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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 19/12/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
n. 643 /2021 R.G.
Il Tribunale di Belluno, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Chiara SANDINI Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, iscritta al n. 643 /2021 R.G., promossa con ricorso depositato in data
23/06/2021 da
, nato a [...] il [...], c.f.: con il Parte_1 C.F._1 ministero e l'assistenza dell'avv. BASTIANON BARBARA , presso il cui studio ha eletto anche domicilio come da procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], c.f.: con il Controparte_1 C.F._2 ministero e l'assistenza dell'avv. SPERANZA GIUSEPPE STEFANO , presso il cui studio ha eletto anche domicilio come da procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: ricorso per Separazione giudiziale
Sulle seguenti conclusioni rassegnate all'udienza del 10.12.2025:
“ Pronuncia della separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- Esercizio e Affido condiviso della responsabilità genitoriale in relazione ai due figli minori e;
Persona_1 Persona_2
- Collocamento dell'indirizzo di residenza dei minori presso la madre nella casa familiare, che viene alla stessa assegnata;
- Frequentazione dei minori con il padre in misura quasi paritetica alla madre nell'arco delle due settimane: Due fine settimana alternati dal venerdì dopo scuola/dopo asilo fino al lunedì mattina quando il padre li dovrà accompagnare a scuola/asilo;
Nelle settimane in cui i bambini trascorrono il fine settimana con la mamma: permanenza dal padre il mercoledì pomeriggio dopo scuola/asilo fino al venerdì sera alle ore 20.30
(dopo cena) quando saranno accompagnati dalla mamma;
Nelle settimane in cui i bambini trascorrono il fine settimana con il papà: permanenza infrasettimanale dal papà dal mercoledì dopo scuola/dopo asilo fino al giovedì mattina quando saranno riaccompagnati rispettivamente a scuola e all'asilo;
Le parti concordano che il secondo venerdì del mese di spettanza della mamma, in parziale deroga al piano di cui sopra, la sig.ra potrà ritirare i figli da scuola e dall'asilo CP_1 alle ore 12.30 e il sig. potrà recuperare tenendo i figli con sé nella settimana Pt_1 successiva dal mercoledì dopo scuola/dopo asilo fino al giovedì sera alle 20.30 (dopo cena);
I genitori si impegnano, con reciproca fiducia e rispetto, a garantire che, nei periodi di loro competenza, i figli frequenteranno con regolarità le attività e gli impegni extrascolastici
(sportivi, formativi o educativi) intrapresi, fermo che potranno non andare a catechismo il week-end che la mamma li ritirerà prima, e salvo giustificato impedimento del genitore e previo avviso all'altro genitore, perché possa eventualmente provvedere in sua vece;
Le parti concordano che in caso di sopravvenuta malattia accertata dal medico di riferimento o con almeno la presenza di febbre, e comunque avendo riguardo alla condizione e al superiore interesse dei minori, i bambini resteranno presso il genitore in cui si trovano fino a guarigione, con ripresa quindi del calendario ordinario, salvo diversi accordi fra le parti.
Le parti concordano che nelle giornate in cui i bambini non frequentano la scuola o l'asilo, restano fermi gli orari per il ritiro o la consegna del minore presso e da ciascun genitore all'orario ordinario, come se fossero a scuola o all'asilo. Fermo quanto invece previsto al punto successivo;
- Calendario standard e alternato per le festività e per le vacanze estive, continuando con l'alternanza e le tempistiche già avviate dal c.t.u. e portate avanti in corso di causa;
- Mantenimento ordinario diretto dei genitori nel periodo di collocamento e frequentazione dei minori presso ciascuno di essi e ripartizione al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo in essere presso questo Tribunale, fra le quali ricomprendere anche la spesa per la mensa scolastica, non diversamente distribuibile con il mantenimento ordinario diretto.
- Disponibilità del nucleo ad un monitoraggio da parte dei servizi sociali già incaricati sul funzionamento dell'accordo nell'interesse e per il benessere psicofisico dei minori, per un periodo di massimo sei mesi, salvo diversa segnalazione del servizio stesso.
- Spese compensate”.
Conclusioni adesive del P.M.. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. ha radicato la presente causa per ottenere la separazione personale Parte_1 dalla moglie, sig.ra , chiedendo che, nell'esercizio condiviso della Controparte_1 responsabilità genitoriale, i due figli minori della coppia ( , nato il [...] e Per_2
, nato l'[...]) venissero collocati in via paritetica presso i due genitori, Per_1 chiedendo anche da parte della moglie un contributo al mantenimento ordinario dei figli pari € 150,00 e ritenendo che la stessa dovesse rilasciare la casa coniugale, in quanto di proprietà del fratello del ricorrente.
La sig.ra , che si è tempestivamente costituita nel processo, pur aderendo alla CP_1 domanda di separazione e all'affido condiviso dei figli minori, per domandare al contrario il collocamento prevalente dei minori presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare e diritto al contributo del mantenimento ordinario dei figli da parte del padre, per almeno € 350,00 per ciascun figlio.
La causa ha seguito il rito applicabile ratione temporis e, dopo la comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale, questi, in via provvisoria e urgente ha disposto l'affido condiviso dei minori, collocati prevalentemente presso la madre nella casa familiare, con dovere del padre di contribuire al mantenimento ordinario della prole con € 150,00 mensili per ciascun figlio e regolamentazione del regime di frequentazione padre – figli compatibile con la tenera età dei medesimi all'epoca della decisione (3 anni, , e 1 anno, Per_2
). Per_1
Dopo una lunga controversia, caratterizzata dall'accesa conflittualità della coppia genitoriale, rilevata sia in sede di c.t.u. sia di monitoraggio da parte del servizio sociale incaricato, e appesantita da plurime domande di revisione dei provvedimenti presidenziali provvisori, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore, formalizzando conclusioni conformi e concordate, che il Tribunale ritiene di accogliere.
Sussistono anzitutto i presupposti per la pronuncia di separazione personale dei coniugi, essendo chiaro, anche a fronte della conflittualità dimostrata dalle parti, che non è più proseguibile la convivenza insieme, anche tenuto conto del fatto che il sig. ha da Pt_1 tempo lasciato la casa coniugale.
Meritano poi accoglimento le condizioni di separazione concordate in quanto paiono riflettere la spiccata competenza genitoriale individuale di ciascuna delle parti, come registrata da ultimo dai servizi sociali, garantendo tuttavia anche regole di gestione idonee a comporre e prevenire la conflittualità nel superiore interesse del benessere dei figli minori. Il Collegio ritiene comunque di prevedere un periodo di monitoraggio, come si sono del resto resi disponibili i coniugi, al fine di verificare l'attuazione delle condizioni di separazione e il riflesso delle medesime sulla gestione della prole.
L'accordo raggiunto dalle parti anche sul punto, giustifica la compensazione delle spese di lite, ponendo definitivamente a carico delle parti solidalmente per quote paritarie anche i compensi di c.t.u. come già liquidati con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando nella causa n. 643/2021 R.G., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio in data 8.6.2019, come da atto trascritto al n. 6, parte II, A, anno
2019, del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Belluno;
2. ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di eseguire le prescritte annotazioni della presente sentenza;
3. AFFIDA i minori e congiuntamente a entrambi i Persona_2 Persona_1 genitori, disponendone il collocamento presso la madre nella casa familiare che viene alla stessa assegnata;
4. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli come segue:
- a fine settimana alterni: dal venerdì dopo scuola/dopo asilo fino al lunedì mattina quando il padre li dovrà accompagnare a scuola/asilo;
- nelle settimane in cui i bambini trascorrono il fine settimana con la mamma: il padre potrà tenere i minori con sé dal mercoledì pomeriggio dopo scuola/dopo asilo fino al venerdì sera alle ore 20.30 (dopo cena) quando saranno accompagnati dalla mamma;
- nelle settimane in cui i bambini trascorrono il fine settimana con il papà: il padre potrà tenere con sé i figli dal mercoledì dopo scuola/dopo asilo fino al giovedì mattina quando saranno riaccompagnati rispettivamente a scuola e all'asilo;
Su accordo delle parti dispone, inoltre, che il secondo venerdì del mese di spettanza della mamma, in parziale deroga al piano di cui sopra, la sig.ra potrà ritirare i figli da CP_1 scuola e dall'asilo alle ore 12.30 e il sig. potrà recuperare tenendo i figli con sé Pt_1 nella settimana successiva dal mercoledì dopo scuola/dopo asilo fino al giovedì sera alle
20.30 (dopo cena);
5. PRENDE ATTO che:
- i genitori si impegnano, con reciproca fiducia e rispetto, a garantire, nei periodi di loro competenza, che i figli frequenteranno con regolarità le attività e gli impegni extrascolastici
(sportivi, formativi o educativi) intrapresi, fermo che potranno non andare a catechismo il week-end che la mamma li ritirerà prima.
Prende altresì atto che ciascun genitore si impegna, in caso di giustificato impedimento ad accompagnare i figli nei rispettivi impegni extrascolastici, a preavvisare l'altro genitore perché possa accompagnarli in propria vece.
- le parti concordano che in caso di sopravvenuta malattia accertata dal medico di riferimento o con almeno la presenza di febbre, e comunque avendo riguardo alla condizione e al superiore interesse dei minori, i bambini resteranno presso il genitore in cui si trovano fino a guarigione, con ripresa quindi del calendario ordinario, salvo diversi accordi fra le parti.
- le parti concordano che nelle giornate in cui i bambini non frequentano la scuola o l'asilo, restano fermi gli orari per il ritiro o la consegna del minore presso e da ciascun genitore all'orario ordinario, come se fossero a scuola o all'asilo. Fermo quanto invece previsto al punto successivo;
- i genitori concordano che verrà seguito il calendario standard e alternato per le festività
e per le vacanze estive, continuando con l'alternanza e le tempistiche già avviate dal c.t.u.
e portate avanti in corso di causa;
6. DISPONE che ciascuno dei genitori provveda direttamente al mantenimento ordinario dei minori nei periodi in cui tiene presso di sé i figli e che siano ripartite al 50% le spese straordinarie, individuate come da protocollo in essere presso questo Tribunale, fra le quali deve intendersi inclusa, su espresso accordo delle parti, anche la spesa per la mensa scolastica.
7. INCARICA il servizio sociale del Consultorio di Feltre di monitorare il nucleo per un periodo massimo di sei mesi o inferiore, se ritenuto sufficiente, o superiore, se ritenuto necessario, al fine di verificare il funzionamento dell'accordo nell'interesse e per il benessere psicofisico dei minori.
8. COMPENSA le spese di lite, ponendo definitivamente a carico delle parti solidalmente per quote paritarie anche i compensi di c.t.u. come già liquidati con separato decreto.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Così deciso a Belluno, nella camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice rel. dott.ssa Gersa Gerbi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
n. 643 /2021 R.G.
Il Tribunale di Belluno, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Chiara SANDINI Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, iscritta al n. 643 /2021 R.G., promossa con ricorso depositato in data
23/06/2021 da
, nato a [...] il [...], c.f.: con il Parte_1 C.F._1 ministero e l'assistenza dell'avv. BASTIANON BARBARA , presso il cui studio ha eletto anche domicilio come da procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], c.f.: con il Controparte_1 C.F._2 ministero e l'assistenza dell'avv. SPERANZA GIUSEPPE STEFANO , presso il cui studio ha eletto anche domicilio come da procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: ricorso per Separazione giudiziale
Sulle seguenti conclusioni rassegnate all'udienza del 10.12.2025:
“ Pronuncia della separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- Esercizio e Affido condiviso della responsabilità genitoriale in relazione ai due figli minori e;
Persona_1 Persona_2
- Collocamento dell'indirizzo di residenza dei minori presso la madre nella casa familiare, che viene alla stessa assegnata;
- Frequentazione dei minori con il padre in misura quasi paritetica alla madre nell'arco delle due settimane: Due fine settimana alternati dal venerdì dopo scuola/dopo asilo fino al lunedì mattina quando il padre li dovrà accompagnare a scuola/asilo;
Nelle settimane in cui i bambini trascorrono il fine settimana con la mamma: permanenza dal padre il mercoledì pomeriggio dopo scuola/asilo fino al venerdì sera alle ore 20.30
(dopo cena) quando saranno accompagnati dalla mamma;
Nelle settimane in cui i bambini trascorrono il fine settimana con il papà: permanenza infrasettimanale dal papà dal mercoledì dopo scuola/dopo asilo fino al giovedì mattina quando saranno riaccompagnati rispettivamente a scuola e all'asilo;
Le parti concordano che il secondo venerdì del mese di spettanza della mamma, in parziale deroga al piano di cui sopra, la sig.ra potrà ritirare i figli da scuola e dall'asilo CP_1 alle ore 12.30 e il sig. potrà recuperare tenendo i figli con sé nella settimana Pt_1 successiva dal mercoledì dopo scuola/dopo asilo fino al giovedì sera alle 20.30 (dopo cena);
I genitori si impegnano, con reciproca fiducia e rispetto, a garantire che, nei periodi di loro competenza, i figli frequenteranno con regolarità le attività e gli impegni extrascolastici
(sportivi, formativi o educativi) intrapresi, fermo che potranno non andare a catechismo il week-end che la mamma li ritirerà prima, e salvo giustificato impedimento del genitore e previo avviso all'altro genitore, perché possa eventualmente provvedere in sua vece;
Le parti concordano che in caso di sopravvenuta malattia accertata dal medico di riferimento o con almeno la presenza di febbre, e comunque avendo riguardo alla condizione e al superiore interesse dei minori, i bambini resteranno presso il genitore in cui si trovano fino a guarigione, con ripresa quindi del calendario ordinario, salvo diversi accordi fra le parti.
