Articolo 6 della Legge 19 marzo 1990, n. 55
Articolo 5Articolo 7
Versione
7 aprile 1990
Art. 6.
1. Il primo comma dell'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e' sostituito dal seguente:
"Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, e' punito con la reclusione da due a quattro anni".
Entrata in vigore il 7 aprile 1990
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