Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2188 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02188/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01131/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1131 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco De Sensi, Antonio Carlei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto N. -OMISSIS- con cui il Capo della Polizia ha decretato l'inflizione a-OMISSIS- della sanzione disciplinare della sospensione del servizio per la durata di mesi quattro a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica, la decurtazione del computo dell'anzianità di un periodo pari a quattro mesi e l'assunzione nel posto del ruolo del personale dopo l'Assistente Capo -OMISSIS-(ivi erroneamente indicato in -OMISSIS-) notificato il -OMISSIS-;
- della Deliberazione del-OMISSIS-con cui il -OMISSIS-ha proposto la su irrogata sanzione, notificata il -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, precedente, successivo o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. OV CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti indicati in epigrafe e se ne domanda l’annullamento.
La questione, per l’essenza, verte sulla legittimità o meno del decreto a mezzo del quale il ricorrente è stato sospeso dal servizio per mesi quattro.
Il primo motivo di doglianza attiene alla denunziata violazione della legge e dei pertinenti principi di diritto con particolare riferimento agli art. 11 e 12 DPR 737/1981, ed agli artt. 103, 110, 111 e 117 DPR 3/1957, nonché all’art. 55-bis D.L.vo 165/2001, all’art. 2 L. 241/1990 ed al principio di legittimo affidamento; viene inoltre dedotto eccesso di potere per sviamento, in quanto i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi perché emanati oltre i termini procedimentali previsti ex lege .
La seconda censura afferisce invece alla violazione di legge e di principi di diritto con particolare riferimento agli art. 3, 97 e 113 Cost., agli artt. 1, 4 e 6 DPR 737/1981, all’art. 2 L. 241/1990 e ai principi di uguaglianza, dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti e del ne bis in idem; si evidenzia inoltre travisamento dei fatti ed eccesso di potere per sviamento; in particolare si sostiene che i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per difetto di prova e perché emessi in difetto del potere sanzionatorio.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio e, con memoria, documenti e relazioni, ha domandato il respingimento del ricorso.
In sede cautelare la domanda di tutela interinale è stata respinta.
All’udienza indicata in epigrafe, dopo deposito di ulteriore memoria da parte del ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e pertanto va respinto.
La parte ricorrente, nella propria qualità di Assistente Capo della Polizia di Stato, ha proposto ricorso avverso il provvedimento disciplinare con il quale l’Amministrazione ha disposto la sospensione dal servizio per la durata di quattro mesi, con decorrenza dal giorno successivo alla notifica dell’atto, nonché la decurtazione dell’anzianità di servizio per un periodo corrispondente a quattro mesi e il conseguente arretramento nel ruolo, mediante collocazione in posizione successiva rispetto all’Assistente Capo -OMISSIS-.
Il suddetto provvedimento trae origine dalla contestazione disciplinare concernente la redazione di una relazione di servizio ritenuta falsa, risalente all’anno 2012, vicenda per la quale il ricorrente era stato altresì coinvolto in un procedimento penale, definito con sentenza del Tribunale di -OMISSIS-dichiarativa dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Avverso tale determinazione l’interessato ha dedotto plurimi profili di illegittimità, lamentando, in particolare, la violazione dei termini di avvio e di conclusione del procedimento disciplinare, nonché un difetto di motivazione, ritenuta illogica e contraddittoria, poiché, pur qualificando il fatto come “non grave”, l’Amministrazione avrebbe irrogato una sanzione di particolare severità. Il provvedimento sarebbe, inoltre, irragionevole e carente di adeguata giustificazione, in quanto fondato sull’asserita assenza di prove a discarico, laddove, secondo la prospettazione difensiva, gli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria disciplinare si risolverebbero in meri indizi, non sufficientemente univoci. È stata altresì dedotta la sproporzione del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo al fatto che al collega ritenuto corresponsabile della medesima condotta sarebbe stata applicata la sola sanzione della sospensione dal servizio per la durata di un mese.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del ricorso, ritenendo infondate tutte le censure articolate dalla parte ricorrente.
Il ricorso non può trovare accoglimento, per le seguenti considerazioni.
In primo luogo, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Tribunale, secondo cui, nei procedimenti diretti all’applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti del personale della Polizia di Stato, il termine per la contestazione degli addebiti previsto dall’art. 12 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 ha natura ordinatoria e non perentoria, con la conseguenza che il suo eventuale superamento non determina, di per sé, l’illegittimità del procedimento disciplinare (cfr. T.A.R. Catanzaro, sez. I, 15 giugno 2021, n. 1231; sostanzialmente nello stesso senso Cons. Stato, sez. II, 3 giugno 2024, n. 5307).
In secondo luogo, deve osservarsi che il ricorrente non ha fornito idonea prova in ordine alla pretesa conoscenza, da parte dell’Amministrazione, del procedimento penale sin dall’anno 2012.
In terzo luogo, non può ricondursi l’asserita tardività dell’azione disciplinare alla circostanza che la stessa non sia stata esercitata quando il procedimento penale pendeva nella fase delle indagini preliminari o nel lasso di tempo di 77 giorni intercorrente tra l’acquisizione della notizia dell’esistenza del procedimento penale da parte dell’Amministrazione (-OMISSIS-) e la successiva assunzione, da parte dell’odierno istante, della qualità di imputato (-OMISSIS-).
Deve infatti applicarsi il principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui il dies a quo va individuato nel momento in cui l’Amministrazione acquisisce la piena conoscenza dei fatti.
Nel caso in esame la sentenza che accerta i fatti è divenuta irrevocabile in data 6 settembre 2020 e il procedimento disciplinare è stato avviato, con la notifica della contestazione degli addebiti, in data 22 ottobre 2020. Pertanto è stata rispettata la normativa di riferimento ( i.a . Cons. Stato, sez. II, 3 giugno 2024, n. 5307, ivi citata ulteriore giurisprudenza).
In quarto luogo, quanto al profilo motivazionale, di cui precipuamente al secondo motivo di ricorso, il provvedimento impugnato risulta adeguatamente sorretto da un apparato argomentativo coerente, fondato sugli esiti dell’attività istruttoria espletata e sulla valutazione della gravità dei fatti accertati. La circostanza, valorizzata dal ricorrente, secondo cui l’Amministrazione avrebbe riconosciuto una portata solo relativamente negativa della condotta, non depone nel senso dell’illegittimità dell’atto, avendo anzi costituito il presupposto per escludere l’applicazione della più grave sanzione della destituzione. Deve, infatti, ribadirsi il principio secondo cui la valutazione dei fatti contestati a un appartenente all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ai fini della loro rilevanza disciplinare e della conseguente determinazione della sanzione, rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo unicamente nei casi di manifesta irrazionalità, illogicità o evidente sproporzione, evenienze che non risultano ravvisabili nel caso di specie (cfr. i.a. T.A.R. Catanzaro, sez. I, 15 giugno 2021, n. 1231; sostanzialmente nello stesso senso Cons. Stato, sez. II, 3 giugno 2024, n. 5307, ivi citata ulteriore giurisprudenza).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, non emergendo profili di illegittimità che inficino la validità del provvedimento disciplinare impugnato.
Le spese di lite possono essere compensate, fermo quanto già disposto in sede cautelare, atteso il limitato impegno difensivo dell’Amministrazione successivamente a detta fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO OR, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
OV CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV CA | VO OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.