TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/12/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
(introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 22 dicembre 2025, ore 08:31 – ha pronunciato in pari data, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 879/2023, del Ruolo Generale Affari COenziosi, pendente
T R A
(C.F.: , Parte_1 C.F._1
che agisce in proprio e nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell' associazione “ COroparte_1
” (P.Iva: )
[...] P.IVA_1
rappresentate e difese dall'Avv. Salvatore Buttiglieri ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito nel Viale Sicilia n. 126;
- ricorrente -
E pag. 1 di 24 COroparte_2
, in persona dell'Assessore pro tempore (C.F.
[...]
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_2
di presso i cui uffici, siti in via Libertà n. 174 è domiciliato;
CP_2
-resistente - avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. legge
689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Così come esaustivamente riassunto nella comparsa di costituzione CO ritualmente depositata dall' di , la vicenda storica per cui è CP_2
causa può essere così sintetizzata: << (…) In data 5 aprile 2018, i militari del
Guardia di Finanza - Gruppo di –nell'ambito dell'esecuzione dell'attività CP_2
finalizzata all'accertamento della sussistenza , in capo all'associazione dei requisiti formali e sostanziali per il godimento delle agevolazioni fiscali in favore degli enti e per le Onlus, in relazione al periodo 1/1/2013 -5/4/2018 provvedevano ad effettuare un primo accesso ispettivo presso il luogo di esercizio dell'associazione sita in CP_2
Via Peralta.
In tale occasione venivano acquisite n. 4 dichiarazioni e precisamente dei Sigg.ri: 1-
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Con lo stesso verbale di primo accesso ispettivo venivano chiesti: Libro giornale e libri mastro, registri I.V.A. e fatture commerciali, documentazione rimborso spese dei volontari e libri sociali.
Le attività ispettive cosi come affermato dalla stessa ricorrente proseguivano nelle seguenti date: 13/04/2018, -11/07/2017/,- 26/07/2018, -11/09/2018 e terminavano in data 01/10/2018.
pag. 2 di 24 In data 02/10/2018 i militari della Guardia di finanza notificavano alla Sig.ra
nella qualità di Presidente e responsabile legale dell'associazione, il Verbale Pt_1
Unico di Accertamento e Notificazione CL 102p.v. 3 del 2/10/2018 contenente la diffida ex art. 13 D. Lgs. n. 124/04 e l'illecito amministrativo nr. 21/0009, redatto ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. N. 124/04, per la seguente violazione di legge art. 3 comma 3 del D.L.22 febbraio 2002 n. 12 , convertito in Legge 23/04/2002 n.73 ,cosi' come sostituito dall'art. 22 comma 1, del D. Lgs n. 151/15 per avere impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato.
La violazione ha riguardato n. 17 lavoratori per l'anno 2013, n.14 per l'anno 2014, n.
16 lavoratori per l'anno 2015, n.18 lavoratori per l'anno 2016, n. 22 lavoratori per
l'anno 2017 e n. 15 lavoratori per l'anno 2018.
In data 13/12/2018 con nota prot. 679827 del 12/12/2018 perveniva all
[...]
il verbale unico di accertamento e notificazione con allegati e COroparte_2
contenente sia la diffida sopra citata, sia l'illecito amministrativo contestato dai militari.
In data 29/12/2020 perveniva il rapporto redatto dagli accertatori conformemente a quanto previsto dall'art. 17 L. 689/81.
Infine in data 20 giugno 2023 valutati tutti gli atti pervenuti questo emetteva CP_2
l'ordinanza di ingiunzione 23/0055 prot. 6775 notificata il 13/07/2023 al trasgressore per un importo di € 267.000 che sta a fondamento del presente giudizio. (…)”.
Con ricorso ritualmente depositato in data 31/07/2023, la sig.ra
[...]
, agente in proprio e nella qualità di Presidente e legale Parte_1
rappresentante dell'associazione “ CP_1 [...]
FINI DI LUCRO” ha CP_1 COroparte_1
spiegato opposizione, per i motivi appresso indicati, nei confronti della
pag. 3 di 24 predetta ordinanza ingiunzione chiedendo che l'intestato Tribunale voglia:
“(…) - In via preliminare, tenuto conto della documentata fondatezza dei motivi di contestazione nonché, soprattutto, del che ne COroparte_4
conseguirebbe dall'esecuzione dell'ordinanza gravata, sia per le parti odierne ricorrenti, sia soprattutto per i soggetti che beneficiano delle prestazioni svolte dall
[...]
per l'attuazione degli scopi solidaristici, disporre, anche con COroparte_1
provvedimento assunto inaudita altera parte, la sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza ingiunzione n. 23/0055 prot. nr. 6775, emessa dall di in data 20/06/2023, notificata COroparte_2 CP_2
03/07/2023.
- Sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare la decadenza dell
[...]
dal potere impositivo, per la violazione dell'art. COroparte_2
14 L. 689/81. Per l'effetto, ritenere e dichiarare l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagare le somme pretese dall' ente opposto a titolo di sanzione amministrativa, stante la ricorrenza dei presupposti di cui al comma V della disposizione suddetta.
- Ancora in via preliminare, ritenere e dichiarare illegittima, nulla e comunque revocare
l'ordinanza ingiunzione per cui è causa stante la relativa assenza/carenza di motivazione.
- Nel merito, ritenere e dichiarare con qualsiasi utile statuizione la nullità,
l'inammissibilità, dell'opposta ordinanza-ingiunzione per la manifesta infondatezza, in considerazione dei motivi sopra dedotti.
- In ogni caso, stante l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio per cui è causa per le ragioni tutte di cui in premessa, revocare o comunque dichiarare inefficace lo stesso con qualsiasi utile statuizione, dichiarando che nulla è dovuto a qualunque titolo dalla
Sig.ra nonché dall' associazione Parte_1 COroparte_1
pag. 4 di 24 Associazione di Volontariato senza fine di lucro”, in persona del medesimo Presidente e legale rappresentante p.t. all' di , a COroparte_2 CP_2
qualsiasi titolo e/o ragione.
- In subordine, tenuto conto dell'insussistenza dei presupposti applicativi e motivazionali sottesi all'avvenuta comminazione della maxisanzione, disporre la riduzione delle sanzioni al minimo edittale comunque nella misura dovuta, alla luce delle accertate posizioni lavorative ex art. 2094 c.c. (…)”.
A fondamento delle suesposte conclusioni, l'odierna parte ricorrente ha formulato tre motivi di opposizione, rubricati rispettivamente: “I- NULLITA'
O ANNULLABILITA' DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE, PER
VIOLAZIONE DELL'ART 14 L. 689/81 – DECADENZA
DELL'AMMINISTRAZIONE DALL'ESERCIZIO DEL POTERE
IMPOSITIVO”; “II- ILLEGITTIMITA' DELL'ORDINANZA PER
ASSENZA/CARENZA DI MOTIVAZIONE”; “III - INESISTENZA
DELL'ILLECITO”.
La rubricazione dei predetti motivi di opposizione ne descrive in maniera adeguata il loro contenuto, senza necessità di aggiungere altro sul punto. CO L' di , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la CP_2
fondatezza degli avversi motivi di opposizione, così concludendo: “(…)
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni avversa domanda, istanza od eccezione:
In via preliminare, respingere l'istanza di sospensione perché proposta in assenza dei presupposti;
Nel merito, respingere il ricorso proposto, perché infondato, in punto di fatto e di diritto;
Con vittoria di spese. (…)”.
pag. 5 di 24 La causa, disattese le richieste di prove orali formulate dalle parti in causa in quanto ultronee ai fini della decisione della controversia (v. ord. in calce al verbale del 03/04/2025), può essere decisa sulla scorta della documentazione versata in atti.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, in via del tutto preliminare va disattesa l'eccezione di parte opponente in merito ad un'asserita violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981 a tenore del quale “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Quanto all'interpretazione della suddetta disposizione legislativa è stato osservato in giurisprudenza che: “ciò che rileva, ai fini del rispetto del principio dell'immediatezza della contestazione recato dall'art. 14 della legge 689/1981, non è la notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma l'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita”.
