Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00396/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00653/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 653 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giulia Liliana Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del verbale BL/S n. -OMISSIS- del-OMISSIS-, notificato in pari data, emesso dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di -OMISSIS- con il quale il ricorrente è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato da collocare in congedo assoluto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il dott. ND ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, quale sottufficiale dell’Aeronautica militare impiegato come autista presso il -OMISSIS-, dopo essere rientrato in servizio il giorno 1° maggio 2022, ha ricevuto (via posta elettronica) l’ordine dal Capo Servizio di sottoporsi a visita medica secondo le previsioni della direttiva per il mantenimento, l’aggiornamento ed il controllo dell’efficienza psicofisica ed operativa del personale militare (SMA-Ord-034).
Sottoposto a visita nel mese di giugno 2022, è stato collocato in esenzione temporanea dalla guida ed è stato inviato a visita presso l’Istituto di Medico Legale di -OMISSIS- (IMAS).
Detta visita, effettuata in data 15 luglio 2022, ha consentito di riscontrare un livello alterato dei -OMISSIS- in conseguenza del quale la Commissione medica, ritenendo che il ricorrente non fosse idoneo al servizio per sessanta giorni, ha fissato un nuovo controllo prima del quale lo stesso avrebbe dovuto eseguire una visita -OMISSIS- per produrre il relativo referto.
In data 6 ottobre 2022, il ricorrente è tornato al predetto Istituto di -OMISSIS- per attestare la sua idoneità al servizio producendo il referto degli esami ai quali si era sottoposto; nella circostanza, gli è stato chiesto di sottoporsi anche ad una visita -OMISSIS-.
L’IMAS – dopo avere rilasciato al ricorrente due referti (il primo “ad uso esclusivo dell’interessato” nel quale veniva consigliata una visita -OMISSIS- ( -OMISSIS- ossia -OMISSIS-), il secondo indirizzato all’infermeria ove non veniva fatta alcuna menzione di tale visita) – ha comunque rilevato la temporanea inidoneità al servizio del ricorrente per trenta giorni e ha disposto l’invio dello stesso militare a visita presso la Commissione Medico Ospedaliera di -OMISSIS-.
In data 5 dicembre 2022, il ricorrente si è recato presso la suddetta Commissione al fine di essere reso idoneo sul presupposto dell’avvenuto rientro dei -OMISSIS-.
Tuttavia, in ragione del referto ad uso “esclusivo dell’interessato”, nel quale era stata consigliata la visita -OMISSIS-, la Commissione ha giudicato il ricorrente non per la patologia per la quale era stata chiesta la visita (ovvero -OMISSIS-) ma ha dirottato le indagini sulla presunta nuova patologia (ovvero quella connessa a problematiche di tipo -OMISSIS-) prescrivendo una visita -OMISSIS- e un’ulteriore visita -OMISSIS-; in tale contesto, il ricorrente è stato ritenuto temporaneamente non idoneo al servizio per altri sessanta giorni.
Effettuati gli esami richiesti, al ricorrente è stata diagnosticata una forma di -OMISSIS- la quale, a detta del medesimo, si sarebbe ridotta ad uno stato -OMISSIS- del tutto normale mediante l’utilizzo di -OMISSIS- per mezzo di un dispositivo medico (-OMISSIS-.
2. In data 21 marzo 2023, il ricorrente è tornato davanti alla Commissione che ha chiesto il monitoraggio di un mese tramite il dispositivo medico sopra citato (il c.d. -OMISSIS- – -OMISSIS- ).
In data 27 giugno 2023, dopo aver utilizzato per un mese il dispositivo in parola, il ricorrente ha prodotto alla Commissione la documentazione medica volta ad attestare gli effetti positivi della terapia di -OMISSIS-. Nello specifico, il referto esibito evidenziava che “ la -OMISSIS- [risultava] efficace nel risolvere gli -OMISSIS- ”.
In tale sede, tuttavia, non sarebbe stato espresso nessun giudizio in merito agli esami effettuati relativi alla patologia -OMISSIS- ma sarebbe stata rilevata una nuova patologia la quale, a sua volta, avrebbe portato a chiedere un’ulteriore visita -OMISSIS- e una visita da un -OMISSIS-.
Il ricorrente, dopo avere presentato il c.d. ricorso in seconda istanza avverso il verbale della succitata visita, in data 28 agosto 2023, è stato convocato presso l’infermeria presidiaria di -OMISSIS-; quivi la Commissione ha preso atto della documentazione acquisita rimettendo il giudizio alla Commissione di Roma.
In data 10 ottobre 2023, la Commissione Medica di Roma, sulla base della storia clinica del ricorrente, l’ha collocato in temporanea non idoneità per ulteriori sessanta giorni.
In data 12 dicembre 2023, il ricorrente, dopo aver effettuato sia una visita -OMISSIS- sia una visita nutrizionistica, è tornato davanti alla Commissione di -OMISSIS- che ha prescritto l’iter -OMISSIS-.
Il ricorrente ha effettuato una nuova -OMISSIS- – ossia un esame diagnostico per i -OMISSIS- – dal quale risultava un miglioramento dello stato del disturbo da “grave” a “severo”; in particolare, nel confermare la patologia -OMISSIS-, la stessa è stata ritenuta risolvibile completamente con l’utilizzo del dispositivo -OMISSIS-.
