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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/11/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 3014/2021 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TA MO e dall'avv. Sergio G. MO - ATTORE
CONTRO
(C.F. e P. IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Vulcano -
CONVENUTA
E
(P.IVA: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Francesco Gencarelli e dall'avv. Francesca Brunetti - CONVENUTA
OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale.
I FATTI
1.a Con atto di citazione notificato nel mese di dicembre 2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio la e la Controparte_1 [...] per ottenere la loro condanna al risarcimento del danno Controparte_2 biologico e al rimborso delle spese mediche sostenute (per un complessivo ammontare di €.33.265,88) derivati all'attore a seguito del sinistro stradale occorso il 01.08.2019, alle ore 10:00 circa, in Spezzano Albanese.
In particolare, l'attore ha dedotto:
- che, mentre si trovava alla guida della propria bici in contrada Parte_1
Serralta, nell'imboccare una curva sinistrorsa, nei pressi del campo da tennis, veniva investito dal furgone Ford Transit tg DG059TS, assicurato con la CP_3
[...] di proprietà della Cooperativa Multiservizi Società Cooperativa s.r.l. e
[...] condotto da;
Persona_1
- l'imputabilità della responsabilità del sinistro in via esclusiva in capo al conducente del furgone, in quanto, percorrendo la strada nella stessa direzione di marcia della bici, nell'imboccare una curva, effettuava il sorpasso del velocipede urtando con lo specchietto laterale destro il ciclista all'altezza della spalla sinistra, causandone la caduta sull'asfalto;
- che l'attore veniva prontamente soccorso da alcuni passanti ( e Controparte_4
) e dallo stesso conducente del furgone ( ), il Controparte_5 Persona_1 quale riconosceva la propria esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro e inviava alla propria compagnia assicuratrice, la la denuncia del CP_3 sinistro sottoscritta dallo stesso;
- che il riportava lesioni alla spalla destra e alla gamba destra e, in Pt_1 particolare, veniva accertata la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro;
- il pagamento da parte della compagnia assicurativa della somma di €.1.100,00, trattenuta dall'attore a titolo di acconto e da detrarre dal risarcimento complessivo.
1.b L'attore ha, quindi, chiesto a questo Tribunale di: «accogliere la domanda attorea, e per l'effetto condannare la in p.l.r.p.t.- in solido Controparte_6 con la compagnia assicuratrice al pagamento in favore di Controparte_7
della somma di €32.165,88 a titolo di danni alla persona, …, il tutto Parte_1 oltre interessi e rivalutazione dal verificarsi del sinistro fino all'effettivo soddisfo ovvero quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze di lite».
2 Con comparsa depositata il 08.12.2022 si è costituita in giudizio la
[...] deducendo: Controparte_8
- la colpa esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro;
- l'assenza di nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni dedotte dall'attore, in quanto lo stesso non riportava danni di oggettiva rilevanza a seguito del sinistro, come certificato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castrovillari dove l'attore si recava il giorno successivo al sinistro;
- la preesistenza della lesione del legamento crociato anteriore al ginocchio destro, sulla base della consulenza radiologica a firma del dott. e della relazione Pt_2 medico legale del dott. ; Per_2
2 - in via subordinata, la congruità della somma già corrisposta dalla compagnia assicurativa all'attore, pari ad €.1.100,00, considerando il concorso di colpa del danneggiato.
La ha esposto le seguenti conclusioni: «nel merito, Controparte_8 rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
nel merito in subordine, contenere il risarcimento del danno richiesto nei limiti del giusto e del dovuto, anche per concorso di colpa dell'attore, detraendo la somma trattenuta in acconto;
il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite».
3 In data 11.07.2023 si è costituita, tardivamente, in giudizio la Controparte_2 chiedendo di essere manlevata dalla compagnia assicurativa e avanzando le CP_3 seguenti conclusioni: «Chiede all'I.llmo Giudice adito il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata sia sotto il profilo dell' an debeatur che del quantum e per l'effetto dichiarare esente da responsabilità la proprietaria del veicolo convenuto ovvero nella denegata ipotesi condannare, in manleva, al risarcimento dei danni lamentatati da parte attrice la sola Compagnia Unipolsai Con Controparte_1 vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore costituito».
4 Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e depositate le relative memorie delle parti, è stata espletata l'istruttoria orale richiesta dalla parte attrice e la C.T.U. medico- legale.
