Articolo 68 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Articolo 67Articolo 69
Versione
18 marzo 1953
Art. 68. (Contributi speciali a singole Regioni)

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52, potra' presentare al Governo proposte relative all'attuazione del terzo capoverso dell' art. 119 della Costituzione , che stabilisce l'assegnazione di contributi speciali a singole Regioni, per scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole.
Entrata in vigore il 18 marzo 1953