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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/09/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5305/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, dott.ssa Fides
Azzolini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5305/2023 di ruolo generale del Tribunale di
Treviso, promossa con atto di citazione regolarmente notificato, iscritto a ruolo in data
05/10/2023.
da
(C.F. ), difesa e rappresentata dall'Avv. Elvira Parte_1 C.F._1
Mirra del Foro di Salerno, come da mandato in allegato all'atto di citazione.
-attore-
contro
(C.F. ). Controparte_1 C.F._2
-convenuta contumace-
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, difesa e rappresentata dall'Avv. Luca Vecchioni del Foro di Treviso, come da mandato allegato alla comparsa.
-convenuta- oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELL'ATTORE
La sottoscritta avv. Elvira Mirra, quale difensore di , nel riportarsi all'atto di Parte_1 citazione e alle memorie ex art. 171 ter c.p.c. nonché ai verbali di causa, impugnando ogni avverso assunto, in ossequio al provvedimento del G.I. del 10.03.2025, con cui è stata fissata l'udienza del 1.09.2025 per la rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini intermedi ex art. 189 c.p.c., rassegna le conclusioni di seguito riportate.
pagina 1 di 10 Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così decidere e provvedere:
-Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra , terza trasportata del motoveicolo Parte_1
Honda SH tg. EB93848, di proprietà della sig.ra garantito per la R.C.A. Controparte_1 dalla Compagnia Generali Italia S.p.A., ad essere risarcita dei danni subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa occorso il 20.02.2021.
-Per l'effetto, condannare i convenuti, in solido, al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa, della somma di € 366.308,86, di cui € 262.061,86 per danno biologico, invalidità temporanea totale e parziale, sofferenza morale e spese mediche, con una personalizzazione del 28%, ed €
104.247,00 per danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa generica o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. Tale somma andrà epurata dell'importo di € 40.000,00, offerto dalla Compagnia in sede stragiudiziale, ed accettato come acconto sul maggiore avere.
-Condannare, inoltre, i convenuti, al pagamento delle spese e delle competenze legali del presente giudizio, nonché delle competenze legali e delle spese relative al procedimento di istruzione preventiva, con attribuzione al sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA
IN VIA PRELIMINARE. Dichiararsi l'inammissibilità e/o inutilizzabilità della relazione peritale di ATP del Dott. depositata dall'attore sub doc. 37. Per_1
IN VIA PRINCIPALE. Rigettarsi la domanda avversaria, siccome inammissibile, improponibile e/o - anche tenuto conto del fatto colposo dell'istante ex art. 1227 c.c. - infondata in fatto ed in diritto e/o comunque del tutto indimostrata.
Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa o - in ogni diversa ipotesi di merito - quantomeno con loro integrale compensazione.
IN VIA ISTRUTTORIA. Si insiste per la declaratoria di nullità della deposizione testimoniale resa dal Sig. , giacché portatore di un interesse in causa ex art. Testimone_1
246 c.p.c.
Si ribadiscono le osservazioni critiche mosse dal CTP Dott. alla bozza della Per_2
CTU depositata dal Dott. a cui quest'ultimo, di fatto, non ha risposto, se non in Per_1 maniera apparente.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda risarcitoria svolta da merita accoglimento per quanto di ragione. Parte_1
pagina 2 di 10 Dalla documentazione prodotta è emerso con sufficiente grado di certezza che la sig.ra
è stata coinvolta nell'incidente de quo mentre si trovava, in qualità di terza Pt_1 trasportata, a bordo del motoveicolo Honda SH tg EB93848 condotto da e in Testimone_1 proprietà della convenuta rimasta contumace Controparte_1
In particolare è emerso che il giorno 20/02/2021 alle ore 16.20 circa, in località Salerno via
S. De Renzi altezza civico 28, il motoveicolo condotto dal percorreva la Controparte_3 via Benedetto Croce in direzione centro- entrava in collisione con il veicolo Fiat Seicento targato BY284YT in proprietà di e condotto da che CP_4 Controparte_5 procedeva nell'opposto senso di marcia, in un tratto a senso unico alternato dove in entrambi i sensi era proiettata la luce verde.
La collisione avveniva tra la fiancata sinistra del motociclo e la parte anteriore angolare del veicolo Fiat Seicento e, a seguito dell'impatto, il motoveicolo rovinava al suolo portando con sé conducente e trasportata.
La dinamica ha trovato riscontro nella relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia
Locale di Salerno, intervenuta sul luogo del sinistro vero le ore 17.30, sulla scorta delle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti nell'incidente e dai testimoni oculari presenti al momento del sopralluogo e , quest'ultimo a bordo del veicolo Testimone_2 Tes_3 che seguiva la Fiat Seicento.
I testimoni oculari, in sede di deposizione testimoniale, hanno confermato le dichiarazioni rese innanzi alla Polizia Locale e precisato che la strada presentava un punto cieco che non permetteva il reciproco avvistamento da parte dei veicoli in transito, che dopo la collisione il motociclo rovinava al suolo e la ragazza si trovava riversa a terra con la gamba insanguinata. Quanto al casco, il teste ricorda che la giovane lo indossava al Tes_3 momento dell'impatto e che poi qualcuno glielo aveva tolto e posizionato al di sotto della nuca.
In qualità di trasportata parte attrice, quindi, ai sensi dell'art. 141 codice delle assicurazioni provate - D.Lgs. 209/2005, ha diritto di agire nei confronti della compagnia che assicura la responsabilità civile del veicolo-vettore sul quale viaggiava al momento del sinistro, dimostrando di avere subito un danno in conseguenza del dedotto sinistro e non anche le concrete modalità di accadimento dell'incidente, allo scopo di individuare la responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, trattandosi questo di accertamento irrilevante.