All'udienza del 13.10.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
5 Preliminarmente, in rito, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda della convenuta di essere tenuta indenne dalla altresì Controparte_2 convenuta compagnia assicurativa essendosi la prima costituita in giudizio CP_3 tardivamente (in data 11.07.2023, a fronte della prima udienza del 12.07.2023).
Difatti, la domanda formulata da un convenuto nei confronti di un altro convenuto va qualificata come domanda riconvenzionale (c.d. trasversale) e può essere proposta negli stessi limiti formali e temporali di quest'ultima (cfr. Cass., Sez. II, sent. n. 6846/2017; conforme a Cass., Sez. III, sent. n. 12558/1999), ossia, deve essere proposta, a pena di decadenza ai sensi dell'art. 167 c.p.c., con il tempestivo deposito della comparsa di costituzione e risposta.
3
6.a Venendo al merito, la domanda attorea deve qualificarsi come proposta ai sensi dell'art. 144 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (cod. ass. priv.) e dell'art. 2054 c.c. nei confronti della proprietaria (la del veicolo Ford CP_2 Controparte_2
Transit targato DG059TS, quale responsabile civile, e della compagnia di assicurazione di detto veicolo (la , per ottenere il risarcimento dei danni Controparte_8 patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del sinistro in oggetto.
6.b Occorre premettere che in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., il
"responsabile del danno", che a norma dell'art. 144 co. 3 cod. ass. priv., deve essere chiamato in causa, come litisconsorte necessario ‒ in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali ‒ nel giudizio promosso dal danneggiato con azione diretta contro l'assicuratore r.c.a., è unicamente il proprietario del veicolo assicurato e non anche il conducente, se diverso da quello, trovando detta deroga giustificazione nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, onde consentirgli di opporre al proprietario del veicolo, quale soggetto assicurato, oltre all'accertamento della propria responsabilità (oggetto della domanda risarcitoria del danneggiato) anche le eccezioni e le clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno derivanti dal contratto assicurativo, ed in particolare, di esercitare l'azione di rivalsa di cui alla l. n. 990 del 1969, ex art. 18 (ora d.lgs. n. 209 del 2005, ex art. 144, comma 2) verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione (cfr.
Cass., Sez. III, ord. n. 29038/2018).
6.a Nel caso di specie, rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio, è chiaramente emergente la dinamica del sinistro.
In primis, non risultano contestazioni sufficientemente specifiche da parte dei convenuti sulla dinamica del sinistro rappresentata dall'attore, ossia sul fatto che, in data
01.08.2019, alle ore 10:00 circa, nel mentre l'attore transitava in bicicletta presso la contrada Serralta di Spezzano Albanese, nell'imboccare una curva sinistrorsa, nei pressi del campo da tennis, veniva investito dal furgone Ford Transit tg DG059TS di proprietà della e condotto da , il quale, percorrendo la Controparte_2 Persona_1 strada nella stessa direzione di marcia della bici, nell'imboccare una curva, effettuando il sorpasso del velocipede urtava con lo specchietto laterale destro il ciclista all'altezza della spalla sinistra, causandone la caduta sull'asfalto.
Ebbene, la compagnia assicurativa si è limitata a dedurre genericamente la violazione dell'art. 143 del Codice della strada da parte del conducente della bici, allegando soltanto
4 una «condotta talmente improvvisa ed imprevedibile da costituire un ostacolo inevitabile sulla traiettoria di marcia del veicolo e tale da rendere ineluttabile l'investimento», non rappresentando, tuttavia, la propria ricostruzione fattuale dell'accaduto, dunque, in che cosa sarebbe consistita tale «condotta imprevedibile».
Parimenti, neanche la società cooperativa convenuta in qualità di proprietaria del veicolo ha proposto una ricostruzione della dinamica del sinistro alternativa a quella dell'attore.
Sul punto giova precisare che ovvio corollario dell'onere di contestazione è che la contestazione sia chiara e specifica, non essendo sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere l'attore a provare tutti i fatti costitutivi della domanda trascurando l'onere di contestazione tempestiva (cfr. Cass., Sez. III, sent. n. 19896/2015).