Il termine per la contestazione dell'infrazione, in altri termini, non può farsi decorrere dalla sua consumazione ma decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi, tuttavia, ritenere che tale attività debba essere compiuta in un tempo ragionevole, correlato alla conoscenza della condotta illecita.
pag. 6 di 24 E' ius receptum che “l'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, facendo riferimento all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, deve essere interpretato nel senso che il termine di novanta giorni, ivi previsto, comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi della infrazione. L'accertamento non coincide, quindi, con la generica e approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'articolo 13, la esistenza di tutti gli elementi della infrazione e richiede la valutazione dei fatti acquisiti, e afferenti agli elementi della infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese
a riscontrare la sussistenza della infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita e a valutarne la consistenza, agli effetti della corretta formulazione della contestazione. (in termini Cass. civ. sez. II, 20/06/2018, n.16286)
Conseguentemente, secondo le coordinate ermeneutiche segnate dalla Corte di Cassazione, il dies a quo deve farsi coincidere con il momento in cui l'Amministrazione era nelle condizioni di avere una conoscenza non approssimativa della condotta illecita, onde poter formulare una corretta e compiuta contestazione dell'infrazione.
Ciò posto in line generale, nella fattispecie per cui è causa, l'accertamento circa la sussistenza delle violazioni riscontrate si è concluso solamente in data 1 ottobre 2018, con l'esame della documentazione di lavoro e degli altri atti e documenti idonei a fondare l'accertamento (così come si può evincere dalla lettura del verbale unico di accertamento e notificazione CL102 del 2/10/2018
e dai relativi allegati). Al riguardo, si osserva, inter alia, che i militi della
Guardia di Finanza hanno provveduto ad escutere l'odierna ricorrente, a
pag. 7 di 24 chiarimento di quanto stava emergendo nel corso degli accertamenti, oltre che in data 13/04/2018, anche nelle date 26/07/2018 e 11/09/2018. La notifica del verbale unico di accertamento e notificazione del 2/10/2018, avvenuta il
2/10/2018, è stata effettuata quindi nel pieno rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 14 della Legge n. 689/1981.
A ciò aggiungasi che la Corte di Cassazione a Sezione Unite, ha affermato che, in tema di sanzioni amministrative, la notifica dell'ordinanza di ingiunzione può essere fatta in qualunque tempo purché non sia intervenuta la prescrizione prevista dall'art. 28 della Legge n.689/1981, stabilita in cinque anni dalla commessa violazione, ferme restando le cause interruttive. (Cass. Sez. Unite
n.9591 del 27/04/2006).
A tanto consegue, ad avviso del Tribunale, la reiezione del primo motivo di opposizione.
Quanto al secondo motivo di opposizione, a mezzo del quale l'odierna parte opponente lamenta l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per assenza/carenza di motivazione, se ne deve rilevare l'inconferenza ed irrilevanza (prima ancora che l'infondatezza) alla luce dei principi dettati in materia da Corte di Cassazione S.U. civ. 28 gennaio 2010, n. 1786 – condivisi da questo Giudice - secondo cui: “Nel giudizio di opposizione ad una sanzione amministrativa comminata per violazioni al Codice della Strada, i vizi motivazionali eventualmente attinenti l'ordinanza – ingiunzione di pagamento o la mancata audizione, da parte dell'autorità amministrativa, del trasgressore che ne abbia fatto richiesta, non comportano la nullità del provvedimento prefettizio né la sopravvenuta insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, essendo devoluta alla cognizione piena del giudice l'intero rapporto derivante dalla contestazione
pag. 8 di 24 dell'infrazione. Conseguentemente, in sede di ricorso giurisdizionale il presunto trasgressore potrà far valere interamente le sue ragioni proponendo al giudice tutte le deduzioni difensive già presentate in sede amministrativa ed eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte”.
In senso conforme nella giurisprudenza successiva di vedano: Cass. Civ. II del
05/03/20, n° 6313; Cass. Civ. II del 18/08/22 n° 24901
Non si discosta dai precedenti e conferma l'attuale indirizzo giurisprudenziale la recente Cass. Civ., Sez. I, 07/09/23 n° 26050 nella quale si legge che: “…In tema di ordinanza ingiunzione, il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale introdotto dalla sentenza n. 1786 del 2010 delle S.U. della S.C. – secondo cui la violazione del diritto ad essere ascoltati sancito dall'art. 18, comma 2, l. n. 689 del 1981 non comporta la nullità del provvedimento – non integra una ipotesi di cd. “prospective overruling”, poiché tale diritto non ha carattere processuale, inserendosi nell'ambito di un procedimento di formazione di un atto amministrativo, e, comunque, dalla sua violazione non consegue l'effetto preclusivo del diritto di azione e di difesa dell'interessato, che ha la possibilità di fare valere nel processo a cognizione piena le ragioni che avrebbe potuto rappresentare in fase di audizione. …”
L'eccezione in esame, peraltro, oltre che inconferente ed irrilevante, ad avviso di questo Giudice, è anche infondata.
Al riguardo si osserva che la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che: “(…) L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte “per relationem” dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame
pag. 9 di 24 degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente…” (Cass. Civ., Sez. II,
14/12/23 N° 35025).
In senso conforme si vedano anche Cass. Civ., Sez. VI, 30/07/20, n° 16316 per la quale trova applicazione: “…il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, a termini del quale in siffatti atti della P.A., dalla quale non può esigersi (tenuto conto della successiva impugnabilità in sede giurisdizionale degli atti compiuti) una motivazione analitica e dettagliata paragonabile
a quella di un provvedimento giudiziario, è sufficientemente assolto l'obbligo in questione anche se la motivazione sia sintetica, purché dia conto delle ragioni di fatto, ben potendo queste essere desunte per relationem dall'atto di contestazione (già noto alla società ricorrente), e comunque evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi esposti dal ricorrente…” e Cass. Civ., Sez. II, 31/07/21 n° 21924 per la quale:
“…trova applicazione il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità…condiviso dal collegio, in forza del quale l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione…”.
Declinando i suesposti principi in relazione alla fattispecie in esame, non vi è dubbio che l'ordinanza ingiunzione qui impugnata sia sufficientemente motivata dando adeguatamente conto delle ragioni di fatto della decisione, desumibili anche per relationem dall'atto di contestazione.
Ed invero, nel provvedimento qui impugnato si ha modo di leggere quanto segue:
pag. 10 di 24 L'odierna parte opponente, infatti, ben comprendendo le ragioni per le quali è stata sanzionata ha articolato puntuali e precise argomentazioni a sua difesa, dando prova così dell'esaustività della motivazione del provvedimento qui impugnato. pag. 11 di 24 A ciò aggiungasi, per completezza espositiva, che la Suprema Corte di
Cassazione a più riprese (v. Cass. n.618 del 14/01/2005, n. 857 del
18/01/2005 e n. 6148 del 02/03/2005), ha affermato il principio della non applicabilità della Legge n. 241/1990 ai procedimenti finalizzati all'emanazione di ordinanze ingiunzione, in base al “principio di specialità”. La disciplina della legge 689/81 assurge, infatti, a “speciale procedimento”, mentre la legge 241/90 detta una disciplina di carattere generale per la globalità dei procedimenti amministrativi, non adatta ad un iter che prevede l'intervento autoritativo dello Stato nell'esercizio della potestas puniendi.
Alla luce delle suesposte considerazioni, anche il secondo motivo di opposizione va respinto.