Al danneggiato può essere opposto solo il caso fortuito - ipotesi da escludersi nel caso de quo alla luce delle risultanze esaminate - da identificarsi non già nella responsabilità dei pagina 3 di 10 conducenti dei veicoli coinvolti ma con l'incidenza di fattori naturali e condotte umane estranee alla circolazione (SSUU n. 35318 del 30/11/2022).
Quindi, sotto il profilo dell'an debeatur deve ritenersi provato, con sufficiente grado di certezza, la dinamica dell'incidente, eslcuso il caso fortuito e anche qualsiasi ipotesi di concorso di colpa in capo alla trasportata che possa avere concretamente contribuito all'incidente o al danno subito. La questione del casco, di cui è stata fornita prova, costituisce comunque circostanza irrilevante, come sostenuto dal Ctu nell'elaborato integrativo, in considerazione del diverso distretto corporeo interessato dalle lesioni.
Passando in rassegna il quantum debeatur, l'accertamento medico-legale disposto in sede di
A.t.p. - il cui fascicolo R.G. 4357/2022 Tribunale di Treviso è stato regolarmente acquisito
- ha accertato che a causa dell'incidente stradale verificatosi in data 20/02/2021 la sig.ra
[...]
riportava un trauma all'arto inferiore di sinistra e in particolare ferite alla gamba, Pt_1 frattura al malleolo tibiale nonché un truma distorsivo al ginocchio con interessamento legamentoso.
E' conseguito un periodo di inabilità temporanea biologica di giorni 30 a totale, di giorni 60 al 75%, di giorni 90 al 50% e di giorni 120 al 35%.
Nella quantificazione della lunga convalescenza pari a dieci mesi è stato preso in considerazione anche l'aspetto psichico e sotto detto profilo il Ctu, avvalendosi di un ausiliario psichiatra, ha escluso la presenza di un Disturbo dell'Adattamento DSMV perdurante nel tempo e in rapporto agli eventi in questione, in considerazione della buona risposta adattiva del soggetto e di come il risentimento picopatologico sia evoluto e risolto nell'attualità. L'esposizione a questo evento stressante ha determinato sicuramente in capo all'attrice un cambiamento delle condizioni di autonomia e libertà senza, tuttavia, una patologica limitazione e anormale compromissione delle varie attività realizzatrici della propria persona.
Non è stata quantificata alcuna temporanea lavorativa perché all'epoca dell'incidente la perizianda era studentessa universitaria.
A seguito delle lesioni subite è residuata una menomazione biologica permanente stimata nella misura del 31-32% che potrebbe ridursi a 27-28% qualora la perizianda dovesse sottoporsi all'intervento di legamentoplastica al ginocchio di sx e con aggiunta di 2 giorni a totale di invalidità temporanea, 15 giorni al 75% e ulteriori 15 giorni al 50%.
La valutazione del danno tiene conto della sintomatologia lamentata (difficoltà ad articolare la caviglia, difficoltà nella deambulazione su terreno accidentato, ginocchio instabile pagina 4 di 10 soprattutto nello scendere le scale, ipoestesia pericicatriziale e lateralmente alla cicatrice in una zona di iperestesia, algie al ginocchio con la genuflessione) e delle evidenze emerse in sede di esame obiettivo (pag. 38 e 39 A.t.p.).
E' stato escluso che le lesioni permanenti abbiano prodotto una incapacità lavorativa specifica e di conseguenza possano ncidere sulla futura capacità di guadagno perché la giovane all'epoca del sinistro frequentava la Facoltà di Giurisprudenza e, Parte_1 quindi, è possibile presumere che svolgerà una attività lavorativa di tipo concettuale.
Sul punto la stessa perizianda, figlia di Avvocati, in sede di colloquio ha espresso l'ambizione e il desiderio di diventare magistrato.
Le menomazioni descritte non hanno inciso sulla sfera relazionale (rapporti sociali, familiari, sessuali) mentre potrebbero incidere sulla sfera individuale (sonno, riposo, sport, viaggi, passatempi) soprattutto in quelle attività ludico sportive che richiedono una sollecitazione degli arti inferiori.
Il livello di sofferenza è stato di media entità sia nella fase acuta della malattia che nella fase dei postumi stabilizzati.
Sono state ritenute congue le seguenti spese: euro 16.652 per intervento di medicina rigenerativa ortopedica mediante cellule mesenchimali di derivazione adiposa per un miglioramento tissutale della caviglia condividendo l'opinione espressa dal Dott. Per_3
euro 1.861,86 per spese documentate;
euro 732 per relazione psichiatrica;
euro
[...]
2.440 per visita medico-legale; euro 202 per visita ortopedica.
TOTALE SPESE MEDICHE: euro 21.887,86.
Quanto alla capacità lavorativa generica il Ctu ha precisato -perché così richiesto nel quesito in sede di Atp- che l'incidenza negativa sulla capacità lavorativa generica sia sovrapponibile alla valutazione del c.d. danno biologico ovvero intorno alla misura del 30%
e nell'elaboratio integrativo ha ribadito che la capacità lavorativa generica costituisce una componente del danno biologico, già considerato e liquidato.
Al fine di evitare errori di interpretazione delle valutazioni medico-legali, è opportuno ribadire che sotto il profilo giuridico il danno biologico, definito quale danno anatomo funzionale-dinamico relazionale, riunisce in sé il danno da perdita della capacità lavorativa generica la quale fa riferimento a tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene salute in sé considerato, cioè sulla validità psicofisica della persona.