Al di là della emergente non contestazione specifica della dinamica del sinistro rappresentata dall'attore, è comunque consolidato il principio secondo cui la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un pedone (o, come nella specie, di un ciclista) è presunta a norma dell'art. 2054 co. 1 c.c. e può essere esclusa solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno ovvero quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l'incidente, da ciò derivando che questa situazione ricorra allorché sia provato che il pedone (o il ciclista) abbia compiuto un movimento talmente inatteso e repentino da non consentire al conducente del veicolo, data la imprevedibilità ed anormalità del movimento, di porre in atto una manovra che avrebbe potuto impedirne l'investimento (cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 9278/2017; Cass.,
Sez. III, sent. n. 3746/1971).
6.b Nella fattispecie in esame, la dinamica del sinistro prospettata dalla parte attrice ha trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi escussi.
Il teste , sentito all'udienza del 03.06.2024, ha confermato che: «il Controparte_4 furgone Transit ha investito il . Tanto posso riferire perché io ero con la Parte_1 mia autovettura insieme con il e mi trovavo dietro il furgone. Ho visto che Controparte_5 in fase di sorpasso il Transit con lo specchietto retrovisore ha toccato la spalla sinistra del
che è caduto [...] il furgone percorreva la medesima direzione di marcia della Pt_1 bici infatti come ho già detto il furgone superava la bici del [...] il è Pt_1 Pt_1 caduto con la parte destra del corpo sull'asfalto [...] insieme al ed al CP_5 conducente del Transit abbiamo soccorso il ». Pt_1
Concordemente, il teste , anch'egli sentito all'udienza del 03.06.2024, ha Controparte_5 dichiarato che: «io mi trovavo nell'autovettura insieme al dietro il Controparte_4
5 Transit. Ho visto che il Transit ha toccato con lo specchietto alla spalla di che è Pt_1 caduto. Dopo di che ci siamo fermati, insieme al conducente del Transit, per soccorrere il
[...] il furgone procedeva nella stessa direzione di marcia della bici;
il Pt_1 Pt_1
è caduto a terra con la parte destra del corpo;
[...] siamo stati noi con il conducente del
Transit ad aiutare e soccorrere ; preciso che io ho sentito che il diceva di Pt_1 Per_1 assumersi la responsabilità dell'accaduto».
Non resta, dunque, che l'affermazione della sussistenza dell'esclusiva responsabilità del conducente del furgone di proprietà della nella causazione del Controparte_2 sinistro in oggetto, da ciò conseguendo la condanna di quest'ultima, in solido con la società assicuratrice, al risarcimento dei danni subiti dall'attore in conseguenza dell'evento.
7 Passando all'esame della natura e dell'entità di tali danni, la C.T.U. medico-legale
(vedi relazione dello specialista Dott. ) ha riscontrato, all'esito dell'esame Per_3 obiettivo del , che: «… La lesione del legamento crociato anteriore si fa risalire Pt_1 alla caduta dalla bici causata da un trauma contusivo e distorsivo;
il piede destro, nella caduta dalla bici, con molta probabilità, è rimasto bloccato sul suolo mentre l'arto subiva un movimento di torsione da parte del corpo. La lesione del legamento crociato anteriore veniva evidenziata dalla RMN del 28/11/2019 del Servizio di Radiologia dell'Ospedale di
Cetraro, dal dott. , della di Per_4 Controparte_9 Controparte_10
Bologna del 30/01/2020 e dall'analisi clinica del dott. del 13/02/2020 per la Persona_5 positività del test del cassetto anteriore e dal dott. Specialista Persona_6 radiologo, in data 01/08/2020, su incarico della compagnia assicurativa».
Effettivamente, anche la relazione della visita medico-legale del dott. effettuata in Per_2 data 13.02.2020 su incarico della ha rilevato la sussistenza di «lesioni di lieve CP_3 entità IP biologica fino al 9%» precisando «per evidenza delle lesioni ai sensi del comma
3 quater dell'articolo 32 della legge 27/2012 e suo rapporto causale con l'evento traumatico riferito dalla parte limitatamente alla lesione contusiva del ginocchio dx e della spalla dx» (cfr. p. 8 doc. 3 del fascicolo della compagnia assicurativa convenuta).
Concordemente, la consulenza radiologica del 01.08.2020 effettuata dal dott. Pt_2 anch'essa incaricata dalla ha evidenziato la «rottura completa inveterata del CP_3 legamento crociato anteriore;
infatti quest'ultimo è anatomicamente del tutto assente per riassorbimento ischemico».