Parimenti infondato risulta essere, ad avviso di questo Giudice, il terzo motivo di opposizione, a mezzo del quale l'odierna parte ricorrente ha contestato la sussistenza dell'illecito amministrativo per cui è stata sanzionata.
Al riguardo si rammenta che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, atteso che: “L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
altri elementi - come l'osservanza di un orario,
l'assenza di rischio economico, la forma di retribuzione e la stessa collaborazione possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante. L'esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità
pag. 12 di 24 dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (…)” (Cass. civ., sez. lav., n. 4036/2000).
Dunque, ciò che realmente connota il lavoro subordinato, e che al contempo lo distingue dal rapporto di lavoro autonomo, è proprio il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative;
la cui esistenza deve essere, come si è detto, concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo. (v., tra le altre, Cass. n.
2728/2010; n.326/1996).
In sostanza, il dato indefettibile del rapporto di lavoro subordinato è “(…) il vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, mentre hanno carattere sussidiario e funzione indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (come la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali non assumono valore decisivo ai fini della qualificazione del rapporto, ma possono essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, laddove non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di una certa peculiarità delle mansioni, che incida sull'atteggiarsi del rapporto” (v.
Cass. n.1717/2009).
pag. 13 di 24 La giurisprudenza ha, quindi, distinto quelli che sono gli elementi essenziali della subordinazione da quelli che ne rappresentano solo indici sussidiari. I primi sono costituiti: dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro (potere che deve poi estrinsecarsi in specifici ordini), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e suo inserimento nell'organizzazione aziendale (per tutte si vedano, sul punto, Cass. 15001/2000 e Cass. 14414/2000). Rientrano invece tra i più frequenti elementi cd. sussidiari: l'assenza di rischio da parte del prestatore di lavoro circa il buon esito in senso economico dell'attività d'impresa (cd. estraneazione dal risultato produttivo), la continuità della sua prestazione personale e l'inserimento della stessa nell'ambito dell'organizzazione aziendale, l'osservanza di un orario di lavoro predefinito da parte datoriale, la cadenza e la misura fissa della retribuzione. I criteri cd. sussidiari hanno, dunque, una funzione indiziaria e – lungi dal surrogare gli elementi essenziali della subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto – possono tuttavia essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei termini rigorosi delineati dalla giurisprudenza neanche il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (“autoqualificazione” del rapporto), il quale, pur costituendo un elemento ulteriore di valutazione, assume rilievo decisivo ove non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (in questi termini si veda, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 27.2.2007, n. 4500).
pag. 14 di 24 Quanto in particolare all'elemento della continuità della prestazione, la S.C. ha opportunamente precisato che è a tal fine “necessaria e sufficiente la persistenza nel tempo dell'obbligo di mantenere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative per la prestazione dell'attività convenuta, la quale, inoltre, non occorre che sia esclusiva, potendo coesistere con altre attività lavorative autonome o subordinate a favore di altri datori di lavoro, che non risultino incompatibili per natura e durata” (in questi termini, tra le prime, si veda Cass. civ., sez. lav., 5.3.1983 n. 1660).
In sostanza, il criterio essenziale individuato dalla giurisprudenza per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo consiste nella sottoposizione del lavoratore al potere direttivo della controparte, la cui attività è per l'appunto “eterodiretta” nel senso che è tenuta a conformarsi alle indicazioni che – in qualsiasi momento - il datore di lavoro ha facoltà di manifestare in relazione alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, essendo essa costantemente volta a realizzare il fine produttivo che il datore di lavoro individua. Ove sorga controversia sulla natura del rapporto si deve, quindi, verificare se il potere della parte contrattuale destinataria della prestazione si sia limitato al coordinamento tra la propria struttura organizzativa e l'attività del prestatore, nell'ottica del necessario perseguimento delle finalità che l'hanno indotta ad avvalersi dell'altrui ausilio, oppure se, eccedendo le esigenze di coordinamento, il predetto potere si sia tradotto in un'ingerenza conformativa sovraordinata che ha determinato, nell'autore della prestazione, una situazione di effettiva dipendenza, a cui si sottrae il solo nucleo strettamente originale e personale della prestazione medesima (v. Cass. n.3594/2011, n.9894/2005).
pag. 15 di 24 La giurisprudenza è costante nel ritenere la verifica in questione debba essere effettuata in concreto e non già in astratto (cfr. Cass. n. 11207 del 2009).
Ciò detto circa i tratti distintivi del lavoro subordinato, quanto alle fonti di convincimento del Giudice in giudizi quale quello per cui è causa, appare opportuno ricordare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “I verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio”. (Corte di cassazione, sezione 6, ordinanza 14 dicembre 2022, n. 36573; in senso conforme si vedano, inter alia, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 novembre 2014, n.
23800 e Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 6 giugno 2008, n. 15073, secondo cui: “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora
pag. 16 di 24 il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo
l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”).
Tanto doverosamente premesso, in relazione al caso di specie, esaminato il compendio probatorio in atti, va osservato che parte ricorrente asserisce di COr essere una Onlus che si occupa, in regime di convenzione con l' del trasporto di pazienti dializzati presso la struttura competente, attività che, sempre secondo parte ricorrente, viene svolta esclusivamente mediante l'utilizzo di volontari.
Le risultanze istruttorie in atti, però, danno adeguatamente contezza di una realtà ben diversa da quella asseverata dall'odierna parte opponente.
Sul punto assumono, innanzitutto, rilevanza le dichiarazioni di alcuni pseudo
“volontari” acquisite dai militi della Guardia di Finanza in sede di accesso ispettivo (v. dichiarazioni dei Sigg.ri Persona_1 Parte_6
CO
, – doc. 4 produzioni resistente). Parte_7 Parte_2
In particolare, il sig. ha dichiarato, inter alia, “di svolgere le Persona_1
seguenti mansioni: soccorritore su ambulanza in merito alle quali vengono impartite direttive da figlio del rappresentante legale sig.ra Parte_2 Parte_1
” “di effettuare il seguente orario di lavoro giornaliero: in base alle esigenze dalle
[...]
07:00 alle 14:00 , 14:00/20:00, da lunedì a venerdì, il quale viene comunicato da
[...]
il giorno prima di intraprendere il servizio a mezzo telefonico o di Parte_2
persona”; che “nei casi di problematiche inerenti le mansioni, gli orari, i turni da effettuare e quant'altro riguardi la sfera lavorativa, le decisioni vengono prese da
[...]
, nella qualità di socio e figlio della rappresentante legale Parte_2 CP_6
…”; di “percepire i seguenti rimborsi spesi medi circa 400 €/500 € al mese” “non
[...]
documentati ed elargiti in maniera forfettaria”; che i predetti pagamenti
pag. 17 di 24 avvenivano “a mezzo contante con periodicità mensile in via posticipata corrisposti da
, nella sua qualità di socio e marito della rappresentante legale COroparte_7 [...]
; “non ho mai partecipato ad assemblee soci, né sono mai stato convocato Pt_8
alle stesse”.
Dichiarazioni sostanzialmente speculari sono state rilasciate anche Per_2
(con un “rimborso spese forfettario” in questo caso di 700/800 euro al
[...]
mese) e (con un rimborso spese forfettario in questo caso di € Parte_7
c.a. 500,00 a fronte di un esiguo orario 2/3 al giorno).
Il sig. , dal canto suo, con le sue dichiarazioni, da un Parte_2
lato, ha confermato il suo ruolo di “referente operativo” dell'Associazione ricorrente (consistente nella predisposizione dei turni dei volontari “in base alle esigenze di servizio”) a fronte di un rimborso spese mensile forfettario di c.a. €
100,00/200,00 e, dall'altro lato, ha affermato di non aver mai partecipato ad assemblee soci.
