udienza del 13.09.2023 comparivano le parti che si riportavano rispettivamente ai propri atti di causa e, considerata l'opposizione di parte intimante, il Giudice assegnava un termine alla parte intimante per le controdeduzioni e il processo veniva rinviato per i medesimi incombenti all'udienza del 16.11.2023.
All'udienza del 16.11.2023 l'Avv. D'Alessandro – per parte intimante – contestava tutte le avverse difese e nello specifico ribadiva che il recesso cui il aveva fatto riferimento CP_1
nella propria comparsa non si era effettivamente concretizzato dal momento in cui lo stesso non aveva rilasciato l'immobile e che, inoltre, quest'ultimo aveva arbitrariamente cessato di pagare i canoni di locazione dal maggio 2023 senza la presenza di una giusta causa idonea a sospendere il pagamento dei canoni locatizi.
Rispetto a IO , la difesa di parte intimante evidenziava il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale il pagamento dei canoni di locazione possono venir meno soltanto in mancanza della controprestazione del locatore.
Per l'effetto, la difesa della insisteva per l'emanazione dell'ordinanza esecutiva di Pt_2
rilasIO e per l'ingiunzione di pagamento.
Parte intimata, contestando e impugnando le avverse difese, riportandosi alla propria comparsa di costituzione, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice, con separata ordinanza del 16.11.2023, letti gli atti e ritenute non giustificate le ragioni esposte da parte intimata rispetto al mancato pagamento dei canoni locatizi,
convalidava il rilasIO dell'immobile da parte dell'intimato. Disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza ex
art. 420 c.p.c. del 22.2.2024, con termine per le parti per l'eventuale integrazione dei propri atti introduttivi.
Cio posto, mutato il rito, il procedimento veniva iscritto al n. 1866/2023 e le parti depositavano le rispettive memorie integrative.
Nello specifico, parte convenuta, con la propria memoria integrativa, ribadiva le pretese difensive gia sviluppate e rappresentate nella propria comparsa di costituzione e risposta e,
ritenendo ancora una volta il carattere straordinario dei vizi dell'immobile locato, insisteva nuovamente per una riduzione dei canoni locatizi e, concludendo ribadendo le richieste gia avanzate in sede di comparsa di costituzione, articolava le proprie istanze istruttorie e,
precisamente, chiedeva l'ammissione dell'interrogatorio formale di parte attrice nonche della prova testimoniale con i testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
. Tes_4
Infine, il chiedeva procedersi a C.T.U. tecnica e a C.T.U. medica, disporsi un CP_1
sopralluogo presso l'immobile locato ed esibirsi tutta la documentazione relativa ai lavori di interventi e/o di ristrutturazione effettuati sull'immobile.
Parte attrice, con le proprie memorie, chiedendo preliminarmente l'espletamento del procedimento di mediazione, nel merito si riportava alle difese e conclusioni di cui al proprio atto introduttivo e insisteva per il loro accoglimento.
In via istruttoria, la chiedeva la prova testimoniale con la Pt_2 Testimone_5
precedente locataria dell'immobile.
All'udienza del 22.02.2024 le parti, rispettivamente, si riportavano alle proprie pretese difensive e si opponevano alle avverse richieste istruttorie. Il G.O.T., con separata ordinanza allegata al verbale di udienza, rilevava l'improcedibilita della domanda proposta per mancato esperimento della mediazione e assegnava alle parti termine per dare luogo al suddetto procedimento.
Stante l'esito negativo della mediazione, all'udienza del 23.05.2024 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e contestando le avverse pretese, chiedevano ammettersi le istanze istruttorie rispettivamente formulate.
Il Giudice, ritenutane l'ammissibilita , ammetteva l'interrogatorio formale deferito da parte convenuta e rinviava per l'espletamento della prova all'udienza del 03.07.2024.
In tale occasione si procedeva all'interrogatorio formale della la quale Controparte_2
affermava che gli occupanti dell'immobile erano andati via a maggio 2024 e che al momento della stipula del contratto, dopo aver visionato l'appartamento e aver preso consapevolezza dell'effettivo stato della casa, ne venivano accettate le condizioni e, nel corso del tempo, Ella
non veniva mai contattata dal per lamentare problematiche e che, in ogni caso, CP_1
avrebbero potuto lasciare l'immobile “se stavano male”.
All'esito dell'espletata prova orale, il Giudice autorizzava – nei limiti dei capitoli ritenuti ammissibili – alla prova testimoniale richiesta dalle parti in causa e rinviava il processo all'udienza del 02.10.2024.