La capacità lavorativa generica, infatti, è definibile come l'attitudine a svolgere una qualsiasi attività lavorativa e comprende l'insieme delle sue potenzialità lavorative. pagina 5 di 10 Sul punto è chiaro e immutato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la riduzione della capacità lavorativa generica è risarcibile quale danno biologico.
Qualora, invece, alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, tale diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale che assume la forma del danno emergente se già prodottosi e del lucro cessante se destinato a prodursi in futuro.
Nel caso in esame, è stato radicalmente escluso un danno alla capacità lavorativa specifica di tipo concettuale, sicchè in assenza di un danno va da sé che non è possibile riconoscere alcun risarcimento di natura patrimoniale, facendo ricorso al criterio del triplo della pensione sociale illustrato dalla difesa attorea.
Nell'elaborato integrativo il Ctu, a fronte delle contestazioni svolte dalla difesa di CP_2 ha altresì ampiamente argomentato con l'apporto specialistico del radiologo dott. Per_4 come l'importante trauma iniziale contusivo distorsivo al ginocchio abbia avuto
[...] efficienza lesiva tale da cagionare una lesione simultanea del legamento crociato anteriore unitamente al legamento crociato posteriore.
Si rimanda alle pagine 70-74 dell'elaborato integrativo da intendersi integralmente trascritte.
Il giudice conclusivamente ritiene di condividere interamente le conclusioni cui è pervenuto il Ctu in sede di Atp e in sede di elaborato integrativo, perché frutto di approfondite indagini svolte con la collaborazione di ausiliari esperti nei temi oggetto di indagine, illustrate con dovizia di argomenti scevri da vizi logici.
Sul quantum debeatur, osserva che il danno non patrimoniale sfugge ad una piena valutazione analitica e, assolto da parte dell'attore l'onere di allegazione e di prova circa l'influenza del danno anatomo funzionale sull'assetto relazionale, è affidato all'apprezzamento discrezionale ed equitativo del giudice (artt. 2056 c.c. e 1226 c.c.) trarre dalle circostanze di fatto allegate e provate, anche sulla base degli esiti della Ctu, elementi di convincimento idonei a dimostrare, anche solo presuntivamente, il tipo e l'entità del danno.
Nel procedere alla relativa quantificazione, il giudice è tenuto a uniformarsi a un concetto di equità che garantisca trasparenza e parità di trattamento in tutto il territorio nazionale e affinchè il sistema di liquidazione possa conformarsi ai principi di uguaglianza e trasparenza deve essere tratto da quella prassi giurisprudenziale che ha portato a ritenere le pagina 6 di 10 Tabella di Milano, seguite in 60 Tribunali italiani, “parametri di liquidazione equitativa nazionale” (cfr. Cass. N. 12408/2011).
Le tabelle di Milano nella versione aggiornata al 2024 (con ordinanza n. 33770/2019 la Corte di
Cassazione ha ribadito che devono applicarsi le Tabelle di Milano vigenti alla data di liquidazione del danno) offrono uno strumento agevole per conciliare una liquidazione equitativa e congrua del danno non patrimoniale alla salute con l'esigenza della prevedibile e uniformità delle liquidazioni giudiziali sul territorio nazionale.
In esse sono, infatti, distinti i valori monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale, oggi ribattezzate alla luce della giurisprudenza di legittimità come “danno biologico/dinamico relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” consentendo al giudice una valutazione separata.
Nel valore a punto di danno biologico è ricompresa l'incidenza che la lesione normalmente arreca agli aspetti di sofferenza soggettiva (danno morale) e dinamico-relazionali (danno biologico) e tale valore medio è suscettibile di aumento/personalizzazione qualora il caso concreto presenti peculiarità -allegate dal danneggiato e provate anche in via presuntiva- sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva interiore.
In particolare, per dare luogo ad una personalizzazione del danno, mediante aumento percentuale del valore per punto, occorre che il danno anatomo-funzionale si sia manifestato sugli aspetti considerati con un grado di intensità superiore alla media.
Il danno biologico può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali denotanti particolari sofferenze soggettive o stravolgimenti della vita di relazione tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze comuni che qualunque danneggiato con la medesima invalidità, età e condizione di salute patirebbe (e già compensate dalla liquidazione tabellare).
Le conseguenze particolari che giustificherebbero una personalizzazione del danno devono riguardare aspetti singolari della esperienza di vita della danneggiata divenuti irripetibili a causa del danno alla salute, che nel caso di specie non si sono concretizzati perché le manifestazioni negative nella vita della signora (sentimento di vergogna per le Pt_1 cicatrici, utilizzo di abiti lunghi per coprirle, difficoltà a guidare per lunghi tratti, a camminare sulla neve, sciare, ballare in discoteca e andare in palestra) hanno inciso su pagina 7 di 10 aspetti dinamico relazionali comuni a tutte le persone e che qualunque soggetto patirebbe in presenza del medesimo danno anatomo funzionale.
Queste manifestazioni del fatto lesivo sulla vita individuale e relazionale devono ritenersi quali conseguenze normali/ordinarie del danno permanente riportato a seguito dell'incidente, che ha interessato il distretto corporeo deputato alla deambulazione e che qualunque vittima di lesioni analoghe avrebbe subito e che è già stato valutato al fine di giungere a quantificare un danno biologico (anatomo funzionale – dinamico relazionale) pari a quello valutato dal Ctu: 31-32% che potrebbe ridursi al 27-28% qualora dovesse sottoprsi all'intervento di legamentoplastica al ginocchio sx.
Il danno biologico, tenuto conto di tutte le cirocstanze esaminate, viene equitativamente fissato nella misura del 30%.
