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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LANDOLFI ALBERTO, Presidente
LOMAZZO GUIDO, TO
VIPIANA PIERA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 100/2023 depositato il 22/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale VO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - VO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.PRESA CARIC n. 1037202300000851000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVV.PRESA CARIC n. 1037202300000851000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVV.PRESA CARIC n. 1037202300000851000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVV.PRESA CARIC n. 1037202300000851000 IVA-ALTRO 2016
- AVV.PRESA CARIC n. 1037202300000851000 IRAP 2016 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale VO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011100067 2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011100067 2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011100067 2022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011100067 2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011100067 2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig.Ricorrente_1, residente in [...], ha proposto ricorso contro l'AdE IO Liguria – agente per la riscossione tributi per la provincia di VO – e contro l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di VO. La controversia attiene ad Avviso di presa in carico n.103 77 2023 000008 51 000, notif.23.03.2023, riguardante l'Atto di accertamento n.TL9011100067/2022, divenuto definitivo per mancata impugnazione, a seguito della notifica dello stesso avvenuta il 31.10.2022; con l'avviso impugnato l'AdE
IO ha comunicata la presa in carico del credito tributario di complessivi euro 194.339,85.
******************
- Il Ricorrente, impugnato l'atto della riscossione, chiedeva: - in via principale, fosse dichiarata la nullità dell'atto impugnato per omessa/irrituale notifica dell'atto presupposto;
- in via subordinata, fosse disposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 c.p.c., la rimessione in termini del ricorrente ai fini dell'impugnativa dell'avviso di accertamento richiamato dall'atto di presa in carico. Vinte le spese e gli onorari di giudizio.
F A T T O
1) Il ricorrente è venuto a conoscenza dell'avviso di accertamento per l'annualità 2016, solo con la notifica dell'avviso di presa in carico oggetto della presente impugnativa.
2) Da evidenziare che, mentre l'avviso di presa in carico è stato notificato in un formato informatico “leggibile”, in modo tale che il contribuente è stato posto in grado di verificarne e comprenderne il contenuto, il prodromico accertamento, a quanto è stato possibile verificare, era stato notificato in un formato digitale “leggibile” solo mediante l'utilizzo di specifici software.
3) Purtroppo, come noto agli operatori del settore, l'utilizzo ormai generalizzato delle nuove tecnologie, oltre e comportare disguidi e difficoltà operative, presta sovente la possibilità di illecite “intrusioni” nei portali telematici istituzionali.
4) Tanto è vero, che nello stesso sito internet istituzionale dell'Agenzia delle Entrate è contenuta una apposita sezione dedicata al fenomeno del c.d.”phishing” (al riguardo valendo la produzione n.4), nella quale vengono pubblicati, con cadenza quasi quotidiana, avvisi che segnalano episodi di false comunicazioni e tentativi di truffa. In detti avvisi la stessa Agenzia delle Entrate raccomanda ai contribuenti di non aprire determinati files, che potrebbero contenere virus informatici idonei a consentire illecite (e pericolose) intromissioni nei dispositivi personali.
5) Alla luce di quanto sopra, è di tutta evidenza che un contribuente possa, legittimamente e comprensibilmente, essere “confuso” da tante informazioni;
potendo con ciò capitare (cosa che, purtroppo,
è accaduta proprio nella fattispecie), che, in mezzo a tante comunicazioni false o truffaldine, all'ignaro contribuente sia sfuggita proprio una comunicazione rituale ed istituzionale.
6) Ora, essendo vero che in base alla normativa vigente, l'Agenzia delle Entrate può e deve notificare gli atti impositivi in particolari formati digitali (in specie nel formato “pdf.p7m” che, come noto agli operatori del settore, può essere aperto e “visualizzato” solo mediante l'utilizzo di appositi software), e se è vero che l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche è ormai diffuso fra i c.d. “addetti ai lavori”, il contribuente può in buona fede rimanere sconcertato dall'utilizzo di tali strumenti.
7) Per evitare il verificarsi di “disguidi” (con effetti in campo economico potenzialmente “devastanti”). basterebbe l'adozione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di accorgimenti semplicissimi quali l'allegazione (oltrechè del file in formato “pdf.p7m”, ossia, sostanzialmente, “illeggibile”, ove il destinatario non abbia particolare “dimestichezza” con gli strumenti informatici) di un file in formato “pdf”, notoriamente
“leggibile” da chiunque, anche in assenza di particolari software di visualizzazione.
8) In ogni caso, poiché anteriormente alla (asserita) notifica dell'avviso di accertamento, all'odierno ricorrente era stato notificato (questo sì, in formato “leggibile”), “Invito a comparire n. TL9I11100050/2022” (vedasi prod. n. 5), sarebbe stato possibile che l'avviso di accertamento vertesse sulla pretesa impositiva già oggetto dell'invito a comparire.
