Articolo 3 della Legge 17 dicembre 1997, n. 433
Articolo 2Articolo 4
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3 gennaio 1998
Art. 3. Disposizioni specifiche 1. Nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, sono emanate le disposizioni intese a disciplinare, in particolare, le materie e gli oggetti previsti dagli articoli successivi, secondo i principi e i criteri direttivi speciali ivi indicati ed in conformita' ai principi e criteri generali di cui all'articolo 2.
Entrata in vigore il 3 gennaio 1998