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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 07/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
DE RE RO, Relatore
TORIELLO MICHELE, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 580/2021 depositato il 25/02/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dottore Commercialista - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dottore Commercialista - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taviano - . 73057 Taviano LE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_5 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 873/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 26/06/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI PAGAM n. 2007 TARI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n.873/ 2020 con cui la locale Commissione ha rigettato il ricorso proposto nei confronti del Comune di Taviano per l'annullamento dell'avviso Tari 2019; resiste il Comune.
La questione oggetto di lite attiene alla tassazione degli immobili facenti parte della società e destinati a frantoio oleario e stabilimento vinicolo con annessi uffici, depositi e quant'altro destinato alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
La società ha contestato in primo grado e lo reitera in questa fase di impugnazione, la mancata istruttoria sulla effettiva consistenza degli immobili e sulla loro speifica destinazione, sulla non assoggettibilità dei locali ove si producevano rifiuti speciali, quali i residui agricoli delle lavorazioni olearie e vinicole ed infine la contraddittorietà nel tassare diversamente locali aventi le stesse caratteristiche lavorative.
I primi giudici hanno ritenuto corretta la tassazione in considerazione che era mancata ogni comunicazione da parte della società sulla effettiva destinazione degli immobili, non avendo, poi, la stessa società dato prova dello smaltimento dei rifiuti in forma speciale.
Avverso tale decisione, la società, nello effetto, reitera come motivi di censura quanto dedotto e contestato con il ricorso introduttivo;
resiste il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in considerazione della configurazione del processo tributario quale giudizio di “impugnazione- merito”, diretto ad una pronuncia di merito anche sostitutiva dell'accertamento, rileva che la società in questo grado ha depositato Tipo Mappale del 7 settembre 2016 riferito alla situazione esistente sin dal 18 dicembre
2007 con cui si è ricostruita, con apposite planimetrie, la situazione effettiva degli immobili e dei loro accessori, con relativa destinazione d'uso di essi ed estensione e consistenza delle aree e degli immobili medesimi e con variazione delle particelle identificative.
Tale tipo mappale è stato esaminato dal Catasto che ha rideterminato il classamento di alcuni immobili escludendone la ruralità.
Il Comune nel costituirsi ed anche in prosieguo di processo, non ha contestato l'attendibilità del Tipo Mappale così come approvato dal catasto e quindi questo documento rappresenta una realtà oramai pacifica e non controversa.
Ne consegue che la tassazione ai fini Tari per l'anno di imposta in oggetto deve essere stabilita secondo quanto resulta dal Tipo Mappale approvato dal Catasto e secondo le tariffe in essere per il precitao anno di imposta ed in tal senso il Comune di Taviano dovrà attenersi e la società prendere atto di quanto il Comune stesso, in esecuzione della odierna sentenza, andrà a ricalcolare per il dovuto, il tutto con interessi legali a far tempo dalle originarie scadenze. Le spese possono compensarsi, tenuto conto che la Corte ha definito direttamente l'ammontare della tassazione dovuta.
P.Q.M.
La Corte dispone che la tassazione ai fini Tari per l'anno di imposta 2019 deve essere stabilita secondo quanto resulta dal Tipo Mappale approvato dal Catasto e secondo le tariffe in essere per il precitao anno di imposta ed in tal senso il Comune di Taviano dovrà attenersi e la società prendere atto di quanto il Comune stesso, in esecuzione della odierna sentenza, andrà a ricalcolare per il dovuto, il tutto con interessi legali a far tempo dalle originarie scadenze.
Spese compensate.
Lecce 9 dicembre 2025.
Il Relatore. Il Presidente.
Avv. Alessandro De Lorenzi. Dott. Francesco Giardino
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
DE RE RO, Relatore
TORIELLO MICHELE, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 580/2021 depositato il 25/02/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dottore Commercialista - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dottore Commercialista - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taviano - . 73057 Taviano LE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_5 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 873/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 26/06/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI PAGAM n. 2007 TARI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n.873/ 2020 con cui la locale Commissione ha rigettato il ricorso proposto nei confronti del Comune di Taviano per l'annullamento dell'avviso Tari 2019; resiste il Comune.
La questione oggetto di lite attiene alla tassazione degli immobili facenti parte della società e destinati a frantoio oleario e stabilimento vinicolo con annessi uffici, depositi e quant'altro destinato alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
La società ha contestato in primo grado e lo reitera in questa fase di impugnazione, la mancata istruttoria sulla effettiva consistenza degli immobili e sulla loro speifica destinazione, sulla non assoggettibilità dei locali ove si producevano rifiuti speciali, quali i residui agricoli delle lavorazioni olearie e vinicole ed infine la contraddittorietà nel tassare diversamente locali aventi le stesse caratteristiche lavorative.
I primi giudici hanno ritenuto corretta la tassazione in considerazione che era mancata ogni comunicazione da parte della società sulla effettiva destinazione degli immobili, non avendo, poi, la stessa società dato prova dello smaltimento dei rifiuti in forma speciale.
Avverso tale decisione, la società, nello effetto, reitera come motivi di censura quanto dedotto e contestato con il ricorso introduttivo;
resiste il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in considerazione della configurazione del processo tributario quale giudizio di “impugnazione- merito”, diretto ad una pronuncia di merito anche sostitutiva dell'accertamento, rileva che la società in questo grado ha depositato Tipo Mappale del 7 settembre 2016 riferito alla situazione esistente sin dal 18 dicembre
2007 con cui si è ricostruita, con apposite planimetrie, la situazione effettiva degli immobili e dei loro accessori, con relativa destinazione d'uso di essi ed estensione e consistenza delle aree e degli immobili medesimi e con variazione delle particelle identificative.
Tale tipo mappale è stato esaminato dal Catasto che ha rideterminato il classamento di alcuni immobili escludendone la ruralità.
Il Comune nel costituirsi ed anche in prosieguo di processo, non ha contestato l'attendibilità del Tipo Mappale così come approvato dal catasto e quindi questo documento rappresenta una realtà oramai pacifica e non controversa.
Ne consegue che la tassazione ai fini Tari per l'anno di imposta in oggetto deve essere stabilita secondo quanto resulta dal Tipo Mappale approvato dal Catasto e secondo le tariffe in essere per il precitao anno di imposta ed in tal senso il Comune di Taviano dovrà attenersi e la società prendere atto di quanto il Comune stesso, in esecuzione della odierna sentenza, andrà a ricalcolare per il dovuto, il tutto con interessi legali a far tempo dalle originarie scadenze. Le spese possono compensarsi, tenuto conto che la Corte ha definito direttamente l'ammontare della tassazione dovuta.
P.Q.M.
La Corte dispone che la tassazione ai fini Tari per l'anno di imposta 2019 deve essere stabilita secondo quanto resulta dal Tipo Mappale approvato dal Catasto e secondo le tariffe in essere per il precitao anno di imposta ed in tal senso il Comune di Taviano dovrà attenersi e la società prendere atto di quanto il Comune stesso, in esecuzione della odierna sentenza, andrà a ricalcolare per il dovuto, il tutto con interessi legali a far tempo dalle originarie scadenze.
Spese compensate.
Lecce 9 dicembre 2025.
Il Relatore. Il Presidente.
Avv. Alessandro De Lorenzi. Dott. Francesco Giardino