In tale occasione venivano escussi i testi e , Testimone_1 Testimone_2
rispettivamente compagna e madre di parte convenuta, nonche , tutti testi Testimone_3
della difesa del . CP_1
Non essendo comparsa, per motivi di salute, la teste citata da parte attrice, veniva chiesto un rinvio ad una successiva udienza per consentirne l'escussione. Il Giudice rinviava la causa al 20.11.2024 e veniva escussa, in tale occasione, la teste di parte attrice-intimante, che affermava di aver precedente vissuto Testimone_5
nell'immobile in contestazione e di essersi trovata bene ma di averlo dovuto lasciare, a malincuore, per motivi di lavoro.
A conclusione della prova orale, il Giudice, ritenutane la rilevanza, ammetteva la C.T.U. tecnica richiesta da parte attrice e nominava, per l'effetto, l'Ing. , rinviando la causa Persona_3
all'udienza del 12.12.2024.
Con provvedimento dell'01.07.2025, questo Giudice assegnava a se medesimo la causa e rinviava il processo all'udienza del 22.07.2025, in modalita cartolare, con il deposito di note scritte.
Parte convenuta, con note del 14.07.2025, impugnando e contestando le avverse difese,
ribadiva di aderire alla proposta transattiva formulata dal C.T.U. ; mentre, parte attrice, Per_3
tornando a contestare il mancato assolvimento dell'onere probatorio – in capo al conduttore –
circa i vizi della cosa locata e ritenendo fossero stati causati dalla mala gestione dell'immobile,
si riportava alle conclusioni gia rassegnate nella propria memoria integrativa ex art. 426 c.p.c.
e, per questo, chiedeva la condanna del al pagamento dei canoni di locazione per CP_1
un totale pari ad €.4.500,00.
******
Depositate le note conclusionali, la causa venivo decisa in data odierna.
La domanda attorea si reputa fondata e merita accoglimento.
Cio posto, preme, in primo luogo, precisare alcuni aspetti che si reputano fondamentali ai fini della decisione. In primo luogo, e doveroso soffermarsi sull'eccezione preliminare sollevata dal . CP_1
Quest'ultimo, infatti, sia con la comparsa di costituzione e risposta, sia con le memorie integrative, insisteva nell'inammissibilita e nell'infondatezza dell'azione giudiziale intrapresa dall'intimante sostenendo che avrebbe dovuto esperire l'azione di intervenuta risoluzione del contratto – essendo sopravvenuto un recesso unilaterale – piuttosto che il procedimento per convalida di sfratto per morosita .
L'eccezione e infondata per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, laddove il giudizio fosse stato iniziata dal , avrebbe potuto egli CP_1
stesso introdurlo con l'azione di intervenuta risoluzione del contratto.
Nel caso in esame, invece, essendosi reso inadempiente e debitore dei canoni di locazione da devolvere alla , quest'ultima si e resa parte diligente, promuovendo – nella sua Pt_2
autonomia - l'azione giudiziale per vedersi riconosciuto un diritto a se spettante e, dunque, il pagamento dei canoni di locazione e il rilasIO dell'immobile di sua proprieta .
Ebbene, in tal senso, non puo non riconoscersi la correttezza dell'azione giudiziale promossa dalla parte attrice e, condivisibilmente con le deduzioni di cui all'ordinanza di convalida del
17.11.2023, appare innanzitutto assolutamente ingiustificato il mancato pagamento dei canoni locatizi.
Fatto che ha determinato l'inadempienza e la morosita del , il quale neppure ha CP_1
contestato tale ultima circostanza, dunque, ammettendola.
Fermo quanto sopra, quindi, l'eccezione preliminarmente sollevata da parte convenuta e priva di pregio e va rigettata. Nel merito, in primo luogo e bene evidenziare che, al n. 5) di pag. 3 del contratto di locazione stipulato tra le odierne parti in causa, si legge espressamente quanto segue:
“Il conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla trovata in ottimo stato
locativo, a norma dell'art. 1575 Cod. Civ., ed adatta all'uso convenuto e di prenderla in consegna
ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode.
Il conduttore si impegna a consegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui
l'anno avuta. L'infrazione alle norme citate determina, ipso jure, la risoluzione del contratto a
danno e spese del conduttore, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile” (Cfr. Doc. 1 – COPIA DI
CONTRATTO DI LOCAZIONE – Allegato all'atto di intimazione di sfratto per morosita ).
Dalla su riportata clausola, pertanto, si evince che le doglianze di parte convenuta appaiano prive di pregio dal momento in cui la stessa, dopo averlo personalmente visionato, accettava le condizioni dell'immobile locato nello stato – ottimo - in cui esso si trovava al momento della consegna.