A nulla rilevano le osservazioni alla C.T.U. avanzate dal C.T.P. nominato dalla CP_3 dott. , secondo il quale il C.T.U. «non ha preso assolutamente in
[...] Per_2
6 considerazione la eventualità che la lesione del LCA, che non è assolutamente posta in discussione in quanto c'è, possa essere stata provocata da un trauma precedente e diverso dal trauma de quo».
Ebbene, il C.T.U. ha avuto modo di chiarire, come in atti, che: «La diagnosi di sospetta lesione del legamento crociato anteriore, nella immediatezza del trauma, è clinica;
una buona lettura della RMN permette di evidenziare le eventuali lesioni;
non sempre
l'emartro è tale da richiedere l'artrocentesi; se di modeste entità si attende che si assorba spontaneamente con il riposo e l'uso di farmaci FANS e crioterapia (borsa di ghiaccio).
La risonanza magnetica (RMN), senza l'esame clinico specialistico, non è in grado di consentire la diagnosi;
sono frequenti diagnosi di falsi positivi o falsi negativi su lesioni accertate clinicamente ed anche sottoposte ad esame artroscopico. Il referto del CTP radiologo nel quale evidenziava vecchie patologie e la rottura completa inveterata del legamento crociato anteriore, anatomicamente del tutto assente per riassorbimento ischemico nella gola intercondiloidea … lesione pregressa come minimo di sei sette mesi
…, è una interpretazione personale del CTP priva di qualsiasi riscontro clinico. L'esame clinico effettuato all'inizio delle operazioni peritali ha evidenziato la guarigione quasi completa della continuità del legamento crociato anteriore per assenza di segni clinici
(tono e la forza muscolare, la circonferenza del muscolo quadricipite, la mobilità attiva e passiva del ginocchio) risultavano comparabili con l'arto contro laterale sano, negativi risultavano il test del cassetto, il test di ... Per questo motivo si valutava la Pt_3 invalidità biologica al 5% ben diversa sarebbe stata la valutazione di una lesione completa del legamento crociato anteriore. Per quanto riguarda la contestazione che trattavasi di trauma contusivo e non distorsivo è verosimile che, nella caduta dalla bici, abbia subito sia l'uno che l'altro».
Tra l'altro, le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.P. della nelle proprie CP_3 osservazioni alla C.T.U. (secondo cui nella specie trattavasi di «trauma contusivo e non distorsivo» [p. 5]) risultano antitetiche rispetto a quanto appurato dalla consulenza radiologica citata dallo stesso C.T.P. a fondamento delle proprie contestazioni (secondo il dott. infatti, «si rileva qualche sfumato segno di edema intraspongioso che Pt_2 potrebbe essere relativo ad una distorsione del ginocchio avvenuta alcuni mesi prima, e quindi magari nella data del riferito infortunio» [p. 3]).
In altri termini, il C.T.P. della compagnia assicurativa ha sostenuto che «il meccanismo traumatico maggiormente responsabile della rottura del LCA è il trauma distorsivo del ginocchio [...]», ossia quello stesso trauma rilevato dalla consulenza radiologica del dott.
7 del 01.08.2020 e compatibile cronologicamente con la data del sinistro, secondo Pt_2 quanto precisato proprio da quest'ultimo.
Inoltre, la sintomatologia riferita dal paziente nel corso della visita medica condotta dal
C.T.U. («caratterizzata dal dolore alla pressione al livello della emirima interna ed esterna
e nella flessione massima passiva del ginocchio» [p. 7 relazione peritale del C.T.U.]) risulta coerente con quella confermata dalla prova testimoniale condotta nel corso del giudizio.
Allo stesso modo, sono da considerarsi irrilevanti le osservazioni alla C.T.U. proposte dal
C.T.P. dell'attore, secondo il quale «pur condividendo la valutazione del CTU in merito alla durata dell'ITT e ad dell'ITP, si invita il medesimo a considerare l'opportunità di procedere un equilibrato riconoscimento di un plus valutativo di 2-3 punti percentuali nella stima del danno biologico permanente, già espresso nella misura del 5%».
Risulta, difatti, altresì attendibile e condivisibile la risposta del C.T.U. a tali osservazioni, sulla base dell'esame clinico effettuato in sede di operazioni peritali del 29.11.2024.