Pertanto non si ravvisano i presupposti per una personalizzazione né della componente di danno da sofferenza soggettiva valutato di media entità nè della componente di danno biologico poiché, avuto riguardo all'entità del danno anatomo-funzionale e alle circostanze specifiche del caso concreto, si ritiene che l'incidenza sugli aspetti considerati si sia manifestata con un grado di intensità non superiore alla media.
Pertanto, nella fattispecie concreta, tenuto conto dell'età dell'infortunata (la sig.ra è Pt_1 nata il [...] e alla data dell'incidente 20/02/2021 aveva 21 anni), dei risultati dell'indagine medico legale appena descritti, si ritiene equo liquidare a titolo di danno non patrimoniale temporaneo il valore di euro 150 per un giorno di invalidità temporanea assoluta (rispetto al valore standard di euro 115 in considerazione del grado elevato medio di sofferenza soggettiva interiore malattia); a titolo di danno morale da sofferenza soggettiva interiore il valore tabellare corrispondente al 46% del danno biologico;
a titolo di danno biologico permanente il valore tabellare.
Quindi, a conti fatti si ritiene equo liquidare a titolo di danno non patrimoniale da inabilità temporanea la somma di euro 24.300; a titolo di danno non patrimoniale permanente la somma di euro 197.380, già comprensiva dell'incidenza che la lesione all'integrità psico- fisica normalmente produce sugli aspetti di sofferenza soggettiva e dinamico-relazionali, accertati in sede di Ctu medico-legale; a titolo di spese mediche la somma di euro 21.887 già ritenute congrue in sede di Atp senza incrementi per ulteriori spese di assistenza alla
Ctu integrativa disposta nel presente giudizio, in assenza di domanda e di deposito da parte del difensore attoreo dei giustificativi del pagamento.
pagina 8 di 10 Per i titoli indicati si ottiene un danno complessivo di euro 243.567,86 arrotondato ad euro
244.000, liquidato all'attualità e, detratto l'acconto di euro 40.000 pagato dalla Compagnia con assegno del 20/06/2022, si ottiene un danno residuo di euro 204.000.
Sulla somma complessivamente quantificata, deflazionata al momento del sinistro, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi compensativi per il ritardato risarcimento del debito di valore, riconosciuti equitativamente al tasso annuo del
2,5% tenuto conto delle risultanze processuali e dei dati storici acquisiti (Cass. Sezioni
Unite 17/2/1995 n. 1712, Cass. Civ. sez. III 20/1/1999), decorrenti dalla data del sinistro fino alla data di pagamento del primo acconto in data 20/06/2022 sulla somma intera di euro 244.000 e, dalla data del pagamento dell'acconto alla data della presente sentenza, sull'importo residuo di euro 204.000.
Infine, su quanto così determinato saranno dovuti ai sensi dell'art. 1282 c.c. gli interessi al tasso legale, ex art.
1.284 c.c. primo comma, dalla data della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento.
Le spese processuali del procedimento di istruzione preventiva e del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate direttamente all'Avvocato Elvira
Mirra, dichiaratasi antistatario, ai sensi del D.M. 10/03/2014 n. 55 tenendo conto della somma effettivamente attribuita ex art. 5.
Per il procedimento di istruzione preventiva viene liquidata la somma di euro 259 per contributo unificato ed euro 3.827 per compenso professionale, oltre spese generali, cpa ed iva.
Per il presente giudizio viene liquidata la somma di euro 518 per contributo unificato, euro
14.103 per compenso professionale, oltre spese generali, cpa ed iva.
Le spese dell'A.t.p. e della Ctu integrativa, come liquidate nei rispettivi giudizi, sono poste difenitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione da nei confronti di e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e conclusione, in accoglimento della domanda attorea per quanto di ragione
1) Accertati i presupposti dell'azione ex art. 141 ex D.Lgs. 209/2005 Codice delle
Assicurazioni Private, condanna i convenuti in solido tra loro a pagare a , a titolo Parte_1
pagina 9 di 10 di risarcimento del danno complessivamente subito in conseguenzea del sinistro verificatosi in data 20/02/2021, la somma di euro 204.000 al netto dell'acconto.
Sulla somma complessivamente quantificata (euro 244.000), deflazionata al momento del sinistro, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi compensativi per il ritardato risarcimento del debito di valore, riconosciuti equitativamente al tasso annuo del 2,5% tenuto conto delle risultanze processuali e dei dati storici acquisiti
(Cass. Sezioni Unite 17/2/1995 n. 1712, Cass. Civ. sez. III 20/1/1999) e decorrenti dalla data del sinistro 20/02/2021 fino al pagamento del primo acconto in data 20/06/2022 sulla somma intera di euro 244.000 e, dalla data del pagamento dell'acconto alla data della presente sentenza, sull'importo residuo di euro 204.000.
Infine, su quanto così determinato, saranno dovuti ai sensi dell'art. 1282 c.c. gli interessi al tasso legale ex art.
1.284 c.c. primo comma dalla data della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento.
2) Condanna i convenuti in solido tra loro a pagare all'Avvocato Elvira Mirra del Foro di
Salerno dichiaratasi antistatario le seguenti spese legali:
a) per il procedimento di istruzione preventiva la somma di euro 259 per contributo unificato e la somma di euro 3.827 per compenso professionale, oltre spese generali, cpa ed iva.
b) per il presente giudizio la somma di euro 518 per contributo unificatoe la somma di euro
14.103 per compenso professionale, oltre spese generali, cpa ed iva.
3) Le spese dell'A.t.p. e della Ctu integrativa disposta nel presente giudizio, come liquidate nei rispettivi giudizi, sono poste difenitivamente a carico di parte convenuta.
Treviso, 25 settembre 2025.