Queste pregnanti dichiarazioni, di univoco tenore, sono state acquisite e rese dagli pseduo volontari previo ammonimento della responsabilità civile e penale per le dichiarazioni non rispondenti al vero ai sensi dell'art. 4 della L.
628/61 e dell'art. 28 del D. lgs n. 758/94.
In relazione al loro valore probatorio si ritiene opportuno precisare che, per costante orientamento della giurisprudenza, “gli accertamenti compiuti e verbalizzati dagli ispettori e le dichiarazioni agli stessi rese, sono in assoluto dotati di un grado di attendibilità apprezzabile, in quanto effettuati nella ipotizzabile assenza di condizionamenti, verso i lavoratori interrogati, da parte del datore di lavoro”
(Tribunale Treviso, 31 maggio 1995).
pag. 18 di 24 La sentenza n. 1625 del 14 aprile 2009 della sezione Lavoro del Tribunale di
Milano ha ribadito questo indirizzo, nel senso che: “le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate non avendo i lavoratori sentiti alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero”.
L'esistenza dei contestati rapporti di lavoro subordinato, peraltro, è ancor più suffragata dalla dichiarazione resa dalla presidente dell'Associazione, odierna CO ricorrente, in sede di accesso ispettivo (cfr. doc. 2 produzioni ) che ha valore “latu sensu” confessorio, la stessa ha infatti dichiarato ai verbalizzanti che:
a) le decisioni riguardanti l'attività dell'associazione venivano adottate dalla stessa, dal marito e dal IO;
COroparte_7 Parte_2
b) le turnazioni di lavoro, le modalità di esecuzione e svolgimento del servizio venivano organizzate dal figlio , il quale comunicava le Parte_2
proprie decisioni a tutti gli operatori;
c) “I soci vengono compensati per il servizio svolto nei confronti dell'associazione con dei rimborsi spese che per la maggior parte dei casi vengono elargiti in maniera forfettaria”;
d) i soci prestano il loro servizio per almeno cinque giorni a settimana.
Sempre nel corso dell'ispezione, i militari della Guardia di Finanza hanno constatato che non esisteva nessun verbale di assemblea dell' da CP_1
cui risultasse la presenza di soci diversi dalla Sig.ra e dal di lei marito Pt_1
e figlio , e . COroparte_7 Parte_2
Stante quanto sopra, l' ha correttamente ritenuto che CP_2
l' oggi ricorrente, è incorsa nell'illecito contestato derivante dalla CP_1
mancata formalizzazione dei rapporti di lavoro con i soggetti
pag. 19 di 24 nominativamente indicati per ciascun anno dal 2013 al 2018 così come specificato nel verbale conclusivo del 2/10/2019 che viene prodotto.
Dagli elementi sopra riassunti, infatti, appare evidente che ci troviamo in presenza di veri e propri rapporti di lavoro subordinato e l'attività svolta non consisteva in mero volontariato anche perché, manca l'elemento della gratuità della prestazione resa dai lavoratori, prestavano la loro attività per 5 giorni alla settimana e, sempre come ammesso dalla stessa presidente, percepivano un compenso che teneva conto proprio delle giornate e delle ore di effettivo lavoro.
Con specifico riferimento ai turni di servizio, l'odierna opponente, sentita a chiarimenti in data 11.09.2018 ha testualmente dichiarato:
Inoltre, anche il presunto rimborso spese era completamente svincolato da qualsiasi documentazione circa le spese effettivamente sostenute, nonostante l'art. 2 comma 2, L.266/91, stabilisse esplicitamente che, al volontario possono essere rimborsate esclusivamente le spese “effettivamente” sostenute per l'attività prestata, peraltro entro limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione che, nella specie, non sono stati rispettati. Disposizione, quest'ultima , ulteriormente chiarita dall'art. 17 D. Lgs. n.117/17 che, infatti, vieta i rimborsi di tipo forfettario, ribadendo che, i rimborsi ammessi sono soltanto quelli relativi alle spese effettivamente sostenute. La stessa odierna ricorrente ha ammesso di non essere in possesso di documentazione esibita dai
pag. 20 di 24 lavoratori per il rimborso spese, riferendo che veniva corrisposto posticipatamente un rimborso mensile di 400-500 euro mensili.
Tutti questi elementi, complessivamente considerati, fanno ritenere sussistenti, nel caso di specie, dei rapporti di lavoro subordinato irregolari, così come CO ritenuto dall' resistente.
Sul punto si osserva che la Suprema Corte di Cassazione Sez. Lv., con sentenza 6/09/2007 n. 18692, ha statuito che la prestazione di attività lavorativa onerosa, con materiali ed attrezzature del datore di lavoro e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle mansioni svolte, comporta una presunzione di subordinazione ed « è colui che oppone rapporti di lavoro diversi dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che deve provare i requisiti formali richiesti dalla legge per il diverso rapporto».
Nel caso che ci occupa, l'odierna parte opponente non ha fornito una valida prova documentale in tal senso.
E' d'uopo, altresì, precisare che nell'elaborazione giurisprudenziale in tema di subordinazione, è stata riscontrata una sorta di attenuazione del potere direttivo e disciplinare, tale da non escludere pregiudizialmente la sussistenza della subordinazione e da consentire il ricorso ai criteri sussidiari, in relazione a prestazioni lavorative dotate di maggiore elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo.
Un analogo criterio può validamente adottarsi con riferimento a mansioni estremamente elementari – come nel caso di specie: trasporto dei soggetti dializzati presso la struttura competente - per le quali il potere gerarchico – che
pag. 21 di 24 si estrinseca nelle direttive volta a volta preordinate ad adattare la prestazione alle mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'organizzazione datoriale - potrebbe non avere occasione di manifestarsi.
In simili casi, ossia quando il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, occorre far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la
“continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro”(Tribunale di Caltanissetta n. 7/2020 del 16/01/2020).
A ciò si aggiunga che la Corte di Cassazione, con la sentenza 5/08/2010 n.
18271, ha acclarato che il rapporto di lavoro si intende di natura subordinata, senza la necessità di fornire una prova dell'assoggettamento alle disposizioni del datore di lavoro, tutte le volte che le mansioni svolte dal lavoratore sono elementari e ripetitive. Queste ultime, infatti, per loro natura non richiedono in linea di massima l'esercizio di quel potere gerarchico che si estrinseca nelle direttive volta a volta preordinate ad adattare la prestazione alle mutevoli esigenze di tempo e di luogo nell'organizzazione imprenditoriale e nei controlli sulle modalità esecutive della prestazione lavorativa.
Ora, in relazione all'attività esercitata dall' non può sussistere CP_1
alcun dubbio che i soggetti meglio individuati nel provvedimento sanzionatorio svolgessero la propria opera all'interno dell'organizzazione, con l'utilizzo di beni e strumenti messi a disposizione, da parte della stessa
pag. 22 di 24 associazione, secondo le indicazioni e/o direttive che venivano loro impartite al fine di garantire l'espletamento del servizio in regime di convenzionamento COr con l di . CP_2
A tanto consegue, ad avviso del Tribunale, la reiezione anche del terzo motivo di opposizione.
Quanto, poi, alla domanda subordinata di parte opponente tesa ad ottenere una riduzione della sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, si osserva che la stessa appare, in primis, inammissibile in quanto non suffragata da alcuna specifica e doverosa allegazione sul punto e, in secundis, infondata posto che la sanzione de qua appare correttamente quantificata in relazione ai parametri di cui all'art. 11 delle legge 689/1981, puntualmente citati nel provvedimento impugnato.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa,
l'opposizione va respinta, con conseguente integrale conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia ed al pregio dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 23/0023 prot. N.
2242 del 27.02.2023 che, per l'effetto, si conferma integralmente;
pag. 23 di 24 - condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 7.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge.
