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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 2929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2929 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da LU RA - Presidente - Sent. n. 57/2026 TT NZ UP – 14/01/2026 NO OR - Relatore - R.G.N. 32546/2025 LA GA NN AN ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da RO NL, nato a [...] il [...] NT DA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NO OR;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata, con o senza rinvio, limitatamente alla condanna riportata da NL RO per il capo B), e di rigettare gli altri motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 2929 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 14/01/2026 RITENUTO IN 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Palermo e appellata dagli imputati, la quale aveva condannato NL RO alla pena di sette anni di reclusione e 30.000 euro di multa per due violazioni all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, contestate ai capi A) e B) della rubrica, e DA NT alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e 1.600 euro di multa per il reato di cui all’art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificato il fatto di detenzione di dieci stecchette termospillate di cannabis contestato al capo A). 2. Avverso l’indicata sentenza, NL RO e DA NT, per il ministero dei rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione. 3. Il ricorso presentato nell’interesse di NL RO si articola in tre motivi. 3.1. Con un primo motivo, lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 530 cod. proc. pen. con riferimento al capo B). Espone il difensore che la motivazione sarebbe illogica laddove ha confermato la penale responsabilità per il delitto di cui al capo B), posto che, alla luce della giurisprudenza di legittimità puntualmente indicata, la coltivazione di una sola pianta di canapa indiana realizzata in cucina, in assenza di strumentazioni tecniche atte ad incrementarne la produttività, deve far concludere per la destinazione all’uso esclusivamente personale;
la Corte di merito, inoltre, avrebbe equivocato il contenuto delle dichiarazioni rese dall’imputato, la quali si riferivano alle sostanze stupefacenti di cui al capo A). 3.2. Con un secondo motivo, eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Ad avviso del difensore, con riferimento al delitto di cui al capo B), la Corte di merito ha errato nel negare la qualificazione del fatto in termini di lieve entità, trattandosi di una sola pianta, da cui era ricavabile un modestissimo quantitativo di principio attivo, destinato all’uso personale. 3.3. Con un terzo motivo, censura la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Espone il difensore che la Corte di merito ha omesso di valutare il motivo di appello con cui si chiedeva di sussumere il fatto di cui al capo A) nell’ipotesi della “lieve entità”, trattandosi d un’attività di “piccolo spaccio”. 3 4. Il ricorso presentato nell’interesse di DA NT si compone di due motivi. 4.1. Con un primo motivo, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 521 cod. proc. pen. Espone il difensore che la Corte di merito avrebbe replicato l’errore in cui era incorso il Tribunale, avendo posto a fondamento del giudizio di penale responsabilità condotte che nemmeno erano state contestate all’imputato; in ogni caso, la motivazione sarebbe apparente in relazione al motivo di appello che contestava la finalità di cessione dello stupefacente. 4.2. Con un secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 240 cod. pen. e dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 521 cod. proc. pen. Il difensore contesta la legittimità della confisca del denaro, in quanto lesiva del principio di correlazione accusa e sentenza, e perché, essendo stata ravvisata la penale responsabilità per la condotta di detenzione, non sussiste alcun rapporto causale tra detta somma e l’attività di spaccio;
la motivazione sarebbe perciò errata, laddove ha ritenuto il denaro provento di condotte di cessione non oggetto di contestazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell’interesse di NL RO è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Come affermato dalle Sezioni Unite, non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione la quale, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (SU n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624-01), e che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per 4 le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente (SU n. 12348 del 19/12/2019, cit., Rv. 278624-02). In motivazione, le Sezioni Unite hanno sviluppato un duplice ordine di argomentazioni. In primo luogo hanno escluso dal perimetro della tipicità la coltivazione svolta in forma “domestica” che, in relazione agli indici del caso concreto (quali, ad esempio, la rudimentalità delle tecniche, l’esiguità del numero di piantine, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, l’assenza di ulteriori indici indicativi di uno stabile inserimento del marcato degli stupefacenti), appare destinata a produrre sostanza stupefacente destinata all’uso esclusivamente personale del coltivatore. Sotto il profilo dell'offensività dell'attività di coltivazione, le hanno precisato che “il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficiente la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e produrre sostanza stupefacente. E per coltivazione dovrà intendersi l'attività svolta dall'agente in ogni fase dello sviluppo della pianta, dalla semina fino al raccolto”. Ad avviso delle , “la verifica dell'offensività in concreto deve essere diversificata a seconda del grado di sviluppo della coltivazione al momento dell'accertamento”; nel caso in cui il ciclo delle piante sia completato, l'accertamento deve avere per oggetto l'esistenza di una quantità di principio attivo necessario a produrre effetto drogante;