Il Giudice Onorario dott. Fides Azzolini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, dott.ssa Fides
Azzolini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5305/2023 di ruolo generale del Tribunale di
Treviso, promossa con atto di citazione regolarmente notificato, iscritto a ruolo in data
05/10/2023.
da
(C.F. ), difesa e rappresentata dall'Avv. Elvira Parte_1 C.F._1
Mirra del Foro di Salerno, come da mandato in allegato all'atto di citazione.
-attore-
contro
(C.F. ). Controparte_1 C.F._2
-convenuta contumace-
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, difesa e rappresentata dall'Avv. Luca Vecchioni del Foro di Treviso, come da mandato allegato alla comparsa.
-convenuta- oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELL'ATTORE
La sottoscritta avv. Elvira Mirra, quale difensore di , nel riportarsi all'atto di Parte_1 citazione e alle memorie ex art. 171 ter c.p.c. nonché ai verbali di causa, impugnando ogni avverso assunto, in ossequio al provvedimento del G.I. del 10.03.2025, con cui è stata fissata l'udienza del 1.09.2025 per la rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini intermedi ex art. 189 c.p.c., rassegna le conclusioni di seguito riportate.
pagina 1 di 10 Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così decidere e provvedere:
-Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra , terza trasportata del motoveicolo Parte_1
Honda SH tg. EB93848, di proprietà della sig.ra garantito per la R.C.A. Controparte_1 dalla Compagnia Generali Italia S.p.A., ad essere risarcita dei danni subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa occorso il 20.02.2021.
-Per l'effetto, condannare i convenuti, in solido, al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa, della somma di € 366.308,86, di cui € 262.061,86 per danno biologico, invalidità temporanea totale e parziale, sofferenza morale e spese mediche, con una personalizzazione del 28%, ed €
104.247,00 per danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa generica o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. Tale somma andrà epurata dell'importo di € 40.000,00, offerto dalla Compagnia in sede stragiudiziale, ed accettato come acconto sul maggiore avere.
-Condannare, inoltre, i convenuti, al pagamento delle spese e delle competenze legali del presente giudizio, nonché delle competenze legali e delle spese relative al procedimento di istruzione preventiva, con attribuzione al sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA
IN VIA PRELIMINARE. Dichiararsi l'inammissibilità e/o inutilizzabilità della relazione peritale di ATP del Dott. depositata dall'attore sub doc. 37. Per_1
IN VIA PRINCIPALE. Rigettarsi la domanda avversaria, siccome inammissibile, improponibile e/o - anche tenuto conto del fatto colposo dell'istante ex art. 1227 c.c. - infondata in fatto ed in diritto e/o comunque del tutto indimostrata.
Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa o - in ogni diversa ipotesi di merito - quantomeno con loro integrale compensazione.
IN VIA ISTRUTTORIA. Si insiste per la declaratoria di nullità della deposizione testimoniale resa dal Sig. , giacché portatore di un interesse in causa ex art. Testimone_1
246 c.p.c.
Si ribadiscono le osservazioni critiche mosse dal CTP Dott. alla bozza della Per_2
CTU depositata dal Dott. a cui quest'ultimo, di fatto, non ha risposto, se non in Per_1 maniera apparente.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda risarcitoria svolta da merita accoglimento per quanto di ragione. Parte_1
pagina 2 di 10 Dalla documentazione prodotta è emerso con sufficiente grado di certezza che la sig.ra
è stata coinvolta nell'incidente de quo mentre si trovava, in qualità di terza Pt_1 trasportata, a bordo del motoveicolo Honda SH tg EB93848 condotto da e in Testimone_1 proprietà della convenuta rimasta contumace Controparte_1
In particolare è emerso che il giorno 20/02/2021 alle ore 16.20 circa, in località Salerno via
S. De Renzi altezza civico 28, il motoveicolo condotto dal percorreva la Controparte_3 via Benedetto Croce in direzione centro- entrava in collisione con il veicolo Fiat Seicento targato BY284YT in proprietà di e condotto da che CP_4 Controparte_5 procedeva nell'opposto senso di marcia, in un tratto a senso unico alternato dove in entrambi i sensi era proiettata la luce verde.
La collisione avveniva tra la fiancata sinistra del motociclo e la parte anteriore angolare del veicolo Fiat Seicento e, a seguito dell'impatto, il motoveicolo rovinava al suolo portando con sé conducente e trasportata.
La dinamica ha trovato riscontro nella relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia
Locale di Salerno, intervenuta sul luogo del sinistro vero le ore 17.30, sulla scorta delle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti nell'incidente e dai testimoni oculari presenti al momento del sopralluogo e , quest'ultimo a bordo del veicolo Testimone_2 Tes_3 che seguiva la Fiat Seicento.
I testimoni oculari, in sede di deposizione testimoniale, hanno confermato le dichiarazioni rese innanzi alla Polizia Locale e precisato che la strada presentava un punto cieco che non permetteva il reciproco avvistamento da parte dei veicoli in transito, che dopo la collisione il motociclo rovinava al suolo e la ragazza si trovava riversa a terra con la gamba insanguinata. Quanto al casco, il teste ricorda che la giovane lo indossava al Tes_3 momento dell'impatto e che poi qualcuno glielo aveva tolto e posizionato al di sotto della nuca.
In qualità di trasportata parte attrice, quindi, ai sensi dell'art. 141 codice delle assicurazioni provate - D.Lgs. 209/2005, ha diritto di agire nei confronti della compagnia che assicura la responsabilità civile del veicolo-vettore sul quale viaggiava al momento del sinistro, dimostrando di avere subito un danno in conseguenza del dedotto sinistro e non anche le concrete modalità di accadimento dell'incidente, allo scopo di individuare la responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, trattandosi questo di accertamento irrilevante.