Bologna – Caltanissetta 22/12/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Roberto Pascarelli
pag. 24 di 24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
(introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 22 dicembre 2025, ore 08:31 – ha pronunciato in pari data, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 879/2023, del Ruolo Generale Affari COenziosi, pendente
T R A
(C.F.: , Parte_1 C.F._1
che agisce in proprio e nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell' associazione “ COroparte_1
” (P.Iva: )
[...] P.IVA_1
rappresentate e difese dall'Avv. Salvatore Buttiglieri ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito nel Viale Sicilia n. 126;
- ricorrente -
E pag. 1 di 24 COroparte_2
, in persona dell'Assessore pro tempore (C.F.
[...]
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_2
di presso i cui uffici, siti in via Libertà n. 174 è domiciliato;
CP_2
-resistente - avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. legge
689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Così come esaustivamente riassunto nella comparsa di costituzione CO ritualmente depositata dall' di , la vicenda storica per cui è CP_2
causa può essere così sintetizzata: << (…) In data 5 aprile 2018, i militari del
Guardia di Finanza - Gruppo di –nell'ambito dell'esecuzione dell'attività CP_2
finalizzata all'accertamento della sussistenza , in capo all'associazione dei requisiti formali e sostanziali per il godimento delle agevolazioni fiscali in favore degli enti e per le Onlus, in relazione al periodo 1/1/2013 -5/4/2018 provvedevano ad effettuare un primo accesso ispettivo presso il luogo di esercizio dell'associazione sita in CP_2
Via Peralta.
In tale occasione venivano acquisite n. 4 dichiarazioni e precisamente dei Sigg.ri: 1-
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Con lo stesso verbale di primo accesso ispettivo venivano chiesti: Libro giornale e libri mastro, registri I.V.A. e fatture commerciali, documentazione rimborso spese dei volontari e libri sociali.
Le attività ispettive cosi come affermato dalla stessa ricorrente proseguivano nelle seguenti date: 13/04/2018, -11/07/2017/,- 26/07/2018, -11/09/2018 e terminavano in data 01/10/2018.
pag. 2 di 24 In data 02/10/2018 i militari della Guardia di finanza notificavano alla Sig.ra
nella qualità di Presidente e responsabile legale dell'associazione, il Verbale Pt_1
Unico di Accertamento e Notificazione CL 102p.v. 3 del 2/10/2018 contenente la diffida ex art. 13 D. Lgs. n. 124/04 e l'illecito amministrativo nr. 21/0009, redatto ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. N. 124/04, per la seguente violazione di legge art. 3 comma 3 del D.L.22 febbraio 2002 n. 12 , convertito in Legge 23/04/2002 n.73 ,cosi' come sostituito dall'art. 22 comma 1, del D. Lgs n. 151/15 per avere impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato.
La violazione ha riguardato n. 17 lavoratori per l'anno 2013, n.14 per l'anno 2014, n.
16 lavoratori per l'anno 2015, n.18 lavoratori per l'anno 2016, n. 22 lavoratori per
l'anno 2017 e n. 15 lavoratori per l'anno 2018.
In data 13/12/2018 con nota prot. 679827 del 12/12/2018 perveniva all
[...]
il verbale unico di accertamento e notificazione con allegati e COroparte_2
contenente sia la diffida sopra citata, sia l'illecito amministrativo contestato dai militari.
In data 29/12/2020 perveniva il rapporto redatto dagli accertatori conformemente a quanto previsto dall'art. 17 L. 689/81.
Infine in data 20 giugno 2023 valutati tutti gli atti pervenuti questo emetteva CP_2
l'ordinanza di ingiunzione 23/0055 prot. 6775 notificata il 13/07/2023 al trasgressore per un importo di € 267.000 che sta a fondamento del presente giudizio. (…)”.
Con ricorso ritualmente depositato in data 31/07/2023, la sig.ra
[...]
, agente in proprio e nella qualità di Presidente e legale Parte_1
rappresentante dell'associazione “ CP_1 [...]
FINI DI LUCRO” ha CP_1 COroparte_1
spiegato opposizione, per i motivi appresso indicati, nei confronti della
pag. 3 di 24 predetta ordinanza ingiunzione chiedendo che l'intestato Tribunale voglia:
“(…) - In via preliminare, tenuto conto della documentata fondatezza dei motivi di contestazione nonché, soprattutto, del che ne COroparte_4
conseguirebbe dall'esecuzione dell'ordinanza gravata, sia per le parti odierne ricorrenti, sia soprattutto per i soggetti che beneficiano delle prestazioni svolte dall
[...]
per l'attuazione degli scopi solidaristici, disporre, anche con COroparte_1
provvedimento assunto inaudita altera parte, la sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza ingiunzione n. 23/0055 prot. nr. 6775, emessa dall di in data 20/06/2023, notificata COroparte_2 CP_2
03/07/2023.
- Sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare la decadenza dell
[...]
dal potere impositivo, per la violazione dell'art. COroparte_2
14 L. 689/81. Per l'effetto, ritenere e dichiarare l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagare le somme pretese dall' ente opposto a titolo di sanzione amministrativa, stante la ricorrenza dei presupposti di cui al comma V della disposizione suddetta.
- Ancora in via preliminare, ritenere e dichiarare illegittima, nulla e comunque revocare
l'ordinanza ingiunzione per cui è causa stante la relativa assenza/carenza di motivazione.
- Nel merito, ritenere e dichiarare con qualsiasi utile statuizione la nullità,
l'inammissibilità, dell'opposta ordinanza-ingiunzione per la manifesta infondatezza, in considerazione dei motivi sopra dedotti.
- In ogni caso, stante l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio per cui è causa per le ragioni tutte di cui in premessa, revocare o comunque dichiarare inefficace lo stesso con qualsiasi utile statuizione, dichiarando che nulla è dovuto a qualunque titolo dalla
Sig.ra nonché dall' associazione Parte_1 COroparte_1
pag. 4 di 24 Associazione di Volontariato senza fine di lucro”, in persona del medesimo Presidente e legale rappresentante p.t. all' di , a COroparte_2 CP_2
qualsiasi titolo e/o ragione.
- In subordine, tenuto conto dell'insussistenza dei presupposti applicativi e motivazionali sottesi all'avvenuta comminazione della maxisanzione, disporre la riduzione delle sanzioni al minimo edittale comunque nella misura dovuta, alla luce delle accertate posizioni lavorative ex art. 2094 c.c. (…)”.
A fondamento delle suesposte conclusioni, l'odierna parte ricorrente ha formulato tre motivi di opposizione, rubricati rispettivamente: “I- NULLITA'
O ANNULLABILITA' DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE, PER
VIOLAZIONE DELL'ART 14 L. 689/81 – DECADENZA
DELL'AMMINISTRAZIONE DALL'ESERCIZIO DEL POTERE
IMPOSITIVO”; “II- ILLEGITTIMITA' DELL'ORDINANZA PER
ASSENZA/CARENZA DI MOTIVAZIONE”; “III - INESISTENZA
DELL'ILLECITO”.
La rubricazione dei predetti motivi di opposizione ne descrive in maniera adeguata il loro contenuto, senza necessità di aggiungere altro sul punto. CO L' di , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la CP_2
fondatezza degli avversi motivi di opposizione, così concludendo: “(…)
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni avversa domanda, istanza od eccezione:
In via preliminare, respingere l'istanza di sospensione perché proposta in assenza dei presupposti;
Nel merito, respingere il ricorso proposto, perché infondato, in punto di fatto e di diritto;
Con vittoria di spese. (…)”.
pag. 5 di 24 La causa, disattese le richieste di prove orali formulate dalle parti in causa in quanto ultronee ai fini della decisione della controversia (v. ord. in calce al verbale del 03/04/2025), può essere decisa sulla scorta della documentazione versata in atti.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, in via del tutto preliminare va disattesa l'eccezione di parte opponente in merito ad un'asserita violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981 a tenore del quale “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Quanto all'interpretazione della suddetta disposizione legislativa è stato osservato in giurisprudenza che: “ciò che rileva, ai fini del rispetto del principio dell'immediatezza della contestazione recato dall'art. 14 della legge 689/1981, non è la notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma l'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita”.
