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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/12/2025, n. 3262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3262 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 639/2025 r.g.,
decisa nell'udienza del 9.12.2025, promossa da
, con gli avv.ti Francesco Luigi de Cesare e Caterina Parte_1
Servedio;
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indennità di accompagnamento.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 22.1.2025, chiedeva condannarsi Parte_1
l' a corrispondere l'indennità di accompagnamento ex art. 1 co. 2 lett. CP_1
b) l. 508/1988.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
L'istante, già titolare di pensione e indennità speciale quale cieco civile parziale, ai sensi rispettivamente degli artt.
7-8 l. 10.2.1962 n. 66 e dell'art. 3 co. 1 l. 21.11.1988 n. 508, ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., omologato con decreto emesso da questo tribunale in data 27.9.2024, sulla base della relazione depositata dal consulente tecnico medico-legale di ufficio.
Questi, dopo avere precisato che il ricorrente era affetto da cardiopatia ipertensiva ischemica in seconda classe Nyha, diabete mellito, ipoacusia,
deficit visivo e diverticolosi del colon, ha affermato che “sussistono le
condizioni sanitarie che danno diritto a percepire l'indennità di
accompagnamento, con particolare riferimento alle condizioni visive”.
Nel caso in esame, pertanto, il deficit visivo ha concorso, peraltro in misura prevalente rispetto alle altre patologie riscontrate, alla integrazione del requisito sanitario prescritto per la concessione della indennità di accompagnamento prevista dall'art. 1 co. 2 lett. b) l.
21.11.1988 n. 508 in favore dei “cittadini nei cui confronti sia stata
accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si
trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
2 Ebbene, proprio nella ipotesi qui pacificamente ricorrente, in cui cioè il deficit visivo concorra a determinare le condizioni sanitarie che danno diritto alla indennità di accompagnamento, questa non è cumulabile con le prestazioni per i ciechi civili parziali.
Tale principio è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità proprio nella pronuncia indirettamente richiamata nelle note conclusive del ricorrente, ove si legge quanto segue: “Questa Corte (Cass. sez. lavoro
28.9.2017 n. 22728) ha già affermato che il mantenimento della indennità
speciale per i ciechi parziali contemporaneamente alla percezione della
indennità di accompagnamento finirebbe per risolversi in una indebita
duplicazione di prestazioni per uno stesso evento invalidante allorquando
la medesima malattia dell'apparato visivo sia stata valutata ai fini del
riconoscimento di entrambe le prestazioni. A fondamento di tale principio,
vi è la considerazione che la l. 31.12.1991 n. 429, art. 2 – che ha ammesso
il cumulo delle indennità di cui alla l. 21.11.1988 n. 508, art. 1, co. 2, lett.
a) e b) (indennità di accompagnamento ed accompagnamento ciechi) e di
cui alla l. 21.11.1988 n. 508, art. 4 (indennità di comunicazione in favore
dei sordi perlinguali) – è espressione di un principio generale, secondo cui è
condizione del cumulo delle indennità assistenziali il fatto che la persona
assistita sia affetta da più minorazioni e che tali minorazioni diano titolo
ad una delle indennità considerate singolarmente. Su questo principio non
incide, contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti in memoria, la
sentenza della Corte costituzionale n. 346/1989, con la quale è stata
dichiarata la illegittimità delle norme (l. 187/1980, art. 1 e l. 118/1971, art.
2 co. 4) che escludevano la valutazione della cecità parziale ai fini della
3 integrazione della inabilità totale che dà diritto alla indennità di
accompagnamento ma non si è affrontata la diversa questione del cumulo
delle indennità. Nella fattispecie di causa è pacifico che la indennità di
accompagnamento sia stata riconosciuta anche sulla base del deficit visivo
– seppure concorrente con altre patologie – laddove è condizione per il
cumulo il fatto che la cecità parziale posta a base della speciale indennità
non concorra (anche) alla integrazione del requisito sanitario del
godimento della indennità di accompagnamento”: cfr. Cass. 11.9.2018 n.
22126.