Di conseguenza, oltre alla censura relativa all'omessa notifica dell'atto prodromico, è da formulare eccezioni e censure anche “in punto di merito riferibili alle pretese impositive risultanti dall'invito a comparire, con ovvia riserva di integrazione delle difese nell'eventualità in cui il predetto avviso di accertamento dovesse essere prodotto (dalle controparti) nel corso del presente giudizio.
D I R I T T O
I. In via pregiudiziale: nullità dell'atto impugnato per omessa/irrituale notifica dell'atto presupposto
(avviso di accertamento).
Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare il consolidato orientamento della più autorevole giurisprudenza, di cui alle Sezioni Unite della Cassazione, sent.15.0.2021 n.10012 (nello stesso senso Cassaz.n.1144/2018). In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere (sulla base delle eventuali produzioni ed allegazioni delle controparti) come ritualmente notificato l'atto prodromico, Ricorrente chiede, alla luce delle circostanze di fatto evidenziate in premessa, che la stessa Corte voglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 c.p.c. – disporre la rimessione in termini, consentendo così allo stesso di poter legittimamente proporre le proprie difese contro l'avviso di accertamento.
II. Considerazioni di merito.
L'odierno ricorrente è, con tutta verosimiglianza, consapevole del fondamento della pretesa impositiva nel merito (ritenendo riferibile la pretesa impositiva all'Invito a comparire indicato in Premessa). Trattasi di accertamento vertente (essenzialmente) sulla riconducibilità all'odierno ricorrente di tutta una serie di movimentazioni bancarie acquisite nel corso di una pregressa verifica fiscale avviata con PVC della Guardia
di Finanza – Compagnia di Albenga in data 07/07/2017. Anche la Corte adita ha avuto modo di occuparsi della vicenda, relativamente alle annualità precedenti.
Da evidenziare che, in particolare, con riferimento agli accertamenti emessi per le annualità 2014 e 2015, impugnati dall'odierno ricorrente, sono state emesse le sentenze nn.31 e 32 (prod. n. 6 e n. 7), entrambe pronunciate dalla sezione 1 in data 22/11/2022 e depositate, rispettivamente, il 16/02/2023 (la n.31) ed il
20/02/2023 (la n. 32); queste hanno, in parziale accoglimento dei ricorsi, notevolmente ridimensionato gli importi accertati.
- Parrebbe, quindi, iniquo che il contribuente dovesse subire, senza potersi sostanzialmente difendere, gli effetti di un atto impositivo di cui non ha avuto, per colpe non sue, tempestiva conoscenza.
*******************
- La Direzione Provinciale dell'AdE resistente si costituiva in giudizio con controdeduzioni datate
21.06.2023, concludendo: - in via preliminare, per l'inammissibilità del ricorso;
nel merito - per il rigetto del ricorso. Con vittoria delle spese di giudizio.
DIRITTO
1) In via pregiudiziale: nullità dell'atto impugnato per omessa/irrituale notifica dell'atto presupposto
(avviso di accertamento).
Al riguardo, in via preliminare/pregiudiziale è da eccepire la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19,
d.lgs 546/92 per non impugnabilità della “Comunicazione di presa in carico”, a fronte della regolare notifica dell'accertamento n.TL9011100067/2022, avvenuta in data 31.10.2022, tramite pec prot. n. 94675 .
- Inammissibilità e tardività del ricorso per violazione dell'art. 21 d. lgs. 546/92 -
In conseguenza della validità della notifica dell'Accertamento prodromico, nulla più sarebbe contestabile nel merito dello stesso, in quanto tutte le eccezioni sono ormai tardive e quindi inammissibili, nonché prive di pregio giuridico.
In ogni caso, quanto al merito della pretesa impositiva è da far rilevare:
1) Sulla asserita nullità dell'atto impugnato per omessa /irrituale notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento).
Il Contenzioso esattoriale Liguria, in data 22 maggio 2023, nell'ambito della cooperazione tra Ufficio e Agente della IO, affidava alla Direzione Provinciale di VO dell'AdE, il contenzioso in oggetto, allegando le proprie linee difensive, che si richiamano, condividendole integralmente. Peraltro, l'Ufficio rileva la propria carenza di legittimazione passiva in merito.
- Quanto alla non impugnabilità della “comunicazione di presa in carico” dell'avviso di accertamento.
Da eccepire che l'atto impugnato, introdotto dall'art 29 del DL. 78/2010, convertito con L. 122/2010, non è ricompreso tra quelli contestabili innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, secondo l'elenco di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 546 del 1992; né l'art. 29, comma 1, lett. b) del D.L. n. 78 del 2010, ne prevede l'autonoma impugnabilità.