8.a Ciò posto, il C.T.U. ha riscontrato che il ha riportato a causa del sinistro Pt_1 postumi permanenti relativi alla lesione del legamento crociato anteriore quantificabili in un danno biologico permanente del 5%, nonché in un periodo di inabilità temporanea totale o assoluta (I.T.T.) di gg. 30 e di inabilità temporanea parziale (I.T.P.) al 75% di gg.
40, al 50% di gg. 30 e al 25% di gg. 83.
Per quanto riguarda la liquidazione del danno biologico permanente nella misura del 5% la stessa è da effettuarsi sulla base delle tabelle ministeriali (d.m. Ministero Imprese e
Made in Italy del 18.07.2025 per il danno biologico da lesioni micropermanenti, fino a 9 punti di invalidità) di cui all'art. 139 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209).
Tenuto conto dell'età del danneggiato (nato il [...]) al tempo del sinistro
(01.08.2019), ossia 19 anni, il risarcimento del danno da invalidità permanente ammonta a € 6.900,35.
8.b Con riferimento al risarcimento del danno da inabilità temporanea, è da applicarsi l'indennità giornaliera di €.56,18 prevista dall'art. 139 cod. ass. priv. per le lesioni micropermanenti (così come, da ultimo, rideterminata dal d.m. 8 luglio 2025, in G.U.
31/07/2025, n. 176).
Conseguentemente, la liquidazione del danno da inabilità temporanea ‒ tenuto conto della quota riferibile al solo danno biologico e non anche al danno morale ‒ è pari a €.
(56,18 x 30 + 56,18 x 40 x 0,75 + 56,18 x 30 x 0,5 + 56,18 x 83 x 0,25) = €.5.379,24.
8
8.c Complessivamente, dunque, il danno non patrimoniale ammonta, all'attualità, all'importo di €. (6.900,35 + 5.379,24) = €.12.279,59.
9 La suddetta quantificazione non tiene conto del danno morale, in quanto non allegato dalla parte attrice e, comunque, indimostrato. Al riguardo giova richiamare il principio di diritto secondo cui << non esiste interdipendenza necessaria tra risarcibilità del danno morale e sussistenza del danno biologico permanente >> (Cass. n. 5820/2019, massima in Foro it., 2020, I, 345).
10 Con riferimento al danno patrimoniale, trovano supporto documentale e sono, dunque, da riconoscersi le spese mediche e diagnostiche nella misura complessiva di €
469,82, secondo quanto accertato anche dal C.T.U. [p. 8 C.T.U.].
Complessivamente, dunque, il danno patrimoniale e non patrimoniale, liquidato nell'interezza, ammonta all'importo di € 12.749,41.
Su tale importo, devalutato al tempo del sinistro (1.8.2019) e quindi pari a € 10.841,00 e annualmente rivalutato, maturano gli interessi legali dalla data del sinistro ad oggi. Di qui, un importo, comprensivo di interessi, pari a € 14.102,00.
11 Da tale importo deve essere detratta la somma già versata dalla compagnia assicurativa convenuta ante causam a fini transattivi, trattenuta dall'attore a titolo di acconto, pari a € 1.100,00, versato in data 11.9.2020. Tale importo, maggiorato di rivalutazione e interessi ad oggi, ammonta a € 1.431,00.
Quindi il risarcimento netto spettante oggi all'attore ammonta a € (14.102,00 - 1.431,00)
- € 12.671,00.
13 Le spese di lite si liquidano come in dispositivo e seguono la soccombenza.
Le spese della CTU espletata, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e disattesa ogni altra domanda ed Controparte_2 eccezione, così dispone:
a) ACCOGLIE, parzialmente, la domanda attorea e, pertanto, condanna le parti convenute al pagamento, in solido, della somma di € 12.671,00, oltre gli interessi legali maturandi sul detto importo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
9 b) CONDANNA le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite del presente giudizio, che si quantificano in € 565,00, per esborsi ed in € 4.000,00 (quattromila) per compenso d'avvocato, oltre 15 % per spese generali come per legge, nonché i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore dell'avv. TA MO e dell'avv. Sergio G. MO per dichiarato anticipo;
c) PONE definitivamente a carico delle parti convenute, in solido, le spese di C.T.U.
Così deciso in Castrovillari, in data 26/11/2025
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Stefano Lombardo, addetto all'Ufficio per il processo.
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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