Resta a questo punto da evidenziare che l'istante non ha esercitato il diritto di opzione tra le prestazioni incumulabili, insistendo anzi anche nel presente giudizio per la concessione della indennità di accompagnamento in aggiunta alla pensione e alla indennità speciale per i ciechi parziali già in godimento.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 9.12.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 639/2025 r.g.,
decisa nell'udienza del 9.12.2025, promossa da
, con gli avv.ti Francesco Luigi de Cesare e Caterina Parte_1
Servedio;
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indennità di accompagnamento.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 22.1.2025, chiedeva condannarsi Parte_1
l' a corrispondere l'indennità di accompagnamento ex art. 1 co. 2 lett. CP_1
b) l. 508/1988.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
L'istante, già titolare di pensione e indennità speciale quale cieco civile parziale, ai sensi rispettivamente degli artt.
7-8 l. 10.2.1962 n. 66 e dell'art. 3 co. 1 l. 21.11.1988 n. 508, ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., omologato con decreto emesso da questo tribunale in data 27.9.2024, sulla base della relazione depositata dal consulente tecnico medico-legale di ufficio.
Questi, dopo avere precisato che il ricorrente era affetto da cardiopatia ipertensiva ischemica in seconda classe Nyha, diabete mellito, ipoacusia,
deficit visivo e diverticolosi del colon, ha affermato che “sussistono le
condizioni sanitarie che danno diritto a percepire l'indennità di
accompagnamento, con particolare riferimento alle condizioni visive”.
Nel caso in esame, pertanto, il deficit visivo ha concorso, peraltro in misura prevalente rispetto alle altre patologie riscontrate, alla integrazione del requisito sanitario prescritto per la concessione della indennità di accompagnamento prevista dall'art. 1 co. 2 lett. b) l.
21.11.1988 n. 508 in favore dei “cittadini nei cui confronti sia stata
accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si
trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
2 Ebbene, proprio nella ipotesi qui pacificamente ricorrente, in cui cioè il deficit visivo concorra a determinare le condizioni sanitarie che danno diritto alla indennità di accompagnamento, questa non è cumulabile con le prestazioni per i ciechi civili parziali.
Tale principio è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità proprio nella pronuncia indirettamente richiamata nelle note conclusive del ricorrente, ove si legge quanto segue: “Questa Corte (Cass. sez. lavoro
28.9.2017 n. 22728) ha già affermato che il mantenimento della indennità
speciale per i ciechi parziali contemporaneamente alla percezione della
indennità di accompagnamento finirebbe per risolversi in una indebita
duplicazione di prestazioni per uno stesso evento invalidante allorquando
la medesima malattia dell'apparato visivo sia stata valutata ai fini del
riconoscimento di entrambe le prestazioni. A fondamento di tale principio,
vi è la considerazione che la l. 31.12.1991 n. 429, art. 2 – che ha ammesso
il cumulo delle indennità di cui alla l. 21.11.1988 n. 508, art. 1, co. 2, lett.
a) e b) (indennità di accompagnamento ed accompagnamento ciechi) e di
cui alla l. 21.11.1988 n. 508, art. 4 (indennità di comunicazione in favore
dei sordi perlinguali) – è espressione di un principio generale, secondo cui è
condizione del cumulo delle indennità assistenziali il fatto che la persona
assistita sia affetta da più minorazioni e che tali minorazioni diano titolo
ad una delle indennità considerate singolarmente. Su questo principio non
incide, contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti in memoria, la
sentenza della Corte costituzionale n. 346/1989, con la quale è stata
dichiarata la illegittimità delle norme (l. 187/1980, art. 1 e l. 118/1971, art.
2 co. 4) che escludevano la valutazione della cecità parziale ai fini della
3 integrazione della inabilità totale che dà diritto alla indennità di
accompagnamento ma non si è affrontata la diversa questione del cumulo
delle indennità. Nella fattispecie di causa è pacifico che la indennità di
accompagnamento sia stata riconosciuta anche sulla base del deficit visivo
– seppure concorrente con altre patologie – laddove è condizione per il
cumulo il fatto che la cecità parziale posta a base della speciale indennità
non concorra (anche) alla integrazione del requisito sanitario del
godimento della indennità di accompagnamento”: cfr. Cass. 11.9.2018 n.
22126.
Resta a questo punto da evidenziare che l'istante non ha esercitato il diritto di opzione tra le prestazioni incumulabili, insistendo anzi anche nel presente giudizio per la concessione della indennità di accompagnamento in aggiunta alla pensione e alla indennità speciale per i ciechi parziali già in godimento.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 9.12.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
4