Non può ritenersi applicabile il principio, più volte espresso dalla Suprema Corte, per cui l'elencazione di cui al richiamato art. 19 non debba essere intesa come tassativa, essendo evidente che quello impugnato non è un atto sostanzialmente impositivo;
tale può dirsi, solo l'accertamento esecutivo ivi richiamato. La comunicazione destinata al contribuente, prevista ex lege, con inoltro a mezzo raccomandata semplice o posta elettronica, non ha natura provvedimentale, ciò anche in considerazione delle modalità semplificate e informali del suo invio al destinatario.
Rispetto all'Accertamento prodromico, la comunicazione della presa in carico assume una funzione secondaria di mera informazione al contribuente, delle somme da riscuotere, che prescinde da ogni riferimento al contenuto sostanziale dell'atto impositivo vero e proprio. A sostegno di quanto affermato, si rileva che l'art. 29 del DL. n. 78 del 2010 non contiene alcuna sanzione di nullità in caso di mancata ricezione da parte del contribuente dell'atto impugnato. Quanto sopra dedotto è peraltro coerente con la giurisprudenza di merito (Sentenza del 27/05/2016 n. 206 - CTP Rieti)
Dal momento che, ai sensi del DL. 78/2011, l'Avviso di Accertamento svolge anche le funzioni che precedentemente erano proprie della Cartella Esattoriale, quando esso si rende definitivo per omessa impugnazione non viene più seguito da un ulteriore atto autonomamente impugnabile, ma soltanto dall'Avviso di presa in carico, che costituisce una mera informazione rivolta al contribuente, per dargli un'ulteriore possibilità di pagare spontaneamente, prima che siano avviate le procedure di riscossione coattiva.
IN DIRITTO
Sull'asserita mancata notifica dell'atto presupposto della comunicazione impugnata, costituito dall'avviso di accertamento esecutivo n.TL9011100067/2022 relativamente al reddito d'impresa conseguito nell'esercizio dell'attività di “lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi” nell'anno 2016-
Al riguardo è da eccepire:
- che l'accertamento de quo, come dimostrato dalle ricevute di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata allegate, è sicuramente pervenuto in data 31.10.2022 nella sfera di conoscenza dell'odierno ricorrente;
se quest'ultimo riteneva che la notifica così perfezionata non fosse legittima, avrebbe dovuto eccepire il preteso vizio in sede di impugnazione dell'avviso stesso. Impugnando, invece, l'avviso di in carico non può contestare la bontà del procedimento di notificazione dell'atto presupposto;
ciò, sia perché tale avviso non ha le caratteristiche di atto impositivo come richiesto dalla giurisprudenza maggioritaria in tema di art. 19, sia perché se si ritenesse l'avviso in questione “atto autonomamente impugnabile”,
l'impugnazione dovrebbe riguardare esclusivamente vizi di questo e non anche di quello presupposto.
Peraltro è da ricordare, che dal 21/12/2021 è in vigore il DL.146/2021 che, all'art. 3 bis, introduce il divieto d'impugnazione dell'estratto di ruolo, se non per alcuni motivi specifici di cui è fatta menzione nell'articolo stesso;
motivi non richiamati da controparte nel ricorso presentato che pertanto è inammissibile. In merito alla contestata correttezza della notifica dell'accertamento n.TL9011100067/2022” avvenuta, parrebbe, in un formato digitale “leggibile” solo mediante l'utilizzo di specifici software, l'Ufficio, in questa sede, precisa che la notifica tramite pec dell“Invito a comparire n. TL9I11100050/2022”, ritenuto dal ricorrente perfettamente leggibile è avvenuta con le medesime modalità e nello stesso formato digitale (ricevute allegate).
L'Ufficio produce in giudizio la copia dell'avviso di accertamento e della regolare notifica di cui all'articolo 60 del DPR.600/73, perfezionata in data 31.10.2022.
A nulla rilevano, nel presente giudizio, le considerazioni esposte da controparte nel ricorso circa il fatto che codesta Corte si sia già pronunciata su analoghi avvisi di accertamento emessi dalla Direzione Provinciale di VO, quanto ad altre annualità d'imposta. Tanto, poiché per tali atti è stata avviata la fase del contenzioso tributario. Per quanto sopra argomentato, l'atto in questione non può ritenersi impugnabile, né per contestare presunti vizi suoi propri, né per impugnare l'atto propedeutico.
*************
- In data 20.01.2025, Ricorrente presentava istanza di rinvio della trattazione, udienza 24.01.2025, al fine di giungere ad accordo conciliativo della vertenza.
- Il Collegio, con ordinanza del 24.01 successivo, rinviava all'Ud.21.03.2025.
