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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 07/01/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 121/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
RD OS, OR
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 284/2024 depositato il 17/01/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10265/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
13 e pubblicata il 01/08/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219030110029 IRPEF
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si rimettono agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva appello nei confronti della sentenza n. 10265/2023 emessa dalla Corte di Giustizia di primo grado di Roma il 04/07/2023 nella parte in cui aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l'atto di intimazione n. 09720219030110029 limitatamente alla cartella n.
09720140056252664.
A fondamento del gravame l'Agenzia deduceva l'erroneità di tale valutazione del giudice di primo grado poiché, a differenza di quanto affermato dalla stessa, era stato dimostrato l'invio della raccomandata informativa a seguito dell'avvenuto deposito presso la casa Comunale della predetta cartella di pagamento.
Il contribuente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
L'Agenzia dell'Entrate si costituiva in giudizio evidenziando la propria estraneità alla controversia e chiedendo ad ogni modo l'accoglimento dell'appello.
La causa era decisa all'udienza del 15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto, poiché, almeno nel presente grado di giudizio, l'Agenzia delle Entrate
Riscossione ha provato l'invio e la rituale ricezione dell'avviso di ricevimento n. 68908318720-0 relativo alla cartella di pagamento n. 09720140056252664.
D'altra parte, l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione applicabile ratione temporis, consente di produrre documenti nuovi in appello nel processo tributario.
La circostanza, tuttavia, che non vi sia prova, a differenza di quanto indicato nella sentenza appellata, della produzione del predetto avviso di ricevimento nel giudizio di primo grado, comporta l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie l'appello;
compensa tra le parti le spese del grado.
Roma, 15 dicembre 2025
Il Cons. Est. Il Pres. dott.ssa Nominativo_1 dott. Silverio Tafuro
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
RD OS, OR
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 284/2024 depositato il 17/01/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10265/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
13 e pubblicata il 01/08/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219030110029 IRPEF
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si rimettono agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva appello nei confronti della sentenza n. 10265/2023 emessa dalla Corte di Giustizia di primo grado di Roma il 04/07/2023 nella parte in cui aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l'atto di intimazione n. 09720219030110029 limitatamente alla cartella n.
09720140056252664.
A fondamento del gravame l'Agenzia deduceva l'erroneità di tale valutazione del giudice di primo grado poiché, a differenza di quanto affermato dalla stessa, era stato dimostrato l'invio della raccomandata informativa a seguito dell'avvenuto deposito presso la casa Comunale della predetta cartella di pagamento.
Il contribuente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
L'Agenzia dell'Entrate si costituiva in giudizio evidenziando la propria estraneità alla controversia e chiedendo ad ogni modo l'accoglimento dell'appello.
La causa era decisa all'udienza del 15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto, poiché, almeno nel presente grado di giudizio, l'Agenzia delle Entrate
Riscossione ha provato l'invio e la rituale ricezione dell'avviso di ricevimento n. 68908318720-0 relativo alla cartella di pagamento n. 09720140056252664.
D'altra parte, l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione applicabile ratione temporis, consente di produrre documenti nuovi in appello nel processo tributario.
La circostanza, tuttavia, che non vi sia prova, a differenza di quanto indicato nella sentenza appellata, della produzione del predetto avviso di ricevimento nel giudizio di primo grado, comporta l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie l'appello;
compensa tra le parti le spese del grado.
Roma, 15 dicembre 2025
Il Cons. Est. Il Pres. dott.ssa Nominativo_1 dott. Silverio Tafuro