3. In data-OMISSIS-, il ricorrente si è recato davanti alla Commissione di -OMISSIS- dove ha rinunciato ai giorni di aspettativa rimanenti (pari a 124) al fine di evitare ulteriori giudizi di inidoneità temporanee e di ricevere un giudizio definitivo.
In pari data, è stato giudicato “ non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato da collocare in congedo assoluto ”.
4. Avverso quest’ultima determinazione, il ricorrente è insorto, con atto introduttivo ritualmente notificato e depositato, affidato a un unico motivo così rubricato: “ illegittimità del verbale bl/s n. -OMISSIS- – violazione del decreto legislativo n. 66/2010 – eccesso di potere per errore nei presupposti – eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità –violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa – illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta ”.
In particolare, il ricorrente ha osservato come l’atto che ha determinato il suo collocamento in congedo assoluto sia stato assunto sulla base della patologia “ -OMISSIS- di grado severo ”.
A suo avviso, essendo l’-OMISSIS- un disturbo che si risolve da sé nell’arco di qualche giorno mediante l’utilizzo di un apposito dispositivo medico e, pertanto, non incidente sulla vita professionale dei soggetti che ne sono affetti, l’operato dell’amministrazione sarebbe stato irragionevole e illegittimo.
Al riguardo, il ricorrente ha inoltre sottolineato il contrasto del provvedimento impugnato con il principio comunitario di buona amministrazione sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea recepito nella legislazione italiana e applicato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. IV, n. 3536/2008; Cons. Stato, sez. VI, n. 2135/2015).
5. Il Ministero della Difesa, pur evocato, non si è costituito in giudizio.
6. All’udienza pubblica del 5 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
In via generale, deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “[…] la delibazione della commissione medica ospedaliera costituisce espressione di un apprezzamento tecnico-discrezionale non sindacabile dal giudice amministrativo, se non per manifesta abnormità e che, comunque, non è sostituibile con valutazioni espresse da sanitari civili (cfr. CdS, IV, 28 novembre 2012, n. 6030; 15 luglio 2011, n. 4307) ” (Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2020, n. 4399).
Nel caso in esame, il verbale gravato è così strutturato: (i) nella sezione intitolata “ Dati IC ”, riporta in dettaglio le informazioni raccolte dalla Commissione sulla storia clinica e personale del ricorrente, utili per formulare una diagnosi e valutare il suo stato di salute; (ii) nella sezione intitolata “ Esame obiettivo e accertamenti clinici strumentali ”, dà conto delle condizioni fisiche e di alcuni dati antropometrici del paziente elencando la documentazione sanitaria allegata; (iii) nella sezione “ Giudizio Diagnostico ”, dopo avere riepilogato le patologie riscontrate – (a) -OMISSIS-; (b) -OMISSIS-; (c) -OMISSIS- di grado severo – nonché avere statuito l’inidoneità permanente al servizio militare incondizionato del sottufficiale, svolge alcune brevi ma significative osservazioni.
Queste ultime costituiscono l’apparato motivazionale del provvedimento e risultano articolate in modo coerente e logico rispetto alle premesse costituite dagli elementi illustrati nelle sezioni precedenti. Ivi, infatti, può leggersi che “ la commissione ha emesso un giudizio di permanente non idoneità al s.m.i. considerata la diagnosi formulata alla lettera "c". Tale provvedimento si ritiene necessario nonostante non sia ancora trascorsa tutta l’aspettativa fruibile, tenuto conto della storia clinica caratterizzata da numerose assenze per malattia e da recidive della malattia stessa, dalle risultanze delle visite specialistiche -OMISSIS- esibite dall’interessato. La natura della patologia e l’utilizzo della -OMISSIS- in terapia, unitamente alla presenza di comorbidità in andamento oramai cronico, non consentono più un giudizio di idoneità all’uso delle armi e di idoneità militare. Per quanto sopra specificato e considerato che l’utilizzo della -OMISSIS- è compatibile con quella che si presume essere un’attività semplice e non stressante si è del parere che egli possa eventualmente svolgere attività quale civile in ambito del Ministero difesa”.
Sotto altra angolazione, la ragionevolezza dell’azione amministrativa – così come la piena adesione al principio eurounitario di buona amministrazione, asseritamente violato secondo la prospettazione del ricorrente – si evince anche da quanto richiesto dal medico di fiducia del militare presente in occasione della riunione della Commissione Medica Ospedaliera (verbalizzato nella sezione intitolata “ Accertamento sanitario” ). Tale medico, infatti, dopo avere domandato “ alla commissione di poter valutare l’idoneità al servizio militare con un incarico temporaneo tecnico-amministrativo per mesi 6 ”, ha espressamente avanzato, in via subordinata, “ considerata la patologia ed il lungo periodo di temporanea non idoneità ”, la richiesta della “concessione di un provvedimento di permanente non idoneità ” .
In estrema sintesi, pertanto, il verbale oggetto di impugnazione, per come formulato, non presenta alcuna manifesta abnormità e non risulta suscettibile di alcun sindacato giurisdizionale.
2. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere respinto.
3. La peculiarità della vicenda determina la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ZI AI, Presidente
EL BA, Primo Referendario
ND ZO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND ZO | ZI AI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.