Peraltro, il per ben due anni consecutivi ha abitato la casa locata, senza lamentare CP_1
alcuna problematica.
A partire dall'anno 2022, con raccomandate a/r da parte degli Avv. Fimiani e – CP_3
allora legali del – quest'ultimo iniziava a far presente alla proprietaria dell'immobile, CP_1
nonche odierna parte attrice, le problematiche inerenti alla muffa e alla umidita .
Prive di fondamento, a tal proposito, appaiono le difese di parte convenuta rispetto alla risoluzione del contratto chiesto da quest'ultimo con le suddette raccomandate a/r del
24.10.2022 e del 19.12.2022. In primo luogo, avendo egli manifestato la volonta di recedere dal contratto, avrebbe dovuto lasciare l'immobile e riconsegnarlo al proprietario piuttosto che decidere, in maniera arbitraria, di cessare il pagamento dei canoni di locazione, assumendo, in tal modo, la qualita di conduttore moroso e inadempiente.
In secondo luogo, nulla e nessuno impediva al di recedere dal contratto stipulato e, CP_1
infatti, come dichiarato anche in fase istruttoria dalla in sede di interrogatorio Pt_2
formale: “se stavano male potevano andare via”.
Occorre infatti considerare che:
“In tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l"exceptio non rite adimpleti
contractus", di cui all'articolo 1460 c.c., si fonda su due presupposti: l'esistenza
dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da
valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in
relazione alla situazione oggettiva. In applicazione di tale principio, qualora un conduttore
abbia continuato a godere dell' immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la
sospensione da parte sua del pagamento del canone, perchè tale comportamento non sarebbe
proporzionale all'inadempimento del locatore.” Cass. Sez. 6 - 3,
Ord. n. 17020 del 26/05/2022 (Rv. 665058 - 01).
Cio chiarito, dunque, e chiaramente desumibile che il fenomeno lamentato e senz'altro sopraggiunto e non, invece, legato alla struttura e/o coibentazione dell'immobile.
A sostegno di IO , infatti, basti ribadire che le muffe sono sorte solo ed esclusivamente nel periodo in cui l'immobile era abitato dal Sig. e famiglia e, se da un lato parte delle CP_1
deduzioni del C.T.U. – Ing. – non sono condivisibili, d'altro lato e egli stesso che ritiene Per_3
che una delle cause delle problematiche lamentate siano riconducibili anche alla errata gestione dell'abitazione. In altre parole, la scarsa aereazione dell'immobile ha senz'altro contribuito ad aumentare la presenza di umidita e, per l'effetto, alla generazione di muffe.
La corretta gestione dell'immobile e le adeguate abitudini degli abitanti – che, nello specifico,
differiscono da un'insufficiente aereazione dei locali e da un'impostazione eccessivamente elevata della temperatura del riscaldamento nei singoli ambienti – e senz'altro un onere che sorge in capo al conduttore ai sensi dell'art. 1587 ss. c.c. secondo cui quest'ultimo deve usufruire e, dunque, disporre del bene locato osservando “la diligenza del buon padre di
famiglia”.
Sul punto, e pacifico - anche per quello che e il costante orientamento giurisprudenziale - che del deterioramento dell'immobile locato risponda il conduttore e che quest'ultimo e esente da colpa soltanto in presenza di prova liberatoria.
In tal senso, la Suprema Corte ha espressamente chiarito che: “in tema di risarcimento del
danno per l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligo del conduttore, qualora il
locatore abbia provato l'avvenuto deterioramento della cosa locata, l'onere di dimostrare che
questo si è verificato per un uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile spetta al
locatario, sia per la regola generale che ripartisce l'onere probatorio in ragione della
scomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, modificativi od estintivi del
diritto azionato, sia per la regola particolare di esclusione della responsabilità di cui all'art.
1590, comma 1, seconda parte, c.c.” e, ancora: “l'art. 1588 c.c., in base al quale il conduttore
risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio,
qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una
presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la
causa dell'evento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in
difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento
della cosa locata rimane a suo carico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un caso di allagamento di un
immobile, aveva ritenuto integrata la prova liberatoria da parte del conduttore, a fronte della
mera allegazione della verosimile rottura di un flessibile di un sanitario del bagno, la quale era
però rimasta indimostrata all'esito della disposta consulenza tecnica d'uffiIO)” (Cfr. ex plurimis,
Cass. , Sez. III, ordinanza n. 11801 del 05/05/2025 - Rv. 674852; Cass. , Sez. III, ordinanza n.
22823 del 26/09/2018 - Rv. 650599).
Non appaiono dirimenti, poi, le conclusioni del C.T.U. laddove riconduce la causa delle problematiche a vizi di carattere strutturale dell'immobile e, dunque, in generale, alla costruzione edile dello stesso.