in relazione alle fasi precedenti, rileva penalmente la coltivazione a qualsiasi stadio della pianta che corrisponda al tipo botanico, purché si svolga in condizioni tali da potersene prefigurare il positivo sviluppo a giungere a maturazione e a produrre un effetto drogante. 2.2. Venendo al caso di specie, pur a fronte di una coltivazione certamente di tipo rudimentale, i giudici di merito, con doppia valutazione pienamente convergente, hanno escluso che essa fosse consumo personale sulla base. Invero, il rinvenimento, nel medesimo contesto spazio-temporale, di un cospicuo quantitativo di altra sostanza stupefacente del tipo cannabis e cocaina, già confezionato in singole dosi, è stato ritenuto un chiaro indice di un inserimento nel mercato illegale, anche considerando le dichiarazioni confessorie rese in sede di udienza di convalida dell’arresto, avendo l’imputato ammesso di detenere sostanza stupefacente al fine di cederla, stante la situazione di difficoltà economica in cui versava, senza operare alcuna distinzione tra dette sostanze. 5 Si trata di una valutazione di fato non manifestamente ilogica, a fronte dela quale il ricorente opone una diversa e più favorevole valutazione dele prove e, conseguentemente, una diversa ricostruzione del a vicenda, il che esula dalle ipotesi tassativamente previste dall’art. 606 cod. proc. pen. 3. Il secondo motivo è inammissibile per l’assorbente ragione che – pur prescindendo dalle argomentazioni che si esporranno con riferimento al terzo motivo ed estensibili anche al motivo qui al vaglio - la questione non era stata devoluta con l’appello. 4. Il terzo motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 4.1. A dispetto della mutata configurazione giuridica dell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, elevata da circostanza attenuante al rango di fattispecie autonoma di reato a seguito delle novelle di cui alle leggi n. 10 e n. 79 del 2014, non sono cambiati i presupposti per la sua applicabilità. In particolare, la fattispecie del fatto di “lieve entità” – allorquando esso integrava una circostanza attenuante - è ravvisabile in ipotesi connotate da una minima offensività, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, Rico, Rv. 247911). Con riferimento alla nuova formulazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo), elevata da circostanza attenuante a fattispecie autonoma, hanno chiarito la necessità di procedere ad una valutazione complessiva e comparativa degli indici di lieve entità elencati dalla norma, sicché occorre "abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo". Ed invero, va riconosciuta "la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso". Solo all'esito "della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua 6 intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri". Ma, "è per l'appunto necessario che una tale statuizione costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e non già il suo presupposto. Ed è parimenti necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Il che significa (...) che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività. In tale ottica è opportuno sottolineare come anche l'elemento ponderale - quello che più spesso assume un ruolo centrale nell'apprezzamento giudiziale - non è escluso dal percorso valutativo implicito nella formulazione dell'art. 73, comma 5, come rivela ancora una volta proprio il raffronto dello stesso con la già evocata disposizione di cui all'art. 80, comma 2, T.U. stup.. In altri termini, anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere anch'essa determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento. Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie in questione". 4.2. Nel caso in esame, la Corte di merito si è attenuta ai principi ora evocato, avendo considerato tutti gli elementi presenti nel caso concreto, vale a dire la cospicua quantità delle varie sostanze stupefacenti detenute, pari ad oltre 650 dosi medie singole di cocaina e a 975 dosi medie singole per la resina, e le modalità dell’azione, posto che il RO – sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e di permanere a casa dalle ore 20.30 alle ore 7 – il 24 ottobre 2022 erano stato visto dagli operanti – i quali non erano intervenuti per non compromettere il servizio di osservazione – effettuare scambi di stupefacente 7 con numerosi clienti, i quali ricevevano la droga che il RO, dalla propria abitazione, calava dall’altro servendosi di un paniere. 4.3. A fronte di tale motivazione, immune da vizi logici e da violazioni di legge, il motivo appare generico, in quanto non si confronta con la ratio decidendi, che considera una pluralità di elementi, posto che il ricorrente ha fatto unicamente leva sui modesti quantitativi di droga – dato peraltro sconfessato dal numero di dosi complessivamente rinvenute - e sul minimo principio attivo. 5. Il ricorso presentato nell’interesse di DA NT è fondato in relazione al secondo motivo. 