Sentenza 11 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.1.2025 , nella causa iscritta al n. 840 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
nato il [...] difeso e rappresentato dall'avv.to Mario Parte_1 Morrone presso il cui studio sito in Sant'Agata de' Goti alla via Santisi n. 01 elettivamente domicilia, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente sita alla via Foschini 28, rappresentato e difeso dall'avv.to Silvio Garofalo e Franca
Borla, giusta procura generale alle liti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: pensione anticipata di vecchiaia
Il ricorrente in epigrafe identificato ha esposto di aver presentato domanda diretta ad ottenere la pensione anticipata di vecchiaia rigettata in via amministrativa non avendo CP_ l' ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione richiesta Tanto premesso il ricorrente ha chiesto, previa nomina di CTU, il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
con vittoria di spese ed attribuzione . L' ha eccepito l'inammissibilità della domanda o, comunque, il rigetto della stessa. CP_1
Disposta ed eseguita CTU medico-legale, alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata, in quanto non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata.
Il C.T.U. ha accertato che il ricorrente è affetto da Cardiopatia ischemica cronica in iperteso in II Classe NYHA. Broncopatia cronica. Spondilodiscoartrosi. Sindrome
La spondilodiscoartrosi può essere valutata in misura del 15 % (in analogia e proporzione al Cod 7010) e la sindrome ansioso depressiva reattiva lieve può essere valutata, in analogia al Cod. 2204 in misura del 10 %. Applicando la formula si ottiene :
0,41 + 0,21 - (0,41 x 0,21) = 0,54 e poi 0,54 + 0,55 - (0,54 x 0,15) = 0,63 ed infine 0,63
+ 0,15 - (0, 63 x 0, 15) = 0,67 = 67 %. L'ausiliare ha, pertanto, concluso che non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia di cui all'art.1 D.Lgs n. 503/1992. Si osserva che correttamente il CTU ha utilizzato per il calcolo i criteri stabiliti per l'invalidità civile, proprio come richiesto dalla Scrivente. Quanto alla trasmissione della bozza, risulta che il Dott. ha trasmesso la stessa al CP_2 difensore in data 14.1.2024 e ha depositato la relazione definitiva in data 31.1.2024 disattendendo ai termini fissati nel decreto di nomina. Pertanto, con provvedimento del 23.9.2024 la Scrivente ha richiesto al CTU di rispondere alle osservazioni della parte ricorrente.
Il CTU ha chairito: “Tali osservazioni fondamentalmente riferite alla non corretta valutazione della BPCO da valutarsi al 75 % non sono condivisibili, poichè il ricorrente non è affetto da Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) bensì da broncopatia cronica La BPCO è una malattia respiratoria eterogenea e complessa che riduce la funzionalità polmonare ed è caratterizzata da un'ostruzione irreversibile delle vie aeree, di entità variabile a seconda della gravità con riduzione consistente della capacità respiratoria. Non è solo una diagnosi clinica, ma necessita dell'approfondimento di esami strumentali fra i quali la spirometria, per misurare l'effettiva funzione polmonare e la conferma della ostruzione bronchiale irreversibile. Nel caso in esame non è allegata alcuna spirometria mentre è presente un
Ecocardiogramma, che tuttavia esclude il coinvolgimento cardiaco ventricolare destro, sempre presente nelle forme severe della BPCO. Mancano altresì, per una maggiore definizione diagnostica, esami radiografici del torace e altri esami e/o approfondimenti per identificare con precisione i segni e lo stadio di impegno della funzionalità respiratoria. Per quanto riguarda la valutazione della cardiopatia ischemica cronica in iperteso in seconda classe NYHA viene osservato doversi riconoscere una valutazione del 50 %, attribuendo il valore massimo del Range attribuito al codice 6446 delle tabelle allegate al DM Sanità 5.2.1992. Giova tuttavia controdedurre che nel caso in esame è stato attribuito il valore minimo del Range del precitato codice 6446, poichè non è presente in atti documentazione sanitaria utile a definire una maggiore gravità del danno funzionale cardiaco. Non è infatti presente in atti un esame angiografico che possa eventualmente definire la presenza di una malattia aterosclerotica coronarica ostruttiva, nè è presente in atti il valore della Frazione di eiezione ventricolare, parametro utile ai fini valutativi in quanto è considerato uno dei principali parametri di funzione meccanica della pompa cardiaca. in quanto è considerato uno dei principali parametri di funzione meccanica della pompa cardiaca.
In sede di esame anamnestico clinico il ricorrente ha riferito tra l'altro : “ insonnia e stato depressivo ”. Dalla documentazione specialistica psichiatrica in atti emerge la presenza di un disturbo depressivo prevalentemente reattivo a perdita del lavoro avvenuta qualche anno fa (2016).Giova precisare che la depressione reattiva o situazionale è un tipo di depressione a breve termine, legata ad una reazione stressante
o un evento traumatico. In sede di accertamenti peritali, all'esame psichico del ricorrente, è emersa fondamentalmente solo una deflessione del tono dell'umore, in assenza di disturbi psicopatologici di rilievo. Nelle osservazioni mosse alla bozza di CTU viene infine contestata la non corretta valutazione della spondilodiscoartrosi, che si assume debba essere in misura del 31 %. Si deve tuttavia controdedurre a tal proposito che tale valutazione è prevista per l'anchilosi della colonna lombosacrale, cioè per la perdita completa della mobilità articolare, che non ricorre nel caso in esame”. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass.
7341/2004). Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
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La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta il ricorso;
2.dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
3.le spese della C.T.U. sono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da separato decreto.
Benevento , 11.1.2025
Il Giudice d.ssa Adriana Mari