***************
- A seguito di ulteriori rinvii per eventuale definizione conciliativa, all'odierna Udienza, constatato il mancato raggiungimento dell'accordo transattivo tra le Parti, si è svolta la trattazione della controversia. Le Parti, in particolare, hanno ribadite le rispettive posizioni argomentative, concludendo per la conferma della domande come formulate in atti. Il Collegio, dichiarata chiusa la trattazione da parte del Presidente, ha assunta a decisione la vertenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN VIA PRELIMINARE – Da respingere la richiesta di rimessione in termini ai fini della proposizione di ricorso contro il prodromico Avviso di accertamento n.TL9011100067/2022, notificato in data 31.10.2022, tramite
EC (come validamente attestato in via probatoria della produzione della copia delle ricevute di spedizione e consegna nella casella del Destinatario -all'indirizzo “Email_4” – in specie quello di consegna datato 31.10.2022 avvenuta alle ore 15:42:15 – messaggio e allegato accertamento accettato in pari data alle ore 15:42:12).
Nessuna incertezza circa la identità del Mittente era giustificabile in quanto: - in caso di incertezza, il
Contribuente avrebbe potuto rivolgersi all'Ufficio finanziario risultante autore del messaggio EC, con allegati;
- anche l'Invito a comparire ai fini del contraddittorio, era stato spedito via EC con uguale formato.
Invito, che Ricorrente afferma aver ricevuto senza alcun motivo di dubbio.
Non riveste elemento di prova, la produzione dell'elenco di segnalazioni dell'AdE relativo ad eventuali ipotesi di phishing. Tali Comunicazioni, infatti, non risultano avere ad oggetto avvisi di accertamento, quanto piuttosto messaggi o altre comunicazioni, tali da “catturare” l'attenzione del contribuente, avendo come contenuto possibili crediti tributari o debiti da onorare immediatamente o similia, tali da invogliare alla apertura degli allegati.
NEL MERITO
Il ricorso si presenta definibile in base all'eccezione preliminare di inammissibilità per non impugnabilità dell'Avviso di presa in carico.
Al riguardo, riscontrata la validità della notifica dell'Accertamento prodromico (come argomentato sopra) – riguardante l'anno d'imposta 2016 -, l'Atto di Presa in Carico oggetto del presente ricorso non ha le caratteristiche che lo rendano oggetto di impugnativa, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.546/1992.
Non solo tale “Avviso” non rientra tra gli atti impugnabili di cui alla norma citata, ma esso neppure possiede le caratteristiche da renderlo autonomamente gravabile quale atto contenente una pretesa impositiva analiticamente individuata, né tento meno alcuna motivazione delle ragioni della pretesa, se non l'intervenuta definitività dell'Accertamento, nonché l'entità complessiva del credito tributario da portare a riscossione
(senza alcuna distinzione tra imposte, sanzioni e interessi – compresa, quanto a questi ultimi, la loro decorrenza -). Esso, infatti, neppure prevede particolare formalità di spedizione (posta raccomandata ordinaria o pec).
Solo laddove la notifica dell'accertamento pregresso fosse stata invalida o inesistente, il Ricorrente avrebbe potuto contestare, in tutto e/o in parte, i vizi dell'Accertamento.
La Presa in carico è stata infatti concepita, dal DL.78/2010 (art.29 comma primo lett.b) ultimo periodo), come comunicazione informale a vantaggio del contribuente, nell'ambito dei rapporti di buona fede e collaborazione tra Fisco e Contribuente, di cui all'art.10 comma primo L.212/2000; ciò, in modo da consentire a quest'ultimo di chiedere agevolazioni in sede esecutiva, prima dell'ulteriore aggravio per l'attivazione della fase della riscossione in senso proprio.
La stessa Cassazione, da ultimo, pur ammettendo una impugnabilità della Presa in carico, ha precisato che il relativo Avviso non sia impugnabile ex sé, ma secondo soluzione “intermedia” esclusivamente, “in caso di mancata notifica dell'atto presupposto e nell'ipotesi di vizi propri” (così Ordinanza del 04.12.2024, dep.12.03.2025 n.6589).
Tanto precisato, nel caso di specie, Ricorrente non ha eccepito alcunché a titolo di vizi propri dell'Atto gravato, né risulta condivisibile la censura afferente l'invalidità della notifica dell'Avviso di accertamento pregresso.
- Quanto alle spese, alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna di Ricorrente, al pagamento delle stesse, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Sezione 2, riunita in camera di consiglio, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità del ricorso. Condanna il Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 500,00, oltre ad accessori di legge.
VO, 15 dicembre 2025 IL RELATORE - Lomazzo -
IL PRESIDENTE - Landolfi -
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LANDOLFI ALBERTO, Presidente
LOMAZZO GUIDO, TO
VIPIANA PIERA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 100/2023 depositato il 22/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale VO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - VO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.PRESA CARIC n. 1037202300000851000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVV.PRESA CARIC n. 1037202300000851000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVV.PRESA CARIC n. 1037202300000851000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVV.PRESA CARIC n. 1037202300000851000 IVA-ALTRO 2016
- AVV.PRESA CARIC n. 1037202300000851000 IRAP 2016 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale VO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011100067 2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011100067 2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011100067 2022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011100067 2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011100067 2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig.Ricorrente_1, residente in [...], ha proposto ricorso contro l'AdE IO Liguria – agente per la riscossione tributi per la provincia di VO – e contro l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di VO. La controversia attiene ad Avviso di presa in carico n.103 77 2023 000008 51 000, notif.23.03.2023, riguardante l'Atto di accertamento n.TL9011100067/2022, divenuto definitivo per mancata impugnazione, a seguito della notifica dello stesso avvenuta il 31.10.2022; con l'avviso impugnato l'AdE
IO ha comunicata la presa in carico del credito tributario di complessivi euro 194.339,85.
******************
- Il Ricorrente, impugnato l'atto della riscossione, chiedeva: - in via principale, fosse dichiarata la nullità dell'atto impugnato per omessa/irrituale notifica dell'atto presupposto;
- in via subordinata, fosse disposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 c.p.c., la rimessione in termini del ricorrente ai fini dell'impugnativa dell'avviso di accertamento richiamato dall'atto di presa in carico. Vinte le spese e gli onorari di giudizio.
F A T T O
1) Il ricorrente è venuto a conoscenza dell'avviso di accertamento per l'annualità 2016, solo con la notifica dell'avviso di presa in carico oggetto della presente impugnativa.
2) Da evidenziare che, mentre l'avviso di presa in carico è stato notificato in un formato informatico “leggibile”, in modo tale che il contribuente è stato posto in grado di verificarne e comprenderne il contenuto, il prodromico accertamento, a quanto è stato possibile verificare, era stato notificato in un formato digitale “leggibile” solo mediante l'utilizzo di specifici software.
3) Purtroppo, come noto agli operatori del settore, l'utilizzo ormai generalizzato delle nuove tecnologie, oltre e comportare disguidi e difficoltà operative, presta sovente la possibilità di illecite “intrusioni” nei portali telematici istituzionali.
4) Tanto è vero, che nello stesso sito internet istituzionale dell'Agenzia delle Entrate è contenuta una apposita sezione dedicata al fenomeno del c.d.”phishing” (al riguardo valendo la produzione n.4), nella quale vengono pubblicati, con cadenza quasi quotidiana, avvisi che segnalano episodi di false comunicazioni e tentativi di truffa. In detti avvisi la stessa Agenzia delle Entrate raccomanda ai contribuenti di non aprire determinati files, che potrebbero contenere virus informatici idonei a consentire illecite (e pericolose) intromissioni nei dispositivi personali.
5) Alla luce di quanto sopra, è di tutta evidenza che un contribuente possa, legittimamente e comprensibilmente, essere “confuso” da tante informazioni;
potendo con ciò capitare (cosa che, purtroppo,
è accaduta proprio nella fattispecie), che, in mezzo a tante comunicazioni false o truffaldine, all'ignaro contribuente sia sfuggita proprio una comunicazione rituale ed istituzionale.
6) Ora, essendo vero che in base alla normativa vigente, l'Agenzia delle Entrate può e deve notificare gli atti impositivi in particolari formati digitali (in specie nel formato “pdf.p7m” che, come noto agli operatori del settore, può essere aperto e “visualizzato” solo mediante l'utilizzo di appositi software), e se è vero che l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche è ormai diffuso fra i c.d. “addetti ai lavori”, il contribuente può in buona fede rimanere sconcertato dall'utilizzo di tali strumenti.
7) Per evitare il verificarsi di “disguidi” (con effetti in campo economico potenzialmente “devastanti”). basterebbe l'adozione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di accorgimenti semplicissimi quali l'allegazione (oltrechè del file in formato “pdf.p7m”, ossia, sostanzialmente, “illeggibile”, ove il destinatario non abbia particolare “dimestichezza” con gli strumenti informatici) di un file in formato “pdf”, notoriamente
“leggibile” da chiunque, anche in assenza di particolari software di visualizzazione.
8) In ogni caso, poiché anteriormente alla (asserita) notifica dell'avviso di accertamento, all'odierno ricorrente era stato notificato (questo sì, in formato “leggibile”), “Invito a comparire n. TL9I11100050/2022” (vedasi prod. n. 5), sarebbe stato possibile che l'avviso di accertamento vertesse sulla pretesa impositiva già oggetto dell'invito a comparire.
Di conseguenza, oltre alla censura relativa all'omessa notifica dell'atto prodromico, è da formulare eccezioni e censure anche “in punto di merito riferibili alle pretese impositive risultanti dall'invito a comparire, con ovvia riserva di integrazione delle difese nell'eventualità in cui il predetto avviso di accertamento dovesse essere prodotto (dalle controparti) nel corso del presente giudizio.
D I R I T T O
I. In via pregiudiziale: nullità dell'atto impugnato per omessa/irrituale notifica dell'atto presupposto
(avviso di accertamento).
Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare il consolidato orientamento della più autorevole giurisprudenza, di cui alle Sezioni Unite della Cassazione, sent.15.0.2021 n.10012 (nello stesso senso Cassaz.n.1144/2018). In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere (sulla base delle eventuali produzioni ed allegazioni delle controparti) come ritualmente notificato l'atto prodromico, Ricorrente chiede, alla luce delle circostanze di fatto evidenziate in premessa, che la stessa Corte voglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 c.p.c. – disporre la rimessione in termini, consentendo così allo stesso di poter legittimamente proporre le proprie difese contro l'avviso di accertamento.
II. Considerazioni di merito.
L'odierno ricorrente è, con tutta verosimiglianza, consapevole del fondamento della pretesa impositiva nel merito (ritenendo riferibile la pretesa impositiva all'Invito a comparire indicato in Premessa). Trattasi di accertamento vertente (essenzialmente) sulla riconducibilità all'odierno ricorrente di tutta una serie di movimentazioni bancarie acquisite nel corso di una pregressa verifica fiscale avviata con PVC della Guardia
di Finanza – Compagnia di Albenga in data 07/07/2017. Anche la Corte adita ha avuto modo di occuparsi della vicenda, relativamente alle annualità precedenti.
Da evidenziare che, in particolare, con riferimento agli accertamenti emessi per le annualità 2014 e 2015, impugnati dall'odierno ricorrente, sono state emesse le sentenze nn.31 e 32 (prod. n. 6 e n. 7), entrambe pronunciate dalla sezione 1 in data 22/11/2022 e depositate, rispettivamente, il 16/02/2023 (la n.31) ed il
20/02/2023 (la n. 32); queste hanno, in parziale accoglimento dei ricorsi, notevolmente ridimensionato gli importi accertati.
- Parrebbe, quindi, iniquo che il contribuente dovesse subire, senza potersi sostanzialmente difendere, gli effetti di un atto impositivo di cui non ha avuto, per colpe non sue, tempestiva conoscenza.
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- La Direzione Provinciale dell'AdE resistente si costituiva in giudizio con controdeduzioni datate
21.06.2023, concludendo: - in via preliminare, per l'inammissibilità del ricorso;
nel merito - per il rigetto del ricorso. Con vittoria delle spese di giudizio.
DIRITTO
1) In via pregiudiziale: nullità dell'atto impugnato per omessa/irrituale notifica dell'atto presupposto
(avviso di accertamento).
Al riguardo, in via preliminare/pregiudiziale è da eccepire la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19,
d.lgs 546/92 per non impugnabilità della “Comunicazione di presa in carico”, a fronte della regolare notifica dell'accertamento n.TL9011100067/2022, avvenuta in data 31.10.2022, tramite pec prot. n. 94675 .
- Inammissibilità e tardività del ricorso per violazione dell'art. 21 d. lgs. 546/92 -
In conseguenza della validità della notifica dell'Accertamento prodromico, nulla più sarebbe contestabile nel merito dello stesso, in quanto tutte le eccezioni sono ormai tardive e quindi inammissibili, nonché prive di pregio giuridico.
In ogni caso, quanto al merito della pretesa impositiva è da far rilevare:
1) Sulla asserita nullità dell'atto impugnato per omessa /irrituale notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento).
Il Contenzioso esattoriale Liguria, in data 22 maggio 2023, nell'ambito della cooperazione tra Ufficio e Agente della IO, affidava alla Direzione Provinciale di VO dell'AdE, il contenzioso in oggetto, allegando le proprie linee difensive, che si richiamano, condividendole integralmente. Peraltro, l'Ufficio rileva la propria carenza di legittimazione passiva in merito.
- Quanto alla non impugnabilità della “comunicazione di presa in carico” dell'avviso di accertamento.
Da eccepire che l'atto impugnato, introdotto dall'art 29 del DL. 78/2010, convertito con L. 122/2010, non è ricompreso tra quelli contestabili innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, secondo l'elenco di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 546 del 1992; né l'art. 29, comma 1, lett. b) del D.L. n. 78 del 2010, ne prevede l'autonoma impugnabilità.
Non può ritenersi applicabile il principio, più volte espresso dalla Suprema Corte, per cui l'elencazione di cui al richiamato art. 19 non debba essere intesa come tassativa, essendo evidente che quello impugnato non è un atto sostanzialmente impositivo;
tale può dirsi, solo l'accertamento esecutivo ivi richiamato. La comunicazione destinata al contribuente, prevista ex lege, con inoltro a mezzo raccomandata semplice o posta elettronica, non ha natura provvedimentale, ciò anche in considerazione delle modalità semplificate e informali del suo invio al destinatario.
Rispetto all'Accertamento prodromico, la comunicazione della presa in carico assume una funzione secondaria di mera informazione al contribuente, delle somme da riscuotere, che prescinde da ogni riferimento al contenuto sostanziale dell'atto impositivo vero e proprio. A sostegno di quanto affermato, si rileva che l'art. 29 del DL. n. 78 del 2010 non contiene alcuna sanzione di nullità in caso di mancata ricezione da parte del contribuente dell'atto impugnato. Quanto sopra dedotto è peraltro coerente con la giurisprudenza di merito (Sentenza del 27/05/2016 n. 206 - CTP Rieti)
Dal momento che, ai sensi del DL. 78/2011, l'Avviso di Accertamento svolge anche le funzioni che precedentemente erano proprie della Cartella Esattoriale, quando esso si rende definitivo per omessa impugnazione non viene più seguito da un ulteriore atto autonomamente impugnabile, ma soltanto dall'Avviso di presa in carico, che costituisce una mera informazione rivolta al contribuente, per dargli un'ulteriore possibilità di pagare spontaneamente, prima che siano avviate le procedure di riscossione coattiva.
IN DIRITTO
Sull'asserita mancata notifica dell'atto presupposto della comunicazione impugnata, costituito dall'avviso di accertamento esecutivo n.TL9011100067/2022 relativamente al reddito d'impresa conseguito nell'esercizio dell'attività di “lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi” nell'anno 2016-
Al riguardo è da eccepire:
- che l'accertamento de quo, come dimostrato dalle ricevute di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata allegate, è sicuramente pervenuto in data 31.10.2022 nella sfera di conoscenza dell'odierno ricorrente;
se quest'ultimo riteneva che la notifica così perfezionata non fosse legittima, avrebbe dovuto eccepire il preteso vizio in sede di impugnazione dell'avviso stesso. Impugnando, invece, l'avviso di in carico non può contestare la bontà del procedimento di notificazione dell'atto presupposto;
ciò, sia perché tale avviso non ha le caratteristiche di atto impositivo come richiesto dalla giurisprudenza maggioritaria in tema di art. 19, sia perché se si ritenesse l'avviso in questione “atto autonomamente impugnabile”,
l'impugnazione dovrebbe riguardare esclusivamente vizi di questo e non anche di quello presupposto.
Peraltro è da ricordare, che dal 21/12/2021 è in vigore il DL.146/2021 che, all'art. 3 bis, introduce il divieto d'impugnazione dell'estratto di ruolo, se non per alcuni motivi specifici di cui è fatta menzione nell'articolo stesso;
motivi non richiamati da controparte nel ricorso presentato che pertanto è inammissibile. In merito alla contestata correttezza della notifica dell'accertamento n.TL9011100067/2022” avvenuta, parrebbe, in un formato digitale “leggibile” solo mediante l'utilizzo di specifici software, l'Ufficio, in questa sede, precisa che la notifica tramite pec dell“Invito a comparire n. TL9I11100050/2022”, ritenuto dal ricorrente perfettamente leggibile è avvenuta con le medesime modalità e nello stesso formato digitale (ricevute allegate).
L'Ufficio produce in giudizio la copia dell'avviso di accertamento e della regolare notifica di cui all'articolo 60 del DPR.600/73, perfezionata in data 31.10.2022.
A nulla rilevano, nel presente giudizio, le considerazioni esposte da controparte nel ricorso circa il fatto che codesta Corte si sia già pronunciata su analoghi avvisi di accertamento emessi dalla Direzione Provinciale di VO, quanto ad altre annualità d'imposta. Tanto, poiché per tali atti è stata avviata la fase del contenzioso tributario. Per quanto sopra argomentato, l'atto in questione non può ritenersi impugnabile, né per contestare presunti vizi suoi propri, né per impugnare l'atto propedeutico.
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- In data 20.01.2025, Ricorrente presentava istanza di rinvio della trattazione, udienza 24.01.2025, al fine di giungere ad accordo conciliativo della vertenza.
- Il Collegio, con ordinanza del 24.01 successivo, rinviava all'Ud.21.03.2025.