6. Il primo motivo è inammissibile perché generico e perché deduce censure di contenuto fattuale. Invero, l’asserita violazione del principio di correlazione tra l’imputazione e la condanna, per avere il giudice del merito ritenuto sussistenti condotte di cessione di sostanze stupefacenti non oggetto di contestazione, a fronte di un’imputazione di mera detenzione a fini di cessione a terzi, è fuori fuoco rispetto alla ratio decidendi. Invero, il richiamo alle cessioni, direttamente osservate dagli operanti due giorni prima rispetto all’accertamento del fatto oggetto di contestazione, effettuate dal ON in favore di terzi nei pressi dell’abitazione del RO, temporaneamente occupata dal ricorrente, è stato valorizzato dai giudici di merito al solo scopo di corroborare la finalità di cessione della constatata detenzione di dieci stecchette termo-sigillate di cannabis con aliquota di THC utile al confezionamento di 82,36 dosi medie singole rivenute, all’interno di un calzino, nella camera da letto in uso al NT. Di conseguenza, non vi è stata certamente condanna per un fatto nuovo o diverso, perché le cessioni effettuate con l’ausilio del RO il 4 ottobre 2022 – cessioni che il pubblico ministero ben avrebbe potuto contestare al ricorrente – in relazione alle quali ha deposto il teste di p.g. Calì, sono state utilizzate in chiave probatoria, per confermare, come detto, la destinazione allo spaccio della droga rivenuta nella disponibilità del ricorrente, destinazione già desumibile dalla modalità di confezionamento e di presentazione, nonché dal quantitativo di stupefacente sequestrato. 7. Il secondo motivo è fondato. 7.1. Si rammenta che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, anche nel caso previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto 8 a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248 - 01); invero, in relazione alla condotta di mera detenzione a fine di cessione a terzi non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità. 7.2. Invero, è certamente ammessa la confisca del denaro che costituisca provento (cioè profitto) del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede;
tuttavia, nel caso che ci occupa, è stata contesta – e ritenuta - una mera detenzione della droga a fini di spaccio. L'imputazione di vendita di sostanza stupefacente, cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata all'imputato, è dunque del tutto estranea alla regiudicanda;
ne deriva che la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituirebbe il profitto del reato in contestazione ma di altre, pregresse, condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo. Viene quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non può pertanto essere confiscata, ex art. 240 cod. pen., potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità. 8. Per i motivi esposti, la sentenza deve essere annullata senza rinvio nei confronti di DA NT limitatamente alla confisca del denaro, statuizione che elimina. 9. Essendo il ricorso di NL RO inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. 9
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NT DA limitatamente alla confisca del denaro, statuizione che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di RO NL, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente NO OR LU RA
udita la relazione svolta dal consigliere NO OR;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata, con o senza rinvio, limitatamente alla condanna riportata da NL RO per il capo B), e di rigettare gli altri motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 2929 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 14/01/2026 RITENUTO IN 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Palermo e appellata dagli imputati, la quale aveva condannato NL RO alla pena di sette anni di reclusione e 30.000 euro di multa per due violazioni all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, contestate ai capi A) e B) della rubrica, e DA NT alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e 1.600 euro di multa per il reato di cui all’art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificato il fatto di detenzione di dieci stecchette termospillate di cannabis contestato al capo A). 2. Avverso l’indicata sentenza, NL RO e DA NT, per il ministero dei rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione. 3. Il ricorso presentato nell’interesse di NL RO si articola in tre motivi. 3.1. Con un primo motivo, lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 530 cod. proc. pen. con riferimento al capo B). Espone il difensore che la motivazione sarebbe illogica laddove ha confermato la penale responsabilità per il delitto di cui al capo B), posto che, alla luce della giurisprudenza di legittimità puntualmente indicata, la coltivazione di una sola pianta di canapa indiana realizzata in cucina, in assenza di strumentazioni tecniche atte ad incrementarne la produttività, deve far concludere per la destinazione all’uso esclusivamente personale;
la Corte di merito, inoltre, avrebbe equivocato il contenuto delle dichiarazioni rese dall’imputato, la quali si riferivano alle sostanze stupefacenti di cui al capo A). 3.2. Con un secondo motivo, eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Ad avviso del difensore, con riferimento al delitto di cui al capo B), la Corte di merito ha errato nel negare la qualificazione del fatto in termini di lieve entità, trattandosi di una sola pianta, da cui era ricavabile un modestissimo quantitativo di principio attivo, destinato all’uso personale. 3.3. Con un terzo motivo, censura la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Espone il difensore che la Corte di merito ha omesso di valutare il motivo di appello con cui si chiedeva di sussumere il fatto di cui al capo A) nell’ipotesi della “lieve entità”, trattandosi d un’attività di “piccolo spaccio”. 3 4. Il ricorso presentato nell’interesse di DA NT si compone di due motivi. 4.1. Con un primo motivo, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 521 cod. proc. pen. Espone il difensore che la Corte di merito avrebbe replicato l’errore in cui era incorso il Tribunale, avendo posto a fondamento del giudizio di penale responsabilità condotte che nemmeno erano state contestate all’imputato; in ogni caso, la motivazione sarebbe apparente in relazione al motivo di appello che contestava la finalità di cessione dello stupefacente. 4.2. Con un secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 240 cod. pen. e dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 521 cod. proc. pen. Il difensore contesta la legittimità della confisca del denaro, in quanto lesiva del principio di correlazione accusa e sentenza, e perché, essendo stata ravvisata la penale responsabilità per la condotta di detenzione, non sussiste alcun rapporto causale tra detta somma e l’attività di spaccio;
la motivazione sarebbe perciò errata, laddove ha ritenuto il denaro provento di condotte di cessione non oggetto di contestazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell’interesse di NL RO è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Come affermato dalle Sezioni Unite, non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione la quale, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (SU n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624-01), e che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per 4 le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente (SU n. 12348 del 19/12/2019, cit., Rv. 278624-02). In motivazione, le Sezioni Unite hanno sviluppato un duplice ordine di argomentazioni. In primo luogo hanno escluso dal perimetro della tipicità la coltivazione svolta in forma “domestica” che, in relazione agli indici del caso concreto (quali, ad esempio, la rudimentalità delle tecniche, l’esiguità del numero di piantine, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, l’assenza di ulteriori indici indicativi di uno stabile inserimento del marcato degli stupefacenti), appare destinata a produrre sostanza stupefacente destinata all’uso esclusivamente personale del coltivatore. Sotto il profilo dell'offensività dell'attività di coltivazione, le hanno precisato che “il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficiente la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e produrre sostanza stupefacente. E per coltivazione dovrà intendersi l'attività svolta dall'agente in ogni fase dello sviluppo della pianta, dalla semina fino al raccolto”. Ad avviso delle , “la verifica dell'offensività in concreto deve essere diversificata a seconda del grado di sviluppo della coltivazione al momento dell'accertamento”; nel caso in cui il ciclo delle piante sia completato, l'accertamento deve avere per oggetto l'esistenza di una quantità di principio attivo necessario a produrre effetto drogante;
in relazione alle fasi precedenti, rileva penalmente la coltivazione a qualsiasi stadio della pianta che corrisponda al tipo botanico, purché si svolga in condizioni tali da potersene prefigurare il positivo sviluppo a giungere a maturazione e a produrre un effetto drogante. 2.2. Venendo al caso di specie, pur a fronte di una coltivazione certamente di tipo rudimentale, i giudici di merito, con doppia valutazione pienamente convergente, hanno escluso che essa fosse consumo personale sulla base. Invero, il rinvenimento, nel medesimo contesto spazio-temporale, di un cospicuo quantitativo di altra sostanza stupefacente del tipo cannabis e cocaina, già confezionato in singole dosi, è stato ritenuto un chiaro indice di un inserimento nel mercato illegale, anche considerando le dichiarazioni confessorie rese in sede di udienza di convalida dell’arresto, avendo l’imputato ammesso di detenere sostanza stupefacente al fine di cederla, stante la situazione di difficoltà economica in cui versava, senza operare alcuna distinzione tra dette sostanze. 5 Si trata di una valutazione di fato non manifestamente ilogica, a fronte dela quale il ricorente opone una diversa e più favorevole valutazione dele prove e, conseguentemente, una diversa ricostruzione del a vicenda, il che esula dalle ipotesi tassativamente previste dall’art. 606 cod. proc. pen. 3. Il secondo motivo è inammissibile per l’assorbente ragione che – pur prescindendo dalle argomentazioni che si esporranno con riferimento al terzo motivo ed estensibili anche al motivo qui al vaglio - la questione non era stata devoluta con l’appello. 4. Il terzo motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 4.1. A dispetto della mutata configurazione giuridica dell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, elevata da circostanza attenuante al rango di fattispecie autonoma di reato a seguito delle novelle di cui alle leggi n. 10 e n. 79 del 2014, non sono cambiati i presupposti per la sua applicabilità. In particolare, la fattispecie del fatto di “lieve entità” – allorquando esso integrava una circostanza attenuante - è ravvisabile in ipotesi connotate da una minima offensività, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, Rico, Rv. 247911). Con riferimento alla nuova formulazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo), elevata da circostanza attenuante a fattispecie autonoma, hanno chiarito la necessità di procedere ad una valutazione complessiva e comparativa degli indici di lieve entità elencati dalla norma, sicché occorre "abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo". Ed invero, va riconosciuta "la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso". Solo