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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/03/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 148/2025 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 148/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
08/01/2025 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Lucia Bambara Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Lucia Bambara CP_1 con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Padova in data 21.11.2021 e trascritto al registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Padova dell'anno 2021 al n. 158, parte II, serie A, vol. 01, con ordine al competente Ufficio di Stato Civile di provvedere ad ogni relativa trascrizione e/o annotazione, alla seguente unica condizione:
1. Dichiararsi che nulla è reciprocamente dovuto dai coniugi a titolo di assegno di mantenimento, per essere gli stessi economicamente autosufficienti ed indipendenti”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in Parte_1 CP_1
data 20.11.2021 in Padova, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 158, parte II, serie A, vol. 01 dell'anno 2021.
Con accordo concluso innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Padova in data
11.08.2023 i coniugi si sono separati (cfr doc. 7).
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti l'Ufficiale dello stato civile.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune CP_1 di Padova al n. 158, parte II, serie A, vol. 01 dell'anno 2021;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 06.03.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 148/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
08/01/2025 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Lucia Bambara Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Lucia Bambara CP_1 con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Padova in data 21.11.2021 e trascritto al registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Padova dell'anno 2021 al n. 158, parte II, serie A, vol. 01, con ordine al competente Ufficio di Stato Civile di provvedere ad ogni relativa trascrizione e/o annotazione, alla seguente unica condizione:
1. Dichiararsi che nulla è reciprocamente dovuto dai coniugi a titolo di assegno di mantenimento, per essere gli stessi economicamente autosufficienti ed indipendenti”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in Parte_1 CP_1
data 20.11.2021 in Padova, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 158, parte II, serie A, vol. 01 dell'anno 2021.
Con accordo concluso innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Padova in data
11.08.2023 i coniugi si sono separati (cfr doc. 7).
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti l'Ufficiale dello stato civile.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune CP_1 di Padova al n. 158, parte II, serie A, vol. 01 dell'anno 2021;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 06.03.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari