Articolo 10 della Legge 24 gennaio 2025, n. 11
Articolo 9Articolo 11
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26 febbraio 2025
Art. 10. Bilancio di previsione e rendiconto annuale 1. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale e' adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ed e' trasmesso, insieme con la relazione del collegio dei revisori dei conti, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.
2. Il rendiconto annuale e' adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed e' trasmesso per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Il bilancio di previsione si compone del budget economico annuale e pluriennale e della relazione illustrativa. Il rendiconto annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa. Il bilancio di previsione e il rendiconto annuale sono redatti secondo i principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile , in quanto compatibili.
4. Il rendiconto annuale e' corredato della relazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), predisposta dall'amministratore unico, che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attivita' poste in essere.
5. L'eventuale risultato positivo di esercizio e' accantonato a riserva. Almeno il 20 per cento dell'accantonamento a riserva e' reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva puo' essere destinata a investimenti o a iniziative straordinarie per il funzionamento del consorzio, previa autorizzazione dell'assemblea degli enti consorziati.
Entrata in vigore il 26 febbraio 2025