all'esito "della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua 6 intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri". Ma, "è per l'appunto necessario che una tale statuizione costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e non già il suo presupposto. Ed è parimenti necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Il che significa (...) che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività. In tale ottica è opportuno sottolineare come anche l'elemento ponderale - quello che più spesso assume un ruolo centrale nell'apprezzamento giudiziale - non è escluso dal percorso valutativo implicito nella formulazione dell'art. 73, comma 5, come rivela ancora una volta proprio il raffronto dello stesso con la già evocata disposizione di cui all'art. 80, comma 2, T.U. stup.. In altri termini, anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere anch'essa determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento. Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie in questione". 4.2. Nel caso in esame, la Corte di merito si è attenuta ai principi ora evocato, avendo considerato tutti gli elementi presenti nel caso concreto, vale a dire la cospicua quantità delle varie sostanze stupefacenti detenute, pari ad oltre 650 dosi medie singole di cocaina e a 975 dosi medie singole per la resina, e le modalità dell’azione, posto che il RO – sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e di permanere a casa dalle ore 20.30 alle ore 7 – il 24 ottobre 2022 erano stato visto dagli operanti – i quali non erano intervenuti per non compromettere il servizio di osservazione – effettuare scambi di stupefacente 7 con numerosi clienti, i quali ricevevano la droga che il RO, dalla propria abitazione, calava dall’altro servendosi di un paniere. 4.3. A fronte di tale motivazione, immune da vizi logici e da violazioni di legge, il motivo appare generico, in quanto non si confronta con la ratio decidendi, che considera una pluralità di elementi, posto che il ricorrente ha fatto unicamente leva sui modesti quantitativi di droga – dato peraltro sconfessato dal numero di dosi complessivamente rinvenute - e sul minimo principio attivo. 5. Il ricorso presentato nell’interesse di DA NT è fondato in relazione al secondo motivo. 6. Il primo motivo è inammissibile perché generico e perché deduce censure di contenuto fattuale. Invero, l’asserita violazione del principio di correlazione tra l’imputazione e la condanna, per avere il giudice del merito ritenuto sussistenti condotte di cessione di sostanze stupefacenti non oggetto di contestazione, a fronte di un’imputazione di mera detenzione a fini di cessione a terzi, è fuori fuoco rispetto alla ratio decidendi. Invero, il richiamo alle cessioni, direttamente osservate dagli operanti due giorni prima rispetto all’accertamento del fatto oggetto di contestazione, effettuate dal ON in favore di terzi nei pressi dell’abitazione del RO, temporaneamente occupata dal ricorrente, è stato valorizzato dai giudici di merito al solo scopo di corroborare la finalità di cessione della constatata detenzione di dieci stecchette termo-sigillate di cannabis con aliquota di THC utile al confezionamento di 82,36 dosi medie singole rivenute, all’interno di un calzino, nella camera da letto in uso al NT. Di conseguenza, non vi è stata certamente condanna per un fatto nuovo o diverso, perché le cessioni effettuate con l’ausilio del RO il 4 ottobre 2022 – cessioni che il pubblico ministero ben avrebbe potuto contestare al ricorrente – in relazione alle quali ha deposto il teste di p.g. Calì, sono state utilizzate in chiave probatoria, per confermare, come detto, la destinazione allo spaccio della droga rivenuta nella disponibilità del ricorrente, destinazione già desumibile dalla modalità di confezionamento e di presentazione, nonché dal quantitativo di stupefacente sequestrato. 7. Il secondo motivo è fondato. 7.1. Si rammenta che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, anche nel caso previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto 8 a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248 - 01); invero, in relazione alla condotta di mera detenzione a fine di cessione a terzi non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità. 7.2. Invero, è certamente ammessa la confisca del denaro che costituisca provento (cioè profitto) del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede;
tuttavia, nel caso che ci occupa, è stata contesta – e ritenuta - una mera detenzione della droga a fini di spaccio. L'imputazione di vendita di sostanza stupefacente, cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata all'imputato, è dunque del tutto estranea alla regiudicanda;
ne deriva che la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituirebbe il profitto del reato in contestazione ma di altre, pregresse, condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo. Viene quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non può pertanto essere confiscata, ex art. 240 cod. pen., potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità. 8. Per i motivi esposti, la sentenza deve essere annullata senza rinvio nei confronti di DA NT limitatamente alla confisca del denaro, statuizione che elimina. 9. Essendo il ricorso di NL RO inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. 9
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NT DA limitatamente alla confisca del denaro, statuizione che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di RO NL, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente NO OR LU RA