Al danneggiato può essere opposto solo il caso fortuito - ipotesi da escludersi nel caso de quo alla luce delle risultanze esaminate - da identificarsi non già nella responsabilità dei pagina 3 di 10 conducenti dei veicoli coinvolti ma con l'incidenza di fattori naturali e condotte umane estranee alla circolazione (SSUU n. 35318 del 30/11/2022).
Quindi, sotto il profilo dell'an debeatur deve ritenersi provato, con sufficiente grado di certezza, la dinamica dell'incidente, eslcuso il caso fortuito e anche qualsiasi ipotesi di concorso di colpa in capo alla trasportata che possa avere concretamente contribuito all'incidente o al danno subito. La questione del casco, di cui è stata fornita prova, costituisce comunque circostanza irrilevante, come sostenuto dal Ctu nell'elaborato integrativo, in considerazione del diverso distretto corporeo interessato dalle lesioni.
Passando in rassegna il quantum debeatur, l'accertamento medico-legale disposto in sede di
A.t.p. - il cui fascicolo R.G. 4357/2022 Tribunale di Treviso è stato regolarmente acquisito
- ha accertato che a causa dell'incidente stradale verificatosi in data 20/02/2021 la sig.ra
[...]
riportava un trauma all'arto inferiore di sinistra e in particolare ferite alla gamba, Pt_1 frattura al malleolo tibiale nonché un truma distorsivo al ginocchio con interessamento legamentoso.
E' conseguito un periodo di inabilità temporanea biologica di giorni 30 a totale, di giorni 60 al 75%, di giorni 90 al 50% e di giorni 120 al 35%.
Nella quantificazione della lunga convalescenza pari a dieci mesi è stato preso in considerazione anche l'aspetto psichico e sotto detto profilo il Ctu, avvalendosi di un ausiliario psichiatra, ha escluso la presenza di un Disturbo dell'Adattamento DSMV perdurante nel tempo e in rapporto agli eventi in questione, in considerazione della buona risposta adattiva del soggetto e di come il risentimento picopatologico sia evoluto e risolto nell'attualità. L'esposizione a questo evento stressante ha determinato sicuramente in capo all'attrice un cambiamento delle condizioni di autonomia e libertà senza, tuttavia, una patologica limitazione e anormale compromissione delle varie attività realizzatrici della propria persona.
Non è stata quantificata alcuna temporanea lavorativa perché all'epoca dell'incidente la perizianda era studentessa universitaria.
A seguito delle lesioni subite è residuata una menomazione biologica permanente stimata nella misura del 31-32% che potrebbe ridursi a 27-28% qualora la perizianda dovesse sottoporsi all'intervento di legamentoplastica al ginocchio di sx e con aggiunta di 2 giorni a totale di invalidità temporanea, 15 giorni al 75% e ulteriori 15 giorni al 50%.
La valutazione del danno tiene conto della sintomatologia lamentata (difficoltà ad articolare la caviglia, difficoltà nella deambulazione su terreno accidentato, ginocchio instabile pagina 4 di 10 soprattutto nello scendere le scale, ipoestesia pericicatriziale e lateralmente alla cicatrice in una zona di iperestesia, algie al ginocchio con la genuflessione) e delle evidenze emerse in sede di esame obiettivo (pag. 38 e 39 A.t.p.).
E' stato escluso che le lesioni permanenti abbiano prodotto una incapacità lavorativa specifica e di conseguenza possano ncidere sulla futura capacità di guadagno perché la giovane all'epoca del sinistro frequentava la Facoltà di Giurisprudenza e, Parte_1 quindi, è possibile presumere che svolgerà una attività lavorativa di tipo concettuale.
Sul punto la stessa perizianda, figlia di Avvocati, in sede di colloquio ha espresso l'ambizione e il desiderio di diventare magistrato.
Le menomazioni descritte non hanno inciso sulla sfera relazionale (rapporti sociali, familiari, sessuali) mentre potrebbero incidere sulla sfera individuale (sonno, riposo, sport, viaggi, passatempi) soprattutto in quelle attività ludico sportive che richiedono una sollecitazione degli arti inferiori.
Il livello di sofferenza è stato di media entità sia nella fase acuta della malattia che nella fase dei postumi stabilizzati.
Sono state ritenute congue le seguenti spese: euro 16.652 per intervento di medicina rigenerativa ortopedica mediante cellule mesenchimali di derivazione adiposa per un miglioramento tissutale della caviglia condividendo l'opinione espressa dal Dott. Per_3
euro 1.861,86 per spese documentate;
euro 732 per relazione psichiatrica;
euro
[...]
2.440 per visita medico-legale; euro 202 per visita ortopedica.
TOTALE SPESE MEDICHE: euro 21.887,86.
Quanto alla capacità lavorativa generica il Ctu ha precisato -perché così richiesto nel quesito in sede di Atp- che l'incidenza negativa sulla capacità lavorativa generica sia sovrapponibile alla valutazione del c.d. danno biologico ovvero intorno alla misura del 30%
e nell'elaboratio integrativo ha ribadito che la capacità lavorativa generica costituisce una componente del danno biologico, già considerato e liquidato.
Al fine di evitare errori di interpretazione delle valutazioni medico-legali, è opportuno ribadire che sotto il profilo giuridico il danno biologico, definito quale danno anatomo funzionale-dinamico relazionale, riunisce in sé il danno da perdita della capacità lavorativa generica la quale fa riferimento a tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene salute in sé considerato, cioè sulla validità psicofisica della persona.
