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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/11/2025, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 9436/2024 promossa da:
- - ass. avv. BRIZIO (parte ricorrente) Parte_1 C.F._1 contro
- - ass. avv. BORLA (parte convenuta) CP_1 P.IVA_1 all'udienza del 25/11/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. premesso che:
- il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n.OI-
001627052, notificatagli in data 19/10/2024, con la quale l gli ha richiesto quale CP_1 obbligato solidale il pagamento della somma di euro 13.333,50 a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento di ritenute previdenziali da parte della
[...]
; Controparte_2
- il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza per due motivi: 1) omessa notifica dell'atto di accertamento prodromico (il verbale .8103.01/02/2019.0017921 del CP_1
1/02/2019 citato nel provvedimento impugnato); 2) intervenuta estinzione per prescrizione quinquennale del credito: secondo la parte attrice, “Tanto per il caso di difetto di notifica dell'atto di accertamento n. .8103.01/02/2019.0017921 del CP_1
1/02/2019 che per la denegata ipotesi di intervenuta notifica del predetto atto nel febbraio 2019, il relativo credito, trattandosi di sanzione riferita all'anno 2017, si manifesta ormai prescritto essendo decorsi oltre 5 anni sia dal 2017 che dal febbraio
2019”;
- l ha chiesto la reiezione del ricorso in considerazione dell'avvenuta notifica CP_1 dell'atto di accertamento (in data 16.2.2019) e del mancato decorso del termine di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., essendo stata contestata una violazione riferita a “periodi anteriori alla depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali previsto dalla disposizione di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638”;
2. ritenuto che il primo motivo di opposizione sia infondato, in quanto dai documenti prodotti dall risulta che l'atto di accertamento è stato consegnato a mani del CP_1 ricorrente in data 16.2.2019 (v. doc.3);
3. ritenuto che debba invece essere accolto il secondo motivo di opposizione, considerato che:
3.1. - le difese dell non sono conferenti in quanto dall'atto di accertamento CP_1 prodotto dallo stesso risulta che è stato contestato l'omesso versamento dei CP_3 contributi previdenziali per il periodo marzo-novembre 2017 (periodo successivo all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione), per un totale di euro 8.889 “in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall' art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8”: ai sensi della predetta norma, in caso di omesso versamento delle ritenute per un importo non superiore a euro
10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria e non è integrata alcuna ipotesi di reato;
3.2. – l'art. 28 l. 689/1981 prevede che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione” e che “l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”;
3.3 – costituisce valido atto interruttivo l'atto di accertamento e diffida notificato al ricorrente in data 16.2.2019;
3.4. – a decorrere da tale data il termine quinquennale suddetto va incrementato di tre mesi dalla data di notifica dell'accertamento (ai sensi dell'art. 2 comma 1 quater d.l.
463/83) nonché dell'ulteriore sospensione dal 23.2.2020 al 31.5.2020 (disposta dall'art.103 comma 6 bis d.l. 18/2020) per un totale di 98 giorni;
3.5. - ciononostante, il quinquennio a disposizione dell' risulta comunque spirato CP_3 in data 24.8.2019 (3 mesi + 98 giorni dal 16.2.2019) ovvero precedentemente alla notifica dell'ordinanza ingiunzione (avvenuta, è pacifico in causa, il 19.10.2024);
4. ritenuto, pertanto, che la domanda debba essere accolta e che le spese di lite - liquidate in dispositivo in misura prossima ai valori minimi previsti dal d.m. 55/2014, data la semplicità delle questioni trattate - debbano seguire la soccombenza;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, annulla l'ordinanza – ingiunzione n.OI-001627052 notificata al ricorrente in data
19/10/2024, dichiara tenuto e condanna l a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1 in complessivi € 2000, oltre I.V.A., C.P.A., spese forfetarie in misura del 15% e contributo se versato, da distrarsi in favore dell'avv. BRIZIO .
la giudice
TA TO