Il termine per la contestazione dell'infrazione, in altri termini, non può farsi decorrere dalla sua consumazione ma decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi, tuttavia, ritenere che tale attività debba essere compiuta in un tempo ragionevole, correlato alla conoscenza della condotta illecita.
pag. 6 di 24 E' ius receptum che “l'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, facendo riferimento all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, deve essere interpretato nel senso che il termine di novanta giorni, ivi previsto, comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi della infrazione. L'accertamento non coincide, quindi, con la generica e approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'articolo 13, la esistenza di tutti gli elementi della infrazione e richiede la valutazione dei fatti acquisiti, e afferenti agli elementi della infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese
a riscontrare la sussistenza della infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita e a valutarne la consistenza, agli effetti della corretta formulazione della contestazione. (in termini Cass. civ. sez. II, 20/06/2018, n.16286)
Conseguentemente, secondo le coordinate ermeneutiche segnate dalla Corte di Cassazione, il dies a quo deve farsi coincidere con il momento in cui l'Amministrazione era nelle condizioni di avere una conoscenza non approssimativa della condotta illecita, onde poter formulare una corretta e compiuta contestazione dell'infrazione.
Ciò posto in line generale, nella fattispecie per cui è causa, l'accertamento circa la sussistenza delle violazioni riscontrate si è concluso solamente in data 1 ottobre 2018, con l'esame della documentazione di lavoro e degli altri atti e documenti idonei a fondare l'accertamento (così come si può evincere dalla lettura del verbale unico di accertamento e notificazione CL102 del 2/10/2018
e dai relativi allegati). Al riguardo, si osserva, inter alia, che i militi della
Guardia di Finanza hanno provveduto ad escutere l'odierna ricorrente, a
pag. 7 di 24 chiarimento di quanto stava emergendo nel corso degli accertamenti, oltre che in data 13/04/2018, anche nelle date 26/07/2018 e 11/09/2018. La notifica del verbale unico di accertamento e notificazione del 2/10/2018, avvenuta il
2/10/2018, è stata effettuata quindi nel pieno rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 14 della Legge n. 689/1981.
A ciò aggiungasi che la Corte di Cassazione a Sezione Unite, ha affermato che, in tema di sanzioni amministrative, la notifica dell'ordinanza di ingiunzione può essere fatta in qualunque tempo purché non sia intervenuta la prescrizione prevista dall'art. 28 della Legge n.689/1981, stabilita in cinque anni dalla commessa violazione, ferme restando le cause interruttive. (Cass. Sez. Unite
n.9591 del 27/04/2006).
A tanto consegue, ad avviso del Tribunale, la reiezione del primo motivo di opposizione.
Quanto al secondo motivo di opposizione, a mezzo del quale l'odierna parte opponente lamenta l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per assenza/carenza di motivazione, se ne deve rilevare l'inconferenza ed irrilevanza (prima ancora che l'infondatezza) alla luce dei principi dettati in materia da Corte di Cassazione S.U. civ. 28 gennaio 2010, n. 1786 – condivisi da questo Giudice - secondo cui: “Nel giudizio di opposizione ad una sanzione amministrativa comminata per violazioni al Codice della Strada, i vizi motivazionali eventualmente attinenti l'ordinanza – ingiunzione di pagamento o la mancata audizione, da parte dell'autorità amministrativa, del trasgressore che ne abbia fatto richiesta, non comportano la nullità del provvedimento prefettizio né la sopravvenuta insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, essendo devoluta alla cognizione piena del giudice l'intero rapporto derivante dalla contestazione
pag. 8 di 24 dell'infrazione. Conseguentemente, in sede di ricorso giurisdizionale il presunto trasgressore potrà far valere interamente le sue ragioni proponendo al giudice tutte le deduzioni difensive già presentate in sede amministrativa ed eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte”.
In senso conforme nella giurisprudenza successiva di vedano: Cass. Civ. II del
05/03/20, n° 6313; Cass. Civ. II del 18/08/22 n° 24901
Non si discosta dai precedenti e conferma l'attuale indirizzo giurisprudenziale la recente Cass. Civ., Sez. I, 07/09/23 n° 26050 nella quale si legge che: “…In tema di ordinanza ingiunzione, il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale introdotto dalla sentenza n. 1786 del 2010 delle S.U. della S.C. – secondo cui la violazione del diritto ad essere ascoltati sancito dall'art. 18, comma 2, l. n. 689 del 1981 non comporta la nullità del provvedimento – non integra una ipotesi di cd. “prospective overruling”, poiché tale diritto non ha carattere processuale, inserendosi nell'ambito di un procedimento di formazione di un atto amministrativo, e, comunque, dalla sua violazione non consegue l'effetto preclusivo del diritto di azione e di difesa dell'interessato, che ha la possibilità di fare valere nel processo a cognizione piena le ragioni che avrebbe potuto rappresentare in fase di audizione. …”
L'eccezione in esame, peraltro, oltre che inconferente ed irrilevante, ad avviso di questo Giudice, è anche infondata.
Al riguardo si osserva che la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che: “(…) L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte “per relationem” dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame
pag. 9 di 24 degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente…” (Cass. Civ., Sez. II,
14/12/23 N° 35025).
In senso conforme si vedano anche Cass. Civ., Sez. VI, 30/07/20, n° 16316 per la quale trova applicazione: “…il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, a termini del quale in siffatti atti della P.A., dalla quale non può esigersi (tenuto conto della successiva impugnabilità in sede giurisdizionale degli atti compiuti) una motivazione analitica e dettagliata paragonabile
a quella di un provvedimento giudiziario, è sufficientemente assolto l'obbligo in questione anche se la motivazione sia sintetica, purché dia conto delle ragioni di fatto, ben potendo queste essere desunte per relationem dall'atto di contestazione (già noto alla società ricorrente), e comunque evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi esposti dal ricorrente…” e Cass. Civ., Sez. II, 31/07/21 n° 21924 per la quale:
“…trova applicazione il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità…condiviso dal collegio, in forza del quale l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione…”.
Declinando i suesposti principi in relazione alla fattispecie in esame, non vi è dubbio che l'ordinanza ingiunzione qui impugnata sia sufficientemente motivata dando adeguatamente conto delle ragioni di fatto della decisione, desumibili anche per relationem dall'atto di contestazione.
Ed invero, nel provvedimento qui impugnato si ha modo di leggere quanto segue:
pag. 10 di 24 L'odierna parte opponente, infatti, ben comprendendo le ragioni per le quali è stata sanzionata ha articolato puntuali e precise argomentazioni a sua difesa, dando prova così dell'esaustività della motivazione del provvedimento qui impugnato. pag. 11 di 24 A ciò aggiungasi, per completezza espositiva, che la Suprema Corte di
Cassazione a più riprese (v. Cass. n.618 del 14/01/2005, n. 857 del
18/01/2005 e n. 6148 del 02/03/2005), ha affermato il principio della non applicabilità della Legge n. 241/1990 ai procedimenti finalizzati all'emanazione di ordinanze ingiunzione, in base al “principio di specialità”. La disciplina della legge 689/81 assurge, infatti, a “speciale procedimento”, mentre la legge 241/90 detta una disciplina di carattere generale per la globalità dei procedimenti amministrativi, non adatta ad un iter che prevede l'intervento autoritativo dello Stato nell'esercizio della potestas puniendi.
Alla luce delle suesposte considerazioni, anche il secondo motivo di opposizione va respinto.