La capacità lavorativa generica, infatti, è definibile come l'attitudine a svolgere una qualsiasi attività lavorativa e comprende l'insieme delle sue potenzialità lavorative. pagina 5 di 10 Sul punto è chiaro e immutato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la riduzione della capacità lavorativa generica è risarcibile quale danno biologico.
Qualora, invece, alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, tale diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale che assume la forma del danno emergente se già prodottosi e del lucro cessante se destinato a prodursi in futuro.
Nel caso in esame, è stato radicalmente escluso un danno alla capacità lavorativa specifica di tipo concettuale, sicchè in assenza di un danno va da sé che non è possibile riconoscere alcun risarcimento di natura patrimoniale, facendo ricorso al criterio del triplo della pensione sociale illustrato dalla difesa attorea.
Nell'elaborato integrativo il Ctu, a fronte delle contestazioni svolte dalla difesa di CP_2 ha altresì ampiamente argomentato con l'apporto specialistico del radiologo dott. Per_4 come l'importante trauma iniziale contusivo distorsivo al ginocchio abbia avuto
[...] efficienza lesiva tale da cagionare una lesione simultanea del legamento crociato anteriore unitamente al legamento crociato posteriore.
Si rimanda alle pagine 70-74 dell'elaborato integrativo da intendersi integralmente trascritte.
Il giudice conclusivamente ritiene di condividere interamente le conclusioni cui è pervenuto il Ctu in sede di Atp e in sede di elaborato integrativo, perché frutto di approfondite indagini svolte con la collaborazione di ausiliari esperti nei temi oggetto di indagine, illustrate con dovizia di argomenti scevri da vizi logici.
Sul quantum debeatur, osserva che il danno non patrimoniale sfugge ad una piena valutazione analitica e, assolto da parte dell'attore l'onere di allegazione e di prova circa l'influenza del danno anatomo funzionale sull'assetto relazionale, è affidato all'apprezzamento discrezionale ed equitativo del giudice (artt. 2056 c.c. e 1226 c.c.) trarre dalle circostanze di fatto allegate e provate, anche sulla base degli esiti della Ctu, elementi di convincimento idonei a dimostrare, anche solo presuntivamente, il tipo e l'entità del danno.
Nel procedere alla relativa quantificazione, il giudice è tenuto a uniformarsi a un concetto di equità che garantisca trasparenza e parità di trattamento in tutto il territorio nazionale e affinchè il sistema di liquidazione possa conformarsi ai principi di uguaglianza e trasparenza deve essere tratto da quella prassi giurisprudenziale che ha portato a ritenere le pagina 6 di 10 Tabella di Milano, seguite in 60 Tribunali italiani, “parametri di liquidazione equitativa nazionale” (cfr. Cass. N. 12408/2011).
Le tabelle di Milano nella versione aggiornata al 2024 (con ordinanza n. 33770/2019 la Corte di
Cassazione ha ribadito che devono applicarsi le Tabelle di Milano vigenti alla data di liquidazione del danno) offrono uno strumento agevole per conciliare una liquidazione equitativa e congrua del danno non patrimoniale alla salute con l'esigenza della prevedibile e uniformità delle liquidazioni giudiziali sul territorio nazionale.
In esse sono, infatti, distinti i valori monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale, oggi ribattezzate alla luce della giurisprudenza di legittimità come “danno biologico/dinamico relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” consentendo al giudice una valutazione separata.
Nel valore a punto di danno biologico è ricompresa l'incidenza che la lesione normalmente arreca agli aspetti di sofferenza soggettiva (danno morale) e dinamico-relazionali (danno biologico) e tale valore medio è suscettibile di aumento/personalizzazione qualora il caso concreto presenti peculiarità -allegate dal danneggiato e provate anche in via presuntiva- sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva interiore.
In particolare, per dare luogo ad una personalizzazione del danno, mediante aumento percentuale del valore per punto, occorre che il danno anatomo-funzionale si sia manifestato sugli aspetti considerati con un grado di intensità superiore alla media.
Il danno biologico può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali denotanti particolari sofferenze soggettive o stravolgimenti della vita di relazione tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze comuni che qualunque danneggiato con la medesima invalidità, età e condizione di salute patirebbe (e già compensate dalla liquidazione tabellare).
Le conseguenze particolari che giustificherebbero una personalizzazione del danno devono riguardare aspetti singolari della esperienza di vita della danneggiata divenuti irripetibili a causa del danno alla salute, che nel caso di specie non si sono concretizzati perché le manifestazioni negative nella vita della signora (sentimento di vergogna per le Pt_1 cicatrici, utilizzo di abiti lunghi per coprirle, difficoltà a guidare per lunghi tratti, a camminare sulla neve, sciare, ballare in discoteca e andare in palestra) hanno inciso su pagina 7 di 10 aspetti dinamico relazionali comuni a tutte le persone e che qualunque soggetto patirebbe in presenza del medesimo danno anatomo funzionale.
Queste manifestazioni del fatto lesivo sulla vita individuale e relazionale devono ritenersi quali conseguenze normali/ordinarie del danno permanente riportato a seguito dell'incidente, che ha interessato il distretto corporeo deputato alla deambulazione e che qualunque vittima di lesioni analoghe avrebbe subito e che è già stato valutato al fine di giungere a quantificare un danno biologico (anatomo funzionale – dinamico relazionale) pari a quello valutato dal Ctu: 31-32% che potrebbe ridursi al 27-28% qualora dovesse sottoprsi all'intervento di legamentoplastica al ginocchio sx.
Il danno biologico, tenuto conto di tutte le cirocstanze esaminate, viene equitativamente fissato nella misura del 30%.
