Sentenza 1 dicembre 2010
Massime • 1
L'espulsione, applicata dal giudice di pace con la sentenza di condanna per il reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, ha natura di sanzione sostitutiva e non può quindi essere inflitta in aggiunta alla pena dell'ammenda. (Fattispecie di annullamento con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, della sentenza che aveva condannato l'imputato alla pena dell'ammenda disponendo altresì l'espulsione).
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- 1. “Successioni per estinzione societaria” e “resurrezione interessata di società estinte” (note a Cass., 12 marzo 2013 e Trib. civ. e pen. Cuneo, 16 luglio 2012)Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, 12 marzo 2013, n. 6070 – Preden Presidente – Rordorf Relatore – Comune di Avellino (Avv. Preziosi) contro Compagnia Generali Servizi e Finanza S.p.A. (nella qualità di successore nel diritto controverso della S.a.s. Rainone Costruzioni di Vinko Mladen …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2010, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2010 |
Testo completo
5.
48 /1 1 48
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Udienza pubblica del giomo 1°/12/2010
n. 4 del ruolo
R.G.N. 12181/2010
Composta da Sentenza n. sez.
1027/2010
Maria Cristina Siotto
->- Presidente -
Umberto Zampetti
M. Stefania Di Tomassi
- relatore -
Maurizio Barbarisi
Lucia La Posta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di UL IA, nato il [...] in
Senegal,
avverso la sentenza emessa in data 24.9.2009 dal Giudice di pace di
Sarzana.
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso, la memoria;
Udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Vito Monetti, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'espulsione.
Udito per l'imputato l'avvocato Raffaele Caudullo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
1
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Sarzana dichiarava
UL IA, cittadino senegalese, responsabile del reato di cui all'art. 10- bis d.lgs. n. 286 del 1998, accertato il 20.8.2009 e lo condannava alla pena di
5.000 euro di ammenda, nonché all'espulsione dal territorio nazionale».
Riferisce che il fatto era stato accertato, allorché l'imputato era stato sorpreso nel territorio di Lerici senza documenti identificativi né permesso di soggiorno;
nei confronti dell'imputato non risultava inoltre emesso alcun ordine di espulsione.
2. Ricorre l'imputato, personalmente, e chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunziando:
2.1. violazione di legge in quanto il giudice di pace aveva condannato l'imputato alla pena dell'ammenda disponendo inoltre l'espulsione, che costituendo sanzione sostitutiva, era incompatibile con la prima;
2.2. violazione di legge perché il Giudice di pace non aveva reso edotto l'imputato della facoltà di chiedere un termine a difesa;
2.3. vizio di motivazione, con particolare riferimento al momento consumativo del reato: non risultava infatti dimostrato né che l'imputato avesse fatto ingresso nel territorio dello Stato dopo l'entrata in vigore della norma incriminatrice, né che ivi si fosse trattenuto per oltre sei giorni senza chiedere il permesso di soggiorno;
i molti dubbi in ordine alla legittimità costituzionale dalla previsione avrebbero quindi imposto di investire della questione il Giudice delle leggi.
Considerato in diritto
1. Il secondo motivo é da esaminare per primo stante la sua pregiudizialità perché attiene a denunzia di error in procedendo, ed è infondato.
Nel giudizio, promosso ai sensi dell'art. 20-bis d.lgs. n. 274 del 2000
,l'imputato era difatti rimasto contumace;
nessun termine a difesa poteva pertanto chiedere a norma dell'art. 32 comma 5 dello stesso decreto e nessun avviso poteva in tal senso ricevere. Nessun avviso doveva quindi essere dato al difensore nominato in udienza in sostituzione del precedente ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen.
2. Anche il terzo motivo, relativo all'affermata assenza di prove della permanenza irregolare nello Stato, non può che ritenersi quantomeno infondato.
Stante l'obiettiva presenza dell'imputato nel territorio italiano e l'assenza di qualsiasi documentazione comprovante la regolarità vuoi del suo ingresso vuoi del suo soggiorno, plausibilmente il Giudice di pace ha ritenuto integrata la fattispecie contestata sulla base delle circostanze di fatto riferite dai verbalizzanti e in assenza di qualsivoglia contrastante allegazione difensiva. Le osservazioni
2 (di mero fatto) svolte in sede di ricorso sono per altro anche generiche e meramente ipotetiche.
3. Fondato è invece il primo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio.
Per l'ipotesi di reato prevista dall'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998 la espulsione costituisce sanzione sostitutiva. Non può quindi essere inflitta in aggiunta all'ammenda.
In punto del trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata deve di conseguenza essere annullata, e l'annullamento non può che essere disposto con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice di pace di Sarzana.
Osta invero all'accoglimento della richiesta di annullamento senza rinvio, il rilievo che non è chiara quale fosse l'intenzione del giudice di pace, né risultano le ragioni della duplice sanzione, sicché questa Corte in alcun modo arrogarsi il potere di individuare il trattamento sanzionatorio più adeguato.
D'altronde la espulsione non soltanto é condizionata alla inesistenza delle situazioni ostative di cui all'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, ma, in base al disposto dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, costituisce pur sempre sanzione applicabile sulla base di criteri ancorati alla discrezionalità, per quanto squisitamente tecnica, del giudice di merito (in tal senso sembra essersi già espressa la Corte costituzionale con la sent. n. 250 del 2010, par. 10 del
Considerato in diritto).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di Sarzana.
Così deciso in Roma il giorno 1° dicembre 2010
Il Consigliere estensore Il Presidente cott Tman. DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
- 4 GEN. 2011*
IL CANCELLE
3