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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 841/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
MAFFEI ANGELICA, RE
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4374/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250030718308005 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 535/2026 depositato il
20/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli scritti chiedendo l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio
Resistente/Appellato: si riporta alla memoria chiedendo il rigetto delle spese e si oppone alla richiesta della condanna alle spese da parte del difensore del ricorrente precisando di aver agito nei tempi consoni all'esame della pratica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.a Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n.02820250030718308005 notificata dall'ADER il 6.7.2025 originata dall'avviso di accertamento TF7030100924/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Caserta , notificato impersonalmente e collettivamente agli eredi del defunto Nominativo_1 padre della ricorrente , per IRPEF anno 2018.
Deduce che la sesta sezione di questa Corte con sentenza n.3601/2025, depositata il 29.7.2025 , ha accolto il ricorso proposto e per l'effetto ha annullato l'avviso di accertamento , presupposto dell'atto impugnato. Precisa altresì di aver rinunciato all'eredità con atto dinanzi al Notaio Nominativo_2 Nominativo_2 del 3-4 febbraio 2025 e di aver presentato istanza di autotutela che non ha avuto esito alcuno.
Deduce quindi la carenza di legittimazione passiva nei confronti dei debiti del defunto genitore.
L'Agenzia delle Entrate ritualmente costituitasi, chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese, avendo provveduto all'annullamento dell'importo sotteso alla cartella di pagamento , come documentato agli atti del fascicolo processuale telematico .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte pertanto ai sensi dell'art.46 del DLGS n.546/92 dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere . Le spese vengono compensate in quanto al momento della formazione del ruolo e della notifica della cartella di pagamento , l'atto prodromico non era stato ancora annullato da questa Corte di Giustizia.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
MAFFEI ANGELICA, RE
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4374/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250030718308005 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 535/2026 depositato il
20/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli scritti chiedendo l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio
Resistente/Appellato: si riporta alla memoria chiedendo il rigetto delle spese e si oppone alla richiesta della condanna alle spese da parte del difensore del ricorrente precisando di aver agito nei tempi consoni all'esame della pratica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.a Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n.02820250030718308005 notificata dall'ADER il 6.7.2025 originata dall'avviso di accertamento TF7030100924/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Caserta , notificato impersonalmente e collettivamente agli eredi del defunto Nominativo_1 padre della ricorrente , per IRPEF anno 2018.
Deduce che la sesta sezione di questa Corte con sentenza n.3601/2025, depositata il 29.7.2025 , ha accolto il ricorso proposto e per l'effetto ha annullato l'avviso di accertamento , presupposto dell'atto impugnato. Precisa altresì di aver rinunciato all'eredità con atto dinanzi al Notaio Nominativo_2 Nominativo_2 del 3-4 febbraio 2025 e di aver presentato istanza di autotutela che non ha avuto esito alcuno.
Deduce quindi la carenza di legittimazione passiva nei confronti dei debiti del defunto genitore.
L'Agenzia delle Entrate ritualmente costituitasi, chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese, avendo provveduto all'annullamento dell'importo sotteso alla cartella di pagamento , come documentato agli atti del fascicolo processuale telematico .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte pertanto ai sensi dell'art.46 del DLGS n.546/92 dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere . Le spese vengono compensate in quanto al momento della formazione del ruolo e della notifica della cartella di pagamento , l'atto prodromico non era stato ancora annullato da questa Corte di Giustizia.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.