Pertanto non si ravvisano i presupposti per una personalizzazione né della componente di danno da sofferenza soggettiva valutato di media entità nè della componente di danno biologico poiché, avuto riguardo all'entità del danno anatomo-funzionale e alle circostanze specifiche del caso concreto, si ritiene che l'incidenza sugli aspetti considerati si sia manifestata con un grado di intensità non superiore alla media.
Pertanto, nella fattispecie concreta, tenuto conto dell'età dell'infortunata (la sig.ra è Pt_1 nata il [...] e alla data dell'incidente 20/02/2021 aveva 21 anni), dei risultati dell'indagine medico legale appena descritti, si ritiene equo liquidare a titolo di danno non patrimoniale temporaneo il valore di euro 150 per un giorno di invalidità temporanea assoluta (rispetto al valore standard di euro 115 in considerazione del grado elevato medio di sofferenza soggettiva interiore malattia); a titolo di danno morale da sofferenza soggettiva interiore il valore tabellare corrispondente al 46% del danno biologico;
a titolo di danno biologico permanente il valore tabellare.
Quindi, a conti fatti si ritiene equo liquidare a titolo di danno non patrimoniale da inabilità temporanea la somma di euro 24.300; a titolo di danno non patrimoniale permanente la somma di euro 197.380, già comprensiva dell'incidenza che la lesione all'integrità psico- fisica normalmente produce sugli aspetti di sofferenza soggettiva e dinamico-relazionali, accertati in sede di Ctu medico-legale; a titolo di spese mediche la somma di euro 21.887 già ritenute congrue in sede di Atp senza incrementi per ulteriori spese di assistenza alla
Ctu integrativa disposta nel presente giudizio, in assenza di domanda e di deposito da parte del difensore attoreo dei giustificativi del pagamento.
pagina 8 di 10 Per i titoli indicati si ottiene un danno complessivo di euro 243.567,86 arrotondato ad euro
244.000, liquidato all'attualità e, detratto l'acconto di euro 40.000 pagato dalla Compagnia con assegno del 20/06/2022, si ottiene un danno residuo di euro 204.000.
Sulla somma complessivamente quantificata, deflazionata al momento del sinistro, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi compensativi per il ritardato risarcimento del debito di valore, riconosciuti equitativamente al tasso annuo del
2,5% tenuto conto delle risultanze processuali e dei dati storici acquisiti (Cass. Sezioni
Unite 17/2/1995 n. 1712, Cass. Civ. sez. III 20/1/1999), decorrenti dalla data del sinistro fino alla data di pagamento del primo acconto in data 20/06/2022 sulla somma intera di euro 244.000 e, dalla data del pagamento dell'acconto alla data della presente sentenza, sull'importo residuo di euro 204.000.
Infine, su quanto così determinato saranno dovuti ai sensi dell'art. 1282 c.c. gli interessi al tasso legale, ex art.
1.284 c.c. primo comma, dalla data della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento.
Le spese processuali del procedimento di istruzione preventiva e del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate direttamente all'Avvocato Elvira
Mirra, dichiaratasi antistatario, ai sensi del D.M. 10/03/2014 n. 55 tenendo conto della somma effettivamente attribuita ex art. 5.
Per il procedimento di istruzione preventiva viene liquidata la somma di euro 259 per contributo unificato ed euro 3.827 per compenso professionale, oltre spese generali, cpa ed iva.
Per il presente giudizio viene liquidata la somma di euro 518 per contributo unificato, euro
14.103 per compenso professionale, oltre spese generali, cpa ed iva.
Le spese dell'A.t.p. e della Ctu integrativa, come liquidate nei rispettivi giudizi, sono poste difenitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione da nei confronti di e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e conclusione, in accoglimento della domanda attorea per quanto di ragione
1) Accertati i presupposti dell'azione ex art. 141 ex D.Lgs. 209/2005 Codice delle
Assicurazioni Private, condanna i convenuti in solido tra loro a pagare a , a titolo Parte_1
pagina 9 di 10 di risarcimento del danno complessivamente subito in conseguenzea del sinistro verificatosi in data 20/02/2021, la somma di euro 204.000 al netto dell'acconto.
Sulla somma complessivamente quantificata (euro 244.000), deflazionata al momento del sinistro, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi compensativi per il ritardato risarcimento del debito di valore, riconosciuti equitativamente al tasso annuo del 2,5% tenuto conto delle risultanze processuali e dei dati storici acquisiti
(Cass. Sezioni Unite 17/2/1995 n. 1712, Cass. Civ. sez. III 20/1/1999) e decorrenti dalla data del sinistro 20/02/2021 fino al pagamento del primo acconto in data 20/06/2022 sulla somma intera di euro 244.000 e, dalla data del pagamento dell'acconto alla data della presente sentenza, sull'importo residuo di euro 204.000.
Infine, su quanto così determinato, saranno dovuti ai sensi dell'art. 1282 c.c. gli interessi al tasso legale ex art.
1.284 c.c. primo comma dalla data della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento.
2) Condanna i convenuti in solido tra loro a pagare all'Avvocato Elvira Mirra del Foro di
Salerno dichiaratasi antistatario le seguenti spese legali:
a) per il procedimento di istruzione preventiva la somma di euro 259 per contributo unificato e la somma di euro 3.827 per compenso professionale, oltre spese generali, cpa ed iva.
b) per il presente giudizio la somma di euro 518 per contributo unificatoe la somma di euro
14.103 per compenso professionale, oltre spese generali, cpa ed iva.
3) Le spese dell'A.t.p. e della Ctu integrativa disposta nel presente giudizio, come liquidate nei rispettivi giudizi, sono poste difenitivamente a carico di parte convenuta.
Treviso, 25 settembre 2025.
Il Giudice Onorario dott. Fides Azzolini
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