Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 859
CS
Rigetto
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Error in iudicando, violazione e falsa applicazione dell’art. 143 del d.lgs n. 267/2000, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, eccesso di potere, sviamento di potere, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 24 della Costituzione

    La Corte ha ritenuto che la funzione cautelare e preventiva dello scioglimento non viene meno per l'imminenza delle elezioni, poiché i fenomeni di condizionamento possono proseguire. Ha altresì considerato che gli elementi indiziari devono essere valutati globalmente e sinergicamente, non in modo atomistico. Le critiche relative alle irregolarità amministrative sono state respinte, ritenendo che il Comune avesse il dovere di controllo e che le giustificazioni addotte non fossero sufficienti a escludere il condizionamento mafioso. Anche i legami elettorali, personali ed economici sono stati considerati rilevanti in correlazione con le irregolarità amministrative. Le eventuali iniziative di contrasto alla criminalità organizzata sono state ritenute potenzialmente "di immagine" o "inevitabili" e non tali da escludere la contiguità.

  • Rigettato
    Reiterazione di censure svolte in primo grado

    Le censure sono state respinte nel merito, confermando la congruità delle conclusioni del giudice di primo grado e l'idoneità del quadro indiziario a sorreggere la misura dissolutoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 859
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 859
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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