Parimenti infondato risulta essere, ad avviso di questo Giudice, il terzo motivo di opposizione, a mezzo del quale l'odierna parte ricorrente ha contestato la sussistenza dell'illecito amministrativo per cui è stata sanzionata.
Al riguardo si rammenta che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, atteso che: “L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
altri elementi - come l'osservanza di un orario,
l'assenza di rischio economico, la forma di retribuzione e la stessa collaborazione possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante. L'esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità
pag. 12 di 24 dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (…)” (Cass. civ., sez. lav., n. 4036/2000).
Dunque, ciò che realmente connota il lavoro subordinato, e che al contempo lo distingue dal rapporto di lavoro autonomo, è proprio il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative;
la cui esistenza deve essere, come si è detto, concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo. (v., tra le altre, Cass. n.
2728/2010; n.326/1996).
In sostanza, il dato indefettibile del rapporto di lavoro subordinato è “(…) il vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, mentre hanno carattere sussidiario e funzione indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (come la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali non assumono valore decisivo ai fini della qualificazione del rapporto, ma possono essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, laddove non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di una certa peculiarità delle mansioni, che incida sull'atteggiarsi del rapporto” (v.
Cass. n.1717/2009).
pag. 13 di 24 La giurisprudenza ha, quindi, distinto quelli che sono gli elementi essenziali della subordinazione da quelli che ne rappresentano solo indici sussidiari. I primi sono costituiti: dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro (potere che deve poi estrinsecarsi in specifici ordini), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e suo inserimento nell'organizzazione aziendale (per tutte si vedano, sul punto, Cass. 15001/2000 e Cass. 14414/2000). Rientrano invece tra i più frequenti elementi cd. sussidiari: l'assenza di rischio da parte del prestatore di lavoro circa il buon esito in senso economico dell'attività d'impresa (cd. estraneazione dal risultato produttivo), la continuità della sua prestazione personale e l'inserimento della stessa nell'ambito dell'organizzazione aziendale, l'osservanza di un orario di lavoro predefinito da parte datoriale, la cadenza e la misura fissa della retribuzione. I criteri cd. sussidiari hanno, dunque, una funzione indiziaria e – lungi dal surrogare gli elementi essenziali della subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto – possono tuttavia essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei termini rigorosi delineati dalla giurisprudenza neanche il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (“autoqualificazione” del rapporto), il quale, pur costituendo un elemento ulteriore di valutazione, assume rilievo decisivo ove non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (in questi termini si veda, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 27.2.2007, n. 4500).
pag. 14 di 24 Quanto in particolare all'elemento della continuità della prestazione, la S.C. ha opportunamente precisato che è a tal fine “necessaria e sufficiente la persistenza nel tempo dell'obbligo di mantenere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative per la prestazione dell'attività convenuta, la quale, inoltre, non occorre che sia esclusiva, potendo coesistere con altre attività lavorative autonome o subordinate a favore di altri datori di lavoro, che non risultino incompatibili per natura e durata” (in questi termini, tra le prime, si veda Cass. civ., sez. lav., 5.3.1983 n. 1660).
In sostanza, il criterio essenziale individuato dalla giurisprudenza per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo consiste nella sottoposizione del lavoratore al potere direttivo della controparte, la cui attività è per l'appunto “eterodiretta” nel senso che è tenuta a conformarsi alle indicazioni che – in qualsiasi momento - il datore di lavoro ha facoltà di manifestare in relazione alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, essendo essa costantemente volta a realizzare il fine produttivo che il datore di lavoro individua. Ove sorga controversia sulla natura del rapporto si deve, quindi, verificare se il potere della parte contrattuale destinataria della prestazione si sia limitato al coordinamento tra la propria struttura organizzativa e l'attività del prestatore, nell'ottica del necessario perseguimento delle finalità che l'hanno indotta ad avvalersi dell'altrui ausilio, oppure se, eccedendo le esigenze di coordinamento, il predetto potere si sia tradotto in un'ingerenza conformativa sovraordinata che ha determinato, nell'autore della prestazione, una situazione di effettiva dipendenza, a cui si sottrae il solo nucleo strettamente originale e personale della prestazione medesima (v. Cass. n.3594/2011, n.9894/2005).
pag. 15 di 24 La giurisprudenza è costante nel ritenere la verifica in questione debba essere effettuata in concreto e non già in astratto (cfr. Cass. n. 11207 del 2009).
Ciò detto circa i tratti distintivi del lavoro subordinato, quanto alle fonti di convincimento del Giudice in giudizi quale quello per cui è causa, appare opportuno ricordare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “I verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio”. (Corte di cassazione, sezione 6, ordinanza 14 dicembre 2022, n. 36573; in senso conforme si vedano, inter alia, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 novembre 2014, n.
23800 e Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 6 giugno 2008, n. 15073, secondo cui: “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora
pag. 16 di 24 il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo
l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”).
Tanto doverosamente premesso, in relazione al caso di specie, esaminato il compendio probatorio in atti, va osservato che parte ricorrente asserisce di COr essere una Onlus che si occupa, in regime di convenzione con l' del trasporto di pazienti dializzati presso la struttura competente, attività che, sempre secondo parte ricorrente, viene svolta esclusivamente mediante l'utilizzo di volontari.
Le risultanze istruttorie in atti, però, danno adeguatamente contezza di una realtà ben diversa da quella asseverata dall'odierna parte opponente.
Sul punto assumono, innanzitutto, rilevanza le dichiarazioni di alcuni pseudo
“volontari” acquisite dai militi della Guardia di Finanza in sede di accesso ispettivo (v. dichiarazioni dei Sigg.ri Persona_1 Parte_6
CO
, – doc. 4 produzioni resistente). Parte_7 Parte_2
In particolare, il sig. ha dichiarato, inter alia, “di svolgere le Persona_1
seguenti mansioni: soccorritore su ambulanza in merito alle quali vengono impartite direttive da figlio del rappresentante legale sig.ra Parte_2 Parte_1
” “di effettuare il seguente orario di lavoro giornaliero: in base alle esigenze dalle
[...]
07:00 alle 14:00 , 14:00/20:00, da lunedì a venerdì, il quale viene comunicato da
[...]
il giorno prima di intraprendere il servizio a mezzo telefonico o di Parte_2
persona”; che “nei casi di problematiche inerenti le mansioni, gli orari, i turni da effettuare e quant'altro riguardi la sfera lavorativa, le decisioni vengono prese da
[...]
, nella qualità di socio e figlio della rappresentante legale Parte_2 CP_6
…”; di “percepire i seguenti rimborsi spesi medi circa 400 €/500 € al mese” “non
[...]
documentati ed elargiti in maniera forfettaria”; che i predetti pagamenti
pag. 17 di 24 avvenivano “a mezzo contante con periodicità mensile in via posticipata corrisposti da
, nella sua qualità di socio e marito della rappresentante legale COroparte_7 [...]
; “non ho mai partecipato ad assemblee soci, né sono mai stato convocato Pt_8
alle stesse”.
Dichiarazioni sostanzialmente speculari sono state rilasciate anche Per_2
(con un “rimborso spese forfettario” in questo caso di 700/800 euro al
[...]
mese) e (con un rimborso spese forfettario in questo caso di € Parte_7
c.a. 500,00 a fronte di un esiguo orario 2/3 al giorno).
Il sig. , dal canto suo, con le sue dichiarazioni, da un Parte_2
lato, ha confermato il suo ruolo di “referente operativo” dell'Associazione ricorrente (consistente nella predisposizione dei turni dei volontari “in base alle esigenze di servizio”) a fronte di un rimborso spese mensile forfettario di c.a. €
100,00/200,00 e, dall'altro lato, ha affermato di non aver mai partecipato ad assemblee soci.
Queste pregnanti dichiarazioni, di univoco tenore, sono state acquisite e rese dagli pseduo volontari previo ammonimento della responsabilità civile e penale per le dichiarazioni non rispondenti al vero ai sensi dell'art. 4 della L.
628/61 e dell'art. 28 del D. lgs n. 758/94.
In relazione al loro valore probatorio si ritiene opportuno precisare che, per costante orientamento della giurisprudenza, “gli accertamenti compiuti e verbalizzati dagli ispettori e le dichiarazioni agli stessi rese, sono in assoluto dotati di un grado di attendibilità apprezzabile, in quanto effettuati nella ipotizzabile assenza di condizionamenti, verso i lavoratori interrogati, da parte del datore di lavoro”
(Tribunale Treviso, 31 maggio 1995).
pag. 18 di 24 La sentenza n. 1625 del 14 aprile 2009 della sezione Lavoro del Tribunale di
Milano ha ribadito questo indirizzo, nel senso che: “le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate non avendo i lavoratori sentiti alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero”.
L'esistenza dei contestati rapporti di lavoro subordinato, peraltro, è ancor più suffragata dalla dichiarazione resa dalla presidente dell'Associazione, odierna CO ricorrente, in sede di accesso ispettivo (cfr. doc. 2 produzioni ) che ha valore “latu sensu” confessorio, la stessa ha infatti dichiarato ai verbalizzanti che:
a) le decisioni riguardanti l'attività dell'associazione venivano adottate dalla stessa, dal marito e dal IO;
COroparte_7 Parte_2
b) le turnazioni di lavoro, le modalità di esecuzione e svolgimento del servizio venivano organizzate dal figlio , il quale comunicava le Parte_2
proprie decisioni a tutti gli operatori;
c) “I soci vengono compensati per il servizio svolto nei confronti dell'associazione con dei rimborsi spese che per la maggior parte dei casi vengono elargiti in maniera forfettaria”;
d) i soci prestano il loro servizio per almeno cinque giorni a settimana.
Sempre nel corso dell'ispezione, i militari della Guardia di Finanza hanno constatato che non esisteva nessun verbale di assemblea dell' da CP_1
cui risultasse la presenza di soci diversi dalla Sig.ra e dal di lei marito Pt_1
e figlio , e . COroparte_7 Parte_2
Stante quanto sopra, l' ha correttamente ritenuto che CP_2
l' oggi ricorrente, è incorsa nell'illecito contestato derivante dalla CP_1
mancata formalizzazione dei rapporti di lavoro con i soggetti
pag. 19 di 24 nominativamente indicati per ciascun anno dal 2013 al 2018 così come specificato nel verbale conclusivo del 2/10/2019 che viene prodotto.
Dagli elementi sopra riassunti, infatti, appare evidente che ci troviamo in presenza di veri e propri rapporti di lavoro subordinato e l'attività svolta non consisteva in mero volontariato anche perché, manca l'elemento della gratuità della prestazione resa dai lavoratori, prestavano la loro attività per 5 giorni alla settimana e, sempre come ammesso dalla stessa presidente, percepivano un compenso che teneva conto proprio delle giornate e delle ore di effettivo lavoro.
Con specifico riferimento ai turni di servizio, l'odierna opponente, sentita a chiarimenti in data 11.09.2018 ha testualmente dichiarato:
Inoltre, anche il presunto rimborso spese era completamente svincolato da qualsiasi documentazione circa le spese effettivamente sostenute, nonostante l'art. 2 comma 2, L.266/91, stabilisse esplicitamente che, al volontario possono essere rimborsate esclusivamente le spese “effettivamente” sostenute per l'attività prestata, peraltro entro limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione che, nella specie, non sono stati rispettati. Disposizione, quest'ultima , ulteriormente chiarita dall'art. 17 D. Lgs. n.117/17 che, infatti, vieta i rimborsi di tipo forfettario, ribadendo che, i rimborsi ammessi sono soltanto quelli relativi alle spese effettivamente sostenute. La stessa odierna ricorrente ha ammesso di non essere in possesso di documentazione esibita dai
pag. 20 di 24 lavoratori per il rimborso spese, riferendo che veniva corrisposto posticipatamente un rimborso mensile di 400-500 euro mensili.
Tutti questi elementi, complessivamente considerati, fanno ritenere sussistenti, nel caso di specie, dei rapporti di lavoro subordinato irregolari, così come CO ritenuto dall' resistente.
Sul punto si osserva che la Suprema Corte di Cassazione Sez. Lv., con sentenza 6/09/2007 n. 18692, ha statuito che la prestazione di attività lavorativa onerosa, con materiali ed attrezzature del datore di lavoro e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle mansioni svolte, comporta una presunzione di subordinazione ed « è colui che oppone rapporti di lavoro diversi dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che deve provare i requisiti formali richiesti dalla legge per il diverso rapporto».
Nel caso che ci occupa, l'odierna parte opponente non ha fornito una valida prova documentale in tal senso.
E' d'uopo, altresì, precisare che nell'elaborazione giurisprudenziale in tema di subordinazione, è stata riscontrata una sorta di attenuazione del potere direttivo e disciplinare, tale da non escludere pregiudizialmente la sussistenza della subordinazione e da consentire il ricorso ai criteri sussidiari, in relazione a prestazioni lavorative dotate di maggiore elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo.
Un analogo criterio può validamente adottarsi con riferimento a mansioni estremamente elementari – come nel caso di specie: trasporto dei soggetti dializzati presso la struttura competente - per le quali il potere gerarchico – che
pag. 21 di 24 si estrinseca nelle direttive volta a volta preordinate ad adattare la prestazione alle mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'organizzazione datoriale - potrebbe non avere occasione di manifestarsi.
In simili casi, ossia quando il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, occorre far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la
“continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro”(Tribunale di Caltanissetta n. 7/2020 del 16/01/2020).
A ciò si aggiunga che la Corte di Cassazione, con la sentenza 5/08/2010 n.
18271, ha acclarato che il rapporto di lavoro si intende di natura subordinata, senza la necessità di fornire una prova dell'assoggettamento alle disposizioni del datore di lavoro, tutte le volte che le mansioni svolte dal lavoratore sono elementari e ripetitive. Queste ultime, infatti, per loro natura non richiedono in linea di massima l'esercizio di quel potere gerarchico che si estrinseca nelle direttive volta a volta preordinate ad adattare la prestazione alle mutevoli esigenze di tempo e di luogo nell'organizzazione imprenditoriale e nei controlli sulle modalità esecutive della prestazione lavorativa.
Ora, in relazione all'attività esercitata dall' non può sussistere CP_1
alcun dubbio che i soggetti meglio individuati nel provvedimento sanzionatorio svolgessero la propria opera all'interno dell'organizzazione, con l'utilizzo di beni e strumenti messi a disposizione, da parte della stessa
pag. 22 di 24 associazione, secondo le indicazioni e/o direttive che venivano loro impartite al fine di garantire l'espletamento del servizio in regime di convenzionamento COr con l di . CP_2
A tanto consegue, ad avviso del Tribunale, la reiezione anche del terzo motivo di opposizione.
Quanto, poi, alla domanda subordinata di parte opponente tesa ad ottenere una riduzione della sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, si osserva che la stessa appare, in primis, inammissibile in quanto non suffragata da alcuna specifica e doverosa allegazione sul punto e, in secundis, infondata posto che la sanzione de qua appare correttamente quantificata in relazione ai parametri di cui all'art. 11 delle legge 689/1981, puntualmente citati nel provvedimento impugnato.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa,
l'opposizione va respinta, con conseguente integrale conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia ed al pregio dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 23/0023 prot. N.
2242 del 27.02.2023 che, per l'effetto, si conferma integralmente;
pag. 23 di 24 - condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 7.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge.
Bologna – Caltanissetta 22/12/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Roberto Pascarelli
pag. 24 di 24