Le parti concordano che nelle giornate in cui i bambini non frequentano la scuola o l'asilo, restano fermi gli orari per il ritiro o la consegna del minore presso e da ciascun genitore all'orario ordinario, come se fossero a scuola o all'asilo. Fermo quanto invece previsto al punto successivo;
- Calendario standard e alternato per le festività e per le vacanze estive, continuando con l'alternanza e le tempistiche già avviate dal c.t.u. e portate avanti in corso di causa;
- Mantenimento ordinario diretto dei genitori nel periodo di collocamento e frequentazione dei minori presso ciascuno di essi e ripartizione al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo in essere presso questo Tribunale, fra le quali ricomprendere anche la spesa per la mensa scolastica, non diversamente distribuibile con il mantenimento ordinario diretto.
- Disponibilità del nucleo ad un monitoraggio da parte dei servizi sociali già incaricati sul funzionamento dell'accordo nell'interesse e per il benessere psicofisico dei minori, per un periodo di massimo sei mesi, salvo diversa segnalazione del servizio stesso.
- Spese compensate”.
Conclusioni adesive del P.M.. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. ha radicato la presente causa per ottenere la separazione personale Parte_1 dalla moglie, sig.ra , chiedendo che, nell'esercizio condiviso della Controparte_1 responsabilità genitoriale, i due figli minori della coppia ( , nato il [...] e Per_2
, nato l'[...]) venissero collocati in via paritetica presso i due genitori, Per_1 chiedendo anche da parte della moglie un contributo al mantenimento ordinario dei figli pari € 150,00 e ritenendo che la stessa dovesse rilasciare la casa coniugale, in quanto di proprietà del fratello del ricorrente.
La sig.ra , che si è tempestivamente costituita nel processo, pur aderendo alla CP_1 domanda di separazione e all'affido condiviso dei figli minori, per domandare al contrario il collocamento prevalente dei minori presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare e diritto al contributo del mantenimento ordinario dei figli da parte del padre, per almeno € 350,00 per ciascun figlio.
La causa ha seguito il rito applicabile ratione temporis e, dopo la comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale, questi, in via provvisoria e urgente ha disposto l'affido condiviso dei minori, collocati prevalentemente presso la madre nella casa familiare, con dovere del padre di contribuire al mantenimento ordinario della prole con € 150,00 mensili per ciascun figlio e regolamentazione del regime di frequentazione padre – figli compatibile con la tenera età dei medesimi all'epoca della decisione (3 anni, , e 1 anno, Per_2
). Per_1
Dopo una lunga controversia, caratterizzata dall'accesa conflittualità della coppia genitoriale, rilevata sia in sede di c.t.u. sia di monitoraggio da parte del servizio sociale incaricato, e appesantita da plurime domande di revisione dei provvedimenti presidenziali provvisori, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore, formalizzando conclusioni conformi e concordate, che il Tribunale ritiene di accogliere.
Sussistono anzitutto i presupposti per la pronuncia di separazione personale dei coniugi, essendo chiaro, anche a fronte della conflittualità dimostrata dalle parti, che non è più proseguibile la convivenza insieme, anche tenuto conto del fatto che il sig. ha da Pt_1 tempo lasciato la casa coniugale.
Meritano poi accoglimento le condizioni di separazione concordate in quanto paiono riflettere la spiccata competenza genitoriale individuale di ciascuna delle parti, come registrata da ultimo dai servizi sociali, garantendo tuttavia anche regole di gestione idonee a comporre e prevenire la conflittualità nel superiore interesse del benessere dei figli minori. Il Collegio ritiene comunque di prevedere un periodo di monitoraggio, come si sono del resto resi disponibili i coniugi, al fine di verificare l'attuazione delle condizioni di separazione e il riflesso delle medesime sulla gestione della prole.