A parere di questo Giudice non puo concludersi in questi termini ne paiono idonee le doglianze di parte convenuta sia per le suesposte ragioni sia perche laddove l'umidita degli ambienti fosse stata effettivamente riconducibile a vizi legati alla struttura dell'abitazione e dell'intero palazzo, le muffe si sarebbero create anche all'interno degli altri appartamenti -
circostanza, quest'ultima che, peraltro, mai e stata contestata dalla parte convenuta e, dunque,
tacitamente accettata e riconosciuta.
Diversamente, invece, nel caso che ci occupa, la problematica ha interessato soltanto l'immobile di proprieta della . Pt_2
Inoltre, il fatto che la presenza di condensa nell'appartamento sia stata dovuta alle cattive abitudini degli abitanti e testimoniato anche dalla precedente conduttrice, tale Tes_5
e, nello specifico, dalla relazione redatta dalla stessa e risultante agli atti nonche
[...]
dalle dichiarazioni rese in qualita di teste all'udienza del 20.11.2024. Quest'ultima, infatti, come gia precisato, ha espressamente affermato di non aver mai avuto problemi simili e di essersi trovata bene ad abitare nell'appartamento di cui e causa e anche in sede di escussione testimoniale, ha dichiarato in maniera esplicita di aver dovuto lasciare l'immobile per ragioni (esclusivamente) lavorative.
Se da un lato quanto risultante all'esito della deposizione della appare attendibile – Tes_5
e in linea e confacente anche rispetto a IO che e derivato dall'interrogatorio formale di parte attrice – d'altro lato non puo dirsi lo stesso rispetto alle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, e che, oltre a non essere indifferenti Testimone_1 Testimone_2
rispetto alle parti in causa – essendo l'una la compagna e l'altra la madre del convenuto – sono risultate, peraltro, reticenti e inattendibili.
A riprova di IO , non puo trascurarsi il fatto che la stessa aveva, inoltre, gia reso Tes_1
false dichiarazioni in altra sede.
Nello specifico, quest'ultima aveva richiesto all di effettuare una verifica della anti- CP_4
igienicita dei locali abitativi dell'immobile in questione e, in tale occasione, si era dichiarata
“affittuaria [dell'…] immobile ivi residente, sito nel Comune di NC (CB), alla Via
Vincenzo Cuoco, n. 26” (Cfr. All. 4 alla comparsa di costituzione e risposta del – R.G. CP_1
n. 1340/2023).
E d'uopo premettere che, come si evince chiaramente dal contratto di locazione, lo stesso e stato stipulato unicamente tra il e la . Controparte_1 Controparte_2
Cio posto, la ne assume alcuna qualita di “affittuaria” ne , per l'effetto, sarebbe in Tes_1
alcun modo legittimata a richiedere alcun intervento a tal proposito che, al piu , avrebbe potuto richiedere il , effettivo conduttore in quanto stipulante il contratto di locazione. CP_1
Da qui, dunque, non solo e ricavabile che la nel dichiararsi “affittuaria” abbia Tes_1
attestato il falso. Per l'effetto, e altresì desumibile l'assoluta irrilevanza del certificato reso dall in data CP_4
01.02.2023 che, per quanto attesti effettivamente l'anti-igienicita dei luoghi sottoposti a verifiche, era finalizzato espressamente solo all'inserimento del nucleo familiare nelle graduatori per l'assegnazione degli alloggi popolari.
Conclusivamente, dunque, all'esito dell'istruttoria e di quanto ricavato dalla documentazione depositata, la domanda attorea merita di essere integralmente accolta.
Non provati ne legittimi i danni richiesti. Spese come da soccombenza.
P.T.M.
Il G.M. del Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa ed eccezione, così decide:
1. dichiara che nessuna responsabilita e/o inadempimento ex art. 1578 c.c. e ascrivibile all'attrice in merito ai disagi lamentati dal convenuto per la locazione oggetto di causa;
2. dichiara la persistente morosita di per il mancato pagamento dei Controparte_1
canoni locatizi da Maggio 2023 sino al rilasIO per un totale di € 4.550;
3. conseguentemente condanna al pagamento della somma di € 4.550 in Controparte_1
favore dell'attrice;
4. rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto;
5. pone a carico del convenuto il pagamento dell'integrale compenso spettante al C.T.U.;
6. condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei Controparte_1 procuratori dell'attrice anticipatari, che si liquidano nella somma di €.2.127, oltre spese forfettarie al 15 %, Iva e Cap come per legge.
Campobasso, 31.7.2025
Il G.M.
Dott. Enrico Di Dedda