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- A seguito di ulteriori rinvii per eventuale definizione conciliativa, all'odierna Udienza, constatato il mancato raggiungimento dell'accordo transattivo tra le Parti, si è svolta la trattazione della controversia. Le Parti, in particolare, hanno ribadite le rispettive posizioni argomentative, concludendo per la conferma della domande come formulate in atti. Il Collegio, dichiarata chiusa la trattazione da parte del Presidente, ha assunta a decisione la vertenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN VIA PRELIMINARE – Da respingere la richiesta di rimessione in termini ai fini della proposizione di ricorso contro il prodromico Avviso di accertamento n.TL9011100067/2022, notificato in data 31.10.2022, tramite
EC (come validamente attestato in via probatoria della produzione della copia delle ricevute di spedizione e consegna nella casella del Destinatario -all'indirizzo “Email_4” – in specie quello di consegna datato 31.10.2022 avvenuta alle ore 15:42:15 – messaggio e allegato accertamento accettato in pari data alle ore 15:42:12).
Nessuna incertezza circa la identità del Mittente era giustificabile in quanto: - in caso di incertezza, il
Contribuente avrebbe potuto rivolgersi all'Ufficio finanziario risultante autore del messaggio EC, con allegati;
- anche l'Invito a comparire ai fini del contraddittorio, era stato spedito via EC con uguale formato.
Invito, che Ricorrente afferma aver ricevuto senza alcun motivo di dubbio.
Non riveste elemento di prova, la produzione dell'elenco di segnalazioni dell'AdE relativo ad eventuali ipotesi di phishing. Tali Comunicazioni, infatti, non risultano avere ad oggetto avvisi di accertamento, quanto piuttosto messaggi o altre comunicazioni, tali da “catturare” l'attenzione del contribuente, avendo come contenuto possibili crediti tributari o debiti da onorare immediatamente o similia, tali da invogliare alla apertura degli allegati.
NEL MERITO
Il ricorso si presenta definibile in base all'eccezione preliminare di inammissibilità per non impugnabilità dell'Avviso di presa in carico.
Al riguardo, riscontrata la validità della notifica dell'Accertamento prodromico (come argomentato sopra) – riguardante l'anno d'imposta 2016 -, l'Atto di Presa in Carico oggetto del presente ricorso non ha le caratteristiche che lo rendano oggetto di impugnativa, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.546/1992.
Non solo tale “Avviso” non rientra tra gli atti impugnabili di cui alla norma citata, ma esso neppure possiede le caratteristiche da renderlo autonomamente gravabile quale atto contenente una pretesa impositiva analiticamente individuata, né tento meno alcuna motivazione delle ragioni della pretesa, se non l'intervenuta definitività dell'Accertamento, nonché l'entità complessiva del credito tributario da portare a riscossione
(senza alcuna distinzione tra imposte, sanzioni e interessi – compresa, quanto a questi ultimi, la loro decorrenza -). Esso, infatti, neppure prevede particolare formalità di spedizione (posta raccomandata ordinaria o pec).
Solo laddove la notifica dell'accertamento pregresso fosse stata invalida o inesistente, il Ricorrente avrebbe potuto contestare, in tutto e/o in parte, i vizi dell'Accertamento.
La Presa in carico è stata infatti concepita, dal DL.78/2010 (art.29 comma primo lett.b) ultimo periodo), come comunicazione informale a vantaggio del contribuente, nell'ambito dei rapporti di buona fede e collaborazione tra Fisco e Contribuente, di cui all'art.10 comma primo L.212/2000; ciò, in modo da consentire a quest'ultimo di chiedere agevolazioni in sede esecutiva, prima dell'ulteriore aggravio per l'attivazione della fase della riscossione in senso proprio.
La stessa Cassazione, da ultimo, pur ammettendo una impugnabilità della Presa in carico, ha precisato che il relativo Avviso non sia impugnabile ex sé, ma secondo soluzione “intermedia” esclusivamente, “in caso di mancata notifica dell'atto presupposto e nell'ipotesi di vizi propri” (così Ordinanza del 04.12.2024, dep.12.03.2025 n.6589).
Tanto precisato, nel caso di specie, Ricorrente non ha eccepito alcunché a titolo di vizi propri dell'Atto gravato, né risulta condivisibile la censura afferente l'invalidità della notifica dell'Avviso di accertamento pregresso.
- Quanto alle spese, alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna di Ricorrente, al pagamento delle stesse, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Sezione 2, riunita in camera di consiglio, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità del ricorso. Condanna il Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 500,00, oltre ad accessori di legge.
VO, 15 dicembre 2025 IL RELATORE - Lomazzo -
IL PRESIDENTE - Landolfi -