L'accordo raggiunto dalle parti anche sul punto, giustifica la compensazione delle spese di lite, ponendo definitivamente a carico delle parti solidalmente per quote paritarie anche i compensi di c.t.u. come già liquidati con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando nella causa n. 643/2021 R.G., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio in data 8.6.2019, come da atto trascritto al n. 6, parte II, A, anno
2019, del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Belluno;
2. ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di eseguire le prescritte annotazioni della presente sentenza;
3. AFFIDA i minori e congiuntamente a entrambi i Persona_2 Persona_1 genitori, disponendone il collocamento presso la madre nella casa familiare che viene alla stessa assegnata;
4. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli come segue:
- a fine settimana alterni: dal venerdì dopo scuola/dopo asilo fino al lunedì mattina quando il padre li dovrà accompagnare a scuola/asilo;
- nelle settimane in cui i bambini trascorrono il fine settimana con la mamma: il padre potrà tenere i minori con sé dal mercoledì pomeriggio dopo scuola/dopo asilo fino al venerdì sera alle ore 20.30 (dopo cena) quando saranno accompagnati dalla mamma;
- nelle settimane in cui i bambini trascorrono il fine settimana con il papà: il padre potrà tenere con sé i figli dal mercoledì dopo scuola/dopo asilo fino al giovedì mattina quando saranno riaccompagnati rispettivamente a scuola e all'asilo;
Su accordo delle parti dispone, inoltre, che il secondo venerdì del mese di spettanza della mamma, in parziale deroga al piano di cui sopra, la sig.ra potrà ritirare i figli da CP_1 scuola e dall'asilo alle ore 12.30 e il sig. potrà recuperare tenendo i figli con sé Pt_1 nella settimana successiva dal mercoledì dopo scuola/dopo asilo fino al giovedì sera alle
20.30 (dopo cena);
5. PRENDE ATTO che:
- i genitori si impegnano, con reciproca fiducia e rispetto, a garantire, nei periodi di loro competenza, che i figli frequenteranno con regolarità le attività e gli impegni extrascolastici
(sportivi, formativi o educativi) intrapresi, fermo che potranno non andare a catechismo il week-end che la mamma li ritirerà prima.
Prende altresì atto che ciascun genitore si impegna, in caso di giustificato impedimento ad accompagnare i figli nei rispettivi impegni extrascolastici, a preavvisare l'altro genitore perché possa accompagnarli in propria vece.
- le parti concordano che in caso di sopravvenuta malattia accertata dal medico di riferimento o con almeno la presenza di febbre, e comunque avendo riguardo alla condizione e al superiore interesse dei minori, i bambini resteranno presso il genitore in cui si trovano fino a guarigione, con ripresa quindi del calendario ordinario, salvo diversi accordi fra le parti.
- le parti concordano che nelle giornate in cui i bambini non frequentano la scuola o l'asilo, restano fermi gli orari per il ritiro o la consegna del minore presso e da ciascun genitore all'orario ordinario, come se fossero a scuola o all'asilo. Fermo quanto invece previsto al punto successivo;
- i genitori concordano che verrà seguito il calendario standard e alternato per le festività
e per le vacanze estive, continuando con l'alternanza e le tempistiche già avviate dal c.t.u.
e portate avanti in corso di causa;
6. DISPONE che ciascuno dei genitori provveda direttamente al mantenimento ordinario dei minori nei periodi in cui tiene presso di sé i figli e che siano ripartite al 50% le spese straordinarie, individuate come da protocollo in essere presso questo Tribunale, fra le quali deve intendersi inclusa, su espresso accordo delle parti, anche la spesa per la mensa scolastica.
7. INCARICA il servizio sociale del Consultorio di Feltre di monitorare il nucleo per un periodo massimo di sei mesi o inferiore, se ritenuto sufficiente, o superiore, se ritenuto necessario, al fine di verificare il funzionamento dell'accordo nell'interesse e per il benessere psicofisico dei minori.
8. COMPENSA le spese di lite, ponendo definitivamente a carico delle parti solidalmente per quote paritarie anche i compensi di c.t.u. come già liquidati con separato decreto.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Così deciso a Belluno, nella camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice rel. dott.ssa Gersa Gerbi